Art. 12.
L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo e' devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all' art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.
L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo e' devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all' art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.