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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429, 615 e
618 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 158 dell'anno 2024
TRA
, in persona dell'Arcivescovo e legale Parte_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_2
Roberto Toscano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Opponente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonio Norscia, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
- Opposta –
In data 09.01.2025, la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.01.2024, l' , opponendosi al Parte_1
precetto notificatole da in data 28.12.2023, unitamente alla sentenza n. Controparte_1
1085/2016 – Tribunale di Trani del 09.06.2016, munita di formula esecutiva, domandava che, previa sospensione dell'esecuzione del titolo, fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inesistenza della sentenza predetta, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto della a CP_1
procedere ad esecuzione forzata nei propri riguardi.
In subordine, in caso di affermazione del diritto della controparte, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il tutto con condanna della alla rifusione delle spese di lite. CP_1
A tal fine, l' deduceva che: la sentenza indicata in epigrafe era stata emessa nel giudizio Parte_1
r.g. n. 5569/2011 - Tribunale di Trani, instaurato il 03.10.2011 da contro la Controparte_1
1
Scuola per il pagamento della differenze retributive dalla predetta Controparte_2
maturate per aver lavorato come addetta alle pulizie;
che il provvedimento aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate in misura pari ad euro
93.457,60; che nel momento in cui era stato depositato il ricorso (3.10.2011), l'Ente Ecclesiastico
Monastero di Santa Chiara dell'DO CA PE (da cui la scuola dipendeva) risultava già estinto in data 19.05.2009 con decreto della Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica n. 7603/2005, poi confermato con D.M. DCAC n. 4248-
PD-3 del 01.02.2010. Con la conseguenza che, secondo l'assunto dell'opponente, il fatto che l'Ente
Ecclesiastico sopra citato fosse stato cancellato in epoca anteriore alla data di iscrizione della causa a ruolo, determinava l'inesistenza giuridica del resistente e l'omessa instaurazione del contraddittorio, con inefficacia della sentenza.
L'opponente deduceva inoltre di non essere legittimata a resistere all'azione esecutiva esperita dalla asserendo che non fosse stata provata l'intervenuta successione della CP_1 Parte_1 all'Ente Ecclesiastico estinto e che non si fosse realizzata neppure una successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
Infine, in riferimento alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, rilevava anche la sussistenza del periculum in mora. A suo dire, l'avvio di un'azione esecutiva avrebbe causato il pericolo di un danno all'immagine dell' nonché quello di non riuscire Parte_1
a recuperare le somme eventualmente pagate alla , nel caso in cui fosse stata accertata la CP_1
fondatezza della pretesa.
Con decreto del 12.01.2024, provvedendo inaudita altera parte, questo Giudice sospendeva l'efficacia della sentenza n. 1085/2016 – Tribunale di Trani notificata all'Arcidiocesi unitamente al precetto.
Si costituiva in giudizio domandando che, previa revoca del provvedimento di Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, l'opposizione spiegata dall' Controparte_3
fosse rigettata in quanto infondata, con condanna dell'opponente al pagamento
[...]
delle spese di lite.
In primo luogo, parte opposta rivendicava che l era succeduta all'Ente Ecclesiastico Parte_1
Monastero Santa Chiara e che ciò era provato dal decreto della Città del Vaticano versato in atti dall'opponente all'allegato n. 2 del ricorso.
Poi, in riferimento all'inesistenza giuridica dell'Ente, rilevava che l' non aveva Parte_1 dimostrato l'avvenuta iscrizione del decreto di estinzione dell'Ente nel registro delle persone giuridiche;
per cui, sosteneva che non risultava provato che il procedimento di cancellazione del soggetto ecclesiastico si fosse completato.
2
Ancora, evidenziava che, contrariamente a quanto sostenuto dall' l'Ente Monastero Parte_1
Santa Chiara aveva continuato ad operare anche dopo la presunta estinzione. Tanto derivava dal fatto che tutti gli atti del giudizio r.g. n. 5569/2011 – al cui esito era stata pronunciata la sentenza posta in esecuzione dalla – risultavano ritualmente notificati all'Ente. CP_1
In ultima istanza, l'opposta evidenziava l'insussistenza del periculum in mora, oltre che del fumus boni iuris, argomentando che il pericolo derivante dall'esito positivo dell'azione esecutiva era stato argomentato genericamente e non dimostrato.
Il provvedimento di sospensione veniva confermato alla prima udienza.
La causa veniva istruita documentalmente.
*******
Il ricorso in opposizione è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Le odierne parti in causa controvertono in ordine alla legittimazione della Controparte_3
a resistere all'azione esecutiva intentata dalla per il pagamento del
[...] CP_1 credito dalla stessa maturato ed accertato con sentenza passata in giudicato, avverso l'Ente
Ecclesiastico Monastero Santa Chiara, posto a capo della scuola dell'infanzia presso cui l'opposta ha prestato la propria attività ed estinto con provvedimento adottato il 19.05.2009 dalla competente autorità ecclesiastica.
In ragione dell'intervenuta estinzione dell'Ente, l'opponente fa valere la nullità e/o l'inesistenza della sentenza di cui sopra per essere stata pronunciata nei confronti di una persona giuridica non più esistente già da epoca anteriore all'instaurazione del giudizio per l'accertamento del credito retributivo. In subordine rileva la carenza di legittimazione passiva a suo capo negando di essere succeduta al Monastero.
Parte opposta, invece, resiste all'azione sostenendo l'intervenuta successione dell' Parte_1 all'Ente estinto.
Tanto premesso, ai fini della disamina della controversia, occorre muovere dal motivo di opposizione con cui l' fa valere la nullità della sentenza posta in esecuzione dalla Parte_1
per inesistenza del soggetto giuridico nei cui confronti è stata emessa. CP_1
Sul punto va innanzitutto rilevato che l'opponente ha dimostrato che il provvedimento di soppressione dell'Ente da parte dell'autorità ecclesiastica è stato iscritto nel registro delle persone giuridiche in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di accertamento del credito retributivo da parte dell'odierna opposta.
In particolare, dall'allegato n.4 del fascicolo di parte ricorrente si evince che il provvedimento del
19.05.2009 con cui la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica ha decretato la soppressione del Monastero e disposto la devoluzione dei beni immobili ad esso appartenenti, con gli annessi oneri, all' , nonché il decreto di Parte_1
3
recepimento del Ministero dell'Interno DCAC 4248-PD-3 dell'01.02.2010, sono stati iscritti nel registro delle persone giuridiche da parte della in data 22.04.2010. Controparte_4
Il giudizio al cui esito è stata pronunciata la sentenza oggetto di esecuzione da parte dell'opposta, invece, risulta instaurato in data 03.10.2011.
Dunque, contrariamente a quanto argomentato da parte opposta, l' ha dimostrato che il Parte_1 procedimento di estinzione dell'Ente ecclesiastico è stato definito anteriormente all'avvio del giudizio per l'accertamento retributivo. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore censura avanzata dalla resistente, dal momento che l'invito rivolto al rappresentante legale dell'Ente a presentarsi presso gli Uffici della Prefettura per la notifica del provvedimento ministeriale non inficia il perfezionamento del procedimento di estinzione del soggetto giuridico. All'opposto, esso attiene alla conoscibilità dell'atto da parte dell'Ente medesimo.
Per cui, già al momento in cui è stata proposta domanda di accertamento e declaratoria del diritto di credito della avverso il Monastero quest'ultimo risultava estinto e dunque non più CP_1 esistente nell'ordinamento giuridico.
Conseguentemente, sulla scorta dell'art. 20 co. 1 L. 222/1985 secondo cui “La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione”, nel caso che ci occupa l'estinzione dell'Ente Monastero Santa Chiara si ritiene efficace nell'ordinamento civile a partire dal 22.04.2010.
Da quanto esposto discende che il giudizio r.g. n. 5569/2011 - Tribunale di Trani è stato instaurato nei confronti di una persona giuridica non più esistente nell'ordinamento.
A tal riguardo si ritiene irrilevante la circostanza dedotta dalla parte resistente secondo cui nel giudizio di cui sopra il contraddittorio sarebbe stato regolarmente instaurato, posta l'avvenuta notifica degli atti di quella causa al legale rappresentante del monastero. Il fatto che le suore dell'Ente Monastero Santa Chiara abbiano ricevuto la notifica del ricorso, senza comunicare all'ufficiale giudiziario l'estinzione dell'ente, non è circostanza idonea a far ritenere integrato il contraddittorio. Ciò in quanto deve attribuirsi preminente rilievo alla effettiva inesistenza dell'ente risultante dal registro delle persone giuridiche. Né vi è un obbligo giudiziale di verificare, a fronte di una notifica apparentemente regolare, l'effettiva esistenza del destinatario.
Difatti, era onere della parte attrice in sede di accertamento del credito verificare l'effettiva permanenza dell'Ente al tempo della proposizione della domanda e, preso atto della soppressione dell'Ente Monastero e della devoluzione del patrimonio del predetto all' Controparte_5
, indirizzare la propria pretesa nei confronti del successore.
[...]
4
Sicché, in definitiva, la sentenza n. 1085/2016 non è opponibile all' perché all'epoca Parte_1 essa è stata emessa nei confronti di un soggetto inesistente (già da epoca anteriore all'introduzione del giudizio), nei cui confronti non si è instaurato alcun contraddittorio, e dunque il suo successore non può risponderne in via esecutiva.
Pertanto, la sentenza n. 1085/2016 emessa dal Tribunale di Trani il 09.06.2016 nel giudizio r.g. n.
5569/2011 deve ritenersi improduttiva di effetti nei confronti dell' Controparte_6
.
[...]
In definitiva, alla luce delle motivazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi che la non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti della CP_1 opponente sulla base della sentenza n. 1085/2016 e dell'atto di precetto notificato il Parte_1
28/12/2023.
Tenuto conto della natura della controversia, della qualità delle parti e dello svolgimento dei fatti di causa, sussistono i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
09.01.2024 dall' nei confronti di rigettata Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha il diritto di Controparte_1
agire in via esecutiva nei confronti della opponente sulla base della sentenza n. Parte_1
1085/2016 emessa dal Tribunale di Trani il 9/6/2026 all'esito del giudizio iscritto al n.
5569/2011 R.G., né sulla base dell'atto di precetto notificato il 28/12/2023, che dunque annulla;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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