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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1856/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Brasile) il 17/09/1992 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Brasile il
22/10/2014, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casale
Monferrato (AL) all'Atto n. 13, Parte II - Serie C, Anno 2017.
Dall'unione è nato, in data 20/07/2018, il figlio ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 210 del 23/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra ed Parte_1 Parte_2 in Brasile il 22/10/2014, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile
[...] del Comune di Casale Monferrato (AL) all'Atto n. 13, Parte II - Serie C, Anno 2017 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio con domicilio Per_1 abituale presso la dimora della madre in Casale Monferrato, via Paleologi n.1;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che le spese per la mensa scolastica e le spese extrascolastiche per il figlio Per_1 vengano divise egualmente, secondo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di
Vercelli;
3. DISPONE altresì che il signor versi alla signora Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese dal momento della sentenza di scioglimento del matrimonio la somma di € 100,00 mensili, quale assegno per il mantenimento del figlio Per_1
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio anche per il minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1856/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
(Brasile) il 17/09/1992 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gatti Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 27/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Brasile il
22/10/2014, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casale
Monferrato (AL) all'Atto n. 13, Parte II - Serie C, Anno 2017.
Dall'unione è nato, in data 20/07/2018, il figlio ancora minore. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 210 del 23/09/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra ed Parte_1 Parte_2 in Brasile il 22/10/2014, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile
[...] del Comune di Casale Monferrato (AL) all'Atto n. 13, Parte II - Serie C, Anno 2017 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio con domicilio Per_1 abituale presso la dimora della madre in Casale Monferrato, via Paleologi n.1;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che le spese per la mensa scolastica e le spese extrascolastiche per il figlio Per_1 vengano divise egualmente, secondo il protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di
Vercelli;
3. DISPONE altresì che il signor versi alla signora Parte_1 Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese dal momento della sentenza di scioglimento del matrimonio la somma di € 100,00 mensili, quale assegno per il mantenimento del figlio Per_1
4. DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio anche per il minore.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 30/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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