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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2016
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 20 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal G.I., presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di RE RI, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 598/2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
promossa da
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti;
Per_1
attrice
nonché da
( ), domiciliata presso il Parte_2 C.F._2
suo difensore avv. Filippo Neri, giusta procura in atti;
attrice
contro
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia
Billari, giusta procura in atti;
resistente
Pag. 1 di 7 nonché contro
in persona del legale rappresentante, domiciliata ope Controparte_2 legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE RI (CF:
); P.IVA_2
terza chiamata in causa
con l'intervento di
(C.F. ), quale erede di Controparte_3 C.F._3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti. Per_1
Interventrice volontaria
All'udienza del 20.01.2025 sono comparsi:
- per e è presente l'avv. Pasquale Cananzi il Parte_1 Controparte_3 quale discute oralmente la causa e si riporta ai propri scritti difensivi;
- nell'interesse del l'avv. Mariagrazia Billari la CP_1 Controparte_1 quale si riporta integralmente alle note depositate ed eccepisce che la riassunzione è tardiva e chiede l'estinzione del giudizio.
Per l' e , nessuno è comparso. Controparte_2 Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pag. 2 di 7 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione in riassunzione notificato nei confronti del CP_1
e dell' , i coniugi e
[...] Controparte_2 Persona_1 Parte_2
riproponevano le richieste già proposte innanzi al sezione distaccata
[...] CP_4
di RE RI (che, con sentenza n. 36/2016 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione) e, cioè, l'annullamento dell'ordinanza n. 43 del 06/07/2015 emessa dal
Comune di Montebello Ionico - con la quale era stato loro ordinato "nella di assuntori
dei lavori di recinzione della particella 958 del foglio di mappa n. 64 la demolizione delle opere in essa edificate, entro e non oltre gg. 90 (giorni 90) dalla data di notifica
del presente provvedimento" - nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale.
A sostegno della domanda deducevano che:
- il fondo su cui insistono i manufatti dichiarati abusivi dal convenuto CP_1
è di proprietà privata;
- l'erroneità delle valutazioni del Comune di , per difetto di Controparte_1
istruttoria e sostanzialmente in considerazione: della regolarità dell'acquisto del suolo e della costruzione dell'immobile de quo in seguito al rilascio del permesso di costruire emesso a favore dei coniugi recante n. prot. 2375 del 25.07.2007 Per_1
(cfr. all. n.3 atto di citazione in riassunzione); dell'ottenimento da parte della
Capitaneria di Porto di RE RI, già nel 1987 -in seguito ai danni subiti da una violenta mareggiata- l'autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav., al fine di realizzare un muro a protezione della retrostante proprietà privata;
del rilascio del parere favorevole alla costruzione del suddetto muro sulla proprietà degli attori (identificata con il foglio. n. 61, particella n. 187), da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, con nota del
1.08.1987 (v. all. D atto di citazione in riassunzione cit.), a distanza di circa 10 metri dal suolo demaniale (cfr. pagg.
7-8 dell'atto di citazione in riassunzione cit).
Domandavano dunque di “accertare la natura privata del suolo su cui insistono i manufatti costruiti dai signori e che, Persona_1 Parte_2
Pag. 3 di 7 pertanto, non occupano in alcun modo la proprietà del demanio marittimo;
conseguentemente, annullare l'ordinanza di demolizione impugnata, presuntivamente fondata su una demanialità del suolo non provata…”.
In data 24 maggio 2016 si costituiva il chiedendo di Controparte_1
“a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e conseguentemente estrometterlo dal giudizio de quo per le Controparte_1
motivazioni di cui in parte narrativa;
b) Ordinare l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti del legittimo proprietario dell'area de qua, ovvero
l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale RI -, essendo litisconsorte necessario ai fini dell'accertamento dei confini, affinché tenga indenne e manlevato
il convenuto da ogni eventuale conseguenza sfavorevole dovesse derivare CP_1
dal presente giudizio;
Nel merito: c) dichiarare la legittimità dell'operato del
[...]
in quanto ha agito su segnalazione del Ministero delle Controparte_1
infrastrutture e dei Trasporti Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera di Melito
Porto Salvo e conseguentemente, rigettare la domanda avversaria, in tutte le sue
articolazioni, proposta nei confronti dell'ente comunale in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non sufficientemente provata;
”
All'udienza di giorno 07/07/2016 il Giudice Istruttore autorizzava le parti attrici a chiamare in causa l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della RI.
In data 11 gennaio 2017 si costituiva l' chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande, nonché, occorrendo, di disporre consulenza tecnica d'ufficio onde accertare la natura demaniale della particella oggetto di causa.
La causa veniva istruita per mezzo prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'architetto Controparte_5
Con le note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter del c.p.c., depositate in data
26 giugno 2024, il procuratore di parte attrice comunicava la morte di
[...]
allegandone il relativo certificato e chiedendo che venisse disposta Per_1
l'interruzione del processo.
In data 8 luglio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento.
Pag. 4 di 7 In data 6 novembre 2024 veniva depositato ricorso in riassunzione da
[...]
quale erede di che domandava di: “omissis…accertare Parte_1 Persona_1
la natura privata del suolo su cui insistono i manufatti costruiti dai sig.ri Persona_1
e che, pertanto, non occupano in alcun modo la
[...] Parte_2
proprietà del demanio marittimo;
- conseguentemente, annullare l'ordinanza di demolizione presuntivamente fondata su una demanialità del suolo non provata”.
Con decreto del 7 novembre 2024 veniva fissata l'udienza di comparizione per la data del 9 dicembre 2024.
In data 10 novembre 2024, si costituiva con “comparsa di costituzione” CP_3
insistendo nell'accoglimento delle domande già proposte dal de cuius
[...] [...]
, quale sua (co)erede, giusta rinunzia all'eredità della di lui figlia, Per_1 [...]
Parte_3
All'udienza del 9 dicembre 2024, il Giudice, “ritenuto opportuno assegnare un
termine per contraddire sulla questione relativa all'estinzione del procedimento (per tardiva riassunzione dello stesso, sollevata d'ufficio), nonché sulla questione
(successiva) della legittimazione ad agire di , posto che non è stato Controparte_3 depositato alcun certificato storico di famiglia di ”, Persona_2
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies all'odierna udienza, con termine per note difensive fino alla data del 10 gennaio
2025.
Successivamente, in data 9 gennaio 2025, depositava nuova comparsa di costituzione il riportandosi integralmente a tutte le Controparte_1
difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti difensivi, eccependo segnatamente l'effettuata notifica del ricorso in riassunzione oltre i termini assegnati dal Giudice, nonché la tardività del deposito del medesimo ricorso ex art. 305 del c.p.c.
2. Sull'estinzione del giudizio.
Il giudizio deve dichiararsi estinto per quanto di seguito esposto.
Pag. 5 di 7 Per come già riepilogato, con le note di trattazione scritta depositate in data 26 giugno 2024, il procuratore di parte attrice chiedeva l'interruzione del processo, dichiarando la morte del proprio assistito, . Persona_1
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
(cfr. l'ordinanza del 9 dicembre 2024), l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza opera in modo automatico dalla data della dichiarazione dell'evento interruttivo o dalla data della notificazione, nei confronti delle altre parti, da parte del procuratore della parte colpita da tale evento;
ne consegue che il provvedimento giudiziale di dichiarazione di interruzione ha mero valore ricognitivo (Cfr. ex multis Ordinanza Cass. Civ. n. 27788
del 22/09/2022).
Nel caso di specie, le parti hanno avuto notizia del decesso di Persona_1 con il deposito delle note cartolari da parte del procuratore dell'attore, effettuato in data 26 giugno 2024, che , a tutti gli effetti di legge, tengono luogo dell'udienza
(“l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione,
e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art.
305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei
confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo
dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva ”, Cass. Civ. n.
16797/2022).
Orbene, in applicazione degli esposti principi dai quali non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi che, alla data del deposito del ricorso in riassunzione, coincidente con quella del 6 novembre 2024, il termine di tre mesi ex art. 305 del c.p.c., computato, per quanto si è detto, dal 26 giugno 2024, fosse già decorso.
Pag. 6 di 7 Da ciò ne discende, che in applicazione dell'art. 307 c.p.c., 3° comma – a mente del quale: “….il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice…”
– deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti in ragione del rilievo d'ufficio della causa estintiva.
Restano a carico di parte attrice (in applicazione del principio di causalità e dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma) le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio con decreto del 7.11.2019.
P.Q.M.
il Tribunale di RE RI, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, liquidate con decreto n. 4183 del 7.11.2019,
definitivamente a carico di parte attrice.
RE RI, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 20 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal G.I., presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di RE RI, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 598/2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
promossa da
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti;
Per_1
attrice
nonché da
( ), domiciliata presso il Parte_2 C.F._2
suo difensore avv. Filippo Neri, giusta procura in atti;
attrice
contro
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia
Billari, giusta procura in atti;
resistente
Pag. 1 di 7 nonché contro
in persona del legale rappresentante, domiciliata ope Controparte_2 legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE RI (CF:
); P.IVA_2
terza chiamata in causa
con l'intervento di
(C.F. ), quale erede di Controparte_3 C.F._3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cananzi, giusta procura in atti. Per_1
Interventrice volontaria
All'udienza del 20.01.2025 sono comparsi:
- per e è presente l'avv. Pasquale Cananzi il Parte_1 Controparte_3 quale discute oralmente la causa e si riporta ai propri scritti difensivi;
- nell'interesse del l'avv. Mariagrazia Billari la CP_1 Controparte_1 quale si riporta integralmente alle note depositate ed eccepisce che la riassunzione è tardiva e chiede l'estinzione del giudizio.
Per l' e , nessuno è comparso. Controparte_2 Parte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.
Il Giudice
visto l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pag. 2 di 7 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione in riassunzione notificato nei confronti del CP_1
e dell' , i coniugi e
[...] Controparte_2 Persona_1 Parte_2
riproponevano le richieste già proposte innanzi al sezione distaccata
[...] CP_4
di RE RI (che, con sentenza n. 36/2016 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione) e, cioè, l'annullamento dell'ordinanza n. 43 del 06/07/2015 emessa dal
Comune di Montebello Ionico - con la quale era stato loro ordinato "nella di assuntori
dei lavori di recinzione della particella 958 del foglio di mappa n. 64 la demolizione delle opere in essa edificate, entro e non oltre gg. 90 (giorni 90) dalla data di notifica
del presente provvedimento" - nonché di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso o consequenziale.
A sostegno della domanda deducevano che:
- il fondo su cui insistono i manufatti dichiarati abusivi dal convenuto CP_1
è di proprietà privata;
- l'erroneità delle valutazioni del Comune di , per difetto di Controparte_1
istruttoria e sostanzialmente in considerazione: della regolarità dell'acquisto del suolo e della costruzione dell'immobile de quo in seguito al rilascio del permesso di costruire emesso a favore dei coniugi recante n. prot. 2375 del 25.07.2007 Per_1
(cfr. all. n.3 atto di citazione in riassunzione); dell'ottenimento da parte della
Capitaneria di Porto di RE RI, già nel 1987 -in seguito ai danni subiti da una violenta mareggiata- l'autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav., al fine di realizzare un muro a protezione della retrostante proprietà privata;
del rilascio del parere favorevole alla costruzione del suddetto muro sulla proprietà degli attori (identificata con il foglio. n. 61, particella n. 187), da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale, con nota del
1.08.1987 (v. all. D atto di citazione in riassunzione cit.), a distanza di circa 10 metri dal suolo demaniale (cfr. pagg.
7-8 dell'atto di citazione in riassunzione cit).
Domandavano dunque di “accertare la natura privata del suolo su cui insistono i manufatti costruiti dai signori e che, Persona_1 Parte_2
Pag. 3 di 7 pertanto, non occupano in alcun modo la proprietà del demanio marittimo;
conseguentemente, annullare l'ordinanza di demolizione impugnata, presuntivamente fondata su una demanialità del suolo non provata…”.
In data 24 maggio 2016 si costituiva il chiedendo di Controparte_1
“a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e conseguentemente estrometterlo dal giudizio de quo per le Controparte_1
motivazioni di cui in parte narrativa;
b) Ordinare l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti del legittimo proprietario dell'area de qua, ovvero
l'Agenzia del Demanio-Direzione Regionale RI -, essendo litisconsorte necessario ai fini dell'accertamento dei confini, affinché tenga indenne e manlevato
il convenuto da ogni eventuale conseguenza sfavorevole dovesse derivare CP_1
dal presente giudizio;
Nel merito: c) dichiarare la legittimità dell'operato del
[...]
in quanto ha agito su segnalazione del Ministero delle Controparte_1
infrastrutture e dei Trasporti Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera di Melito
Porto Salvo e conseguentemente, rigettare la domanda avversaria, in tutte le sue
articolazioni, proposta nei confronti dell'ente comunale in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e comunque non sufficientemente provata;
”
All'udienza di giorno 07/07/2016 il Giudice Istruttore autorizzava le parti attrici a chiamare in causa l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della RI.
In data 11 gennaio 2017 si costituiva l' chiedendo il rigetto Controparte_2
delle domande, nonché, occorrendo, di disporre consulenza tecnica d'ufficio onde accertare la natura demaniale della particella oggetto di causa.
La causa veniva istruita per mezzo prova documentale e consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'architetto Controparte_5
Con le note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter del c.p.c., depositate in data
26 giugno 2024, il procuratore di parte attrice comunicava la morte di
[...]
allegandone il relativo certificato e chiedendo che venisse disposta Per_1
l'interruzione del processo.
In data 8 luglio 2024 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento.
Pag. 4 di 7 In data 6 novembre 2024 veniva depositato ricorso in riassunzione da
[...]
quale erede di che domandava di: “omissis…accertare Parte_1 Persona_1
la natura privata del suolo su cui insistono i manufatti costruiti dai sig.ri Persona_1
e che, pertanto, non occupano in alcun modo la
[...] Parte_2
proprietà del demanio marittimo;
- conseguentemente, annullare l'ordinanza di demolizione presuntivamente fondata su una demanialità del suolo non provata”.
Con decreto del 7 novembre 2024 veniva fissata l'udienza di comparizione per la data del 9 dicembre 2024.
In data 10 novembre 2024, si costituiva con “comparsa di costituzione” CP_3
insistendo nell'accoglimento delle domande già proposte dal de cuius
[...] [...]
, quale sua (co)erede, giusta rinunzia all'eredità della di lui figlia, Per_1 [...]
Parte_3
All'udienza del 9 dicembre 2024, il Giudice, “ritenuto opportuno assegnare un
termine per contraddire sulla questione relativa all'estinzione del procedimento (per tardiva riassunzione dello stesso, sollevata d'ufficio), nonché sulla questione
(successiva) della legittimazione ad agire di , posto che non è stato Controparte_3 depositato alcun certificato storico di famiglia di ”, Persona_2
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies all'odierna udienza, con termine per note difensive fino alla data del 10 gennaio
2025.
Successivamente, in data 9 gennaio 2025, depositava nuova comparsa di costituzione il riportandosi integralmente a tutte le Controparte_1
difese, deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti difensivi, eccependo segnatamente l'effettuata notifica del ricorso in riassunzione oltre i termini assegnati dal Giudice, nonché la tardività del deposito del medesimo ricorso ex art. 305 del c.p.c.
2. Sull'estinzione del giudizio.
Il giudizio deve dichiararsi estinto per quanto di seguito esposto.
Pag. 5 di 7 Per come già riepilogato, con le note di trattazione scritta depositate in data 26 giugno 2024, il procuratore di parte attrice chiedeva l'interruzione del processo, dichiarando la morte del proprio assistito, . Persona_1
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
(cfr. l'ordinanza del 9 dicembre 2024), l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza opera in modo automatico dalla data della dichiarazione dell'evento interruttivo o dalla data della notificazione, nei confronti delle altre parti, da parte del procuratore della parte colpita da tale evento;
ne consegue che il provvedimento giudiziale di dichiarazione di interruzione ha mero valore ricognitivo (Cfr. ex multis Ordinanza Cass. Civ. n. 27788
del 22/09/2022).
Nel caso di specie, le parti hanno avuto notizia del decesso di Persona_1 con il deposito delle note cartolari da parte del procuratore dell'attore, effettuato in data 26 giugno 2024, che , a tutti gli effetti di legge, tengono luogo dell'udienza
(“l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza - nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c.,
l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione,
e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art.
305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei
confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo
dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva ”, Cass. Civ. n.
16797/2022).
Orbene, in applicazione degli esposti principi dai quali non vi è ragione di discostarsi, deve ritenersi che, alla data del deposito del ricorso in riassunzione, coincidente con quella del 6 novembre 2024, il termine di tre mesi ex art. 305 del c.p.c., computato, per quanto si è detto, dal 26 giugno 2024, fosse già decorso.
Pag. 6 di 7 Da ciò ne discende, che in applicazione dell'art. 307 c.p.c., 3° comma – a mente del quale: “….il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice…”
– deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
3. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti in ragione del rilievo d'ufficio della causa estintiva.
Restano a carico di parte attrice (in applicazione del principio di causalità e dell'art. 310 c.p.c., ultimo comma) le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio con decreto del 7.11.2019.
P.Q.M.
il Tribunale di RE RI, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone le spese di CTU, liquidate con decreto n. 4183 del 7.11.2019,
definitivamente a carico di parte attrice.
RE RI, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Delfino
Pag. 7 di 7