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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 3026/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nadia G. Carnevale - ATTORE
CONTRO
(C.F.: ) e RO C.F._2 RT
(C.F.: ) rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Franco Filardi -
[...] C.F._3
CONVENUTI
OGGETTO: costituzione di servitù coattiva per interclusione del fondo (art. 1051 c.c.)
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: 1) … accertare che l'immobile sito in SA alla Via
Casale snc, contraddistinto in catasto con il foglio di mappa 37 p.lla 1017 sub 6 è intercluso;
2) per l'effetto ordinare ai sig.ri e RT RO
la rimozione della ringhiera tinteggiata di rosso apposta sul terrazzo antistante la
[...] porta di accesso al fabbricato, nonché l'ulteriore e seconda ringhiera con cancello apposta nelle more del giudizio nello spazio antistante l'abitazione , e disporre che CP_1
l'accesso al fabbricato avvenga o sia consentito attraverso il terrazzo antistante Parte_1
la porta di accesso al fabbricato sito in SA al foglio di mappa 37 p.lla 1017 sub 6. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre spese e competenze legali, accessori di legge, da porre a carico dei convenuti, valutato il comportamento dei convenuti in sede di mediazione».
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI: « … rigetto integrale della domanda proposta perché inammissibile e/o comunque infondata, nel merito, in fatto e diritto …; con vittoria in ogni caso di spese e competenze di lite da distrarsi …».
I FATTI
1 1. Con atto di citazione notificato il 4.1.2022, , nella dichiarata Parte_1
qualità di proprietario del fabbricato sito in SA alla Via Casale s.n.c. catastalmente identificato al foglio di mappa 37 particella n. 1017 composto da tre piani fuori terra, oltre al sottotetto (il primo piano di cui alla particella sub 5 e il secondo e terzo piano di cui alla particella sub 6), ha chiesto, nei confronti di e RT [...]
, l'accertamento dell'interclusione dell'immobile di cui alla particella n. CP_1
1017 sub 6.
Ha dedotto che:
- il piano terra del fabbricato è adibito a locali deposito da (particella Persona_1
sub 1), (particella sub 2) e Di (particella sub Controparte_3 Controparte_4
3);
- tutti i piani del fabbricato hanno accessi singoli e sono indipendenti e non comunicanti fra di loro;
- al piano terra (particelle sub 1, 2 e 3) si accede dalla Via Casale lato valle, al primo piano (particella sub 5) si accede dalla Via Casale lato monte e al secondo e terzo piano (particella sub 6) si accede alla parte laterale della Via Casale lato monte;
- fra il fabbricato e la Via Casale lato nord [sic; la CTP identifica questo lato dell'immobile con il «lato sud»; cfr. foto All. 10.B; forse la parte intendeva Via
Casale lato monte] sussiste un'intercapedine, per cui il Comune di SA apponeva lungo il tratto stradale una ringhiera lasciando l'accesso libero al fabbricato dalla parte laterale presso il terrazzino posto innanzi alla porta di ingresso del secondo e terzo piano;
- nell'anno 2010/2011 il depositava dei mobili all'interno del fabbricato e Parte_1
l'ingresso era libero ed accessibile;
- poiché l'immobile non era completato, a scopo prudenziale, gli accessi venivano murati con una parete in mattoni forati;
- e aggiungevano, sul terrazzino antistante RO CP_2
l'ingresso al fabbricato del secondo e terzo piano, una ringhiera ulteriore rispetto a quella apposta dal Comune ‒ per come riconosciuto dagli stessi e risultante dalle loro dichiarazioni nel giudizio possessorio R.G. n. 1750/2018 ‒ così impedendo l'unico accesso al fabbricato di cui alla particella n. 1017 sub 6; di conseguenza il fabbricato restava intercluso ai sensi dell'art. 1051 c.c.;
- il fabbricato di proprietà dei insiste su un terreno di proprietà del Comune CP_1
di SA, così come catastalmente risultante e in mancanza di un atto di
2 trasferimento tra il Comune di SA e i convenuti;
- l'apposizione della ringhiera da parte dei convenuti avveniva sul suolo comunale.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto l'accertamento dell'interclusione dell'immobile di cui alla particella n. 1017 sub 6 e la rimozione della ringhiera apposta sul terrazzo antistante la porta di accesso al medesimo fabbricato.
2. Con comparsa depositata il 16.01.2023, si sono costituiti in giudizio
[...]
e deducendo: CP_1 RT
- l'inammissibilità della domanda, in quanto avente ad oggetto l'accertamento dell'interclusione di un fabbricato in corso di costruzione, potendo costituirsi la servitù di passaggio coattiva per interclusione ex art. 1051 c.c. solo tra fondi e vigendo l'esenzione di cui al comma 4 del medesimo articolo, costituendo l'area su cui insiste la ringhiera il cortile dei fabbricati dei convenuti;
- l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva;
- il difetto di titolarità attiva in capo all'attore, in mancanza del titolo di trasferimento della proprietà del suolo pubblico da parte del ‒ su cui insiste Controparte_5 il fabbricato di cui veniva dedotta l'interclusione ‒ in favore dell'attore;
- il difetto di legittimazione passiva dei convenuti posta la prospettazione dell'attore della insistenza della ringhiera di cui veniva richiesta la rimozione sul suolo del
Comune e non già di proprietà dei convenuti;
- l'infondatezza della domanda essendo il fabbricato confinante per tutti i lati con il suolo pubblico comunale ed essendo, in particolare, il primo piano immediatamente confinante con la sottostante intercapedine che separa il fabbricato dalla Parte_1 strada pubblica, ben potendo l'attore chiedere al Comune di SA
l'autorizzazione a realizzare un piccolo manufatto (una passerella) al fine di ricongiungere alla strada pubblica il terrazzino antistante, posto allo stesso livello della strada;
- che la richiesta dell'attore di rimozione della ringhiera (esistente sin dal 1980) nei confronti dei convenuti veniva già avanzata nel giudizio possessorio dinanzi al medesimo Tribunale (R.G.A.C. n. 1750/2018), terminato con ordinanza di rigetto, non impugnata;
- l'inammissibilità della domanda in quanto priva di attualità, essendo il fabbricato di cui alla particella sub 6, per ammissione dell'attore, in corso di costruzione e con tutte le vedute murate da anni;
- il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
3 I convenuti hanno, pertanto, chiesto, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione e, in subordine, la declaratoria dell'inammissibilità e dell'infondatezza della domanda.
3. Alla prima udienza del 06.02.2023 è stato concesso il termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, conclusosi, successivamente, con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, all'udienza del 03.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4.a In via preliminare, con riguardo all'eccezione dei convenuti di difetto di legittimazione passiva dei medesimi, giova premettere che, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire, rileva prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio,
a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda e, dunque, al merito (cfr. Cass, SS. UU., sent. n. 2951/2016).
In tema di servitù, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che siano titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù (cfr., ex multis,
Cass., Sez. II^, sentenza n. 26769/2014). Difatti, «determinando la servitù un rapporto tra fondi di cui uno fornisce utilità all'altro, la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove viene in contestazione l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù medesima […]» (Cass., Sez. II, n. 20845/2014).
Ciò in virtù del fatto che la servitù prediale consiste in un peso sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad altro proprietario, da ciò conseguendo che legittimato passivo può essere esclusivamente il proprietario del fondo servente confinante gravato dal passaggio coattivo (cfr. Corte App. Catanzaro, sent. n.
769/2016).
4.b Ciò posto, nel caso di specie, l'attore ha prospettato, nell'atto di citazione, che il fabbricato dei convenuti «insiste su terreno che catastalmente risulta in proprietà al
Comune di SA e da accesso effettuato presso gli uffici comunali non si trova alcun atto di trasferimento legale tra il comune di SA ed i e nessun tipo di CP_1
passaggio è indicato sulla visura storica relativa alla p.lla 1239 del fg. 37 (all 11), tanto
4 viene provato dalla documentazione catastale allegata alla perizia giurata del Geom.
che si deposita. Non vi sono dubbi che siano stati i sig.ri Persona_2 RT
e ad apporre in maniera arbitraria la ringhiera sul suolo
[...] RO fra l'altro comunale e ad impedire al l'accesso al proprio fabbricato». Parte_1
L'attore ha confermato nella propria prima memoria di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. la rappresentazione della proprietà del del fondo sul quale ha richiesto la CP_5
costituzione della servitù coattiva: «Si tiene a precisare che anche il pezzo di terreno antistante l'abitazione dei risulta essere intestato al ». CP_1 Controparte_5
Tuttavia, nelle proprie comparsa conclusionale e memoria di replica, l'attore ha dedotto che dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) depositata dai convenuti contestualmente alla loro seconda memoria istruttoria emerga la prova che i convenuti medesimi siano i proprietari dell'immobile sul quale è stata richiesta la costituzione coattiva della servitù, sulla base del fatto che da tale documentazione risulti che «si tratta di una corte comune a tutti i proprietari del fabbricato».
Sul punto, è necessario ribadire che la legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'azione da intendersi come il diritto potestativo di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia favorevole che contraria, risolvendosi essa nella titolarità del potere o del dovere (a seconda che si tratti di legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto giuridico di diritto sostanziale dedotto in giudizio, con la precisazione che la predetta configurazione della legitimatio ad causam non esclude, tuttavia, che essa possa efficacemente sopravvenire nel corso del giudizio, essendo soltanto necessario che, a differenza dei presupposti processuali, i quali devono sussistere al momento della proposizione della domanda, il requisito della legittimazione sia esistente al momento della decisione (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 1480/1970; Cass.,
Sez. II, sent. n. 2776/1973).
Con specifico riferimento alle servitù prediali ‒ seppur relativamente, nello specifico, all'actio negatoria servitutis ‒ secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente, svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur mancando all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione […]» (Cass., Sez. II, sent. n. 26769/2014).
Orbene, alla luce dei sopra esposti principi e dell'ultima prospettazione attorea circa la
5 titolarità in capo ai convenuti della proprietà del fondo sul quale è stata chiesta la costituzione della servitù di passaggio per interclusione dell'immobile dell'attore, non può dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
5. Quanto all'eccezione delle parti convenute della carenza di legittimazione attiva dell'attrice, la stessa non trova fondamento, avendo prospettato l'attore, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la sua proprietà dell'immobile di cui alla mappa 37 particelle n.
1017 sub 5 e sub 6.
6.a Venendo al merito, la nozione di passaggio coattivo di cui all'art. 1051 c.c. ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica
(interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio
(interclusione relativa) con la conseguenza che la rilevazione dell'interclusione assoluta o relativa attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 6184/1994).
La domanda è da qualificarsi ai sensi dell'art. 1051 c.c. alla luce del richiesto accertamento, da parte dell'attore, dell'interclusione dell'immobile sito in SA alla Via
Casale s.n.c. contraddistinto in catasto al foglio 37 particella n. 1017 sub 6.
6.b La suddetta domanda è, tuttavia, infondata.
In applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr., ex multis, Cass., Sezione L., ord. n. 9309/2020), la domanda attorea va rigettata in mancanza di prova della dedotta interclusione [vedi fattispecie analoga in Trib. Santa
Maria Capua Vetere, sent. n. 369/2021], prescindendo dall'accertamento della effettiva titolarità della proprietà dei beni immobili oggetto di causa.
A tal fine, giova ribadire che costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito, stabilire l'esistenza dell'interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio, ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 14 del 03/01/2020; conforme a Cass., Sez. II, sent. n. 3283/1974).
Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l'accertamento dell'interclusione di un fondo va eseguito in riferimento al fondo nel suo complesso e quindi senza tener conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (come costruzione di fabbricati) non sia raggiungibile (cfr. Cass., Sez. II, n. 6674/1988; Cass., Sez. II, ord. n. 24367/2018).
Inoltre, in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051 co. 4 c.c. ‒
6 che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ‒ non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 12340/2008).
6.c Nella specie, dalla stessa relazione del C.T.P. di parte attrice e dalla documentazione fotografica prodotta dall'attore emerge chiaramente l'assenza dell'interclusione, tanto assoluta quanto relativa, con riferimento al fabbricato ‒ asseritamente di sua proprietà ‒ complessivamente costituito dalle particelle n. 1017 sub 5 (primo piano) e sub 6 (secondo e terzo piano).
Ebbene, le foto allegate alla C.T.P. evidenziano come la strada pubblica, rappresentata dalla Via Casale, sia prospiciente all'immobile di cui è stato richiesto l'accertamento dell'interclusione (particella n. 1017 sub 6, corrispondente al secondo e terzo piano del fabbricato) per l'intero lato sud dello stesso (si veda, in particolare, la foto All. 10.B) e come la strada sia separata dal fabbricato solo per via di una intercapedine, comunque molto stretta e di profondità pari, al massimo della sua estensione, all'incirca all'altezza del primo piano del fabbricato (cfr. foto All. 10.A). Dunque, la mancanza di un diretto accesso alla strada è dovuta alla specifica conformazione del fabbricato, e non già all'interclusione del fondo, risultando, in ogni caso, facilmente ovviabile senza eccessiva onerosità da parte dell'attore.
La suddetta strada, inoltre, risulta di pari livello rispetto alla porta di accesso al primo piano del fabbricato di cui alla particella n. 1017 sub 5 (anch'esso dedotto dall'attore come di sua proprietà), senza l'interposizione di alcuna ringhiera a delimitazione della strada comunale di Via Casale (cfr. foto All. 09). Del resto, lo stesso attore ha espressamente rappresentato, sin dall'atto di citazione, l'accessibilità alla medesima particella n. 1017 sub. 5 dalla Via Casale lato monte.
Sul punto, giova ribadire che la verifica della sussistenza dell'interclusione di un fondo, rilevante ai fini della costituzione una servitù di passaggio coattivo, ex art. 1051 c.c., richiede che il fondo medesimo sia considerato unitariamente e non per parti separate;
sicché laddove in presenza di porzioni a dislivello del medesimo fondo sia possibile realizzare, senza lavori particolarmente onerosi, un collegamento (rappresentato, ad esempio, da una scalinata in muratura) tra la parte a valle che ha accesso alla via pubblica e quella residua a monte, tale interclusione va esclusa, risolvendosi, altrimenti, la costituzione del passaggio coattivo, nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui
7 per prevalenti ragioni di comodità, non frapponendosi ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 55/2018).
Da ciò discende che, nella fattispecie in esame, dalla stessa rappresentazione dei luoghi offerta dall'attore ‒ oltre che dalla documentazione in atti ‒ considerando unitariamente il fabbricato dichiaratamente di proprietà dell'attore di cui alle particelle n. 1017 sub 5 e sub
6 ‒ non potrebbe, comunque, rilevarsi alcuna interclusione dello stesso.
In conclusione, non risultando alcuna interclusione in termini assoluti o relativi e mancando, dunque, i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c., la domanda attorea, in virtù della ragione più liquida, deve essere rigettata.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Il valore della causa è pari a € 5.000,00, come dichiarato in citazione da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e
[...] RO RT
, così provvede:
[...]
- RIGETTA la domanda;
- CONDANNA la parte attrice al pagamento ‒ in favore Parte_1
delle parti convenute e RO RT
, in solido tra loro ‒ delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.800,00
[...]
(milleottocento) per compenso d'avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Enzo Franco Filardi per dichiarato anticipo.
Così deciso in Castrovillari, in data 08/04/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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