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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11705 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23093/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/12/2025, nella IV SEZIONE civile DE Tribunale di Napoli, innanzi al
Giudice dott.ssa Manuela Robustella, sono presenti: per la e per DEega DEl'avv. Paolo Rinaldi, l'avv. Parte_1
AR AL la quale, in via preliminare, si riporta integralmente al contenuto DEla comparsa di costituzione e risposta in appello, reiterando tutte le eccezioni, deduzioni, istanze, richieste e conclusioni ivi formulate di cui si chiede il pieno accoglimento con vittoria di spese e compensi. La difesa DEla insiste per il Pt_1
rigetto dei motivi di gravame per le motivazioni tutte di cui alla comparsa e, in subordine, ripropone anche in appello ex art. 346 cpc tutte le eccezioni proposte in
I° e come articolate nella comparsa di costituzione e risposta. La difesa DEla Pt_1
insiste per l'accoglimento DEle proprie conclusioni, come rassegnate nelle note in sostituzione DEl'udienza DE 14.10.2025, e, nell'impugnare e contestare ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte appellante, perché inammissibile e, in subordine, infondato in fatto e in diritto, chiede che il Giudice riservi la causa in decisione;
per l'appellante l'Avv. ARnna IC, la quale conclude riportandosi alle difese tutte fin qui spiegate nei propri scritti difensivi, in particolare si riporta all'atto di appello ed alle conclusioni ivi spiegate nonché alle note di trattazione scritta depositate e, in particolare, a quelle DE 30.4.2024, e ne chiede il totale
1 accoglimento, reietta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Chiede decidersi la causa.
Il Giudice invita le parti alla discussione DEla causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi DEl'art. 281sexies c.p.c., DE seguente dispositivo e DEla concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE in persona DE giudice istruttore dott.ssa Manuela Robustella, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352, u.c., cod. proc. civ. e 281sexies cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 23093 R.G. DEl'anno 2023 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza DE Giudice di pace-lesione personale”,
vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
ARnna IC, presso la quale elettivamente domicilia in RR DE CO (NA), alla Via Circumvallazione n. 20, giusta procura in atti;
2 -appellante-
E
(C.F. - P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Bologna alla Via Larga n. 8, in persona DE l.r.p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Vico Tutti i Santi n. 3 (All.
1.b), in virtù di procura in atti;
-appellata-
NONCHÉ
(CF: , residente in [...] CodiceFiscale_2
Ovidio n. 6;
-appellato contumace-
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 2502/2023, con la quale il Giudice di Pace di Barra ha dichiarato l'improponibilità DEla domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito DE sinistro avvenuto, in data 10.01.2017, a RR DE CO (NA). Nello specifico, l'odierno appellante, in primo grado, aveva rappresentato che, verso le ore 16:00, percorreva, alla guida DE ciclomotore Vespa Piaggio Tg. DM 41057, di proprietà di (coperto con la per la responsabilità civile Parte_3 Pt_1
automobilistica), la Via Nazionale, con direzione RR DE CO-RR Annunziata, quando, giunto in prossimità DEla caffetteria “Lunella”, veniva investito dall'autovettura Alfa Romeo 147 Tg. CV883JG, di proprietà di . Tale CP_1
3 ultima vettura, in particolare, immettendosi in retromarcia dalla posizione di sosta nel flusso veicolare, collideva con la Vespa;
a seguito DEl'urto, il conducente, unitamente al veicolo su cui marciava, rovinava al suolo, riportando, conseguentemente, traumi fisici.
L'appellante, col primo motivo di gravame, ha censurato, innanzitutto, il capo DEla sentenza di primo grado relativo alla declaratoria di improponibilità DEla domanda, determinata dalla mancata sottoposizione DEl'appellante a visita presso l'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale. Rilevava l'appellante che il suddetto dato non risultava provato e, in via gradata, che siffatto contegno non determinava, in ogni caso, l'improcedibilità DEl'azione.
Insistendo per l'accoglimento DE proposto l'appello, con la conseguente riforma DEl'impugnata sentenza, ha, pertanto, richiesto che venisse Parte_2
accertata la responsabilità di come unico responsabile DE sinistro CP_1
de quo e, per l'effetto, che la in virtù DE rapporto assicurativo in essere, Pt_1
venisse condannata al risarcimento DE danno non patrimoniale nella misura di €
7.161,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno DE fatto all'effettivo soddisfo;
il tutto con condanna degli appellati al pagamento DEle spese DE doppio grado di giudizio, comprese le spese DEla CTU espletata in primo grado, da distrarsi in favore DE difensore antistatario.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la aderendo all'interpretazione Parte_1
fornita DE Giudice di prime cure, ha insistito nell'eccezione di improcedibilità/improponibilità DEla domanda ex art. 148 CDA, deducendo che il rifiuto DEl'istante di sottoporsi a visita medico-legale fosse provato, in quanto fatto non contestato in primo grado dall'odierno appellante.
La ha, peraltro, resistito nel merito al gravame proposto, eccependone Pt_1
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e deducendo, nello specifico, che, in virtù DE compendio probatorio raccolto in primo grado (ed in particolare, DEla
4 deposizione DEl'unico teste escusso, ritenuta sia generica che contradditoria rispetto alla dinamica dei fatti esposta nel libello introduttivo), la domanda attorea andasse rigettata, non essendo stato assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c..
La società appellata ha, quindi, concluso, richiedendo la conferma DEla sentenza di primo grado, con condanna DEl'appellante alla refusione DEle spese DE presente grado di giudizio.
All'odierna udienza viene data lettura DEla presente sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di CP_2
, non costituitosi, pur se regolarmente citato.
[...]
Nel merito, l'appello è infondato e non trova accoglimento.
In relazione al primo motivo di appello, si evidenzia che la Compagnia appellata ha tempestivamente allegato, fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado, la circostanza inerente al mancato espletamento DEla visita medico-legale, nonostante l'invito formulato dal perito medico incaricato.
A fronte di tale specifica allegazione, l'odierno appellante, su cui gravava il relativo onere (essendo la circostanza allegata da controparte negativa), non ha fornito alcuna prova di essersi effettivamente dichiarato disponibile a sottoporsi alla visita medico-legale.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che, alla mancata sottoposizione a visita, non possa conseguire automaticamente una pronuncia sfavorevole per l'istante.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito maggioritario, cui questo Giudice ritiene di aderire, il rifiuto o la mancata presentazione alla visita medica richiesta ante causam non si traduce in un vizio che pregiudica la proponibilità DEla domanda, ma "...determina, quale unico effetto, quello di sospendere, nei confronti DEl'impresa di assicurazione DE danneggiante, i termini per la proposizione DEl'offerta risarcitoria. Viceversa, il rifiuto DE danneggiato a
5 sottoporsi a visita medica non incide in alcun modo sulla proponibilità DEla domanda risarcitoria, che resta in ogni caso proponibile anche se il danneggiato, senza giustificato motivo, abbia rifiutato tale invito... Invero, la mancata collaborazione DE danneggiato... non provoca l'improcedibilità DEl'azione, ma solo un apprezzamento DE giudicante in merito alla correttezza DE comportamento DE danneggiato stesso." (Tribunale Termini Imerese sez. I, sentenza n. 1263/2024).
Tale principio si fonda sulla prevalenza DE diritto alla salute, costituzionalmente garantito, il quale non può essere subordinato ad un previo accertamento medico- legale facoltativo DEla controparte. Nello stesso senso, il Tribunale di Napoli (cfr. sentenza n. 2261/2019) ha chiarito che il rifiuto non sospende i termini di cui all'art. 145 DE Codice DEle Assicurazioni Private (termini per proporre l'azione), ma tutt'al più quelli di cui al comma 2 DEl'art. 148 (termini per l'offerta).
Ne consegue che, decorsi i 90 giorni dall'invio DEla richiesta di risarcimento ex art. 145 CdA, l'azione deve ritenersi procedibile e l'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata.
La mancata collaborazione DEl'attore nella fase stragiudiziale, ad ogni buon conto, costituisce argomento di prova, ex art. 116 co. II c.p.c., da considerare ai fini DE giudizio di merito.
Ciò posto, l'esperito gravame risulta essere nel merito infondato.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che la parte istante non abbia fornito una piena e convincente prova DE verificarsi DEl'evento oggetto di causa e DE nesso di causalità tra lo stesso ed i danni riportati.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, invero, risultano lacunose e contraddittorie, alla luce DEle gravi anomalie di seguito indicate.
Invero, in primo luogo, si evidenzia che, durante la fase stragiudiziale, mai era stato indicato il nominativo DE teste , quale persona presente al Testimone_1
6 momento DE sinistro. Infatti, l'unico teste oculare indicato nella lettera di messa in mora era . Persona_1
Il teste, inoltre, rendeva dichiarazioni non coerenti con la dinamica DE sinistro descritta in citazione, poiché descriva un sinistro verificatosi nel 2016 e, quindi, ben un anno prima rispetto all'evento indicato in citazione. Tali dichiarazioni erano, inoltre, vaghe e generiche, soprattutto con riferimento ai danni riportati dai veicoli, che il teste non era in grado di descrivere.
Il quadro è aggravato dal fatto che quest'ultimo ha fatto generico riferimento alla presenza di "altre persone" accorse sul luogo, DEle quali non vi è stata alcuna traccia né indicazione successiva da parte DEl'odierno appellante.
Dagli atti, inoltre, risultano le seguenti ulteriori incongruenze:
1) la mancanza di una tempestiva denuncia alle Autorità competenti o di un intervento immediato di mezzi di soccorso sul luogo DE sinistro, assenze che mal si conciliano con la gravità DEle lesioni che sarebbero state riportate;
2) dal referto DE Pronto Soccorso si evince che l'odierno appellante vi si recava solo il giorno successivo, elemento questo distonico rispetto alla gravità DEle lesioni narrate dal teste, che avrebbero richiesto un intervento sanitario immediato;
3) l'istante non si sottoponeva alla visita medica richiesta dalla Compagnia, elemento che, come si è detto, va valutato alla luce DEl'intero quadro probatorio (e non ai fini DEla proponibilità DEla domanda).
Si rileva, inoltre, il dato, seppur non dirimente ai fini DEla decisione, ma dal contenuto fortemente indiziario circa una certa propensione alle liti risarcitorie, desumibile dall'elevato numero di ricorrenze per sinistri, desumibile dai risultati DEle banche dati consultate dalla società appellata, a carico di tutti i soggetti coinvolti.
Alla mancata prova DEl'evento, consegue il rigetto DEla domanda attorea e, quindi, DE gravame e la conferma DEl'impugnata pronuncia.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza DEl'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione DE valore DEla lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti DE 30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla per le spese di , rimasto contumace. CP_1
Il Tribunale dà atto DEla sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo DEl'art. 13, 1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata pronuncia;
3. condanna l'appellante al pagamento DEle spese processuali Parte_2
sostenute dall'appellata , liquidate in € Parte_1
3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4. nulla per le spese di;
CP_1
5. dà atto DEla totale soccombenza DEl'appellante ai fini DE Parte_2
versamento previsto dall'art. 13, co. 1-quater, DE d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 12/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione DE dott. CP_3
GI VA HI.
8
9
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/12/2025, nella IV SEZIONE civile DE Tribunale di Napoli, innanzi al
Giudice dott.ssa Manuela Robustella, sono presenti: per la e per DEega DEl'avv. Paolo Rinaldi, l'avv. Parte_1
AR AL la quale, in via preliminare, si riporta integralmente al contenuto DEla comparsa di costituzione e risposta in appello, reiterando tutte le eccezioni, deduzioni, istanze, richieste e conclusioni ivi formulate di cui si chiede il pieno accoglimento con vittoria di spese e compensi. La difesa DEla insiste per il Pt_1
rigetto dei motivi di gravame per le motivazioni tutte di cui alla comparsa e, in subordine, ripropone anche in appello ex art. 346 cpc tutte le eccezioni proposte in
I° e come articolate nella comparsa di costituzione e risposta. La difesa DEla Pt_1
insiste per l'accoglimento DEle proprie conclusioni, come rassegnate nelle note in sostituzione DEl'udienza DE 14.10.2025, e, nell'impugnare e contestare ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte appellante, perché inammissibile e, in subordine, infondato in fatto e in diritto, chiede che il Giudice riservi la causa in decisione;
per l'appellante l'Avv. ARnna IC, la quale conclude riportandosi alle difese tutte fin qui spiegate nei propri scritti difensivi, in particolare si riporta all'atto di appello ed alle conclusioni ivi spiegate nonché alle note di trattazione scritta depositate e, in particolare, a quelle DE 30.4.2024, e ne chiede il totale
1 accoglimento, reietta ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Chiede decidersi la causa.
Il Giudice invita le parti alla discussione DEla causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi DEl'art. 281sexies c.p.c., DE seguente dispositivo e DEla concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE in persona DE giudice istruttore dott.ssa Manuela Robustella, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 352, u.c., cod. proc. civ. e 281sexies cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n. 23093 R.G. DEl'anno 2023 avente ad oggetto: “appello avverso sentenza DE Giudice di pace-lesione personale”,
vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 CodiceFiscale_1
ARnna IC, presso la quale elettivamente domicilia in RR DE CO (NA), alla Via Circumvallazione n. 20, giusta procura in atti;
2 -appellante-
E
(C.F. - P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Bologna alla Via Larga n. 8, in persona DE l.r.p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Vico Tutti i Santi n. 3 (All.
1.b), in virtù di procura in atti;
-appellata-
NONCHÉ
(CF: , residente in [...] CodiceFiscale_2
Ovidio n. 6;
-appellato contumace-
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza n. 2502/2023, con la quale il Giudice di Pace di Barra ha dichiarato l'improponibilità DEla domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito DE sinistro avvenuto, in data 10.01.2017, a RR DE CO (NA). Nello specifico, l'odierno appellante, in primo grado, aveva rappresentato che, verso le ore 16:00, percorreva, alla guida DE ciclomotore Vespa Piaggio Tg. DM 41057, di proprietà di (coperto con la per la responsabilità civile Parte_3 Pt_1
automobilistica), la Via Nazionale, con direzione RR DE CO-RR Annunziata, quando, giunto in prossimità DEla caffetteria “Lunella”, veniva investito dall'autovettura Alfa Romeo 147 Tg. CV883JG, di proprietà di . Tale CP_1
3 ultima vettura, in particolare, immettendosi in retromarcia dalla posizione di sosta nel flusso veicolare, collideva con la Vespa;
a seguito DEl'urto, il conducente, unitamente al veicolo su cui marciava, rovinava al suolo, riportando, conseguentemente, traumi fisici.
L'appellante, col primo motivo di gravame, ha censurato, innanzitutto, il capo DEla sentenza di primo grado relativo alla declaratoria di improponibilità DEla domanda, determinata dalla mancata sottoposizione DEl'appellante a visita presso l'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale. Rilevava l'appellante che il suddetto dato non risultava provato e, in via gradata, che siffatto contegno non determinava, in ogni caso, l'improcedibilità DEl'azione.
Insistendo per l'accoglimento DE proposto l'appello, con la conseguente riforma DEl'impugnata sentenza, ha, pertanto, richiesto che venisse Parte_2
accertata la responsabilità di come unico responsabile DE sinistro CP_1
de quo e, per l'effetto, che la in virtù DE rapporto assicurativo in essere, Pt_1
venisse condannata al risarcimento DE danno non patrimoniale nella misura di €
7.161,19, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno DE fatto all'effettivo soddisfo;
il tutto con condanna degli appellati al pagamento DEle spese DE doppio grado di giudizio, comprese le spese DEla CTU espletata in primo grado, da distrarsi in favore DE difensore antistatario.
Costituitasi regolarmente in giudizio, la aderendo all'interpretazione Parte_1
fornita DE Giudice di prime cure, ha insistito nell'eccezione di improcedibilità/improponibilità DEla domanda ex art. 148 CDA, deducendo che il rifiuto DEl'istante di sottoporsi a visita medico-legale fosse provato, in quanto fatto non contestato in primo grado dall'odierno appellante.
La ha, peraltro, resistito nel merito al gravame proposto, eccependone Pt_1
l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e deducendo, nello specifico, che, in virtù DE compendio probatorio raccolto in primo grado (ed in particolare, DEla
4 deposizione DEl'unico teste escusso, ritenuta sia generica che contradditoria rispetto alla dinamica dei fatti esposta nel libello introduttivo), la domanda attorea andasse rigettata, non essendo stato assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c..
La società appellata ha, quindi, concluso, richiedendo la conferma DEla sentenza di primo grado, con condanna DEl'appellante alla refusione DEle spese DE presente grado di giudizio.
All'odierna udienza viene data lettura DEla presente sentenza ex art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso, va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di CP_2
, non costituitosi, pur se regolarmente citato.
[...]
Nel merito, l'appello è infondato e non trova accoglimento.
In relazione al primo motivo di appello, si evidenzia che la Compagnia appellata ha tempestivamente allegato, fin dalla sua costituzione nel giudizio di primo grado, la circostanza inerente al mancato espletamento DEla visita medico-legale, nonostante l'invito formulato dal perito medico incaricato.
A fronte di tale specifica allegazione, l'odierno appellante, su cui gravava il relativo onere (essendo la circostanza allegata da controparte negativa), non ha fornito alcuna prova di essersi effettivamente dichiarato disponibile a sottoporsi alla visita medico-legale.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice che, alla mancata sottoposizione a visita, non possa conseguire automaticamente una pronuncia sfavorevole per l'istante.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale di merito maggioritario, cui questo Giudice ritiene di aderire, il rifiuto o la mancata presentazione alla visita medica richiesta ante causam non si traduce in un vizio che pregiudica la proponibilità DEla domanda, ma "...determina, quale unico effetto, quello di sospendere, nei confronti DEl'impresa di assicurazione DE danneggiante, i termini per la proposizione DEl'offerta risarcitoria. Viceversa, il rifiuto DE danneggiato a
5 sottoporsi a visita medica non incide in alcun modo sulla proponibilità DEla domanda risarcitoria, che resta in ogni caso proponibile anche se il danneggiato, senza giustificato motivo, abbia rifiutato tale invito... Invero, la mancata collaborazione DE danneggiato... non provoca l'improcedibilità DEl'azione, ma solo un apprezzamento DE giudicante in merito alla correttezza DE comportamento DE danneggiato stesso." (Tribunale Termini Imerese sez. I, sentenza n. 1263/2024).
Tale principio si fonda sulla prevalenza DE diritto alla salute, costituzionalmente garantito, il quale non può essere subordinato ad un previo accertamento medico- legale facoltativo DEla controparte. Nello stesso senso, il Tribunale di Napoli (cfr. sentenza n. 2261/2019) ha chiarito che il rifiuto non sospende i termini di cui all'art. 145 DE Codice DEle Assicurazioni Private (termini per proporre l'azione), ma tutt'al più quelli di cui al comma 2 DEl'art. 148 (termini per l'offerta).
Ne consegue che, decorsi i 90 giorni dall'invio DEla richiesta di risarcimento ex art. 145 CdA, l'azione deve ritenersi procedibile e l'eccezione sollevata va, pertanto, rigettata.
La mancata collaborazione DEl'attore nella fase stragiudiziale, ad ogni buon conto, costituisce argomento di prova, ex art. 116 co. II c.p.c., da considerare ai fini DE giudizio di merito.
Ciò posto, l'esperito gravame risulta essere nel merito infondato.
Ritiene, infatti, questo Tribunale che la parte istante non abbia fornito una piena e convincente prova DE verificarsi DEl'evento oggetto di causa e DE nesso di causalità tra lo stesso ed i danni riportati.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, invero, risultano lacunose e contraddittorie, alla luce DEle gravi anomalie di seguito indicate.
Invero, in primo luogo, si evidenzia che, durante la fase stragiudiziale, mai era stato indicato il nominativo DE teste , quale persona presente al Testimone_1
6 momento DE sinistro. Infatti, l'unico teste oculare indicato nella lettera di messa in mora era . Persona_1
Il teste, inoltre, rendeva dichiarazioni non coerenti con la dinamica DE sinistro descritta in citazione, poiché descriva un sinistro verificatosi nel 2016 e, quindi, ben un anno prima rispetto all'evento indicato in citazione. Tali dichiarazioni erano, inoltre, vaghe e generiche, soprattutto con riferimento ai danni riportati dai veicoli, che il teste non era in grado di descrivere.
Il quadro è aggravato dal fatto che quest'ultimo ha fatto generico riferimento alla presenza di "altre persone" accorse sul luogo, DEle quali non vi è stata alcuna traccia né indicazione successiva da parte DEl'odierno appellante.
Dagli atti, inoltre, risultano le seguenti ulteriori incongruenze:
1) la mancanza di una tempestiva denuncia alle Autorità competenti o di un intervento immediato di mezzi di soccorso sul luogo DE sinistro, assenze che mal si conciliano con la gravità DEle lesioni che sarebbero state riportate;
2) dal referto DE Pronto Soccorso si evince che l'odierno appellante vi si recava solo il giorno successivo, elemento questo distonico rispetto alla gravità DEle lesioni narrate dal teste, che avrebbero richiesto un intervento sanitario immediato;
3) l'istante non si sottoponeva alla visita medica richiesta dalla Compagnia, elemento che, come si è detto, va valutato alla luce DEl'intero quadro probatorio (e non ai fini DEla proponibilità DEla domanda).
Si rileva, inoltre, il dato, seppur non dirimente ai fini DEla decisione, ma dal contenuto fortemente indiziario circa una certa propensione alle liti risarcitorie, desumibile dall'elevato numero di ricorrenze per sinistri, desumibile dai risultati DEle banche dati consultate dalla società appellata, a carico di tutti i soggetti coinvolti.
Alla mancata prova DEl'evento, consegue il rigetto DEla domanda attorea e, quindi, DE gravame e la conferma DEl'impugnata pronuncia.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza DEl'appellante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione DE valore DEla lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti DE 30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla per le spese di , rimasto contumace. CP_1
Il Tribunale dà atto DEla sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo DEl'art. 13, 1 quater DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata pronuncia;
3. condanna l'appellante al pagamento DEle spese processuali Parte_2
sostenute dall'appellata , liquidate in € Parte_1
3.553,90 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
4. nulla per le spese di;
CP_1
5. dà atto DEla totale soccombenza DEl'appellante ai fini DE Parte_2
versamento previsto dall'art. 13, co. 1-quater, DE d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 12/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Robustella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione DE dott. CP_3
GI VA HI.
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