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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nelle cause riunite di primo grado iscritte al n. 2278 e al n. 2441 del Ruolo Gene- rale degli affari contenziosi per l'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti FRANCALANCI DANIELA e TOSI MARIANNA parte ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. DALL'AGLIO SARA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 11/02/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 18/07/2024 (giudizio RG n. 2278/2024), Parte_1
coniugata con per matrimonio
[...] Controparte_1
concordatario celebrato in Parma il 04/10/2008, chiedeva al Tribunale adìto di di- chiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza.
Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestio- ne dei due figli minori, (cl. 2009) e (cl. 2012), e la regolamentazio- Per_1 Per_2
ne degli aspetti economici tra le parti.
Con successivo ricorso depositato il 1/08/2024 (giudizio RG n. 2441/2024)
avanzava a sua volta domanda di separazione nei Controparte_1
confronti della ricorrente, chiedendo, però, una diversa regolamentazione delle ul- teriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11/02/2025, le parti comparivano personalmente di fronte al Giudice delegato, il quale, esperito vana- mente il tentativo di conciliazione, disponeva la riunione dei giudizi, assumendo, con successiva ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria com- petenza.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
pagina 2 di 3 Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_2
nata a [...] il [...], e ,
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parma il
04/10/2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 217, Parte 2, Serie A, dell'anno 2008;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
PARMA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 25/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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