TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1272/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. ; Parte_3 C.F._3 TUTTE assistite dall'avv. VALLASCIANI MAURIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO N. 23 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._4 assistito e difeso dall'avv. TOMASSINI MONIA;
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI AGNELLI, 22/24, FERMO, presso il difensore;
OGGETTO: locazione – risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.3.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da , e intesa alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 declaratoria della risoluzione per inadempimento del conduttore , titolare della Controparte_1
pagina 1 di 3 impresa individuale , di , del contratto di locazione uso diverso CP_1 Controparte_1 in data 29.11.13, reg.to il 6.11.13 (stipulato dalla loro comune dante causa, madre deceduta,
), avente ad oggetto immobile uso commerciale (pizzeria / ristorante) di un Persona_1 vano con piccolo bagno e corte esclusiva e piccolo locale deposito esterno;
il tutto situato al piano terra in Civitanova Marche in via Duca degli Abruzzi n. 24, allibrato al NCEU di quel
Comune al F. 17, p.lla 247, sub. 1.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità cui seguiva il provvedimento in data 17.7.24 con il quale non veniva convalidato lo sfratto a motivo dell'intervenuta sanatoria della morosità e veniva disposto il mutamento del rito.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria.
4 – Incontestato il mancato pagamento del canone per i consecutivi quattro mesi (da marzo
2024 e per l'importo di oltre euro 8.500) precedenti la udienza di convalida, morosità sanata solo successivamente alla notifica della intimazione;
incontestata altresì la pregressa morosità ed i solleciti scritti (pec) nelle date del 10.10.19, 8.4.22, 15.2.23, 7.3.23, 24.4.24; nonché la pronuncia di decreto ingiuntivo nel mese di febbraio 2024 per euro 16.234,00 per canoni non pagati.
4.1 – Evidente la gravità dell'inadempimento: non solo in relazione all'importo dei canoni di quattro mesi, ma anche alla condotta tenuta dalla conduttrice nel corso del rapporto, più volte in violazione dell'obbligo del pagamento del canone, quello di maggior rilievo in capo al conduttore, stante la permanenza dell'adempimento -con la concessione del godimento- da parte del locatore.
4.2 – Rappresenta la , a giustificazione del di lei inadempimento, da un lato i minori CP_1 incassi nel periodo invernale e dall'altro l'apertura nelle immediate vicinanze di un'altra gelateria, peraltro in locali anch'essi in proprietà delle odierne intimanti e da queste concessi in locazione.
4.3 – Non può riconoscersi a tali elementi il valore esimente che intende conferirgli la parte: quanto agli incassi invernali, essi sono evidente elemento del rischio imprenditoriale, peraltro ben prevedibile fin dalla conclusione del contratto;
quanto alla lamentata concorrenza di altro analogo esercizio commerciale, da un lato non emerge prova (per esempio, con la allegazione di dichiarazioni fiscali) della lamentata riduzione di ricavi;
dall'altra, non vengono portate alla conoscenza del giudice eventuali specifiche doglianze precedenti l'odierno giudizio;
infine, la libera attività imprenditoriale, come anche le modalità con le quali -purchè lecite- vengono tratti i pagina 2 di 3 frutti delle proprietà immobiliari, non possono essere limitate -salvo accordo, non sussistente nel caso- da mere aspettative di terzi.
7 – Le spese, incluse quelle di mediazione, vanno compensate per la metà e la restante quota va posta in capo alla conduttrice, soccombente in risoluzione: la compensazione parziale viene motivata dalla estrema confusione con la quale sono stati allegati atti e documenti da parte delle ricorrenti, in unico file, senza alcuna indicazione del contenuto.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 25.1.14 come integrato il 19.1.21 per grave inadempimento di parte conduttrice , titolare della ditta Controparte_1 [...]
; per l'effetto, ordina la liberazione dell'immobile consistente in Controparte_1 locale commerciale di un vano con piccolo bagno e corte esclusiva e piccolo locale deposito esterno;
il tutto situato al piano terra in Civitanova Marche in via Duca degli Abruzzi n. 24, e la riconsegna a parte locatrice , con termine dilatorio fino al 15 maggio 2025; Parte_1 condanna la resistente al pagamento della indennità mensile di occupazione fino alla liberazione dell'immobile, in importo pari a quello del canone mensile di locazione;
condanna infine a sostenere le spese del giudizio e, inclusa la mediazione e con la Controparte_1 diminuzione di cui in parte motiva, liquida in favore di la somma di euro 1.200,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni quindici.
Macerata, 14 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1272/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
, C.F. ; Parte_3 C.F._3 TUTTE assistite dall'avv. VALLASCIANI MAURIZIO;
elettivamente domiciliato in VIA SABOTINO N. 23 - CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._4 assistito e difeso dall'avv. TOMASSINI MONIA;
elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI AGNELLI, 22/24, FERMO, presso il difensore;
OGGETTO: locazione – risoluzione per inadempimento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14.3.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da , e intesa alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 declaratoria della risoluzione per inadempimento del conduttore , titolare della Controparte_1
pagina 1 di 3 impresa individuale , di , del contratto di locazione uso diverso CP_1 Controparte_1 in data 29.11.13, reg.to il 6.11.13 (stipulato dalla loro comune dante causa, madre deceduta,
), avente ad oggetto immobile uso commerciale (pizzeria / ristorante) di un Persona_1 vano con piccolo bagno e corte esclusiva e piccolo locale deposito esterno;
il tutto situato al piano terra in Civitanova Marche in via Duca degli Abruzzi n. 24, allibrato al NCEU di quel
Comune al F. 17, p.lla 247, sub. 1.
2 – Il giudizio prendeva le mosse dalla intimazione di sfratto per morosità cui seguiva il provvedimento in data 17.7.24 con il quale non veniva convalidato lo sfratto a motivo dell'intervenuta sanatoria della morosità e veniva disposto il mutamento del rito.
3 – Inutilmente svoltasi la fase della mediazione obbligatoria, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria.
4 – Incontestato il mancato pagamento del canone per i consecutivi quattro mesi (da marzo
2024 e per l'importo di oltre euro 8.500) precedenti la udienza di convalida, morosità sanata solo successivamente alla notifica della intimazione;
incontestata altresì la pregressa morosità ed i solleciti scritti (pec) nelle date del 10.10.19, 8.4.22, 15.2.23, 7.3.23, 24.4.24; nonché la pronuncia di decreto ingiuntivo nel mese di febbraio 2024 per euro 16.234,00 per canoni non pagati.
4.1 – Evidente la gravità dell'inadempimento: non solo in relazione all'importo dei canoni di quattro mesi, ma anche alla condotta tenuta dalla conduttrice nel corso del rapporto, più volte in violazione dell'obbligo del pagamento del canone, quello di maggior rilievo in capo al conduttore, stante la permanenza dell'adempimento -con la concessione del godimento- da parte del locatore.
4.2 – Rappresenta la , a giustificazione del di lei inadempimento, da un lato i minori CP_1 incassi nel periodo invernale e dall'altro l'apertura nelle immediate vicinanze di un'altra gelateria, peraltro in locali anch'essi in proprietà delle odierne intimanti e da queste concessi in locazione.
4.3 – Non può riconoscersi a tali elementi il valore esimente che intende conferirgli la parte: quanto agli incassi invernali, essi sono evidente elemento del rischio imprenditoriale, peraltro ben prevedibile fin dalla conclusione del contratto;
quanto alla lamentata concorrenza di altro analogo esercizio commerciale, da un lato non emerge prova (per esempio, con la allegazione di dichiarazioni fiscali) della lamentata riduzione di ricavi;
dall'altra, non vengono portate alla conoscenza del giudice eventuali specifiche doglianze precedenti l'odierno giudizio;
infine, la libera attività imprenditoriale, come anche le modalità con le quali -purchè lecite- vengono tratti i pagina 2 di 3 frutti delle proprietà immobiliari, non possono essere limitate -salvo accordo, non sussistente nel caso- da mere aspettative di terzi.
7 – Le spese, incluse quelle di mediazione, vanno compensate per la metà e la restante quota va posta in capo alla conduttrice, soccombente in risoluzione: la compensazione parziale viene motivata dalla estrema confusione con la quale sono stati allegati atti e documenti da parte delle ricorrenti, in unico file, senza alcuna indicazione del contenuto.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto di locazione del 25.1.14 come integrato il 19.1.21 per grave inadempimento di parte conduttrice , titolare della ditta Controparte_1 [...]
; per l'effetto, ordina la liberazione dell'immobile consistente in Controparte_1 locale commerciale di un vano con piccolo bagno e corte esclusiva e piccolo locale deposito esterno;
il tutto situato al piano terra in Civitanova Marche in via Duca degli Abruzzi n. 24, e la riconsegna a parte locatrice , con termine dilatorio fino al 15 maggio 2025; Parte_1 condanna la resistente al pagamento della indennità mensile di occupazione fino alla liberazione dell'immobile, in importo pari a quello del canone mensile di locazione;
condanna infine a sostenere le spese del giudizio e, inclusa la mediazione e con la Controparte_1 diminuzione di cui in parte motiva, liquida in favore di la somma di euro 1.200,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni quindici.
Macerata, 14 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3