TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/08/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3702/2022 e instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Diana, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Franco Collalti, per procura Controparte_1 congiunta alla memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché nei confronti di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bellassai, per procura congiunta alla memoria di costituzione;
RESISTENTE con l'intervento del P.M..
OGGETTO: quota della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l. 898/1970.
CONCLUSIONI: come in atti.
1. Visto il ricorso depositato il 10.08.2022 e ritualmente notificato, con cui Parte_1 coniugatasi, nella data del 12.03.1972, con da cui aveva due figli e divorziava con CP_3 sentenza del Tribunale di Frosinone n. 46/2004 dell'11.06.2004, passata in giudicato il 30.09.2004, il quale poi decedeva il 5.03.2021, ha adito questo Tribunale, domandando, nei confronti di
[...]
moglie superstite dello stesso con cui contraeva nuove nozze il Controparte_1 CP_3 30.10.2004, e nei confronti dell' , di determinare e attribuire in proprio favore la quota CP_4 proporzionale della pensione di reversibilità ad essa spettante, essendo l'ex marito percettore, dal gennaio 2003, di prestazione pensionistica erogata dall' della misura mensile, nell'anno 2021, CP_4 di euro 1.622,60, da commisurarsi in ragione della durata del proprio matrimonio di 32 anni, a fronte della durata di 16 anni del secondo matrimonio, tenendo conto che essa ricorrente percepiva assegno divorzile per euro 365,70 al mese, non contraeva nuove nozze ed era titolare di pensione di euro 520,00 mensili, trovandosi in stato di bisogno, quindi, da ritenersi pari al 70% della prestazione, ovvero pari alla quota che si riterrà di giustizia, con attribuzione ad essa degli arretrati a far data dalla prima mensilità successiva al decesso del e fino al saldo;
di ordinare all' di CP_3 CP_4 corrispondere tale quota direttamente in favore della Pt_1 visto che ha resistito in giudizio, chiedendo di rigettare la domanda Controparte_1 avversaria di attribuzione del 70% della pensione di reversibilità alla ricorrente e di attribuire, invece, alla la quota proporzionale della pensione di reversibilità del 70%, in via gradata, CP_1 di suddividere il quantum di reversibilità in base ai criteri di giustizia, a tal fine rilevando che, invero, presentava rilievo la convivenza prematrimoniale tra il e la intrapresa nel CP_3 CP_1 1994, quando lo stesso interrompeva la convivenza matrimoniale con la (comunicando ai Pt_1 Carabinieri di Alatri di aver abbandonato la casa coniugale e di aver preso in locazione un immobile il cui indirizzo era quello dell'abitazione della presso cui trasferiva la residenza nel CP_1 1996), sicché la convivenza con la durava per ventisette anni, fino al decesso del CP_1 CP_3 mentre con la prima moglie durava 22 anni;
che inoltre le condizioni economiche della moglie divorziata erano diverse da quelle prospettate, potendo quest'ultima contare sulla pensione di euro 520,00 mensili, essendo usufruttuaria dell'immobile donato alla figlia sito in Ferentino, e dei terreni, potendo ricevere aiuto dai due figli maggiorenni ed autonomi, avendo ricevuto importanti somme all'esito del divorzio, sia a titolo di assegno di mantenimento, per l'importo di euro 350,00 mensili, pur godendo della casa familiare, sia come somma una tantum di euro 3.000,00, concessa in via transattiva, oltreché per aver percepito in via esclusiva i proventi della vendita di un immobile di sua proprietà sito in Roma che il marito aveva contribuito a ristrutturare, mentre la CP_1 percepiva pensione per euro 1.200,00 mensili, era proprietaria del solo immobile in cui viveva e non aveva figli che potessero aiutarla, percepiva infine pensione di reversibilità per euro 730,00 mensili (euro 990,00 lordi) costituenti il 60% della pensione del defunto marito di euro 1.220,00 (euro 1.660,00 lordi) , su cui l' iniziava ad effettuare una trattenuta di euro 270,00 a partire dalla CP_4 notificazione del ricorso;
visto che l' si è costituito in giudizio, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine CP_4 al diritto alla pensione di reversibilità spettante alla coniuge divorziata e alla coniuge superstite del deceduto titolare di pensione diretta erogata dall'Istituto; CP_3 considerato che la causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
visto che, con le note conclusive, la ha contestato la convivenza prematrimoniale dell'ex Pt_1 marito con la rilevando che non sono probanti la dichiarazione ai carabinieri e il cambio CP_1 di residenza, e la partecipazione del marito alle spese di ristrutturazione dell'immobile di Roma, sull'assunto che fossero sopportate da essa soltanto, concludendo come in atti;
la CP_1 osservato che essa aveva assistito il nella fase della propria vita in cui necessitava di un CP_3 maggior apporto di solidarietà, si è riportata alle conclusioni già spiegate nei propri scritti difensivi;
visto che, all'udienza di discussione finale, il Difensore della ha eccepito la tardività del CP_1 deposito delle note conclusionali attoree e insistito nelle richieste in atti e il Difensore della Pt_1 ha osservato di essere incorso in un errore materiale circa il fascicolo nel quale effettuare il deposito delle note conclusionali, con cui assume essersi limitato a prendere posizione sulla comparsa avversaria, ribadendo comunque le richieste di cui al ricorso, il Procuratore dell' ha ribadito di CP_4 rimettersi alla decisione del Tribunale sull'oggetto del contendere, sicché la causa è stata rimessa al Collegio;
2.
ritenuto che
la domanda attorea si presenta parzialmente fondata e va, pertanto, corrispondentemente accolta;
rilevato che, ai sensi del comma secondo dell'art. 9 l. 898/1970, in mancanza di coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, è riconosciuto in favore del coniuge divorziato, non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, il diritto alla percezione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio;
il successivo comma terzo prevede che, qualora esista un coniuge superstite con diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge divorziato spetta una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni cui ha diritto il coniuge superstite, sempre che sussistano i presupposti predetti, ciò anche in concorso con altri ex coniugi divorziati;
fermi, secondo il quarto comma del medesimo articolo, i diritti spettanti a figli, genitori e collaterali in merito al trattamento di reversibilità; rilevato che il criterio positivo sulla base del quale il Tribunale è tenuto ad attribuire al coniuge divorziato che versi nelle predette condizioni una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, costituito dalla durata del matrimonio, ha trovato, in via interpretativa, dei correttivi, tra cui le condizioni economiche del coniuge superstite e di quello divorziato concorrenti sulla pensione di reversibilità, la misura dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge divorziato, la durata della convivenza prematrimoniale (si vedano, in tal senso, Cass. ord. 8263/2020 per cui “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile.(…)”; Cass. Ord. 5268/2020 sulla rilevanza della stabile convivenza prematrimoniale, da non considerare solo un correttivo del criterio della durata del matrimonio, ma un criterio dotato di valenza giuridica, e della non vincolatività della misura dell'assegno divorzile percepita come limite alla quota di pensione attribuibile;
Cass. 16093/2012 per cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.”; Cass. 25511/2010 per cui “In tema di assegno di divorzio, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata dei matrimoni, anche mediante altri elementi da utilizzare come eventuali correttivi del criterio temporale, tratti dall'art. 5 legge n. 898 del 1970 quali le condizioni economiche degli ex coniugi e l'entità dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, mentre nessun rilievo deve avere, a tal fine, la proporzione esistente, all'epoca della sua determinazione, fra assegno di divorzio e redditi del soggetto obbligato a corrisponderlo.”); rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito anche che l'erogazione della pensione di reversibilità o di una quota parte della stessa integra un autonomo diritto di natura previdenziale verso l'Ente (in termini ex multis Cass. 9493/2020 al fine di valutare la questione della sussistenza o meno del litisconsorzio necessario dell'Ente previdenziale nelle controversie tra coniuge divorziato e coniuge superstite per la quota della pensione di reversibilità), decorrente dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (in termini Cass. 22259/2013 affermando altresì che tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sussistendo tuttavia il diritto dell'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso ai sensi dell'art. 2033 c.c.); ritenuto, facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, che sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento alla ricorrente di una quota della pensione di reversibilità; rilevato, infatti, che risulta dagli atti che la era coniugata con il dal 12.03.1972 e fino al Pt_1 CP_3
30.09.2004, data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 46/2004 dell'11.06.2024 (come da certificato di matrimonio e sentenza di divorzio, da cui risulta il passaggio in CP_5 giudicato, all.i al ricorso;
tenuto conto che, per calcolare la durata del matrimonio, occorre fare riferimento non alla convivenza, cessata con la separazione, ma al matrimonio, protrattosi fino alla pronuncia di divorzio, in termini Cass. 10075/2003, Cass. 7329/1999); considerato che, con la sentenza di divorzio citata, era posto a carico del un assegno per la CP_3 moglie di euro 365,70 mensili, da aggiornarsi agli indici Istat (si veda relativo documento allegato dalla ricorrente); considerato che la ha provato di non aver contratto nuovo matrimonio (vedi certificato di Pt_1 stato libero, all. al ricorso); ritenuto, posto quanto predetto, che la quota della pensione di reversibilità va quantificata, tenendo conto degli elementi di cui nel proseguo, nella misura del 50% a favore della coniuge divorziata e del 50% a favore della coniuge superstite;
considerato, infatti, che il convolava a nuove nozze con la coniuge superstite il 30.10.2004 CP_3 (vedi certificato di matrimonio del con la;
CP_3 CP_1 considerato, vi è più, che sufficienti elementi depongono per l'istaurazione di una stabile convivenza tra il e la almeno dal febbraio 1996, in particolare emergendo che in CP_3 CP_1 tale epoca si colloca il trasferimento della residenza del all'indirizzo di Fumone, via del Ponte CP_3 n. 1, dove era collocata anche la residenza della (cfr. certificato storico di residenza del CP_1
all. al ricorso;
vedi anche precedente dichiarazione alla Stazione dei Carabinieri di Alatri che CP_3 si allontanava dall'abitazione coniugale per trasferirsi in locazione in Fumone, via Del Ponte, n.1, cfr. relativo documento all. alla memoria di costituzione della cfr. ricorso per divorzio CP_1 congiunto, depositato in data 8.03.2004, contenente, nell'intestazione, l'indicazione dello stesso indirizzo quale residenza del all. al ricorso); CP_3 ritenuto che anche ad assegnare rilevanza alla considerazione per cui la moglie superstite restava accanto al marito nella fase finale della vita, quando aveva bisogno di maggiore assistenza, non soltanto deve rilevarsi che nessuna prova che una tale esigenza sussistesse effettivamente è stata offerta in giudizio, ma, comunque, non è possibile trascurare anche che il nucleo fondato sul matrimonio con la moglie divorziata era composto anche di due figli, al cui accudimento era certamente necessario provvedere (ai fini di considerare in qualche modo bilanciata la rilevanza del contributo offerto dalla moglie divorziata e da quella superstite alla conduzione della vita familiare rispettivamente istaurata con il;
CP_3 ritenuto che incidono altresì sulla determinazione della quota le condizioni economiche della coniuge divorziata e di quella superstite;
considerato, al riguardo, che la è percettrice di pensione per euro 520,00 mensili (come da Pt_1 dichiarazione dei redditi 2022 e dichiarazione sostitutiva del 2022, all.i al ricorso) e usufruttuaria dell'immobile sito in Ferentino, via Stella Vado Rosso, dove vive (vedi certificato stato di famiglia e di residenza della all.i al ricorso;
circostanza non contestata); Pt_1 considerato che la è, invece, titolare di pensione di euro 1.200,00 mensili, come dalla CP_1 stessa rappresentato in atti (vedi anche dichiarazione dei redditi 2022, all. alla memoria di costituzione) e proprietaria di un fabbricato e di terreni in Fumone (vedi certificazione ipocatastali in atti); visto che al momento del decesso, era percettore di pensione erogata dall' e CP_3 CP_4 che l'ammontare della pensione di reversibilità è pari ad euro 991,72 lordi e netti euro 762,89 (cfr. cedolino pensione di reversibilità, all. alla memoria di costituzione); ritenuto che l' sarà tenuto ad erogare la quota del 50% della pensione di reversibilità alla CP_4 coniuge divorziata con decorrenza dal mese di aprile 2021, in quanto la percezione della somma corrispondente alla detta quota spetta a decorrere dalla mensilità successiva al decesso dell'ex marito, avvenuto il 5.03.2021 (come da certificato di morte);
3. ritenuto, sul governo delle spese di lite, nel rapporto processuale tra la ricorrente e la resistente che esse vanno ripartite secondo il principio della compensazione ai sensi CP_1 dell'art. 92, c. 2, c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca (avendo entrambe richiesto il riconoscimento della quota del 70% della pensione di reversibilità); nel rapporto processuale tra la ricorrente e l' , che esse vanno compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto CP_4 che l' si è rimesso al Tribunale per la determinazione della quota;
CP_2
P.Q.M.
− accerta il diritto di in quanto coniuge divorziata di alla Parte_1 CP_3 quota della pensione di reversibilità pari al 50%, con decorrenza da aprile 2021, e, per l'effetto, ordina all' l'erogazione della corrispondete somma con la decorrenza indicata CP_4 in favore di Parte_1
− accerta il diritto di in quanto coniuge superstite di Controparte_1 CP_3 alla quota della pensione di reversibilità pari al 50%, con decorrenza da aprile 2021, e, per l'effetto, ordina all' l'erogazione della corrispondete somma con la decorrenza indicata CP_4 in favore di Controparte_1
− compensa le spese di lite tra e compensa le Parte_1 Controparte_1 spese di lite tra e l' . Parte_1 CP_4
Frosinone, 11.08.2025
L'estensore Il Presidente Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3702/2022 e instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Diana, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Franco Collalti, per procura Controparte_1 congiunta alla memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché nei confronti di
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bellassai, per procura congiunta alla memoria di costituzione;
RESISTENTE con l'intervento del P.M..
OGGETTO: quota della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l. 898/1970.
CONCLUSIONI: come in atti.
1. Visto il ricorso depositato il 10.08.2022 e ritualmente notificato, con cui Parte_1 coniugatasi, nella data del 12.03.1972, con da cui aveva due figli e divorziava con CP_3 sentenza del Tribunale di Frosinone n. 46/2004 dell'11.06.2004, passata in giudicato il 30.09.2004, il quale poi decedeva il 5.03.2021, ha adito questo Tribunale, domandando, nei confronti di
[...]
moglie superstite dello stesso con cui contraeva nuove nozze il Controparte_1 CP_3 30.10.2004, e nei confronti dell' , di determinare e attribuire in proprio favore la quota CP_4 proporzionale della pensione di reversibilità ad essa spettante, essendo l'ex marito percettore, dal gennaio 2003, di prestazione pensionistica erogata dall' della misura mensile, nell'anno 2021, CP_4 di euro 1.622,60, da commisurarsi in ragione della durata del proprio matrimonio di 32 anni, a fronte della durata di 16 anni del secondo matrimonio, tenendo conto che essa ricorrente percepiva assegno divorzile per euro 365,70 al mese, non contraeva nuove nozze ed era titolare di pensione di euro 520,00 mensili, trovandosi in stato di bisogno, quindi, da ritenersi pari al 70% della prestazione, ovvero pari alla quota che si riterrà di giustizia, con attribuzione ad essa degli arretrati a far data dalla prima mensilità successiva al decesso del e fino al saldo;
di ordinare all' di CP_3 CP_4 corrispondere tale quota direttamente in favore della Pt_1 visto che ha resistito in giudizio, chiedendo di rigettare la domanda Controparte_1 avversaria di attribuzione del 70% della pensione di reversibilità alla ricorrente e di attribuire, invece, alla la quota proporzionale della pensione di reversibilità del 70%, in via gradata, CP_1 di suddividere il quantum di reversibilità in base ai criteri di giustizia, a tal fine rilevando che, invero, presentava rilievo la convivenza prematrimoniale tra il e la intrapresa nel CP_3 CP_1 1994, quando lo stesso interrompeva la convivenza matrimoniale con la (comunicando ai Pt_1 Carabinieri di Alatri di aver abbandonato la casa coniugale e di aver preso in locazione un immobile il cui indirizzo era quello dell'abitazione della presso cui trasferiva la residenza nel CP_1 1996), sicché la convivenza con la durava per ventisette anni, fino al decesso del CP_1 CP_3 mentre con la prima moglie durava 22 anni;
che inoltre le condizioni economiche della moglie divorziata erano diverse da quelle prospettate, potendo quest'ultima contare sulla pensione di euro 520,00 mensili, essendo usufruttuaria dell'immobile donato alla figlia sito in Ferentino, e dei terreni, potendo ricevere aiuto dai due figli maggiorenni ed autonomi, avendo ricevuto importanti somme all'esito del divorzio, sia a titolo di assegno di mantenimento, per l'importo di euro 350,00 mensili, pur godendo della casa familiare, sia come somma una tantum di euro 3.000,00, concessa in via transattiva, oltreché per aver percepito in via esclusiva i proventi della vendita di un immobile di sua proprietà sito in Roma che il marito aveva contribuito a ristrutturare, mentre la CP_1 percepiva pensione per euro 1.200,00 mensili, era proprietaria del solo immobile in cui viveva e non aveva figli che potessero aiutarla, percepiva infine pensione di reversibilità per euro 730,00 mensili (euro 990,00 lordi) costituenti il 60% della pensione del defunto marito di euro 1.220,00 (euro 1.660,00 lordi) , su cui l' iniziava ad effettuare una trattenuta di euro 270,00 a partire dalla CP_4 notificazione del ricorso;
visto che l' si è costituito in giudizio, rimettendosi alle determinazioni del Tribunale in ordine CP_4 al diritto alla pensione di reversibilità spettante alla coniuge divorziata e alla coniuge superstite del deceduto titolare di pensione diretta erogata dall'Istituto; CP_3 considerato che la causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
visto che, con le note conclusive, la ha contestato la convivenza prematrimoniale dell'ex Pt_1 marito con la rilevando che non sono probanti la dichiarazione ai carabinieri e il cambio CP_1 di residenza, e la partecipazione del marito alle spese di ristrutturazione dell'immobile di Roma, sull'assunto che fossero sopportate da essa soltanto, concludendo come in atti;
la CP_1 osservato che essa aveva assistito il nella fase della propria vita in cui necessitava di un CP_3 maggior apporto di solidarietà, si è riportata alle conclusioni già spiegate nei propri scritti difensivi;
visto che, all'udienza di discussione finale, il Difensore della ha eccepito la tardività del CP_1 deposito delle note conclusionali attoree e insistito nelle richieste in atti e il Difensore della Pt_1 ha osservato di essere incorso in un errore materiale circa il fascicolo nel quale effettuare il deposito delle note conclusionali, con cui assume essersi limitato a prendere posizione sulla comparsa avversaria, ribadendo comunque le richieste di cui al ricorso, il Procuratore dell' ha ribadito di CP_4 rimettersi alla decisione del Tribunale sull'oggetto del contendere, sicché la causa è stata rimessa al Collegio;
2.
ritenuto che
la domanda attorea si presenta parzialmente fondata e va, pertanto, corrispondentemente accolta;
rilevato che, ai sensi del comma secondo dell'art. 9 l. 898/1970, in mancanza di coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, è riconosciuto in favore del coniuge divorziato, non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, il diritto alla percezione della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio;
il successivo comma terzo prevede che, qualora esista un coniuge superstite con diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge divorziato spetta una quota della pensione di reversibilità e degli altri assegni cui ha diritto il coniuge superstite, sempre che sussistano i presupposti predetti, ciò anche in concorso con altri ex coniugi divorziati;
fermi, secondo il quarto comma del medesimo articolo, i diritti spettanti a figli, genitori e collaterali in merito al trattamento di reversibilità; rilevato che il criterio positivo sulla base del quale il Tribunale è tenuto ad attribuire al coniuge divorziato che versi nelle predette condizioni una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite, costituito dalla durata del matrimonio, ha trovato, in via interpretativa, dei correttivi, tra cui le condizioni economiche del coniuge superstite e di quello divorziato concorrenti sulla pensione di reversibilità, la misura dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge divorziato, la durata della convivenza prematrimoniale (si vedano, in tal senso, Cass. ord. 8263/2020 per cui “La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile.(…)”; Cass. Ord. 5268/2020 sulla rilevanza della stabile convivenza prematrimoniale, da non considerare solo un correttivo del criterio della durata del matrimonio, ma un criterio dotato di valenza giuridica, e della non vincolatività della misura dell'assegno divorzile percepita come limite alla quota di pensione attribuibile;
Cass. 16093/2012 per cui “In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.”; Cass. 25511/2010 per cui “In tema di assegno di divorzio, la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata dei matrimoni, anche mediante altri elementi da utilizzare come eventuali correttivi del criterio temporale, tratti dall'art. 5 legge n. 898 del 1970 quali le condizioni economiche degli ex coniugi e l'entità dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, mentre nessun rilievo deve avere, a tal fine, la proporzione esistente, all'epoca della sua determinazione, fra assegno di divorzio e redditi del soggetto obbligato a corrisponderlo.”); rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito anche che l'erogazione della pensione di reversibilità o di una quota parte della stessa integra un autonomo diritto di natura previdenziale verso l'Ente (in termini ex multis Cass. 9493/2020 al fine di valutare la questione della sussistenza o meno del litisconsorzio necessario dell'Ente previdenziale nelle controversie tra coniuge divorziato e coniuge superstite per la quota della pensione di reversibilità), decorrente dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (in termini Cass. 22259/2013 affermando altresì che tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sussistendo tuttavia il diritto dell'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versate in eccesso ai sensi dell'art. 2033 c.c.); ritenuto, facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati, che sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento alla ricorrente di una quota della pensione di reversibilità; rilevato, infatti, che risulta dagli atti che la era coniugata con il dal 12.03.1972 e fino al Pt_1 CP_3
30.09.2004, data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio n. 46/2004 dell'11.06.2024 (come da certificato di matrimonio e sentenza di divorzio, da cui risulta il passaggio in CP_5 giudicato, all.i al ricorso;
tenuto conto che, per calcolare la durata del matrimonio, occorre fare riferimento non alla convivenza, cessata con la separazione, ma al matrimonio, protrattosi fino alla pronuncia di divorzio, in termini Cass. 10075/2003, Cass. 7329/1999); considerato che, con la sentenza di divorzio citata, era posto a carico del un assegno per la CP_3 moglie di euro 365,70 mensili, da aggiornarsi agli indici Istat (si veda relativo documento allegato dalla ricorrente); considerato che la ha provato di non aver contratto nuovo matrimonio (vedi certificato di Pt_1 stato libero, all. al ricorso); ritenuto, posto quanto predetto, che la quota della pensione di reversibilità va quantificata, tenendo conto degli elementi di cui nel proseguo, nella misura del 50% a favore della coniuge divorziata e del 50% a favore della coniuge superstite;
considerato, infatti, che il convolava a nuove nozze con la coniuge superstite il 30.10.2004 CP_3 (vedi certificato di matrimonio del con la;
CP_3 CP_1 considerato, vi è più, che sufficienti elementi depongono per l'istaurazione di una stabile convivenza tra il e la almeno dal febbraio 1996, in particolare emergendo che in CP_3 CP_1 tale epoca si colloca il trasferimento della residenza del all'indirizzo di Fumone, via del Ponte CP_3 n. 1, dove era collocata anche la residenza della (cfr. certificato storico di residenza del CP_1
all. al ricorso;
vedi anche precedente dichiarazione alla Stazione dei Carabinieri di Alatri che CP_3 si allontanava dall'abitazione coniugale per trasferirsi in locazione in Fumone, via Del Ponte, n.1, cfr. relativo documento all. alla memoria di costituzione della cfr. ricorso per divorzio CP_1 congiunto, depositato in data 8.03.2004, contenente, nell'intestazione, l'indicazione dello stesso indirizzo quale residenza del all. al ricorso); CP_3 ritenuto che anche ad assegnare rilevanza alla considerazione per cui la moglie superstite restava accanto al marito nella fase finale della vita, quando aveva bisogno di maggiore assistenza, non soltanto deve rilevarsi che nessuna prova che una tale esigenza sussistesse effettivamente è stata offerta in giudizio, ma, comunque, non è possibile trascurare anche che il nucleo fondato sul matrimonio con la moglie divorziata era composto anche di due figli, al cui accudimento era certamente necessario provvedere (ai fini di considerare in qualche modo bilanciata la rilevanza del contributo offerto dalla moglie divorziata e da quella superstite alla conduzione della vita familiare rispettivamente istaurata con il;
CP_3 ritenuto che incidono altresì sulla determinazione della quota le condizioni economiche della coniuge divorziata e di quella superstite;
considerato, al riguardo, che la è percettrice di pensione per euro 520,00 mensili (come da Pt_1 dichiarazione dei redditi 2022 e dichiarazione sostitutiva del 2022, all.i al ricorso) e usufruttuaria dell'immobile sito in Ferentino, via Stella Vado Rosso, dove vive (vedi certificato stato di famiglia e di residenza della all.i al ricorso;
circostanza non contestata); Pt_1 considerato che la è, invece, titolare di pensione di euro 1.200,00 mensili, come dalla CP_1 stessa rappresentato in atti (vedi anche dichiarazione dei redditi 2022, all. alla memoria di costituzione) e proprietaria di un fabbricato e di terreni in Fumone (vedi certificazione ipocatastali in atti); visto che al momento del decesso, era percettore di pensione erogata dall' e CP_3 CP_4 che l'ammontare della pensione di reversibilità è pari ad euro 991,72 lordi e netti euro 762,89 (cfr. cedolino pensione di reversibilità, all. alla memoria di costituzione); ritenuto che l' sarà tenuto ad erogare la quota del 50% della pensione di reversibilità alla CP_4 coniuge divorziata con decorrenza dal mese di aprile 2021, in quanto la percezione della somma corrispondente alla detta quota spetta a decorrere dalla mensilità successiva al decesso dell'ex marito, avvenuto il 5.03.2021 (come da certificato di morte);
3. ritenuto, sul governo delle spese di lite, nel rapporto processuale tra la ricorrente e la resistente che esse vanno ripartite secondo il principio della compensazione ai sensi CP_1 dell'art. 92, c. 2, c.p.c., stante la parziale soccombenza reciproca (avendo entrambe richiesto il riconoscimento della quota del 70% della pensione di reversibilità); nel rapporto processuale tra la ricorrente e l' , che esse vanno compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto CP_4 che l' si è rimesso al Tribunale per la determinazione della quota;
CP_2
P.Q.M.
− accerta il diritto di in quanto coniuge divorziata di alla Parte_1 CP_3 quota della pensione di reversibilità pari al 50%, con decorrenza da aprile 2021, e, per l'effetto, ordina all' l'erogazione della corrispondete somma con la decorrenza indicata CP_4 in favore di Parte_1
− accerta il diritto di in quanto coniuge superstite di Controparte_1 CP_3 alla quota della pensione di reversibilità pari al 50%, con decorrenza da aprile 2021, e, per l'effetto, ordina all' l'erogazione della corrispondete somma con la decorrenza indicata CP_4 in favore di Controparte_1
− compensa le spese di lite tra e compensa le Parte_1 Controparte_1 spese di lite tra e l' . Parte_1 CP_4
Frosinone, 11.08.2025
L'estensore Il Presidente Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema