CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA RO PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2016/2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato, con il Dl n. 123/201, tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, la restituzione delle stesse nella misura solo del 40% .
La parte, quindi, sosteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019. A sostegno della debenza di tale rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del
2024, formatasi sul diritto al rimborso del 60% delle ritenute a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute. Insisteva quindi per il rimborso della quota del 60% delle ritenute versate dal datore di lavoro ai fini irpef per l'anno 2017 con accoglimento del ricorso
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze del 2024 dalla Corte di Cassazione su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia sul dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. L'ufficio comunque preso atto del mutato orientamento della giurisprudenza di merito proponeva un parziale riconoscimento del rimborso solo per l'anno 2017, nella minor misura di € 4.713,66.
La difesa del ricorrente nulla eccepiva in merito alla proposta formulata dall'ufficio di parziale rimborso di quando chiesto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio dando seguito al proprio orientamento, in ordine ai rimborsi del 60% delle trattenute iperf previste dalla normativa sul terremoto 2016/2027, ritiene fondato il parziale rimborso proposto dall'ufficio solo con riferimento all'anno 2017, non essendo ex lege rimborsabile le trattenute subite per l'anno 2026, sul presupposto che, dall'ammontare delle ritenute irpef, deve essere detratto l'importo ritenuto dal sostituto, ma eccedente l'imposta netta e corrispondente a credito d'imposta utilizzato in compensazione o in detrazione o rimborsato, atteso che per tale via si realizzerebbe una locupletazione indebita del contribuente. Né risulta dunque rilevante che il credito risulti dalla fruizioni di deduzioni pur legittimamente spettanti.
Di conseguenza accoglie parzialmente il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare all'altra parte la somma di € 4.713,66, oltre interessi di legge. Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare all'altra parte la somma di € 4.713,66, oltre interessi di legge. Compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
MAZZAGRECO PIERFILIPPO, Presidente
PAPA RO PIA RITA, Relatore
DI MARCO MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute irpef subite nell'anno 2017, sostenendo che pur essendo residente nel cd cratere del sisma 2016/2017 non aveva richiesto la sospensione, al proprio datore di lavoro delle versamento delle ritenute irpef previste dalla norma per il terremoto 2017 poiché la normativa in vigore aveva previsto che in caso di sospensione si sarebbe dovuto restituire il 100% delle ritenute alla fonte sospese. Evidenziava come nel 2019 il legislatore aveva modificato, con il Dl n. 123/201, tale norma prevendendo in luogo della restituzione del 100% delle ritenute sospese, la restituzione delle stesse nella misura solo del 40% .
La parte, quindi, sosteneva che alla stessa competeva il rimborso del 60% delle ritenute che il suo datore aveva versato per intero per tale periodo sulla base della modifica normativa del 2019. A sostegno della debenza di tale rimborso richiamava la normativa nonché la giurisprudenza della Corte di Cassazione del
2024, formatasi sul diritto al rimborso del 60% delle ritenute a favore dei soggetti che non avevano goduto della sospensione delle ritenute. Insisteva quindi per il rimborso della quota del 60% delle ritenute versate dal datore di lavoro ai fini irpef per l'anno 2017 con accoglimento del ricorso
L'ufficio nel costituirsi muoveva critiche alla giurisprudenza di vertice del 2024 ritenendo errata l' interpretazione della norma data in tale sentenze del 2024 dalla Corte di Cassazione su fattispecie analoghe, sia sulla base di atti interni sia sul dettato letterale della norma che aveva previsto la non rimborsabilità di quando versato. L'ufficio comunque preso atto del mutato orientamento della giurisprudenza di merito proponeva un parziale riconoscimento del rimborso solo per l'anno 2017, nella minor misura di € 4.713,66.
La difesa del ricorrente nulla eccepiva in merito alla proposta formulata dall'ufficio di parziale rimborso di quando chiesto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio dando seguito al proprio orientamento, in ordine ai rimborsi del 60% delle trattenute iperf previste dalla normativa sul terremoto 2016/2027, ritiene fondato il parziale rimborso proposto dall'ufficio solo con riferimento all'anno 2017, non essendo ex lege rimborsabile le trattenute subite per l'anno 2026, sul presupposto che, dall'ammontare delle ritenute irpef, deve essere detratto l'importo ritenuto dal sostituto, ma eccedente l'imposta netta e corrispondente a credito d'imposta utilizzato in compensazione o in detrazione o rimborsato, atteso che per tale via si realizzerebbe una locupletazione indebita del contribuente. Né risulta dunque rilevante che il credito risulti dalla fruizioni di deduzioni pur legittimamente spettanti.
Di conseguenza accoglie parzialmente il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare all'altra parte la somma di € 4.713,66, oltre interessi di legge. Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare all'altra parte la somma di € 4.713,66, oltre interessi di legge. Compensa le spese di lite. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 12.1.2026