Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3885
CASS
Sentenza 19 aprile 1999

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In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il requisito dell'"occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato e il "rischio elettivo" quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza autonoma del grado maggiore o minore del rischio. Ne consegue che ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio occorso, lungo il percorso tra il luogo della propria dimora e il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, ad un dipendente pubblico compreso tra il personale viaggiante e autorizzato sia a risiedere fuori sede sia ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per lo svolgimento dei servizi esterni ("missioni"), è necessario verificare se il dipendente sia stato o meno esentato dal presentarsi in ufficio nei giorni di servizio esterno, tenendo conto anche degli ordinari orari di inizio del servizio fuori sede. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso ad un legale dipendente dell'INAIL per la Calabria, avente sede a Catanzaro, mentre, alla guida della propria autovettura, si recava da Cosenza - ove era stato autorizzato a risiedere - a Crotone per motivi di servizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/1999, n. 3885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3885
    Data del deposito : 19 aprile 1999

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