TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5548
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Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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Decreto cautelare 24 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni, nell'emanare gli atti di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano, svolgono un'attività meramente attuativo-esecutiva, vincolata nei presupposti e nel contenuto, che non implica l'esercizio di un potere autoritativo. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, configurabile come diritto soggettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, prevedendo un contributo solidaristico delle imprese e riducendo significativamente la somma da pagare tramite un fondo apposito. La normativa rispetta anche l'art. 23 Cost. in quanto individua chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di affidamento, libertà d'impresa e evidenza pubblica

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il meccanismo del payback non altera l'esito delle gare né il prezzo del prodotto, ma agisce esternamente sul fatturato complessivo. Non è dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, mancato rispetto tempistiche)

    Già dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, comprese le quote di ripiano e la modalità di concorso delle aziende in base al fatturato. Anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente alle gare, le imprese avrebbero potuto utilizzare il tetto nazionale come parametro di riferimento. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le regioni, nell'emanare gli atti di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano, svolgono un'attività meramente attuativo-esecutiva, vincolata nei presupposti e nel contenuto, che non implica l'esercizio di un potere autoritativo. Pertanto, si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, configurabile come diritto soggettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, prevedendo un contributo solidaristico delle imprese e riducendo significativamente la somma da pagare tramite un fondo apposito. La normativa rispetta anche l'art. 23 Cost. in quanto individua chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di affidamento, libertà d'impresa e evidenza pubblica

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il meccanismo del payback non altera l'esito delle gare né il prezzo del prodotto, ma agisce esternamente sul fatturato complessivo. Non è dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, mancato rispetto tempistiche)

    Già dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, comprese le quote di ripiano e la modalità di concorso delle aziende in base al fatturato. Anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente alle gare, le imprese avrebbero potuto utilizzare il tetto nazionale come parametro di riferimento. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, prevedendo un contributo solidaristico delle imprese e riducendo significativamente la somma da pagare tramite un fondo apposito. La normativa rispetta anche l'art. 23 Cost. in quanto individua chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di affidamento, libertà d'impresa e evidenza pubblica

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il meccanismo del payback non altera l'esito delle gare né il prezzo del prodotto, ma agisce esternamente sul fatturato complessivo. Non è dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, mancato rispetto tempistiche)

    Già dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, comprese le quote di ripiano e la modalità di concorso delle aziende in base al fatturato. Anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente alle gare, le imprese avrebbero potuto utilizzare il tetto nazionale come parametro di riferimento. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di base (art. 9 ter d.l. 78/2015)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, prevedendo un contributo solidaristico delle imprese e riducendo significativamente la somma da pagare tramite un fondo apposito. La normativa rispetta anche l'art. 23 Cost. in quanto individua chiaramente soggetti, oggetto della prestazione e procedure.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di affidamento, libertà d'impresa e evidenza pubblica

    Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il meccanismo del payback non altera l'esito delle gare né il prezzo del prodotto, ma agisce esternamente sul fatturato complessivo. Non è dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati (retroattività, lesione affidamento, mancato rispetto tempistiche)

    Già dall'entrata in vigore del d.l. 78/2015, il sistema del payback era sostanzialmente noto, comprese le quote di ripiano e la modalità di concorso delle aziende in base al fatturato. Anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente alle gare, le imprese avrebbero potuto utilizzare il tetto nazionale come parametro di riferimento. L'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/03/2026, n. 5548
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5548
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo