Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00884/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4821 del 2025, proposto da
LI LO AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Franco Bonini ed Elisa Magnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Magnago, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca MA 11;
nei confronti
Ares S.r.l., Ncm S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tar Milano, IV sezione, n. 246/2018, pubblicata il 2.11.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Magnago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IL TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. LI LO AT ha lamentato l’inottemperanza, da parte del Comune di Magnago, al giudicato di cui alla sentenza n. 2476/2018 – con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso rg. 2019/2010 proposto dai sig.ri LI LO AT ed EG ER, ha annullato il PGT approvato dal Comune di Magnago con delibera n. 27/2010 “nei soli limiti in cui non viene rilevato il tratto di strada esistente (Via Bramante e strada vicinale Caremma)” e ha affermato l’ “obbligo per l’Ente di provvedere alla corretta rilevazione effettiva del tracciato ed agli adempimenti conseguenziali di adeguamento della cartografia del Piano” – e ha chiesto che il Comune sia condannato ad ottemperare.
In caso di perdurante inerzia, il ricorrente ha domandato la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Comune di Magnago al pagamento di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
Ha inoltre domandato il risarcimento del danno ex art. 112 comma 3 cod.proc.amm., derivante dalla mancata esecuzione del giudicato, quantificato in euro 5.000 o nella diversa misura liquidata dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Magnago, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi, come eccepito dal difensore del ricorrente, la tardività dei documenti e della memoria depositati in giudizio dal Comune di Magnago in data 26 gennaio 2026, successivamente allo scadere dei termini previsti all’art. 73, cod.proc.amm. – rispettivamente, di quaranta giorni e di trenta giorni liberi prima dell’udienza - dimezzati ai sensi dell’art. 87 cod.proc.amm.
Per orientamento consolidato in materia, i termini fissati dall'art. 73, comma 1, cod.proc.amm. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice; sicché la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent, salvo non sussistano i presupposti di cui all'art. 54 comma 1 cod.proc.amm., ossia la difficoltà di produzione nel termine di legge, fattispecie che non ricorre nella presente vicenda.
Della memoria e dei documenti non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.
5. La domanda di accertamento dell’inottemperanza è fondata.
Il Comune di Magnago non ha, invero, provveduto alla “corretta rilevazione effettiva” del “tratto di strada esistente (Via Bramante e strada vicinale Caremma)” e “agli adempimenti conseguenziali di adeguamento della cartografia del Piano”, come disposto dalla sentenza di questo Tar n. 2476/2018.
Per l’effetto, va accertato e dichiarato l’obbligo del Comune di Magnago di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia, Milano, n. 2476/2018, secondo le modalità ivi contemplate, e cioè, di rilevare il “tratto di strada esistente” – espressione che non può che essere interpretata come riferita allo stato di fatto in cui esso attualmente si trova - e di adeguare la cartografia del documento di piano del PGT.
6. Il Comune dovrà provvedere nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.
7. Decorso tale termine provvederà, in luogo dell’amministrazione rimasta inadempiente, il commissario ad acta che si nomina, sin d’ora, nella persona del Prefetto di Milano, o suo delegato, appartenente alla medesima amministrazione e munito di adeguate competenze professionali, il quale dovrà provvedere alla esecuzione del giudicato nei centoventi giorni successivi al proprio insediamento, con la precisazione che, in base alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, resta in capo al Comune di Magnago il dovere-potere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario e comunque di collaborare con lo stesso (in tal caso, però, sopportando comunque i costi corrispondenti al compenso ed alle spese sostenute per le prestazioni effettivamente svolte da quest’ultimo).
8. La liquidazione dell’eventuale compenso al commissario – che pone sin da ora a carico del Comune di Magnago – va riservata alla presentazione di apposita istanza nel rispetto dei criteri e dei termini sanciti dal T.U. sulle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
9. In considerazione della contestuale nomina del commissario ad acta, non sussistono i presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes .
10. Va infine respinta la domanda risarcitoria essendo rimasto indimostrato, da parte del ricorrente, un danno derivante da una impossibilità di disporre dell’area di proprietà che derivi causalmente dal mancato inserimento del tracciato nel PGT.
11. In considerazione dell’esito della controversia le spese di giudizio, previa parziale compensazione, sono poste a carico del Comune di Magnago e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
accoglie la domanda di accertamento dell’inottemperanza alla sentenza n. 2476/2018 e ordina al Comune di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
nomina per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta, il Prefetto di Milano, con facoltà di delega, che provvederà agli incombenti specificati in motivazione nel termine pure ivi precisato;
respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna, previa parziale compensazione, il Comune di Magnago al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA DA SO, Presidente
IL TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TT | MA DA SO |
IL SEGRETARIO