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21 agosto 1981
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4 maggio 1983
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13 gennaio 1985
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10 marzo 1987
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Art. 3. (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa)
Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' ((del due per cento)) del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' ((del due per cento)) del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 .
Commentario • 1
- 1. Legge numero 62 del 2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 marzo 2001 · 0.6352197
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 07/02/2024, n. 2418Provvedimento: […] 2.7 Nemmeno è condivisibile l'argomentazione in base alla quale la circostanza che il socio unico della società a responsabilità limitata Edizioni Diritto e Ragione sia una fondazione (e non una persona fisica) configuri una violazione del disposto di cui all'art.1, comma 3 della legge n. 416 del 1981, a norma del quale “ quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche.. ”.Leggi di più...
- competenza territoriale del TAR·
- tutela dell'interesse collettivo·
- perenzione del ricorso·
- annullamento di decisione amministrativa·
- compatibilità con normativa editoriale·
- partecipazioni societarie·
- Legge 247/2012·
- ente pubblico non economico·
- iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- Legge 416/1981