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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 700/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( ), in persona del commissario pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Maurizio Nula,
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Gianfilippo Passante,
Appellato
OGGETTO: appello – contratti a termine – risarcimento del danno
“comunitario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone,
[...]
per quanto qui di interesse, chiedeva: in via principale, CP_1
l'accertamento dell'illegittimità delle clausole di durata apposte ai contratti stipulati dall'1.6.2006 al 14.12.2012 con il Parte_1 e il conseguente accertamento del diritto alla conversione del
[...]
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione;
in subordine, “ovvero in linea principale se più favorevole” dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della indennità ex art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010.
Il tribunale, con sentenza n. 118/2022 del 3 marzo 2022, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il al risarcimento del cd. Parte_1
danno comunitario cagionato dalla illegittima reiterazione dei contratti a termine.
In particolare, il giudice riteneva che i contratti a termine impugnati, tranne uno, fossero stati stipulati in violazione sia dell'art. 1, comma 2 del d.lgs.
368/2001, che dell'art. 3 della legge regionale n. 76/1995 con cui i consorzi di bonifica erano stati autorizzati, in ipotesi di “comprovate esigenze funzionali” ad assumere personale a tempo determinato ai sensi della legge n. 230/1962.
Rilevava che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risultava che CP_1
era stato sempre assunto per svolgere mansioni ordinarie e senza che venissero esplicitate le eventuali comprovate esigenze funzionali, con l'eccezione del primo contratto per il periodo dall'1.6.2006 al 31.10.2006.
Accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, rigettava, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 274/2019 e successive conformi), la domanda di conversione del rapporto di lavoro e condannava il a risarcire il danno da abusiva precarizzazione del Parte_1
rapporto di lavoro, cd. danno comunitario, liquidato nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, utilizzando quale parametro l'art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010.
Compensava le spese di lite, tenuto conto della complessità della questione e dell'avvicendarsi di diversi e divergenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità. Avverso la citata sentenza proponeva appello il , con Parte_1
ricorso depositato il 3.8.2022. Resisteva al gravame che, in CP_1
via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile l'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Deduce che il lavoratore non aveva impugnato la risoluzione di ciascun rapporto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla stipula di ciascun contratto e che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto ritenere prescritta
“qualsiasi pretesa” relativa al periodo antecedente ai cinque anni alla data di notifica del ricorso.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto contra legem i contratti a termine impugnati, erroneamente interpretando e applicando il quadro normativo di riferimento, sì come, di contro, compiutamente ricostruito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
274/2019. Sostiene di aver operato nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale succedutasi negli anni e, in particolare, delle previsioni di cui al d.lgs. n. 368/2001.
Precisa che, per effetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, per l'apposizione del termine ai contratti stipulati con gli operai stagionali non era necessaria l'indicazione della specifica causale ex art.1 del d.lgs. cit., e gli stessi, in ipotesi di abusiva reiterazione, non erano soggetti alle conseguenze previste dall'art. 5, comma 4 bis, in quanto il successivo comma 4 ter stabiliva espressamente che “Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Assume che, nel caso di specie, ricorrevano entrambe le condizioni di esclusione.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per aver riconosciuto il diritto dell'odierno appellato al risarcimento del cd.
“danno comunitario”, sebbene lo stesso non avesse formulato alcuna domanda autonoma in tal senso. Cita, in proposito, la sentenza di questa Corte, n.
1194/2019.
1.4. In via subordinata, chiede dichiararsi che “l'avvio delle procedure di stabilizzazione da parte del sia satisfattiva del danno che il Parte_1
ricorrente avrebbe sofferto nell'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti”.
2.Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame.
La censura non merita accoglimento.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017. Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1. In via preliminare, deve precisarsi che avverso la statuizione relativa al mancato accoglimento della domanda principale volta alla conversione del rapporto di lavoro, con le consequenziali pretese retributive e contributive,
l'odierno appellante non ha proposto appello incidentale e, pertanto, la stessa deve ritenersi coperta dal giudicato.
Ciò premesso, il collegio ritiene, anzitutto, infondato il primo motivo di appello.
Come da tempo chiarito dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 4913/2016: “l'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal
d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza”.
Questa Corte, in fattispecie analoghe (cfr. ex multis sent. n. 1200/2017), ha ritenuto che: “… anche per i contratti a tempo determinato, deve intendersi differita all'1 gennaio 2012 l'operatività del sistema delle decadenze di cui all'art. 32 cit.”.
Pertanto, avendo l'odierno appellato impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine in data 22.1.2011 (come concordemente affermato da entrambe le parti in primo grado), non può ritenersi maturata alcuna decadenza.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, posto che, con il medesimo atto, parte appellata ha diffidato il al risarcimento dei Parte_1
danni e che il termine di prescrizione, in ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, è decennale avendo il danno risarcibile origine contrattuale.
2.2. Quanto all'accertamento dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine, il tribunale, elencati i contratti di lavoro oggetto di giudizio, ha ritenuto che tali contratti fossero illegittimi in quanto, dalla documentazione prodotta risultava che era sempre stato assunto per svolgere mansioni CP_1
ordinarie, senza che venissero mai indicate le comprovate esigenze funzionali, ad eccezione del primo contratto stipulato dal 1 giugno 2006 al 31 ottobre
2006. Il giudice ha, inoltre, ritenuto che “il fatto stesso che il rapporto di lavoro del ricorrente sia proseguito per numerosi anni, per lo svolgimento di mansioni ordinarie, comprova che si tratta di assunzioni giustificate dalla mera esistenza di carenze strutturali di organico e non dalla sussistenza di particolari esigenze funzionali”.
A fronte di tale statuizione, il si è limitato ad assumere che: Parte_1
“l'attività per la quale il ricorrente veniva e viene assunto annualmente a termine rientra tra quelle contemplate nell'allegato unico al suddetto D.P.R.
(“taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica”), ma l'allegato ” del CCNL di categoria CP_2
contiene un “avviso comune in ordine all'individuazione delle attività stagionali nei confronti delle quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 4 bis dell'art.5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368, introdotto dal comma 40 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2007, n.247” con il quale le sigle sindacali contraenti avevano, appunto, espresso “l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori stagionali di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, etc.) e che, di conseguenza, non trovino applicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ai predetti lavori, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art.5 del D.Lgs. 6 settembre 2001,
n.368”.
Osserva il collegio che il CCNL del 25.3.2010, richiamato per la prima volta con il ricorso in appello e non prodotto, che certamente non può riguardare i contratti a tempo determinato stipulati in data anteriore, non autorizza i consorzi a ricorrere liberamente all'assunzione di personale a tempo determinato ma soltanto per la causale indicata dalla norma citata e cioè “lavori stagionali di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo
e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, etc”. Nella fattispecie in esame i contratti stipulati da non contengono alcun richiamo all'art. CP_1
128 del CCNL e si limitano a indicare quale causale dell'assunzione genericamente “attività lavorative riguardanti le reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica”.
Non vi è prova – né tantomeno l'odierno appellante aveva tempestivamente chiesto di provare – che sia stato assunto per svolgere attività CP_1
stagionale, tenuto conto del fatto che i contratti fanno riferimento quasi tutti, ad eccezione di due contratti, oltre quello già escluso dal tribunale (e, dunque, tre contratti su dieci: giugno 2006/ottobre 2006 “esecuzione della perizia di manutenzione straordinaria”; 11 giugno 2007/13 ottobre 2007 “esecuzione della perizia di manutenzione per la gestione irrigua”; 14 luglio 2008/20 dicembre 2008 “esecuzione della perizia di lavori urgenti per il ripristino della funzionalità del complesso irriguo Ogliastro”) a opere di manutenzione ordinaria quali le “attività lavorative riguardanti le reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze”, che rappresentano la normale attività del . Parte_1
Peraltro, osserva il collegio che, nel corso degli anni, è CP_1
stato impiegato in diversi periodi dell'anno, oltre gli stessi limiti concettuali di “stagione”. Non può, quindi, ritenersi provato che l'assunzione sia stata determinata da esigenze stagionali ovvero da temporanee o transitorie ragioni di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo, dovendosi, di contro reputare, che i contratti di lavoro impugnati – come ribadito anche in questo grado di giudizio dall'appellato – siano stati stipulati per far fronte alle “permanenti, normali e strutturali esigenze di lavoro” (cfr. memoria di costituzione pag. 8, laddove richiama l'atto introduttivo).
2.3. In ordine alla risarcibilità del danno comunitario in assenza di autonoma domanda risarcitoria in tal senso, mutando il proprio precedente orientamento, il collegio ritiene corretto conformarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni enunciate dalla Corte di Cassazione in fattispecie analoga con l'ordinanza n. 31550/2024 (che ha cassato altra pronuncia di questa Corte).
Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha, in particolare, escluso che la domanda di risarcimento del danno comunitario integri una domanda nuova nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia chiesto la conversione dei contratti a termine illegittimi, in caso di abusiva reiterazione. Ed invero la conversione costituisce tutela in forma specifica delle conseguenze dell'illecito mentre il risarcimento del danno c.d. comunitario integra una tutela per equivalente dello stesso danno. Deve dunque escludersi che tale ultima domanda sia domanda nuova, “è infatti evidente che la tutela per equivalente sia un minus
o un "surrogato legale" della tutela in forma specifica, tanto da risultare consolidato il principio per cui il giudice potrebbe pronunciare la prima, pur quando sia stata chiesta la seconda, senza incorrere in vizio di ultrapetizione
(Cass. 19 gennaio 2017, n. 1361; Cass. 8 gennaio 2013, n. 259); ciò anzi impone di ritenere che, chiesta ma ritenuta giuridicamente non praticabile la condanna in forma specifica, il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così come che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia”.
Conformemente ai principi enunciati dalla Corte di cassazione, pertanto, il terzo motivo di impugnazione formulato dal deve essere rigettato. Parte_1
2.4. Infine, deve escludersi che il generico “avvio delle procedure di stabilizzazione” possa ritenersi satisfattivo del danno patito dal in CP_1
ragione della precarizzazione del rapporto di lavoro. A riguardo, infatti, il lavoratore ha contestato che la procedura si sia effettivamente conclusa e il nulla ha provato. Parte_1
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 700/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( ), in persona del commissario pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Maurizio Nula,
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Gianfilippo Passante,
Appellato
OGGETTO: appello – contratti a termine – risarcimento del danno
“comunitario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone,
[...]
per quanto qui di interesse, chiedeva: in via principale, CP_1
l'accertamento dell'illegittimità delle clausole di durata apposte ai contratti stipulati dall'1.6.2006 al 14.12.2012 con il Parte_1 e il conseguente accertamento del diritto alla conversione del
[...]
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione;
in subordine, “ovvero in linea principale se più favorevole” dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della indennità ex art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010.
Il tribunale, con sentenza n. 118/2022 del 3 marzo 2022, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava il al risarcimento del cd. Parte_1
danno comunitario cagionato dalla illegittima reiterazione dei contratti a termine.
In particolare, il giudice riteneva che i contratti a termine impugnati, tranne uno, fossero stati stipulati in violazione sia dell'art. 1, comma 2 del d.lgs.
368/2001, che dell'art. 3 della legge regionale n. 76/1995 con cui i consorzi di bonifica erano stati autorizzati, in ipotesi di “comprovate esigenze funzionali” ad assumere personale a tempo determinato ai sensi della legge n. 230/1962.
Rilevava che, dalla documentazione prodotta in giudizio, risultava che CP_1
era stato sempre assunto per svolgere mansioni ordinarie e senza che venissero esplicitate le eventuali comprovate esigenze funzionali, con l'eccezione del primo contratto per il periodo dall'1.6.2006 al 31.10.2006.
Accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine, rigettava, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 274/2019 e successive conformi), la domanda di conversione del rapporto di lavoro e condannava il a risarcire il danno da abusiva precarizzazione del Parte_1
rapporto di lavoro, cd. danno comunitario, liquidato nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, utilizzando quale parametro l'art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010.
Compensava le spese di lite, tenuto conto della complessità della questione e dell'avvicendarsi di diversi e divergenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità. Avverso la citata sentenza proponeva appello il , con Parte_1
ricorso depositato il 3.8.2022. Resisteva al gravame che, in CP_1
via preliminare, chiedeva dichiararsi inammissibile l'impugnazione ex art. 342 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 6 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Deduce che il lavoratore non aveva impugnato la risoluzione di ciascun rapporto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla stipula di ciascun contratto e che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto ritenere prescritta
“qualsiasi pretesa” relativa al periodo antecedente ai cinque anni alla data di notifica del ricorso.
1.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto contra legem i contratti a termine impugnati, erroneamente interpretando e applicando il quadro normativo di riferimento, sì come, di contro, compiutamente ricostruito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
274/2019. Sostiene di aver operato nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale succedutasi negli anni e, in particolare, delle previsioni di cui al d.lgs. n. 368/2001.
Precisa che, per effetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, per l'apposizione del termine ai contratti stipulati con gli operai stagionali non era necessaria l'indicazione della specifica causale ex art.1 del d.lgs. cit., e gli stessi, in ipotesi di abusiva reiterazione, non erano soggetti alle conseguenze previste dall'art. 5, comma 4 bis, in quanto il successivo comma 4 ter stabiliva espressamente che “Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Assume che, nel caso di specie, ricorrevano entrambe le condizioni di esclusione.
1.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per aver riconosciuto il diritto dell'odierno appellato al risarcimento del cd.
“danno comunitario”, sebbene lo stesso non avesse formulato alcuna domanda autonoma in tal senso. Cita, in proposito, la sentenza di questa Corte, n.
1194/2019.
1.4. In via subordinata, chiede dichiararsi che “l'avvio delle procedure di stabilizzazione da parte del sia satisfattiva del danno che il Parte_1
ricorrente avrebbe sofferto nell'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti”.
2.Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame.
La censura non merita accoglimento.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017. Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2.1. In via preliminare, deve precisarsi che avverso la statuizione relativa al mancato accoglimento della domanda principale volta alla conversione del rapporto di lavoro, con le consequenziali pretese retributive e contributive,
l'odierno appellante non ha proposto appello incidentale e, pertanto, la stessa deve ritenersi coperta dal giudicato.
Ciò premesso, il collegio ritiene, anzitutto, infondato il primo motivo di appello.
Come da tempo chiarito dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 4913/2016: “l'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal
d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza”.
Questa Corte, in fattispecie analoghe (cfr. ex multis sent. n. 1200/2017), ha ritenuto che: “… anche per i contratti a tempo determinato, deve intendersi differita all'1 gennaio 2012 l'operatività del sistema delle decadenze di cui all'art. 32 cit.”.
Pertanto, avendo l'odierno appellato impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine in data 22.1.2011 (come concordemente affermato da entrambe le parti in primo grado), non può ritenersi maturata alcuna decadenza.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione, posto che, con il medesimo atto, parte appellata ha diffidato il al risarcimento dei Parte_1
danni e che il termine di prescrizione, in ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, è decennale avendo il danno risarcibile origine contrattuale.
2.2. Quanto all'accertamento dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine, il tribunale, elencati i contratti di lavoro oggetto di giudizio, ha ritenuto che tali contratti fossero illegittimi in quanto, dalla documentazione prodotta risultava che era sempre stato assunto per svolgere mansioni CP_1
ordinarie, senza che venissero mai indicate le comprovate esigenze funzionali, ad eccezione del primo contratto stipulato dal 1 giugno 2006 al 31 ottobre
2006. Il giudice ha, inoltre, ritenuto che “il fatto stesso che il rapporto di lavoro del ricorrente sia proseguito per numerosi anni, per lo svolgimento di mansioni ordinarie, comprova che si tratta di assunzioni giustificate dalla mera esistenza di carenze strutturali di organico e non dalla sussistenza di particolari esigenze funzionali”.
A fronte di tale statuizione, il si è limitato ad assumere che: Parte_1
“l'attività per la quale il ricorrente veniva e viene assunto annualmente a termine rientra tra quelle contemplate nell'allegato unico al suddetto D.P.R.
(“taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica”), ma l'allegato ” del CCNL di categoria CP_2
contiene un “avviso comune in ordine all'individuazione delle attività stagionali nei confronti delle quali non trovano applicazione le disposizioni del comma 4 bis dell'art.5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368, introdotto dal comma 40 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2007, n.247” con il quale le sigle sindacali contraenti avevano, appunto, espresso “l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori stagionali di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, etc.) e che, di conseguenza, non trovino applicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ai predetti lavori, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art.5 del D.Lgs. 6 settembre 2001,
n.368”.
Osserva il collegio che il CCNL del 25.3.2010, richiamato per la prima volta con il ricorso in appello e non prodotto, che certamente non può riguardare i contratti a tempo determinato stipulati in data anteriore, non autorizza i consorzi a ricorrere liberamente all'assunzione di personale a tempo determinato ma soltanto per la causale indicata dalla norma citata e cioè “lavori stagionali di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo
e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, etc”. Nella fattispecie in esame i contratti stipulati da non contengono alcun richiamo all'art. CP_1
128 del CCNL e si limitano a indicare quale causale dell'assunzione genericamente “attività lavorative riguardanti le reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica”.
Non vi è prova – né tantomeno l'odierno appellante aveva tempestivamente chiesto di provare – che sia stato assunto per svolgere attività CP_1
stagionale, tenuto conto del fatto che i contratti fanno riferimento quasi tutti, ad eccezione di due contratti, oltre quello già escluso dal tribunale (e, dunque, tre contratti su dieci: giugno 2006/ottobre 2006 “esecuzione della perizia di manutenzione straordinaria”; 11 giugno 2007/13 ottobre 2007 “esecuzione della perizia di manutenzione per la gestione irrigua”; 14 luglio 2008/20 dicembre 2008 “esecuzione della perizia di lavori urgenti per il ripristino della funzionalità del complesso irriguo Ogliastro”) a opere di manutenzione ordinaria quali le “attività lavorative riguardanti le reti irrigue, gli impianti e le opere di bonifica, accessori e pertinenze”, che rappresentano la normale attività del . Parte_1
Peraltro, osserva il collegio che, nel corso degli anni, è CP_1
stato impiegato in diversi periodi dell'anno, oltre gli stessi limiti concettuali di “stagione”. Non può, quindi, ritenersi provato che l'assunzione sia stata determinata da esigenze stagionali ovvero da temporanee o transitorie ragioni di carattere tecnico, produttivo o sostitutivo, dovendosi, di contro reputare, che i contratti di lavoro impugnati – come ribadito anche in questo grado di giudizio dall'appellato – siano stati stipulati per far fronte alle “permanenti, normali e strutturali esigenze di lavoro” (cfr. memoria di costituzione pag. 8, laddove richiama l'atto introduttivo).
2.3. In ordine alla risarcibilità del danno comunitario in assenza di autonoma domanda risarcitoria in tal senso, mutando il proprio precedente orientamento, il collegio ritiene corretto conformarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alle argomentazioni enunciate dalla Corte di Cassazione in fattispecie analoga con l'ordinanza n. 31550/2024 (che ha cassato altra pronuncia di questa Corte).
Con la citata ordinanza la Suprema Corte ha, in particolare, escluso che la domanda di risarcimento del danno comunitario integri una domanda nuova nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia chiesto la conversione dei contratti a termine illegittimi, in caso di abusiva reiterazione. Ed invero la conversione costituisce tutela in forma specifica delle conseguenze dell'illecito mentre il risarcimento del danno c.d. comunitario integra una tutela per equivalente dello stesso danno. Deve dunque escludersi che tale ultima domanda sia domanda nuova, “è infatti evidente che la tutela per equivalente sia un minus
o un "surrogato legale" della tutela in forma specifica, tanto da risultare consolidato il principio per cui il giudice potrebbe pronunciare la prima, pur quando sia stata chiesta la seconda, senza incorrere in vizio di ultrapetizione
(Cass. 19 gennaio 2017, n. 1361; Cass. 8 gennaio 2013, n. 259); ciò anzi impone di ritenere che, chiesta ma ritenuta giuridicamente non praticabile la condanna in forma specifica, il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così come che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia”.
Conformemente ai principi enunciati dalla Corte di cassazione, pertanto, il terzo motivo di impugnazione formulato dal deve essere rigettato. Parte_1
2.4. Infine, deve escludersi che il generico “avvio delle procedure di stabilizzazione” possa ritenersi satisfattivo del danno patito dal in CP_1
ragione della precarizzazione del rapporto di lavoro. A riguardo, infatti, il lavoratore ha contestato che la procedura si sia effettivamente conclusa e il nulla ha provato. Parte_1
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante a pagare le spese processuali del presente grado che liquida in € 2906,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi