Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Sanesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’U.T.G.-Prefettura di Prato, fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, d’inammissibilità dell’istanza ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ND UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente espone che:
- a) in data -OMISSIS-, ha proposto istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 L. n. 91/1992;
- b) nella documentazione destinata a provare la residenza per dieci anni, sul territorio nazionale, mancava un periodo di iscrizione anagrafica che va dal-OMISSIS-;
- c) perciò l’istante presentava documentazione (documentazione scolastica dei figli e documentazione medica) tale da provare il suo domicilio e la sua continua permanenza sul territorio italiano;
- d) nonostante ciò, la Prefettura di Prato, con il provvedimento in questa sede impugnato, riteneva l’istanza di cittadinanza inammissibile, in quanto non era soddisfatto il requisito della residenza continuativa in Italia per 10 anni (ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. “f”, L. n. 91/1992) proprio perché il soggetto istante risultava cancellato per irreperibilità dalle anagrafi comunali dal-OMISSIS-.
2) Di tale decreto si duole parte ricorrente col gravame in esame, all’uopo deducendo che:
- a) l’art. 9, comma 1, lett. “f”, L. n. 91/1992, prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”, senza tuttavia disporre che la residenza debba essere ininterrotta;
- b) in ogni caso, parte ricorrente aveva dimostrato la propria residenza in Italia tramite la documentazione versata in atti;
- c) l’art. 3, comma 2, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, prevede che “ Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata ”;
- d) pertanto, lo straniero cancellato per irreperibilità potrà dimostrare che la temporaneità della sua assenza oppure che la sua dimora “ in altri comuni o all’estero ” è stata determinata dalla necessità di attendere ad un’occupazione stagionale, o comunque per una “ causa di durata limitata ”;
- e) ad ogni modo, l’irreperibilità dichiarata nel provvedimento non corrisponde al vero, perché parte ricorrente, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, in data -OMISSIS- ha presentato dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato presso la Questura di Prato, documento regolarmente vidimato e registrato da parte delle autorità competenti, comprovante quindi la sua presenza sul territorio italiano, oltre ad ottenere provvedimento certificativo da parte del Comune di Montale (PT) per il periodo che va dal -OMISSIS-.
3) Si è costituita in giudizio la P.A.
4) All’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
- a) questa Sezione ha già evidenziato che il regolamento di esecuzione della L. n. 91/1992 “ adottato con D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, all’art. 1 comma 2 stabilisce che: «2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; […]». In virtù del suddetto regolamento, pertanto, la residenza considerata utile ai fini della concessione della cittadinanza italiana è solo quella che abbia pieno riscontro nei registri anagrafici comunali, non potendo prendersi in considerazione una residenza di carattere esclusivamente fattuale, consistente cioè nella stabile e continuativa permanenza nel territorio della Repubblica, ma non supportata da corrispondenti risultanze anagrafiche” (così T.A.R. Toscana, Sezione II, sentenza n. 485 del 24 aprile 2024 e, ancora più recentemente, sentenza n. 1578 del 3 ottobre 2025);
- b) nel caso di specie, risulta il periodo di discontinuità riportato nel provvedimento impugnato, di cui la Prefettura non poteva che prendere atto;
- c) né potrebbe rilevare la riferita attestazione della residenza dal -OMISSIS- e che parte ricorrente riferisce al Comune di Montale, considerato che il documento non viene versato in atti e che, comunque, esso riporterebbe, come riferito in ricorso, un periodo di soli due mesi circa, quindi non sarebbe comunque idoneo a sanare il periodo di irreperibilità di circa quattordici mesi che è menzionato nel provvedimento impugnato.
6) Il ricorso va quindi respinto.
7) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
ND UC, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND UC | AN IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.