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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5361/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da: (P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 35bis, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Serena Poso (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 57, per procura speciale allegata all'atto di citazione ATTRICE contro (P.IVA ), con sede in Cascine-Vica, Rivoli (TO), via Novara n. 13a/b/c, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Claudio Olivetti (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Torino, via G. L. Lagrange n. 10, per procura speciale allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI Per l'attrice:
“- Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale;
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi comprese le eccezioni avversarie di prescrizione e decadenza;
- Previa, occorrendo, integrazione della CTU sul seguente quesito di cui all'ordinanza 26.03.2024: “Tenuto conto di quanto precede, di tutti i documenti ed atti di causa, esprima il suo motivato parere sui rapporti dare/avere tra le parti”; Nel merito Controparte_ Previo accertamento dell'inadempimento di al contratto concluso tra le parti e di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto de quo, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., e per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rivoli (TO), Via Novara, 13- Fraz. Cascine Vica (C.F./P. IVA: ) a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Parte_1 con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 35 bis (C.F./P. IVA: ) la somma di Euro P.IVA_1
4.151,05 a titolo di restituzione del prezzo pagato per la fornitura oggetto di causa, oltre rivalutazione 1 monetaria e interessi a decorrere dal 28.02.2021 e sino al saldo effettivo, nonché la somma di Euro 30.400,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, da liquidarsi, in tutto o in parte, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni come meglio specificati in narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda e sino al saldo effettivo. Controparte_ Porsi definitivamente a carico di le spese di CTU e conseguentemente condannarsi la società convenuta al rimborso delle spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di CTP già corrisposte da
[...]
come da documenti allegati. Parte_1
Con il favore delle spese e dei compensi di causa, ivi compresi quelli relativi all'esperito procedimento di negoziazione assistita obbligatoria (fase di attivazione e fase di negoziazione), oltre 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 e oltre accessori di legge, come da nota spese allegata”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nulla ammesso di favorevole agli avversari assunti, rigettata ogni avversa istanza, domanda o eccezione, riservata ogni altra ragione ed azione. Eccepita la decadenza e la prescrizione dell'azione attorea ex art. 1495 cod. civ.. Nel merito: assolvere la convenuta da ogni domanda attorea. Con riserva di dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi informati nei termini di legge. Con vittoria di compenso e spese di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto stipulato tra le CP_1 parti e la condanna alla restituzione di quanto versato e al risarcimento dei danni patiti, rappresentando, in sintesi, le seguenti circostanze:
- nel settembre 2020 la (d'ora in avanzi, per brevità, anche “ ”) si Parte_1 Parte_1 rivolgeva a per la fornitura di un cilindro idraulico a tre sfilamenti da realizzarsi su Controparte_1 modello e in sostituzione di quello utilizzato fino ad allora;
- inviava allora un preventivo per l'importo di € 4.151,05 con consegna prevista entro Controparte_1 tre settimane dall'ordine, e il vecchio cilindro, che doveva fungere da modello per la costruzione del nuovo, era consegnato alla convenuta;
- il nuovo cilindro era consegnato in ritardo dalla convenuta e, una volta testato, l'attrice si avvedeva delle copiose perdite di olio idraulico che il cilindro comportava e, conseguentemente, denunciava, in data 11.1.2021, il malfunzionamento alla convenuta, che si rendeva disponibile per la riparazione;
- nel frattempo, provvedeva al pagamento in favore di per la somma Parte_1 Controparte_1 di € 4.151,05 il 28.2.2021e ritirato il cilindro riparato, il 26.3.2021 si avvedeva di un nuovo malfunzionamento del cilindro e lo trasportava nuovamente presso la convenuta per effettuare un nuovo intervento di riparazione;
- la convenuta, perciò, avvedutasi dei difetti del cilindro, proponeva di realizzare un nuovo e ulteriore cilindro, consegnato poi il 7.6.2021 e ancora una volta difettoso, tant'è che era rimosso dagli impianti di;
Parte_1
- proponeva la restituzione della somma percepita a titolo di corrispettivo contrattuale Controparte_1 per il cilindro;
l'attrice, tuttavia, rifiutava e con pec del 12.7.2021 comunicava alla convenuta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e quantificava i danni subiti.
2 L'attrice domanda perciò l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 1490 c.c., con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 4.151,05 in restituzione del prezzo pagato per il cilindro, ed
€ 30.400,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
2) La convenuta, costituendosi, contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda, deducendo che:
- il cilindro consegnato come modello era già smontato e rotto quando pervenuto a Controparte_1
(d'ora in avanzi, per brevità, anche solo “ ), cui non era data indicazione alcuna circa il CP_1 macchinario in cui il cilindro avrebbe dovuto essere inserito e il suo funzionamento;
- a seguito della segnalazione del malfunzionamento da parte di il legale Parte_1 rappresentante della convenuta si recava presso la sede operativa dell'attrice e si avvedeva dell'utilizzo del cilindro assieme ad altro cilindro gemello e della vetustà del macchinario in cui il nuovo cilindro era inserito, segnalando che le problematiche riscontrate afferivano verosimilmente più al funzionamento della macchina che al cilindro utilizzato;
- offertasi comunque di revisionare il cilindro malfunzionante, la convenuta riceveva la comunicazione di contenente la contestazione di malfunzionamenti del cilindro e di danni subiti Parte_1 dall'attrice a causa della condotta della convenuta, tra cui l'esigenza di procurarsi lo stesso cilindro presso terzi;
- la convenuta, perciò, avvalendosi della collaborazione di un rappresentante di Mascia s.r.l., società alla quale aveva affidato la costruzione del cilindro, si recava presso la sede di CP_1 Parte_1
e si avvedeva del fatto che il terzo aveva effettuati interventi anche sul macchinario, non limitandosi a ricostruire il cilindro. Per i predetti motivi, la convenuta chiede il rigetto delle domande attoree.
3) Con ordinanza del 27.6.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Depositate le memorie e le note scritte, con ordinanza in data 19.1.2024 è stata ammessa parte delle istanze istruttorie presentate, tra cui l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ordine effettuato dall'attrice a per la realizzazione del nuovo cilindro e le fatture da questa emesse, e, Controparte_3 all'udienza del 22.3.2024, tre testimoni sono stati sentiti sui capi ammessi, mentre il legale rappresentante di ha reso l'interpello dedotto dalla convenuta. Parte_1
Con ordinanza in data 26.3.2024 il Giudice ha ritenuto disporre CTU con il seguente quesito: “Il Ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa compresi quelli di cui all'ordine di esibizione che precede e quelli eventualmente esibiti dalle parti nei limiti e nei termini di cui all'art. 198 cpc, compiuto ogni accertamento ritenuto necessario e/o opportuno:
1. Descriva il cilindro idraulico oggetto di causa e il macchinario sul quale detto cilindro doveva operare;
2. Accerti e descriva le problematiche di malfunzionamento del cilindro idraulico e ne indichi le cause;
3. Accerti se gli interventi di hanno riguardato solo un nuovo cilindro CP_3 idraulico e se tale cilindro avente le stesse caratteristiche di quello che andava a sostituire o se hanno riguardato anche interventi sul macchinario che sul quale il cilindro opera;
3. Tenuto conto di quanto precede, di tutti i documenti ed atti di causa, esprima il suo motivato parere sui rapporti dare/avere tra le parti;
4. Fornisca ogni elemento utile per la soluzione della controversia;
5. Esperisca il tentativo di conciliazione”. Esperita la CTU, stante il mutamento del giudice istruttore ad altro incarico, il magistrato scrivente, con ordinanza del 17.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione e suscettibile di discussione orale, ha fissato udienza ex art. 281sexies c.p.c. All'udienza del 3.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, illustravano sinteticamente le proprie difese, in ogni caso riportandosi a quelle in atti ed il giudice tratteneva la causa a decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
3 4) Parte convenuta eccepisce in primo luogo la decadenza dell'attrice dall'azione e la prescrizione dei suoi diritti, allegando che la comunicazione dei vizi da parte di sarebbe avvenuta dopo il Parte_1 decorso degli otto giorni dalla scoperta del vizio previsti dall'art. 1495 c.c. entro i quali il compratore ha l'onere di denunciare i vizi della cosa al venditore. A sostegno della propria tesi afferma di non aver ricevuto la comunicazione di cui al doc. 2 CP_1 att. con cui , in data 11.01.2021, perciò entro gli otto giorni dall'asserita scoperta del Parte_1 vizio, comunicava che il cilindro venduto da e montato sull'impianto dell'attrice presentava CP_1 vistose perdite d'olio durante il ritorno del secondo sfilamento. La tesi della convenuta non è fondata, in quanto, al di là della ricezione della comunicazione, della quale effettivamente non vi è prova, sono prodotti i DDT di marzo 2021, sui quali la convenuta nulla dice, con descrizione “N. 1 60/80/125 – – RIF. VS. FATTURA N. 2819/FD Parte_3 Parte_4
DEL 22.12.2020 – DA RIPARARE IN GARANZIA” e “n° 1 pistone idraulico di Vs produzione da ripristinare causa perdite eccessive di olio. CONSEGNA URGENTISSIMA […] 3° INTERVENTO” (v. docc. 3 e 6 att.) e il DDT del 7.4.2021 di con il quale quest'ultimo riconsegnava il cilindro
CP_1 facendo riferimento al DDT del 26.3.2021 dell'attrice (doc. 7 att.). Deve ritenersi, pertanto, che ben prima della comunicazione del 12.7.2021 inviata da a Parte_1 quest'ultima fosse al corrente dei danni lamentati dalla compratrice (v. anche docc. 8, 9 e 10
CP_1 att.) e soprattutto che avesse riconosciuto il danno recato dal cilindro, tant'è che aveva
CP_1 provveduto a prenderlo in riparazione. Non sembra si possa seriamente sostenere che, in accordo a quanto affermato da la
CP_1 venditrice si fosse impegnata secondo le previsioni di cui all'art. 1522 del Codice civile in merito alla
“vendita su campione o su tipo di campione” a vendere un prodotto, in particolare un cilindro industriale, del tutto conforme al campione costituito da un analogo cilindro rotto e non più funzionante. In ogni caso, anche dopo l'esame del macchinario da parte del legale rappresentante della convenuta il cilindro risultava non correttamente funzionante, motivo per il quale non possono essere accolte le Controparte_ contestazioni mosse in ragione del fatto che «Alla è stato chiesto di vendere un cilindro come quello fornito come campione, non certo di fornire un cilindro che funzionasse su un macchinario che non aveva mai visto e di cui nemmeno conosceva l'esistenza» (v. comparsa, p. 8). Deve pertanto concludersi che avesse riconosciuto il vizio che rendeva il cilindro non idoneo CP_1 all'uso al quale era destinato e si fosse impegnata alla sua eliminazione, interrompendo il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (v. cass. civ., n. 16766/2019) e comportando così il sorgere di una nuova obbligazione di facere soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (v. cass. civ., ss.uu., n. 19702/2012). In ogni caso, anche ove volesse considerarsi il termine di prescrizione annuale al quale resta soggetto l'esercizio dell'azione da parte del compratore, si rileva che la pretesa creditoria è stata diligentemente coltivata e si possono individuare plurimi atti stragiudiziali idonei a interrompere il decorso della prescrizione (v. cass. civ., n. 18672/2019 e cass. civ., n. 22903/2015), tra cui le numerose pec inviate a nei mesi di maggio e giugno 2021 e la diffida del luglio 2021 (docc. 8, 9 e 10 att.), la CP_1 comunicazione del legale di del 24.9.2021 (doc. 12 att.) con la quale quest'ultima Parte_1 lamentava l'inadempimento della venditrice e quantificava i danni sopportati, l'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita del 22.7.2022 (doc. 13 att.), che interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 132/2014, accettato da il 4.8.2022 che, a sua volta, invitava la CP_1 società ad aderire a detta convenzione (doc. 20 att.), conclusasi con esito negativo in data CP_4
25.11.2022 (doc. 14 att.). L'atto di citazione in giudizio è stato infine notificato da a il 24.2.2023. Parte_1 CP_1
4 Le eccezioni preliminari della convenuta non possono pertanto trovare accoglimento.
5) Nel merito, per l'accertamento della sussistenza e dell'imputabilità dei danni allegati dall'attrice è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze devono ritenersi condivisibili. Il consulente tecnico si è recato nella sede di all'interno della quale è presente il Parte_1 macchinario sul quale sono montati i cilindri del tipo di quello richiesto a CP_1
Il cilindro idraulico ha la funzione di spintore della piastra circolare che raccoglie i coils precedentemente tagliati su un dispositivo che li raccoglie e li trasporta successivamente verso il magazzino. Il cilindro, composto da tre diversi moduli di diverso diametro che scorrono l'uno dentro l'altro a telescopio, si estende e si contrae così spingendo la piastra, alla quale è agganciato con una cerniera ad asse verticale. Poiché il cilindro fornito da è stato rimosso dal macchinario, è stato possibile esaminarlo solo CP_1 da smontato e attraverso le videoregistrazioni prodotte dalle parti, seppure, per completezza, si sia provveduto a metterlo in pressione con rilevazione immediata di ingenti perdite di olio industriale. Nella fase di estensione del cilindro il CTU non ha notato malfunzionamenti o perdite, mentre nella fase di contrazione è risultata evidente una copiosa perdita di olio al momento di rientro del primo stelo (con il diametro più piccolo) nel secondo stelo. A seguito dell'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ordine e delle fatture di Nuova MG s.n.c., che ha costruito i due nuovi cilindri attualmente montati sul macchinario di , il CTU ha potuto Parte_1 constatare che la richiesta dell'attrice alla società è stata analoga a quella fatta a ossia la CP_1 realizzazione di un cilindro idraulico sulla base del modello fornito dalla compratrice (il vecchio cilindro, lo stesso che era stato fornito alla convenuta), senza progetto. Il consulente ha verificato, inoltre, che non sono stati effettuati interventi sul macchinario utilizzato. La tesi di parte convenuta, che sostiene che le perdite di olio non siano dovute a un difetto di costruzione del cilindro, è che le fuoriuscite siano imputabili a sollecitazioni anomale provocate dal macchinario al cilindro. Il CTU ha in primo luogo chiarito che le perdite di olio sono causate dal danneggiamento o dalla non conformità del materiale o delle dimensioni della tenuta, ossia dell'elemento che permette che i tre diversi steli del cilindro possano scorrere l'uno all'interno dell'altro senza che si verifichino perdite di olio, pompato all'interno del cilindro per provocarne il movimento e, in secondo luogo, ha evidenziato che le uniche interferenze tra il cilindro e il macchinario sono il punto di fissaggio del cilindro alla macchina, costituito da elemento fisso che non crea sollecitazioni tali da danneggiare il cilindro, e la cerniera. La cerniera ad asse verticale è stata analizzata nel corso delle operazioni peritali, e il consulente ha potuto concludere che la progettazione dell'aggancio è stata effettuata in modo tale da permettere di assorbire ampiamente le differenze di avanzamento che possono verificarsi tra i cilindri. Il CTU ha quindi accertato che non vi sono stati influssi del macchinario che possono aver danneggiato il cilindro fornito da cosicché quest'ultima sarà tenuta al risarcimento del danno causato a CP_1
dal malfunzionamento dell'elemento. Parte_1
Pacifico che per il cilindro l'attrice ha pagato alla convenuta la somma di € 3.400,00 oltre a i.v.a., che andrà quindi restituita, nei rapporti dare-avere ricostruiti nella perizia risulta che una sola delle fatture per l'acquisto di olio industriale prodotte da potrà essere tenuta in considerazione in Parte_1 quanto afferente al periodo di utilizzo del cilindro viziato, ossia la fattura FD/188 del 16.2.2021 di cui al doc. 19 att. per € 2.229,90, non dovendosi considerare l'importo di € 27,50 riportato per l'acquisto del grasso Q8.
5 6) In merito alle voci di danno allegate da attinenti al fermo macchina di taglio per Parte_1 trenta ore complessive e per il fermo delle macchine profilatrici per la mancanza di nastri tagliati, si osserva che il teste , sentito all'udienza del 22.3.2024, ha confermato le circostanze di cui Testimone_1 ai capi da 17 a 22 dedotte da parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. confermando anche la correttezza di quanto indicato nella documentazione prodotta da ai docc. 16, Parte_1
17 e 18, e che parte convenuta ha rinunciato all'esame del teste in materia contraria, peraltro non svolgendo in atti alcuna allegazione specifica volta a contestare la pretesa. Si ritiene pertanto provato il danno relativo al mancato guadagno derivato dal fermo della produzione per le ore indicate nell'ammontare indicato, ossia per € 20.500,00. Alla stessa udienza di escussione testi i testimoni , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 confermato il numero di ore e di persone impiegate per lo smontaggio e il rimontaggio del cilindro sul macchinario di cui ai capi 13 e 14 dedotti dall'attrice con memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. con il supporto dei DDT prodotti ai docc. nn. 3, 6 e 7; in questa circostanza il teste richiesto da parte convenuta a prova contraria non è stato ammesso a testimoniare in quanto legale rappresentante di società che potrebbe essere stata legittimata a partecipare al giudizio (v. ordinanza in data 19.1.2024) e la convenuta non ha specificamente contestato alcuna delle voci di danno, limitandosi, in comparsa di costituzione, a dichiarare che: «[…] inoltre, per i cinque smontaggi e i rimontaggi denunciati da controparte si possono ragionevolmente calcolare due ore di lavoro per volta e quindi 10 ore complessive (e non 90 come generosamente calcolate da controparte)» (v. comparsa, p. 9). Pertanto, non contestato l'importo di € 50,00 per ciascuna ora di lavoro, si ritiene debba corrispondersi la somma di € 4.500,00 per il risarcimento delle ore impiegate dai dipendenti di per lo Parte_1 smontaggio e il rimontaggio del cilindro sul macchinario. La convenuta non ha specificamente contestato nel merito l'entità del costo orario delle unità di lavoro dispiegate per le attività in questione.
7) In conclusione, la domanda di accertamento dell'inadempimento di dev'essere Controparte_1 accolta e pertanto il contratto stipulato tra le parti dev'essere dichiarato risolto con condanna alla restituzione del prezzo pagato, ossia € 3.400,00 oltre i.v.a., se dovuta, mentre la domanda di condanna al risarcimento dei danni dev'essere accolta limitatamente alla somma accertata come sopra, e perciò, per complessivi € 27.229,90. Le spese del consulente tecnico di parte vanno liquidate in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, poiché solo in tali limiti può ritenersi congrua la spesa, tanto in relazione al principio di soccombenza, che di causalità, alla luce del quale il primo va temperato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a valore medio del pertinente scaglione considerato l'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
• accoglie la domanda dell'attrice e dichiara risolto il contratto tra Parte_1
e Controparte_1
• condanna la convenuta alla restituzione di € 3.400,00 oltre i.v.a. se dovuta, oltre a interessi al saggio legale dal 28.2.2021 al saldo;
• condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 27.229,90, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno;
• liquida le spese di CTU come da provvedimento in data 14.10.2024 e le pone a carico della convenuta;
6 • condanna la convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per l'attività del consulente tecnico di parte come documentate in corso di causa per la somma di € 2468,00 per compenso, oltre accessori di legge;
• liquida le spese legali in € 7.620,00 oltre a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali e condanna a rifonderle a Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Torino, 18.1.2025
Il Giudice dott. Bruno Conca
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa promossa da: (P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante con sede legale in Torino, corso Re Umberto n. 35bis, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Serena Poso (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 57, per procura speciale allegata all'atto di citazione ATTRICE contro (P.IVA ), con sede in Cascine-Vica, Rivoli (TO), via Novara n. 13a/b/c, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Claudio Olivetti (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Torino, via G. L. Lagrange n. 10, per procura speciale allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI Per l'attrice:
“- Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale;
- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ivi comprese le eccezioni avversarie di prescrizione e decadenza;
- Previa, occorrendo, integrazione della CTU sul seguente quesito di cui all'ordinanza 26.03.2024: “Tenuto conto di quanto precede, di tutti i documenti ed atti di causa, esprima il suo motivato parere sui rapporti dare/avere tra le parti”; Nel merito Controparte_ Previo accertamento dell'inadempimento di al contratto concluso tra le parti e di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto de quo, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., e per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rivoli (TO), Via Novara, 13- Fraz. Cascine Vica (C.F./P. IVA: ) a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Parte_1 con sede legale in Torino, Corso Re Umberto, 35 bis (C.F./P. IVA: ) la somma di Euro P.IVA_1
4.151,05 a titolo di restituzione del prezzo pagato per la fornitura oggetto di causa, oltre rivalutazione 1 monetaria e interessi a decorrere dal 28.02.2021 e sino al saldo effettivo, nonché la somma di Euro 30.400,00 o la veriore somma accertanda in corso di causa, da liquidarsi, in tutto o in parte, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danni come meglio specificati in narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data della domanda e sino al saldo effettivo. Controparte_ Porsi definitivamente a carico di le spese di CTU e conseguentemente condannarsi la società convenuta al rimborso delle spese di CTU, nonché al pagamento delle spese di CTP già corrisposte da
[...]
come da documenti allegati. Parte_1
Con il favore delle spese e dei compensi di causa, ivi compresi quelli relativi all'esperito procedimento di negoziazione assistita obbligatoria (fase di attivazione e fase di negoziazione), oltre 15% rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 e oltre accessori di legge, come da nota spese allegata”.
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nulla ammesso di favorevole agli avversari assunti, rigettata ogni avversa istanza, domanda o eccezione, riservata ogni altra ragione ed azione. Eccepita la decadenza e la prescrizione dell'azione attorea ex art. 1495 cod. civ.. Nel merito: assolvere la convenuta da ogni domanda attorea. Con riserva di dedurre, produrre, capitolare ed indicare testi informati nei termini di legge. Con vittoria di compenso e spese di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto stipulato tra le CP_1 parti e la condanna alla restituzione di quanto versato e al risarcimento dei danni patiti, rappresentando, in sintesi, le seguenti circostanze:
- nel settembre 2020 la (d'ora in avanzi, per brevità, anche “ ”) si Parte_1 Parte_1 rivolgeva a per la fornitura di un cilindro idraulico a tre sfilamenti da realizzarsi su Controparte_1 modello e in sostituzione di quello utilizzato fino ad allora;
- inviava allora un preventivo per l'importo di € 4.151,05 con consegna prevista entro Controparte_1 tre settimane dall'ordine, e il vecchio cilindro, che doveva fungere da modello per la costruzione del nuovo, era consegnato alla convenuta;
- il nuovo cilindro era consegnato in ritardo dalla convenuta e, una volta testato, l'attrice si avvedeva delle copiose perdite di olio idraulico che il cilindro comportava e, conseguentemente, denunciava, in data 11.1.2021, il malfunzionamento alla convenuta, che si rendeva disponibile per la riparazione;
- nel frattempo, provvedeva al pagamento in favore di per la somma Parte_1 Controparte_1 di € 4.151,05 il 28.2.2021e ritirato il cilindro riparato, il 26.3.2021 si avvedeva di un nuovo malfunzionamento del cilindro e lo trasportava nuovamente presso la convenuta per effettuare un nuovo intervento di riparazione;
- la convenuta, perciò, avvedutasi dei difetti del cilindro, proponeva di realizzare un nuovo e ulteriore cilindro, consegnato poi il 7.6.2021 e ancora una volta difettoso, tant'è che era rimosso dagli impianti di;
Parte_1
- proponeva la restituzione della somma percepita a titolo di corrispettivo contrattuale Controparte_1 per il cilindro;
l'attrice, tuttavia, rifiutava e con pec del 12.7.2021 comunicava alla convenuta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e quantificava i danni subiti.
2 L'attrice domanda perciò l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. o, in via subordinata, dell'art. 1490 c.c., con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 4.151,05 in restituzione del prezzo pagato per il cilindro, ed
€ 30.400,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
2) La convenuta, costituendosi, contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda, deducendo che:
- il cilindro consegnato come modello era già smontato e rotto quando pervenuto a Controparte_1
(d'ora in avanzi, per brevità, anche solo “ ), cui non era data indicazione alcuna circa il CP_1 macchinario in cui il cilindro avrebbe dovuto essere inserito e il suo funzionamento;
- a seguito della segnalazione del malfunzionamento da parte di il legale Parte_1 rappresentante della convenuta si recava presso la sede operativa dell'attrice e si avvedeva dell'utilizzo del cilindro assieme ad altro cilindro gemello e della vetustà del macchinario in cui il nuovo cilindro era inserito, segnalando che le problematiche riscontrate afferivano verosimilmente più al funzionamento della macchina che al cilindro utilizzato;
- offertasi comunque di revisionare il cilindro malfunzionante, la convenuta riceveva la comunicazione di contenente la contestazione di malfunzionamenti del cilindro e di danni subiti Parte_1 dall'attrice a causa della condotta della convenuta, tra cui l'esigenza di procurarsi lo stesso cilindro presso terzi;
- la convenuta, perciò, avvalendosi della collaborazione di un rappresentante di Mascia s.r.l., società alla quale aveva affidato la costruzione del cilindro, si recava presso la sede di CP_1 Parte_1
e si avvedeva del fatto che il terzo aveva effettuati interventi anche sul macchinario, non limitandosi a ricostruire il cilindro. Per i predetti motivi, la convenuta chiede il rigetto delle domande attoree.
3) Con ordinanza del 27.6.2023 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Depositate le memorie e le note scritte, con ordinanza in data 19.1.2024 è stata ammessa parte delle istanze istruttorie presentate, tra cui l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ordine effettuato dall'attrice a per la realizzazione del nuovo cilindro e le fatture da questa emesse, e, Controparte_3 all'udienza del 22.3.2024, tre testimoni sono stati sentiti sui capi ammessi, mentre il legale rappresentante di ha reso l'interpello dedotto dalla convenuta. Parte_1
Con ordinanza in data 26.3.2024 il Giudice ha ritenuto disporre CTU con il seguente quesito: “Il Ctu, esaminati gli atti e i documenti di causa compresi quelli di cui all'ordine di esibizione che precede e quelli eventualmente esibiti dalle parti nei limiti e nei termini di cui all'art. 198 cpc, compiuto ogni accertamento ritenuto necessario e/o opportuno:
1. Descriva il cilindro idraulico oggetto di causa e il macchinario sul quale detto cilindro doveva operare;
2. Accerti e descriva le problematiche di malfunzionamento del cilindro idraulico e ne indichi le cause;
3. Accerti se gli interventi di hanno riguardato solo un nuovo cilindro CP_3 idraulico e se tale cilindro avente le stesse caratteristiche di quello che andava a sostituire o se hanno riguardato anche interventi sul macchinario che sul quale il cilindro opera;
3. Tenuto conto di quanto precede, di tutti i documenti ed atti di causa, esprima il suo motivato parere sui rapporti dare/avere tra le parti;
4. Fornisca ogni elemento utile per la soluzione della controversia;
5. Esperisca il tentativo di conciliazione”. Esperita la CTU, stante il mutamento del giudice istruttore ad altro incarico, il magistrato scrivente, con ordinanza del 17.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione e suscettibile di discussione orale, ha fissato udienza ex art. 281sexies c.p.c. All'udienza del 3.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, illustravano sinteticamente le proprie difese, in ogni caso riportandosi a quelle in atti ed il giudice tratteneva la causa a decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
3 4) Parte convenuta eccepisce in primo luogo la decadenza dell'attrice dall'azione e la prescrizione dei suoi diritti, allegando che la comunicazione dei vizi da parte di sarebbe avvenuta dopo il Parte_1 decorso degli otto giorni dalla scoperta del vizio previsti dall'art. 1495 c.c. entro i quali il compratore ha l'onere di denunciare i vizi della cosa al venditore. A sostegno della propria tesi afferma di non aver ricevuto la comunicazione di cui al doc. 2 CP_1 att. con cui , in data 11.01.2021, perciò entro gli otto giorni dall'asserita scoperta del Parte_1 vizio, comunicava che il cilindro venduto da e montato sull'impianto dell'attrice presentava CP_1 vistose perdite d'olio durante il ritorno del secondo sfilamento. La tesi della convenuta non è fondata, in quanto, al di là della ricezione della comunicazione, della quale effettivamente non vi è prova, sono prodotti i DDT di marzo 2021, sui quali la convenuta nulla dice, con descrizione “N. 1 60/80/125 – – RIF. VS. FATTURA N. 2819/FD Parte_3 Parte_4
DEL 22.12.2020 – DA RIPARARE IN GARANZIA” e “n° 1 pistone idraulico di Vs produzione da ripristinare causa perdite eccessive di olio. CONSEGNA URGENTISSIMA […] 3° INTERVENTO” (v. docc. 3 e 6 att.) e il DDT del 7.4.2021 di con il quale quest'ultimo riconsegnava il cilindro
CP_1 facendo riferimento al DDT del 26.3.2021 dell'attrice (doc. 7 att.). Deve ritenersi, pertanto, che ben prima della comunicazione del 12.7.2021 inviata da a Parte_1 quest'ultima fosse al corrente dei danni lamentati dalla compratrice (v. anche docc. 8, 9 e 10
CP_1 att.) e soprattutto che avesse riconosciuto il danno recato dal cilindro, tant'è che aveva
CP_1 provveduto a prenderlo in riparazione. Non sembra si possa seriamente sostenere che, in accordo a quanto affermato da la
CP_1 venditrice si fosse impegnata secondo le previsioni di cui all'art. 1522 del Codice civile in merito alla
“vendita su campione o su tipo di campione” a vendere un prodotto, in particolare un cilindro industriale, del tutto conforme al campione costituito da un analogo cilindro rotto e non più funzionante. In ogni caso, anche dopo l'esame del macchinario da parte del legale rappresentante della convenuta il cilindro risultava non correttamente funzionante, motivo per il quale non possono essere accolte le Controparte_ contestazioni mosse in ragione del fatto che «Alla è stato chiesto di vendere un cilindro come quello fornito come campione, non certo di fornire un cilindro che funzionasse su un macchinario che non aveva mai visto e di cui nemmeno conosceva l'esistenza» (v. comparsa, p. 8). Deve pertanto concludersi che avesse riconosciuto il vizio che rendeva il cilindro non idoneo CP_1 all'uso al quale era destinato e si fosse impegnata alla sua eliminazione, interrompendo il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (v. cass. civ., n. 16766/2019) e comportando così il sorgere di una nuova obbligazione di facere soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (v. cass. civ., ss.uu., n. 19702/2012). In ogni caso, anche ove volesse considerarsi il termine di prescrizione annuale al quale resta soggetto l'esercizio dell'azione da parte del compratore, si rileva che la pretesa creditoria è stata diligentemente coltivata e si possono individuare plurimi atti stragiudiziali idonei a interrompere il decorso della prescrizione (v. cass. civ., n. 18672/2019 e cass. civ., n. 22903/2015), tra cui le numerose pec inviate a nei mesi di maggio e giugno 2021 e la diffida del luglio 2021 (docc. 8, 9 e 10 att.), la CP_1 comunicazione del legale di del 24.9.2021 (doc. 12 att.) con la quale quest'ultima Parte_1 lamentava l'inadempimento della venditrice e quantificava i danni sopportati, l'invito ad aderire alla convenzione di negoziazione assistita del 22.7.2022 (doc. 13 att.), che interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 132/2014, accettato da il 4.8.2022 che, a sua volta, invitava la CP_1 società ad aderire a detta convenzione (doc. 20 att.), conclusasi con esito negativo in data CP_4
25.11.2022 (doc. 14 att.). L'atto di citazione in giudizio è stato infine notificato da a il 24.2.2023. Parte_1 CP_1
4 Le eccezioni preliminari della convenuta non possono pertanto trovare accoglimento.
5) Nel merito, per l'accertamento della sussistenza e dell'imputabilità dei danni allegati dall'attrice è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze devono ritenersi condivisibili. Il consulente tecnico si è recato nella sede di all'interno della quale è presente il Parte_1 macchinario sul quale sono montati i cilindri del tipo di quello richiesto a CP_1
Il cilindro idraulico ha la funzione di spintore della piastra circolare che raccoglie i coils precedentemente tagliati su un dispositivo che li raccoglie e li trasporta successivamente verso il magazzino. Il cilindro, composto da tre diversi moduli di diverso diametro che scorrono l'uno dentro l'altro a telescopio, si estende e si contrae così spingendo la piastra, alla quale è agganciato con una cerniera ad asse verticale. Poiché il cilindro fornito da è stato rimosso dal macchinario, è stato possibile esaminarlo solo CP_1 da smontato e attraverso le videoregistrazioni prodotte dalle parti, seppure, per completezza, si sia provveduto a metterlo in pressione con rilevazione immediata di ingenti perdite di olio industriale. Nella fase di estensione del cilindro il CTU non ha notato malfunzionamenti o perdite, mentre nella fase di contrazione è risultata evidente una copiosa perdita di olio al momento di rientro del primo stelo (con il diametro più piccolo) nel secondo stelo. A seguito dell'esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'ordine e delle fatture di Nuova MG s.n.c., che ha costruito i due nuovi cilindri attualmente montati sul macchinario di , il CTU ha potuto Parte_1 constatare che la richiesta dell'attrice alla società è stata analoga a quella fatta a ossia la CP_1 realizzazione di un cilindro idraulico sulla base del modello fornito dalla compratrice (il vecchio cilindro, lo stesso che era stato fornito alla convenuta), senza progetto. Il consulente ha verificato, inoltre, che non sono stati effettuati interventi sul macchinario utilizzato. La tesi di parte convenuta, che sostiene che le perdite di olio non siano dovute a un difetto di costruzione del cilindro, è che le fuoriuscite siano imputabili a sollecitazioni anomale provocate dal macchinario al cilindro. Il CTU ha in primo luogo chiarito che le perdite di olio sono causate dal danneggiamento o dalla non conformità del materiale o delle dimensioni della tenuta, ossia dell'elemento che permette che i tre diversi steli del cilindro possano scorrere l'uno all'interno dell'altro senza che si verifichino perdite di olio, pompato all'interno del cilindro per provocarne il movimento e, in secondo luogo, ha evidenziato che le uniche interferenze tra il cilindro e il macchinario sono il punto di fissaggio del cilindro alla macchina, costituito da elemento fisso che non crea sollecitazioni tali da danneggiare il cilindro, e la cerniera. La cerniera ad asse verticale è stata analizzata nel corso delle operazioni peritali, e il consulente ha potuto concludere che la progettazione dell'aggancio è stata effettuata in modo tale da permettere di assorbire ampiamente le differenze di avanzamento che possono verificarsi tra i cilindri. Il CTU ha quindi accertato che non vi sono stati influssi del macchinario che possono aver danneggiato il cilindro fornito da cosicché quest'ultima sarà tenuta al risarcimento del danno causato a CP_1
dal malfunzionamento dell'elemento. Parte_1
Pacifico che per il cilindro l'attrice ha pagato alla convenuta la somma di € 3.400,00 oltre a i.v.a., che andrà quindi restituita, nei rapporti dare-avere ricostruiti nella perizia risulta che una sola delle fatture per l'acquisto di olio industriale prodotte da potrà essere tenuta in considerazione in Parte_1 quanto afferente al periodo di utilizzo del cilindro viziato, ossia la fattura FD/188 del 16.2.2021 di cui al doc. 19 att. per € 2.229,90, non dovendosi considerare l'importo di € 27,50 riportato per l'acquisto del grasso Q8.
5 6) In merito alle voci di danno allegate da attinenti al fermo macchina di taglio per Parte_1 trenta ore complessive e per il fermo delle macchine profilatrici per la mancanza di nastri tagliati, si osserva che il teste , sentito all'udienza del 22.3.2024, ha confermato le circostanze di cui Testimone_1 ai capi da 17 a 22 dedotte da parte attrice nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. confermando anche la correttezza di quanto indicato nella documentazione prodotta da ai docc. 16, Parte_1
17 e 18, e che parte convenuta ha rinunciato all'esame del teste in materia contraria, peraltro non svolgendo in atti alcuna allegazione specifica volta a contestare la pretesa. Si ritiene pertanto provato il danno relativo al mancato guadagno derivato dal fermo della produzione per le ore indicate nell'ammontare indicato, ossia per € 20.500,00. Alla stessa udienza di escussione testi i testimoni , e hanno Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 confermato il numero di ore e di persone impiegate per lo smontaggio e il rimontaggio del cilindro sul macchinario di cui ai capi 13 e 14 dedotti dall'attrice con memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c. con il supporto dei DDT prodotti ai docc. nn. 3, 6 e 7; in questa circostanza il teste richiesto da parte convenuta a prova contraria non è stato ammesso a testimoniare in quanto legale rappresentante di società che potrebbe essere stata legittimata a partecipare al giudizio (v. ordinanza in data 19.1.2024) e la convenuta non ha specificamente contestato alcuna delle voci di danno, limitandosi, in comparsa di costituzione, a dichiarare che: «[…] inoltre, per i cinque smontaggi e i rimontaggi denunciati da controparte si possono ragionevolmente calcolare due ore di lavoro per volta e quindi 10 ore complessive (e non 90 come generosamente calcolate da controparte)» (v. comparsa, p. 9). Pertanto, non contestato l'importo di € 50,00 per ciascuna ora di lavoro, si ritiene debba corrispondersi la somma di € 4.500,00 per il risarcimento delle ore impiegate dai dipendenti di per lo Parte_1 smontaggio e il rimontaggio del cilindro sul macchinario. La convenuta non ha specificamente contestato nel merito l'entità del costo orario delle unità di lavoro dispiegate per le attività in questione.
7) In conclusione, la domanda di accertamento dell'inadempimento di dev'essere Controparte_1 accolta e pertanto il contratto stipulato tra le parti dev'essere dichiarato risolto con condanna alla restituzione del prezzo pagato, ossia € 3.400,00 oltre i.v.a., se dovuta, mentre la domanda di condanna al risarcimento dei danni dev'essere accolta limitatamente alla somma accertata come sopra, e perciò, per complessivi € 27.229,90. Le spese del consulente tecnico di parte vanno liquidate in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, poiché solo in tali limiti può ritenersi congrua la spesa, tanto in relazione al principio di soccombenza, che di causalità, alla luce del quale il primo va temperato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a valore medio del pertinente scaglione considerato l'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
• accoglie la domanda dell'attrice e dichiara risolto il contratto tra Parte_1
e Controparte_1
• condanna la convenuta alla restituzione di € 3.400,00 oltre i.v.a. se dovuta, oltre a interessi al saggio legale dal 28.2.2021 al saldo;
• condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di € 27.229,90, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento del danno;
• liquida le spese di CTU come da provvedimento in data 14.10.2024 e le pone a carico della convenuta;
6 • condanna la convenuta al rimborso delle spese sostenute dall'attrice per l'attività del consulente tecnico di parte come documentate in corso di causa per la somma di € 2468,00 per compenso, oltre accessori di legge;
• liquida le spese legali in € 7.620,00 oltre a i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali e condanna a rifonderle a Controparte_1 Parte_1
Così deciso in Torino, 18.1.2025
Il Giudice dott. Bruno Conca
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