CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1460/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LE Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250007240 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250008347 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 1102019250007240 e n.1120019250008347 del 23.7.2025 di LE s.r.l., notificati il 6.8.2025 e con i quali era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per gli anni
2021/2022, chiedendo “[..] Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e illegittimità dell'atto impugnato per tutte le motivazioni meglio argomentate nella parte motiva del ricorso;
2) dichiarare l'illegittimità parziale degli avvisi di accertamento n. 1102019250007240 e n.1120019250008347 notificati in data 06.08.2025 a mezzo servizio postale per il presunto mancato pagamento IMU per gli anni 2021 - 2022 oltre accessori e sanzioni per l'importo complessivo di € 446,88 per mancanza dei presupposti impositivi [..]”.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo in relazione agli immobili censiti catastalmente al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 6 cat. A/03 ed al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 2 cat. C/02, deducendo che questi erano, rispettivamente, la casa adibita a residenza coniugale dei genitori e la relativa pertinenza e che, a seguito del decesso del padre NA, ella ne era divenuta titolare in misura del il 33,33%.
Dopo aver richiamato l'art. 540 c.c. assumeva che la madre, coniuge superstite, era titolare del diritto di abitazione su detti immobili ed era comunque esonerata dal pagamento trattandosi di abitazione principale e che ella ricorrente non era tenuta al pagamento del tributo in quanto nuda proprietaria pro quota dei beni.
Concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 30.1.2026 si costituiva in giudizio la LE s.r.l. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Deve essere premesso che parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 1102019250007240
e n. 1120019250008347 nella sola parte relativa agli immobili censiti catastalmente al Foglio 12 – Part. 700 –
Sub 6 cat. A/03 ed al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 2 cat. C/02: tanto si evince dalle allegazioni contenute nella parte espositiva del ricorso nonché dalle conclusioni (laddove è chiesta la declaratoria di parziale illegittimità degli avvisi impugnati).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
È documentalmente provato (cfr. dichiarazione di successione di NA in fasc. ricorrente) che gli immobili oggetto di tributo che qui rilevano costituivano abitazione principale dei coniugi NA e _2 e relativa pertinenza e che a seguito del decesso di NA la ricorrente ne ha acquistato la proprietà, per effetto di successione legittima, in misura del 33,33% (cfr. avvisi di accertamento). Ora, occorre ricordare che ex art. 540, comma 2, c.c. “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni [..]” e che ex art. 1, comma 743, L. n. 160/2019 (già art. 9 D. Lgs. n. 23/2011) soggetti passivi dell'IMU sono i titolari di diritti reali sull'immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) mentre non lo sono i meri nudi proprietari.
Ebbene, nella specie, posto che all'atto del decesso di NA (proprietario esclusivo degli immobili in regime di comunione legale con _2 , cfr. dichiarazione successione) il coniuge superstite ha acquisito ex lege il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, diritto che grava sull'intero immobile e che prevale sulle quote di proprietà degli eredi, ne consegue che la ricorrente, mera nuda proprietaria (in misura del 33,33%) degli immobili non è soggetto passivo di imposta (cfr. Cass.
n. 11095/2025) essendo tale, in ipotesi, il titolare del diritto di abitazione (che, peraltro, nella specie, è qui esente dal pagamento trattandosi di abitazione principale).
Parte ricorrente, difettando il presupposto soggettivo di imposta, non è quindi tenuta al pagamento di quanto preteso con gli avvisi di accertamento impugnati.
Le avverse deduzioni di LE s.r.l. (che ha dedotto l'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento nella parte relativa agli immobili qui di interesse insistendo, per il resto, per il rigetto del ricorso) sono, da un lato, inammissibili essendosi l'agente della riscossione costituito in giudizio soltanto il 30.1.2026
e quindi successivamente all'udienza (cfr. ricevuta abbinamento atti del 2.2.2026) e, dall'altro, in ogni caso, infondate posto che, come precisato, l'impugnativa è stata proposta dalla parte ricorrente soltanto in relazione agli immobili sopra menzionati e non già anche alle ulteriori unità immobiliari.
A tanto consegue la declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati nella parte riferita agli immobili censiti catastalmente al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 6 cat. A/03 ed al Foglio 12 – Part. 700 – Sub
2 cat. C/02.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati nei limiti indicati in parte motiva;
condanna
LE s.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
RE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1460/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LE Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250007240 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1102019250008347 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento n. 1102019250007240 e n.1120019250008347 del 23.7.2025 di LE s.r.l., notificati il 6.8.2025 e con i quali era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di IMU per gli anni
2021/2022, chiedendo “[..] Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e illegittimità dell'atto impugnato per tutte le motivazioni meglio argomentate nella parte motiva del ricorso;
2) dichiarare l'illegittimità parziale degli avvisi di accertamento n. 1102019250007240 e n.1120019250008347 notificati in data 06.08.2025 a mezzo servizio postale per il presunto mancato pagamento IMU per gli anni 2021 - 2022 oltre accessori e sanzioni per l'importo complessivo di € 446,88 per mancanza dei presupposti impositivi [..]”.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo in relazione agli immobili censiti catastalmente al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 6 cat. A/03 ed al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 2 cat. C/02, deducendo che questi erano, rispettivamente, la casa adibita a residenza coniugale dei genitori e la relativa pertinenza e che, a seguito del decesso del padre NA, ella ne era divenuta titolare in misura del il 33,33%.
Dopo aver richiamato l'art. 540 c.c. assumeva che la madre, coniuge superstite, era titolare del diritto di abitazione su detti immobili ed era comunque esonerata dal pagamento trattandosi di abitazione principale e che ella ricorrente non era tenuta al pagamento del tributo in quanto nuda proprietaria pro quota dei beni.
Concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 30.1.2026 si costituiva in giudizio la LE s.r.l. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Deve essere premesso che parte ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento n. 1102019250007240
e n. 1120019250008347 nella sola parte relativa agli immobili censiti catastalmente al Foglio 12 – Part. 700 –
Sub 6 cat. A/03 ed al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 2 cat. C/02: tanto si evince dalle allegazioni contenute nella parte espositiva del ricorso nonché dalle conclusioni (laddove è chiesta la declaratoria di parziale illegittimità degli avvisi impugnati).
Tanto precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
È documentalmente provato (cfr. dichiarazione di successione di NA in fasc. ricorrente) che gli immobili oggetto di tributo che qui rilevano costituivano abitazione principale dei coniugi NA e _2 e relativa pertinenza e che a seguito del decesso di NA la ricorrente ne ha acquistato la proprietà, per effetto di successione legittima, in misura del 33,33% (cfr. avvisi di accertamento). Ora, occorre ricordare che ex art. 540, comma 2, c.c. “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni [..]” e che ex art. 1, comma 743, L. n. 160/2019 (già art. 9 D. Lgs. n. 23/2011) soggetti passivi dell'IMU sono i titolari di diritti reali sull'immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) mentre non lo sono i meri nudi proprietari.
Ebbene, nella specie, posto che all'atto del decesso di NA (proprietario esclusivo degli immobili in regime di comunione legale con _2 , cfr. dichiarazione successione) il coniuge superstite ha acquisito ex lege il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, diritto che grava sull'intero immobile e che prevale sulle quote di proprietà degli eredi, ne consegue che la ricorrente, mera nuda proprietaria (in misura del 33,33%) degli immobili non è soggetto passivo di imposta (cfr. Cass.
n. 11095/2025) essendo tale, in ipotesi, il titolare del diritto di abitazione (che, peraltro, nella specie, è qui esente dal pagamento trattandosi di abitazione principale).
Parte ricorrente, difettando il presupposto soggettivo di imposta, non è quindi tenuta al pagamento di quanto preteso con gli avvisi di accertamento impugnati.
Le avverse deduzioni di LE s.r.l. (che ha dedotto l'avvenuto annullamento degli avvisi di accertamento nella parte relativa agli immobili qui di interesse insistendo, per il resto, per il rigetto del ricorso) sono, da un lato, inammissibili essendosi l'agente della riscossione costituito in giudizio soltanto il 30.1.2026
e quindi successivamente all'udienza (cfr. ricevuta abbinamento atti del 2.2.2026) e, dall'altro, in ogni caso, infondate posto che, come precisato, l'impugnativa è stata proposta dalla parte ricorrente soltanto in relazione agli immobili sopra menzionati e non già anche alle ulteriori unità immobiliari.
A tanto consegue la declaratoria di illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati nella parte riferita agli immobili censiti catastalmente al Foglio 12 – Part. 700 – Sub 6 cat. A/03 ed al Foglio 12 – Part. 700 – Sub
2 cat. C/02.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati nei limiti indicati in parte motiva;
condanna
LE s.r.l. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione.