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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OG IE MA RI, Presidente
BOGGIO EN IU, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1869/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Piemonte
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Societa' Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400180368000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1270/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Estinzione del processo per rinuncia agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella dinamica processuale emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27/8/2024 alla società Ricorrente_1 srl in liquidazione veniva notificata, intimazione di pagamento n. 50302202400180368000 per un importo complessivo di euro 10.723,06 relativo al mancato pagamento delle tasse automobilistiche (c.d bolli auto) ivi indicate.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un'intesa, pertanto la ricorrente non ha più interesse a proseguire nell'impugnativa promossa, essendo cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, la Ricorrente_1 srl in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore Dott. Rappresentante_1 dichiara e comunica di rinunciare espressamente agli atti del presente giudizio n. 1869/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dlgs 546/1992, al fine di provocarne l'estinzione. Consta accettazione delle controparti. Con compensazione delle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria prende atto e dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OG IE MA RI, Presidente
BOGGIO EN IU, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1869/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Piemonte
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Societa' Riscossioni Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202400180368000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1270/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Estinzione del processo per rinuncia agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella dinamica processuale emerge caducazione della dimensione contenziosa della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27/8/2024 alla società Ricorrente_1 srl in liquidazione veniva notificata, intimazione di pagamento n. 50302202400180368000 per un importo complessivo di euro 10.723,06 relativo al mancato pagamento delle tasse automobilistiche (c.d bolli auto) ivi indicate.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un'intesa, pertanto la ricorrente non ha più interesse a proseguire nell'impugnativa promossa, essendo cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, la Ricorrente_1 srl in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore Dott. Rappresentante_1 dichiara e comunica di rinunciare espressamente agli atti del presente giudizio n. 1869/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dlgs 546/1992, al fine di provocarne l'estinzione. Consta accettazione delle controparti. Con compensazione delle spese.
La Corte di Giustizia Tributaria prende atto e dichiara l'estinzione del processo. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.