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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4563/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Rocco Basta;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Manuela Varani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2022, , in proprio e quale erede della Parte_1 sig.ra ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del Persona_1 provvedimento del 9.2.2022, con cui l'Istituto ha richiesto la restituzione della somma di _2
€ 40.277,34, asseritamente percepita indebitamente dalla dante causa a titolo di pensione di invalidità (cat. IO n. 18024053) per il periodo 01.05.2009 – 31.10.2015. Il ricorrente ha altresì chiesto la dichiarazione di illegittimità delle trattenute mensili di € 60,00 operate sulla propria pensione (n. 38521145) a titolo di recupero dell'indebito, con conseguente condanna dell' _2 alla restituzione delle somme già trattenute.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando come la medesima pretesa creditoria fosse già stata oggetto di precedente giudizio (r.g. 2197/2017), definito con sentenza n. 886/2018 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della reiscrizione di negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni Persona_1
2006 e 2008, in esecuzione della sentenza n. 102/2018. In secondo luogo, ha eccepito l'irripetibilità delle somme per errore imputabile all'ente e buona fede dell'interessata, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991, nonché la decadenza dell'azione di recupero per decorso del termine annuale previsto dalla medesima norma. Ha inoltre contestato la mancanza di un formale
1 provvedimento di annullamento del diritto alla pensione e la genericità della motivazione contenuta nella comunicazione , in violazione dell'art. 7 L. 241/1990. In via subordinata, _2 ha sostenuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione e, in via ulteriormente gradata, ha invocato l'applicazione dei limiti di cui all'art. 69 L. 153/1969 in materia di trattenute su prestazioni pensionistiche.
Si è costituito in giudizio l' , che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, _2 in quanto – come da relazione allegata – il debito n. 13036307 è stato oggetto di storno/abbandono, a seguito della riliquidazione della pensione IO n. 18028275 in esecuzione delle sentenze n. 102/2018 e n. 886/2018, con decorrenza dal 05/2009 fino alla data di eliminazione del trattamento (31.10.2015). Ha chiesto, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2. A seguito della comunicazione del 09.02.2022, l'Istituto ha avviato nei confronti di _2
, in qualità di erede di , il recupero della somma di € Parte_1 Persona_1
40.277,34.
Tuttavia, la medesima pretesa creditoria era già stata oggetto di precedente contenzioso, definito con sentenza n. 886/2018 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della reiscrizione di Persona_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2006 e 2008, con conseguente accertamento negativo dell'indebito.
In tale contesto, la reiterazione della richiesta di restituzione nei confronti dell'erede, fondata sul medesimo presupposto già oggetto di accertamento, si pone in violazione del giudicato, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato e delle trattenute eseguite.
Inoltre, l' , costituitosi in giudizio, ha espressamente dichiarato l'avvenuto storno del _2 debito n. 13036307, riconoscendo implicitamente l'infondatezza della pretesa azionata. Ne consegue che, alla data della presente decisione, non sussiste alcun titolo legittimante la prosecuzione delle trattenute mensili sulla pensione del ricorrente.
Pertanto, deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall' a _2 decorrere da marzo 2022, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute fino alla data della presente sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili di € 60,00 operate dall' sulla _2 pensione del ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2022 in esecuzione della comunicazione del 9.2.2022;
- condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme indebitamente _2 trattenute fino alla data odierna, oltre accessori di legge;
- condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 per _2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 22/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Rocco Basta;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Manuela Varani;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2022, , in proprio e quale erede della Parte_1 sig.ra ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del Persona_1 provvedimento del 9.2.2022, con cui l'Istituto ha richiesto la restituzione della somma di _2
€ 40.277,34, asseritamente percepita indebitamente dalla dante causa a titolo di pensione di invalidità (cat. IO n. 18024053) per il periodo 01.05.2009 – 31.10.2015. Il ricorrente ha altresì chiesto la dichiarazione di illegittimità delle trattenute mensili di € 60,00 operate sulla propria pensione (n. 38521145) a titolo di recupero dell'indebito, con conseguente condanna dell' _2 alla restituzione delle somme già trattenute.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando come la medesima pretesa creditoria fosse già stata oggetto di precedente giudizio (r.g. 2197/2017), definito con sentenza n. 886/2018 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della reiscrizione di negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni Persona_1
2006 e 2008, in esecuzione della sentenza n. 102/2018. In secondo luogo, ha eccepito l'irripetibilità delle somme per errore imputabile all'ente e buona fede dell'interessata, ai sensi dell'art. 13 L. 412/1991, nonché la decadenza dell'azione di recupero per decorso del termine annuale previsto dalla medesima norma. Ha inoltre contestato la mancanza di un formale
1 provvedimento di annullamento del diritto alla pensione e la genericità della motivazione contenuta nella comunicazione , in violazione dell'art. 7 L. 241/1990. In via subordinata, _2 ha sostenuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione e, in via ulteriormente gradata, ha invocato l'applicazione dei limiti di cui all'art. 69 L. 153/1969 in materia di trattenute su prestazioni pensionistiche.
Si è costituito in giudizio l' , che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, _2 in quanto – come da relazione allegata – il debito n. 13036307 è stato oggetto di storno/abbandono, a seguito della riliquidazione della pensione IO n. 18028275 in esecuzione delle sentenze n. 102/2018 e n. 886/2018, con decorrenza dal 05/2009 fino alla data di eliminazione del trattamento (31.10.2015). Ha chiesto, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2. A seguito della comunicazione del 09.02.2022, l'Istituto ha avviato nei confronti di _2
, in qualità di erede di , il recupero della somma di € Parte_1 Persona_1
40.277,34.
Tuttavia, la medesima pretesa creditoria era già stata oggetto di precedente contenzioso, definito con sentenza n. 886/2018 del Tribunale di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della reiscrizione di Persona_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2006 e 2008, con conseguente accertamento negativo dell'indebito.
In tale contesto, la reiterazione della richiesta di restituzione nei confronti dell'erede, fondata sul medesimo presupposto già oggetto di accertamento, si pone in violazione del giudicato, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato e delle trattenute eseguite.
Inoltre, l' , costituitosi in giudizio, ha espressamente dichiarato l'avvenuto storno del _2 debito n. 13036307, riconoscendo implicitamente l'infondatezza della pretesa azionata. Ne consegue che, alla data della presente decisione, non sussiste alcun titolo legittimante la prosecuzione delle trattenute mensili sulla pensione del ricorrente.
Pertanto, deve essere accertata e dichiarata l'illegittimità delle trattenute operate dall' a _2 decorrere da marzo 2022, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente trattenute fino alla data della presente sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute mensili di € 60,00 operate dall' sulla _2 pensione del ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2022 in esecuzione della comunicazione del 9.2.2022;
- condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente delle somme indebitamente _2 trattenute fino alla data odierna, oltre accessori di legge;
- condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 per _2 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 22/07/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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