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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2273/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2273/2025 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. Cinzia Genovesi
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
NT LL
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 23.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.02025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 01/07/2025, i sig.ri e Parte_2 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in SP AN (Cs) il 24/10/2009 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il figlio in data 13/11/2013 e la Per_1 PE figlia il 19/12/2017.
Con provvedimento in data4/7/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 23.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dei minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo. Va espunta la condizione recante il n. 14, avendo le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata ai rispettivi preverbali, dato atto di aver già provveduto alle reciproche remissioni di querela e ai conseguenti adempimenti.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in SP AN (Cs) il 24/10/2009 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno (Atto n. 113 – parte 2 – serie B –
Anno 2009)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare posta in Livorno Via Giuseppe Verdi n. 76, di proprietà delle parti al 50%, sarà assegnata con i relativi arredi alla IG.ra che vi Pt_1 abiterà unitamente ai figli minori. PE
3. Affido dei figli e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione posta in Via Giuseppe Verdi n. 76, ad oggi in comproprietà tra i
IGg.ri e . Pt_1 Pt_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore verrà seguito il seguente calendario a settimane alterne:-una settimana: con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina quando accompagnerà i minori a scuola, con il padre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì quando accompagnerà i figli a scuola e con la madre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina;
la settimana successiva: con il padre dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì quando accompagnerà i
3 minori a scuola, con la madre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì quando accompagnerà i figli a scuola e con il padre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina. Si precisa tuttavia che sia il padre che la madre esercitano professioni con turni non sempre regolari, motivo per cui i genitori si potranno accordare con una certa flessibilità e con accordi rinvenuti PE settimanalmente tra i genitori, sui giorni in cui e staranno con Per_1
l'uno o con l'altro in base a tali attività cercando comunque di rispettare in via preferenziale il diritto di visita come sopra individuato, salva la flessibilità.
Nel caso di modificazione del detto diritto di visita i genitori concorderanno quando potranno recuperare le giornate di cui sopra.
I figli, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze di Natale (secondo il principio dell'alternanza che prevede la possibilità di trascorrere dal 24 al 25 dopo pranzo con un genitore e con l'altro genitore dal
25 pomeriggio al 26 dicembre e sempre secondo il principio dell'alternanza 31 dicembre e 6 gennaio), tre giorni durante le vacanze di Pasqua
(alternativamente fino a Pasqua e a partire da Pasquetta).
Il calendario di cui sopra, con particolare riferimento al pernotto, diventerà operativo nel momento in cui il IG. reperirà idonea abitazione, avendo Pt_2 al momento la disponibilità soltanto di una stanza presso la Capitaneria di
Porto ove presta servizio.
In ordine alle vacanze estive, i figli permarranno presso l'uno o l'altro genitore per un periodo fino a quindici giorni. Ciascun genitore dovrà dare all'altro la relativa comunicazione entro il 31.05 di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente, con congruo preavviso, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
5. Il IG. , che ha già lasciato l'abitazione familiare nella disponibilità Pt_2 della IG.ra , si impegna sin da ora a reperire idonea abitazione. Pt_1
6. Entro il giorno 25 di ogni mese, il IG. corrisponderà alla Parte_2
IG.ra , la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Parte_1 mensili, mediante bonifico postale o bancario alle seguenti coordinate: IBAN
[...] a titolo di concorso nel mantenimento dei figli
(€ 225,00 per ciascuno).
L'assegno unico, o i trattamenti equipollenti, verranno percepiti dai coniugi al
50% ciascuno. Le detrazioni per la ristrutturazione della casa familiare saranno percepite dai coniugi al 50% a partire dall'anno fiscale 2026; per quanto riguarda l'annualità fiscale 2025 le dette detrazioni, formalmente percepite dal
IG. , verranno dallo stesso trattenute nella misura dell'85% e corrisposte Pt_2 alla IG.ra per il restante 15%. Pt_1
Il IG. dal 01/09/2025 pagherà il 50% delle spese per il mutuo della casa Pt_2 di Via Giuseppe Verdi ed il 100% delle spese per le assicurazioni sulla casa e sul mutuo.
4 7. L'autovettura Ford Focus tg. DW 759 DD al 50% tra i coniugi verrà intestata al IG. il quale ne avrà la disponibilità. Pt_2
8. I genitori si suddivideranno al 50% le seguenti spese straordinarie:
- spese relative all'abbigliamento: i genitori si impegnano a confrontarsi e coordinarsi sul punto in modo da evitare doppi acquisti dello stesso capo e/o accessorio.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari non coperti dal S.S.N.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese relative ad uno sport (mensile previsto e abbigliamento);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quella principale, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter);
c) viaggi e vacanze;
d) ogni spesa relativa ad eventuali mezzi acquistati e/o comunque in possesso dei figli (per es. assicurazione motorino, auto, benzina, bollo ect…).
5 Il genitore che avrà provveduto al pagamento delle spese straordinarie dovrà richiederle prontamente all'altro, che dovrà provvedere al rimborso entro 7 giorni dalla richiesta.
9. Ai fini della formazione del consenso il genitore che intende affrontare una spesa extra per il figlio, dovrà comunicarlo all'altro genitore, anche tramite mail, e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 7 giorni, in caso di mancata risposta entro tale termine varrà la regola del silenzio assenso, con conseguente diritto al rimborso delle spese in misure pari al 50 %.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
11. Per espresso accordo delle parti la IG.ra si impegna Parte_1
a volturare a proprio nome le utenze relative all'immobile di Via Giuseppe
Verdi n. 76 a partire già dalla sottoscrizione del presente atto.
12. I coniugi concordano che il libretto di risparmi intestato al figlio Per_1 percettore di indennità di frequenza, con un saldo attuale di circa € 15.000.00, sarà depositato presso l'abitazione della madre e verrà utilizzato dai genitori, che dovranno concordando preventivamente i prelievi che dovranno essere giustificati dal perseguimento dell'esclusivo interesse del figlio. Il coniuge che effettuerà materialmente il prelievo dovrà esibire la contabile dell'operazione effettuata.
13. Una volta fatto ciò i coniugi avranno definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto e dalla legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2273/2025 promossa da:
(c.f. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. Cinzia Genovesi
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
NT LL
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 23.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.02025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 01/07/2025, i sig.ri e Parte_2 [...]
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in SP AN (Cs) il 24/10/2009 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il figlio in data 13/11/2013 e la Per_1 PE figlia il 19/12/2017.
Con provvedimento in data4/7/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23.10.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 23.10.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo ai figli minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse dei minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo. Va espunta la condizione recante il n. 14, avendo le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata ai rispettivi preverbali, dato atto di aver già provveduto alle reciproche remissioni di querela e ai conseguenti adempimenti.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in SP AN (Cs) il 24/10/2009 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Livorno (Atto n. 113 – parte 2 – serie B –
Anno 2009)
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare posta in Livorno Via Giuseppe Verdi n. 76, di proprietà delle parti al 50%, sarà assegnata con i relativi arredi alla IG.ra che vi Pt_1 abiterà unitamente ai figli minori. PE
3. Affido dei figli e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione posta in Via Giuseppe Verdi n. 76, ad oggi in comproprietà tra i
IGg.ri e . Pt_1 Pt_2
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore verrà seguito il seguente calendario a settimane alterne:-una settimana: con la madre dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì mattina quando accompagnerà i minori a scuola, con il padre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì quando accompagnerà i figli a scuola e con la madre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina;
la settimana successiva: con il padre dal lunedì dall'uscita di scuola al mercoledì quando accompagnerà i
3 minori a scuola, con la madre dal mercoledì dall'uscita di scuola al venerdì quando accompagnerà i figli a scuola e con il padre dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina. Si precisa tuttavia che sia il padre che la madre esercitano professioni con turni non sempre regolari, motivo per cui i genitori si potranno accordare con una certa flessibilità e con accordi rinvenuti PE settimanalmente tra i genitori, sui giorni in cui e staranno con Per_1
l'uno o con l'altro in base a tali attività cercando comunque di rispettare in via preferenziale il diritto di visita come sopra individuato, salva la flessibilità.
Nel caso di modificazione del detto diritto di visita i genitori concorderanno quando potranno recuperare le giornate di cui sopra.
I figli, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze di Natale (secondo il principio dell'alternanza che prevede la possibilità di trascorrere dal 24 al 25 dopo pranzo con un genitore e con l'altro genitore dal
25 pomeriggio al 26 dicembre e sempre secondo il principio dell'alternanza 31 dicembre e 6 gennaio), tre giorni durante le vacanze di Pasqua
(alternativamente fino a Pasqua e a partire da Pasquetta).
Il calendario di cui sopra, con particolare riferimento al pernotto, diventerà operativo nel momento in cui il IG. reperirà idonea abitazione, avendo Pt_2 al momento la disponibilità soltanto di una stanza presso la Capitaneria di
Porto ove presta servizio.
In ordine alle vacanze estive, i figli permarranno presso l'uno o l'altro genitore per un periodo fino a quindici giorni. Ciascun genitore dovrà dare all'altro la relativa comunicazione entro il 31.05 di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente, con congruo preavviso, l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
5. Il IG. , che ha già lasciato l'abitazione familiare nella disponibilità Pt_2 della IG.ra , si impegna sin da ora a reperire idonea abitazione. Pt_1
6. Entro il giorno 25 di ogni mese, il IG. corrisponderà alla Parte_2
IG.ra , la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) Parte_1 mensili, mediante bonifico postale o bancario alle seguenti coordinate: IBAN
[...] a titolo di concorso nel mantenimento dei figli
(€ 225,00 per ciascuno).
L'assegno unico, o i trattamenti equipollenti, verranno percepiti dai coniugi al
50% ciascuno. Le detrazioni per la ristrutturazione della casa familiare saranno percepite dai coniugi al 50% a partire dall'anno fiscale 2026; per quanto riguarda l'annualità fiscale 2025 le dette detrazioni, formalmente percepite dal
IG. , verranno dallo stesso trattenute nella misura dell'85% e corrisposte Pt_2 alla IG.ra per il restante 15%. Pt_1
Il IG. dal 01/09/2025 pagherà il 50% delle spese per il mutuo della casa Pt_2 di Via Giuseppe Verdi ed il 100% delle spese per le assicurazioni sulla casa e sul mutuo.
4 7. L'autovettura Ford Focus tg. DW 759 DD al 50% tra i coniugi verrà intestata al IG. il quale ne avrà la disponibilità. Pt_2
8. I genitori si suddivideranno al 50% le seguenti spese straordinarie:
- spese relative all'abbigliamento: i genitori si impegnano a confrontarsi e coordinarsi sul punto in modo da evitare doppi acquisti dello stesso capo e/o accessorio.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari non coperti dal S.S.N.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernotto;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese relative ad uno sport (mensile previsto e abbigliamento);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quella principale, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter);
c) viaggi e vacanze;
d) ogni spesa relativa ad eventuali mezzi acquistati e/o comunque in possesso dei figli (per es. assicurazione motorino, auto, benzina, bollo ect…).
5 Il genitore che avrà provveduto al pagamento delle spese straordinarie dovrà richiederle prontamente all'altro, che dovrà provvedere al rimborso entro 7 giorni dalla richiesta.
9. Ai fini della formazione del consenso il genitore che intende affrontare una spesa extra per il figlio, dovrà comunicarlo all'altro genitore, anche tramite mail, e l'eventuale dissenso dovrà essere comunicato, anche via mail, entro 7 giorni, in caso di mancata risposta entro tale termine varrà la regola del silenzio assenso, con conseguente diritto al rimborso delle spese in misure pari al 50 %.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
11. Per espresso accordo delle parti la IG.ra si impegna Parte_1
a volturare a proprio nome le utenze relative all'immobile di Via Giuseppe
Verdi n. 76 a partire già dalla sottoscrizione del presente atto.
12. I coniugi concordano che il libretto di risparmi intestato al figlio Per_1 percettore di indennità di frequenza, con un saldo attuale di circa € 15.000.00, sarà depositato presso l'abitazione della madre e verrà utilizzato dai genitori, che dovranno concordando preventivamente i prelievi che dovranno essere giustificati dal perseguimento dell'esclusivo interesse del figlio. Il coniuge che effettuerà materialmente il prelievo dovrà esibire la contabile dell'operazione effettuata.
13. Una volta fatto ciò i coniugi avranno definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, fatti salvi i soli diritti nascenti dal presente atto e dalla legge.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6