Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell'"occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato e il "rischio elettivo" quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza autonoma del grado maggiore o minore del rischio. Ne consegue che ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio occorso, lungo il percorso tra il luogo della propria dimora e il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, ad un dipendente pubblico compreso tra il personale viaggiante e autorizzato sia a risiedere fuori sede sia ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento dei servizi esterni ("missioni"), è necessario verificare se il dipendente sia stato o meno esentato dal presentarsi in ufficio nei giorni di servizio esterno, tenendo conto anche degli ordinari orari di inizio del servizio fuori sede. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un legale dipendente dell'INAIL per la Calabria, avente sede a Catanzaro, mentre, alla guida della propria autovettura, si recava da Cosenza - ove era stato autorizzato a risiedere - a Crotone per motivi di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli - Presidente
" Ettore Mercurio - Consigliere
" Luciano Vigolo "
" Attilio Celentano "
" Pasquale Picone " Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galla e Sidama, n. 49, presso lo studio dell'avvocato Luigi Forciniti, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Russo ed Helder Bruzzano in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Cesare Ioppoli, Antonio Vincenzo Noto e Pasquale Mastrantuono, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
nonché da
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
TI RI, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra;
- controricorrente a ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 159 in data 30 giugno 1997 (R.G. 121/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.11.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'Avv. Cesare Ioppoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Cosenza depositato il 13 luglio 1989, l'avvocato RI LE ha esposto che il giorno 26 gennaio 1987, nella qualità di legale dell'avvocatura dell'ispettorato dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) per la Calabria in Catanzaro, ma residente in Cosenza giusta autorizzazione dell'Istituto, mentre si recava per motivi di servizio da Cosenza a Crotone alla guida della sua autovettura, previa autorizzazione del medesimo Istituto, restava vittima di un incidente stradale, dal quale riportava gravi lesioni. Il professionista ha premesso che il sinistro era stato denunciato dal direttore della sede di Catanzaro;
che la sede di Cosenza aveva accertato una inabilità permanente del cinquantasei per cento;
che la pratica aperta nella sede di Catanzaro era stata chiusa negativamente, nel presupposto che la prestazione lavorativa protetta fosse stata svolta con carattere eccezionale e non in modo sistematico ed abituale. Ha, quindi, chiesto che venisse dichiarato l'infortunio coperto da tutela assicurativa e che l'INAIL venisse condannato a costituire la rendita per inabilità permanente. L'Istituto convenuto si è opposto alla domanda deducendo che non sussisteva l'occasione di lavoro, considerato che l'infortunio si era verificato lungo un tragitto diverso da quello autorizzato. Il Pretore adito ha accolto la domanda.
L'INAIL ha proposto appello eccependo: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
l'insussistenza nell'avv. LE della qualità di persona assicurata, non svolgendo egli attività manuale;
la mancanza di un nesso causale tra l'incidente e l'attività lavorativa e la non configurabilità di un infortunio in occasione di lavoro.
Il Tribunale di Cosenza, affermata la giurisdizione ordinaria, ha accolto parzialmente l'appello (in ordine alla percentuale di inabilità, fissata al 56%), osservando, per quanto ancora rileva nel giudizio, che gli accertamenti di fatto consentivano di configurare un infortunio "in itinere" causalmente collegato con l'attività lavorativa svolta dal LE.
Decidendo sul ricorso dell'INAIL, le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 4 agosto 1995, n. 8545), affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento per quanto di ragione del motivo di ricorso con il quale l'Istituto aveva contestato la correttezza della rilevanza data dal Tribunale alle risultanze istruttorie in ordine all'itinerario percorso dall'avvocato e alla configurabilità o no sia di un rischio elettivo sia dell'occasione di lavoro, hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovillari, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Le ragioni della pronunzia di cassazione sono così esposte nella motivazione della sentenza.
Si deve anzitutto rilevare che l'attribuzione della posizione assicurativa - di cui soltanto in sede di discussione davanti a queste Sezioni Unite si è dedotta l'erroneità, per non voluta equiparazione del legale agli ispettori dell'ente, dei quali quest'ultimo ha riconosciuto l'inquadramento tra i soggetti esposti a rischio, in considerazione del normale uso di un veicolo per l'esercizio delle loro funzioni - appare rivelatrice dell'elevazione convenzionale - per effetto dell'autorizzazione all'uso del proprio veicolo nell'espletamento del mandato presso i diversi uffici giudiziari della Calabria - dell'assunzione del rischio inerente a tale uso ad elemento caratterizzante il rapporto del legale con l'ente. La qualità di soggetto obbligatoriamente assicurato nell'avv. LE appare quindi ravvisabile in relazione all'art 4, terzo comma, D.P.R 1124 del 1965, applicato evidentemente in via analogica, in conformità della sentenza del 9 giugno 1977 n. 114 della Corte Costituzionale, secondo cui l'elencazione ivi contenuta del personale impiegatizio viaggiante, che si avvale non in via occasionale dei veicoli a motore condotti personalmente, non ha carattere tassativo. Tale qualità appare inoltre legittimamente attribuita - sia pure per il carattere non "naturaliter" ma solo convenzionalmente pericoloso dell'attività normalmente svolta dal legale in quanto autorizzato a servirsi non occasionalmente del proprio veicolo - in relazione al dettato dell'art. 9, stesso D.P.R. cit., che per i dipendenti di enti pubblici prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel caso di esercizio di attività protette (art. 1, D.P.R cit.) da parte delle persone indicate nell'art. 4 cit..
Devesi in secondo luogo rilevare che su tutti gli elementi di fatto accertati e valorizzati dal Tribunale in funzione della decisione adottata, assume rilevanza preminente il rapporto, peraltro non sufficientemente posto in evidenza, tra autorizzazione a risiedere fuori dalla sede dell'ufficio e autorizzazione all'uso del veicolo. Di tali atti, invero, non risulta, in generale, il contenuto nella sua portata, non essendo esso riportato per intero nella sentenza impugnata, e, in particolare, la relazione reciproca;
nel senso che, anche con riferimento alle diverse date della rispettiva emissione (quella, relativa all'uso, del 1978 e quella, successiva, relativa alla residenza fuori sede), non risulta adeguatamente accertato se l'autorizzazione all'uso del proprio veicolo sia stata data solo per i trasferimenti del legale dalla sede di lavoro ai diversi uffici giudiziari della regione, ovvero anche per i trasferimenti dalla residenza del legale non coincidente con quella dell'ufficio, direttamente a detti uffici giudiziari senza il previo passaggio nella sede di lavoro. La decisività di tale estremo di fatto, non sufficientemente approfondito dal Tribunale, è di tutta evidenza, posto che la stessa configurabilità di un infortunio "in itinere" - su cui il Tribunale e le stesse parti hanno tuttavia indugiato - non sembra propria, dovendosi piuttosto, nel caso, configurare un infortunio sul lavoro in senso stretto, in considerazione della qualità di assicurato a norma dell'art. 4, terzo comma, cit, ovvero un infortunio occorso per esposizione del dipendente ad un rischio elettivo, tale da escludere qualsiasi connessione dell'infortunio medesimo con la prestazione lavorativa. Per rischio elettivo, invero, devesi intendere la particolare situazione (che, peraltro, per i "servizi esterni" sarebbe smentita dall'autorizzazione all'uso del veicolo direttamente dalla residenza autorizzata fuori sede di lavoro) nella quale il lavoratore venga a trovarsi per scelta puramente arbitraria, diretta a soddisfare esigenze personali che lo inducano ad affrontare rischi ulteriori rispetto a quelli inerenti alla normale attività (v. Cass. Sez. Un. 20 aprile 1994 n. 3734). Fermi dunque gli altri accertamenti di fatto, non censurabili in questa sede in quanto immuni dai vizi di motivazione denunciati, sarà compito del giudice di rinvio accertare nella specie la natura dell'infortunio e del rischio al quale fu esposto l'avv. LE in relazione alla portata dell'autorizzazione a servirsi del proprio veicolo (dalla propria residenza ai vari uffici regionali o indifferentemente alla sede di lavoro, ovvero soltanto da quest'ultima a detti uffici) ed alla portata dell'autorizzazione a risiedere in altra sede.
Riassunto il giudizio dall'INAIL, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda proposta dall'avv. RI LE, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che il legale fosse autorizzato all'uso del proprio mezzo di trasporto per l'espletamento del servizio "in missione" e, pertanto, solo relativamente ai percorsi sede di servizio (Catanzaro) - luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, salvo diverse autorizzazioni specifiche;
che l'autorizzazione a risiedere fuori sede non comportava autorizzazione all'uso del proprio veicolo per i percorsi luogo di residenza - luogo di esecuzione della prestazione fuori sede, con la conclusione che il LE si era esposto a rischio elettivo, non rientrando il percorso Cosenza - Crotone tra quelli autorizzati in via generale o in maniera specifica dal datore di lavoro.
La cassazione della sentenza è domandata dall'avv. RI LE con ricorso articolato in due motivi.
Ha resistito con controricorso l'INAIL, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato per un motivo, al quale ha resistito il LE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale - che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., dell'art.n. 1124 del 1965 e dei principi generali in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'art. 2697 c.c., degli art. 416 e 437 c.p.c., dell'art. 394 c.p.c., nonché il vizio di motivazione omessa, contraddittoria e insufficiente sopra punti decisivi della controversia - il LE articola nelle seguenti, principali, proposizioni la critica della sentenza impugnata. a) errata valorizzazione delle disposizioni di legge dettate in tema di trattamento economico di missione dei dipendenti pubblici, ai ben diversi, dell'accertamento dell'occasione di lavoro;
b) affermazione che l'uso del mezzo proprio per l'esecuzione del servizio era stato previsto dal datore di lavoro soltanto per il percorso sede di lavoro - luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, senza accertare in fatto: se l'INAIL fosse stato da sempre a conoscenza che l'Avv. LE, anche prima del rilascio dell'autorizzazione a risiedere fuori sede, aveva la sua dimora in Cosenza;
se, nei giorni di servizio fuori sede (numerosissimi), fosse previsto l'obbligatoria, preventiva, presenza presso la sede di Catanzaro, tenuto conto altresì degli orari in cui ordinariamente iniziava in servizio fuori sede;
c) ingiustificata affermazione, contrastante con l'autorizzazione generale ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento del suo servizio e con il tenore dell'atto, che "normalmente" l'attività del legale si svolgeva in Catanzaro e che le autorizzazioni specifiche erano previste in relazione ai percorsi da compiere, con possibilità per l'Istituto di variarli, senza verificare che non si trattasse invece, semplicemente, della specifica autorizzazione alle singole prestazioni di servizio fuori sede, senza alcun riferimento ai percorsi;
d) contraddizione tra l'affermazione che non era provato che fosse mai stato autorizzato a partire in missione da Cosenza e l'osservazione che sarebbe stato però opportuno partire da tale luogo quando la destinazione avrebbe comportato un giro vizioso (con particolare riguardo al percorso Cosenza - uffici giudiziari di Castrovillari), nonché con l'ammissione che il legale, quando doveva recarsi a Reggio Calabria partiva direttamente da Cosenza, ancorché la missione gli venisse computata con riguardo al percorso Catanzaro - Reggio;
e) omissione della necessaria indagine se nel giorno e dell'ora dell'incidente il LE avesse tenuto una condotta diretta al perseguimento di fini personali ovvero al raggiungimento delle finalità del servizio.
La Corte giudica il ricorso fondato.
Il Tribunale di Castrovillari non ha proceduto secondo le direttrici giuridiche e logiche tracciate dalla sentenza di cassazione. Nella fattispecie, come accertato dallo stesso giudice di merito, non si trattava propriamente di infortunio in itinere, cioè di quella particolare figura di infortunio - che colpisce il dipendente mentre si reca al lavoro o ne fa ritorno - non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, che può, tuttavia, ritenersi verificata in occasione di lavoro, e pertanto meritevole di tutela, quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, cosicché non è sufficiente, ai fini della sua indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico, funzionalmente collegato all'attività lavorativa, il quale viene a determinarsi solo nelle ipotesi in cui il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba percorrere una strada pericolosa, ovvero debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare, che non sia quello solitamente impiegato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessario uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass. 11 aprile 1998, n. 3742). Di conseguenza, non assumeva diretta rilevanza (come, invece, nella fattispecie decisa da Cass., sez. un., 20 aprile 1994, n. 3734), la circostanza che il LE fosse stato autorizzato, secondo le norme applicabili ai dipendenti pubblici, a risiedere fuori della sede di lavoro. Invero, il Tribunale osserva anche che il datore di lavoro aveva provveduto ad autorizzarlo altresì all'uso del mezzo proprio per gli spostamenti dall'abitazione al luogo di lavoro, ma l'affermazione, prescindendo dall'insanabile contrasto in cui si pone con il contenuto legale tipico dell'atto amministrativo di autorizzazione alla residenza fuori sede, una volta esclusa l'ipotesi dell'infortunio in itinere, è del tutto irrilevante al fine della decisione della controversa.
L'ipotesi astratta è quella, invece, ordinaria, dell'infortunio verificatosi in "occasione di lavoro" per il quale assume rilevanza ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato e il "rischio elettivo" quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza di per sè, del grado maggiore o minore del rischio (vedi Cass. 5 maggio 1998, n. 4535). Il LE, infatti, affermava di essersi mosso con il mezzo proprio dal luogo di dimora per recarsi a Crotone al fine di eseguire una prestazione lavorativa fuori sede.
Per la sussistenza del rischio professionale, rilevante ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è necessario e sufficiente che la condotta dell'assicurato (quand'anche determinata da circostanze straordinarie) sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo (cfr. Cass. 7 maggio 1997, n. 3995), mentre l'esposizione del dipendente ad un rischio elettivo, tale da escludere una qualsiasi connessione dell'infortunio con la prestazione lavorativa, comporta la particolare situazione nella quale il lavoratore venga a trovarsi per scelta puramente arbitraria, diretta a soddisfare impulsi personali che lo inducono ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività (Cass. n. 3734/1994, cit.). Sulla base di queste premesse giuridiche, il Tribunale di Castrovillari avrebbe dovuto accertare se il LE, quale soggetto obbligatoriamente assicurato, in applicazione analogica dell'art. 4, terzo comma, D.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto compreso tra il personale viaggiante che si avvale non in via occasionale dei veicoli a motore condotti personalmente per l'espletamento dell'attività lavorativa (e sul punto, l'affermazione del Tribunale che "normalmente le attività dell'avv. LE dovevano svolgersi in Catanzaro", è in contrasto con gli accertamenti di fatto mantenuti fermi dalla sentenza di cassazione), avesse subito un infortunio "in occasione di lavoro", ovvero se la copertura assicurativa dovesse restare esclusa per assunzione di un rischio elettivo. Il giudice del rinvio è pervenuto ad escludere l'occasione di lavoro a causa della sussistenza di un rischio elettivo, essenzialmente sulla base della considerazione che la copertura assicurativa non potesse estendersi all'itinerario seguito il giorno dell'infortunio dall'avv. LE, in quanto determinato non dall'ubicazione della sede di lavoro, ma dalla circostanza che egli risiedeva altrove. Al riguardo, ha considerato che, sebbene il dipendente fosse autorizzato a risiedere fuori sede, egli poteva essere considerato "in missione" e, quindi, in servizio, con esclusivo riferimento all'itinerario sede di lavoro - luogo della prestazione fuori sede, ragione per cui il percorso Cosenza - Crotone era stato scelto per comodità personale in luogo di quello richiesto per l'espletamento della missione (Catanzaro-Crotone); anzi, in più punti della decisione, il Tribunale ritiene senz'altro che il LE avesse il preciso obbligo di recarsi a prendere servizio presso la sede di lavoro, per poi partire per l'espletamento dei servizi esterni. Così argomentando il giudice del rinvio è incorso in errori giuridici e logici.
Gli era stato demandato di accertare l'eventuale relazione intercorrente tra autorizzazione a risiedere fuori sede e autorizzazione all'uso di un proprio mezzo di trasporto per l'espletamento dei servizi esterni, al fine di accertare se potesse essere, almeno in talune occasioni, considerato impegnato nell'espletamento di tali servizi sin dalla partenza dal luogo di dimora.
Il Tribunale lo ha escluso perché l'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto, emanata dall'INAIL ai sensi dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (legge propriamente concernente i dipendenti statali, ma contenente regole tendenzialmente applicabili a tutto il settore dell'impiego pubblico) era circoscritta all'esecuzione delle "missioni", alle quali risultava estraneo il percorso tra il luogo di dimora e il luogo di lavoro, tanto è vero che tutte le missioni gli erano state liquidate sempre considerando come luogo di partenza la sede dell'ufficio (Catanzaro). Ragionando in questo modo, il Tribunale ha confuso il piano del trattamento economico di missione - del quale specificamente si occupano le disposizioni della legge n. 836 del 1973 con quello della disciplina del rapporto di lavoro e delle sue modalità di esecuzione.
La legge indicata prescrive che siano precisati giorno e ora di inizio e fine della missione e detta i criteri per computare le distanze chilometriche ai soli fini della verifica dei tempi di lavoro e della corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese, ma è certo che il solo fatto di essere comandato fuori sede implica l'attribuzione al lavoratore, a qualunque livello professionale appartenga, di una certa autonomia di organizzazione. D'altra parte, lo stesso art. 6 della legge, nella parte in cui impone di calcolare le distanze chilometriche, a seconda delle ipotesi, o dal luogo in cui si trova l'ufficio o da quello di dimora del dipendente, dimostra con tutta evidenza l'indipendenza del trattamento economico di missione rispetto all'effettivo luogo di partenza.
Di conseguenza, in presenza del provvedimento che consentiva, in via generale, che il legale usasse il proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti fuori sede, a causa dell'impossibilità ovvero dell'incompatibilità dell'uso di mezzi pubblici, ai singoli provvedimenti di autorizzazione al servizio fuori sede (rectius, provvedimenti con i quali era disposta la missione), e alle relative liquidazioni del trattamento di missione, non poteva essere attribuita alcuna rilevanza ai fini dell'indagine che il Tribunale doveva compiere, a meno che non contenessero specifiche disposizioni sulle modalità di uso del mezzo proprio in relazione alle località da raggiungere.
Invero, il provvedimento di autorizzazione generale all'uso del mezzo proprio del 16.11.1978 integralmente riportato nella sentenza impugnata - era espressamente subordinato alla ricorrenza delle condizioni di cui al 3^ comma dell'art. 15 della L. n. 836/1973 (inconciliabilità dell'orario dei servizi pubblici di linea con lo svolgimento della missione, o mancanza degli stessi servizi), con l'avvertenza della necessità per dipendente di avanzare di volta in volta motivata richiesta onde consentire la valutazione della ricorrenza di questi presupposti.
Senonché il Tribunale non ha individuato neppure un caso in cui l'INAIL abbia disposto, in sede di provvedimento di autorizzazione alla singola missione, che non fosse usato il mezzo proprio o che dovesse essere seguito un determinato itinerario. Ciò, secondo l'avviso del giudice di merito, confermerebbe che l'autorizzazione non poteva che concernere gli spostamenti da Catanzaro, non quelli effettuati direttamente dal luogo di residenza, che avrebbero dovuto, per essere consentiti, essere specificamente autorizzati previa richiesta del dipendente. Ne deduce che l'avv. LE, in difetto di specifiche autorizzazioni derogatorie, potesse usare il mezzo proprio per l'espletamento della missione solo iniziando il viaggio da Catanzaro, ottemperando all'obbligo di prendere regolarmente servizio all'ora stabilita.
Invece, come già fatto palese dalla considerazioni precedenti, l'indagine diretta a stabilire la relazione tra residenza fuori sede e autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto per l'esecuzione dei servizi esterni, richiedeva di verificare in concreto, sul piano della disciplina del rapporto di lavoro, da evincere soprattutto dalle modalità di un'esecuzione protrattasi per quasi un decennio, se, anche nei giorni di servizio esterno, il legale fosse obbligato ad essere presente presso l'ufficio di appartenenza all'ora di inizio del lavoro o se ne fosse esentato, sempre o limitatamente ai casi di incompatibilità degli orari, non potendosi, per i motivi già enunciati, desumersi alcunché di rilevante dalle autorizzazioni all'esecuzione delle singole missioni con le relative liquidazioni degli importi dovuti.
Senza questa indagine, l'affermazione del Tribunale che l'autorizzazione ai servizi fuori sede concernesse sempre percorsi che partivano da Catanzaro, non è sorretta da una motivazione sufficiente ed è in contraddizione con la considerazione, aggiunta subito dopo, che, relativamente ai servizi da espletare in Castrovillari, gli orari di apertura delle cancellerie e delle udienze, sarebbero stati incompatibili con la partenza da Catanzaro e non da Cosenza.
La decisività di tale estremo di fatto è di tutta evidenza se si considera che, nell'eventualità che il LE fosse esentato dalla presenza in ufficio nei giorni di servizio esterno, la sua residenza fuori sede, comportando determinati itinerari ed orari funzionali all'esecuzione dei servizi esterni, lo ha esposto ad un rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa, salva la sussistenza di un rischio elettivo nel caso di scelta di orari ed itinerari anomali, effettuata per soddisfare esigenze personali e non direttamente collegabili all'esecuzione della prestazione. L'indagine dovrà essere compiuta dal Tribunale di Catanzaro, designato quale nuovo giudice di rinvio, che si uniformerà nella decisione ai principi di diritto enunciati e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
3. Il secondo motivo del ricorso principale - con il quale si denunzia la violazione dell'art, 152 disp. att. c.p.c., degli art, 112 e 113 c.p.c., nonché il vizio della motivazione concernendo la condanna alle spese, resta assorbito nella pronunzia di cassazione della sentenza impugnata.
4. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale - denunziando violazione dei principi in materia di autorizzazione dei pubblici dipendenti all'espletamento di missioni con l'utilizzo di mezzo proprio, violazione dell'art. 15 della legge n. 836 del 1973 e vizio della motivazione - l'INAIL deduce che il Tribunale avrebbe dovuto escludere - anziché ritenere la circostanza pacifica - che l'autorizzazione a risiedere fuori sede comportasse autorizzazione all'uso del mezzo proprio, è inammissibile.
L'inammissibilità è dichiarata non per le ragioni indicate nel controricorso del LE - tardività in quanto impugnazione autonoma (su cui vedi Cass., sez. un. 5 marzo 1991, n. 2331, e la conforme giurisprudenza successiva); omessa specifica richiesta della cassazione della sentenza (vi è la richiesta del provvedimento conseguenziale all'accoglimento) -, ma perché il ricorso investe una considerazione che nelle argomentazioni della sentenza impugnata non assume alcun ruolo decisivo, come reso evidente dalle ragioni di cassazione della sentenza, sicché non è configurabile il presupposto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999