TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 3052/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. IC RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 14.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3052/2021, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Segariu, nella via Sant'Ambrogio n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Dalmiro Marongiu, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Serramanna, nella via Trieste n. 1, giusta procura speciale prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
, C. F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore Parte convenuta contumace
Conclusioni nell'interesse di parte ricorrente:
“1) Accertare e certificare in capo all'odierno ricorrente, sig. , fin dalla data Parte_1 della domanda amministrativa, del 31.08.2020, la certificazione per il riconoscimento del beneficio da lavori faticosi e pesanti, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011, così come integrato dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, a far data dalla domanda amministrativa, ovvero dal 31.08.2020, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011;
3) condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese del presente giudizio, da CP_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio, allegando: Parte_1
- di svolgere dal 22.5.1987 la propria attività lavorativa alle dipendenze della società I.C.A. S.r.l., con mansioni di escavatorista nella cava di Guasila, come emerge dal sia dal libretto del lavoro, che dall'estratto conto contributivo;
pagina 1 di 3 - che, avendo maturato il requisito pensionistico, in data 31.8.2020 aveva presentato domanda per il riconoscimento del beneficio pensionistico derivante da lavori faticosi e pesanti;
- che, tuttavia, in data 27.7.2021 l' gli aveva comunicato il rigetto della domanda, CP_2 adducendo la seguente motivazione: “Dalla documentazione prodotta non è possibile stabilire in maniera inequivocabile che la qualifica e la mansione a cui la S.V. è adibita, sia riconducibile a lavoro faticoso e usurante così come viene stabilito dal D.lgs. 67/2011. Si rammenta che l'organo competente per il riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti a cui proporre istanza di ricorso entro i termini di legge, risiede nel Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n..”;
- che era stato rigettato anche il reclamo proposto presso l'ispettorato interregionale di Roma.
ha quindi agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al Parte_1 beneficio da lavori faticosi e pesanti, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011, così come integrato dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, fin dalla data della domanda amministrativa del 31.8.2020 e, conseguentemente, il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, a far data dalla domanda amministrativa. Nonostante sia stato instaurato regolarmente il contraddittorio nei suoi confronti, l' non CP_2 si è costituito in giudizio, restando così contumace.
*** La causa è stata quindi istruita con le produzioni documentali dell'attore e l'esame dei testimoni da lui citati. All'esito dell'istruttoria è emerso quanto segue. Il testimone premesso di avere lavorato presso la cava di Segariu alle Testimone_1 dipendenze della ICA Srl, ossia alle dipendenze della stessa società datrice di lavoro dell'attore, ha precisato:
- di conoscere quest'ultimo proprio in quanto proprio collega di lavoro;
- di avere iniziato a lavorare il primo luglio del 1986, mentre l'attore nel 1987;
- che quest'ultimo è andato in pensione nel mese di giugno 2023;
- che mentre lui svolgeva le mansioni di minatore, l'attore conduceva l'escavatore con il quale caricava le macchine e il materiale e lo portava all'impianto, lavoro dal medesimo svolto in via esclusiva nel corso di tutto il periodo lavorativo sopra indicato. Il teste collega dell'attore dal mese di giugno 2003 fino al mese di Testimone_2 aprile/maggio2023, anch'egli presso la cava di Segariu, ha confermato che l'attore svolgeva la mansione di escavatorista. Stesse circostanze sono state riferite dal teste , collega dell'attore dal mese Testimone_3 di aprile 2005 fino al 31.10.2022 in qualità di direttore dei lavori della cava. Non vi sono dubbi, pertanto, sulle mansioni svolte dall'attore fin dal 1987. Come correttamente rappresentato dalla difesa di parte attrice, la richiesta della certificazione per il riconoscimento del beneficio derivante da lavori faticosi e pesanti è prevista e disciplinata dal D.lgs. n. 67 del 21 aprile 2011, che all'art.1 dispone che: “In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a pagina 2 di 3 trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999”. A sua volta, l'art. 2 del Decreto ministeriale 19.5.1999 prevede che “
1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
…” Nel caso di specie, pertanto, sussistono i presupposti previsti dal combinato disposto dell'art. 1 del d. lgs. 67/2011 e d2ll'art. 2 del decreto ministeriale emanato in sua attuazione. Inoltre, sussistono gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1 d.lgs. n. 67/2011, considerato che l'attore ha svolto l'attività usurante in esame: a) per almeno sette anni compreso l'anno di maturazione dei requisiti negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
b) almeno per la metà della sua vita lavorativa complessiva. Pertanto, la domanda dell'attore deve essere accolta.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai minimi di tabella in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, anche in ragione della contumacia di parte convenuta, che ha comportato per la difesa di parte attrice la semplice necessità di insistere sulle pretese svolte negli atti introduttivi.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara che l'attore, fin dalla data della domanda amministrativa del 31.8.2020, era in possesso dei requisiti per accedere al beneficio da lavori faticosi e pesanti di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011 e al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, con conseguente diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo decorrenza di legge;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.638,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 6.12.2025
Il giudice
IC RI
pagina 3 di 3
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. IC RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 14.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3052/2021, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Segariu, nella via Sant'Ambrogio n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Dalmiro Marongiu, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Serramanna, nella via Trieste n. 1, giusta procura speciale prodotta a corredo del ricorso Parte attrice Contro
, C. F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Legale rappresentante pro tempore Parte convenuta contumace
Conclusioni nell'interesse di parte ricorrente:
“1) Accertare e certificare in capo all'odierno ricorrente, sig. , fin dalla data Parte_1 della domanda amministrativa, del 31.08.2020, la certificazione per il riconoscimento del beneficio da lavori faticosi e pesanti, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011, così come integrato dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, a far data dalla domanda amministrativa, ovvero dal 31.08.2020, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011;
3) condannare in ogni caso l' al pagamento delle spese del presente giudizio, da CP_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha instaurato il presente giudizio, allegando: Parte_1
- di svolgere dal 22.5.1987 la propria attività lavorativa alle dipendenze della società I.C.A. S.r.l., con mansioni di escavatorista nella cava di Guasila, come emerge dal sia dal libretto del lavoro, che dall'estratto conto contributivo;
pagina 1 di 3 - che, avendo maturato il requisito pensionistico, in data 31.8.2020 aveva presentato domanda per il riconoscimento del beneficio pensionistico derivante da lavori faticosi e pesanti;
- che, tuttavia, in data 27.7.2021 l' gli aveva comunicato il rigetto della domanda, CP_2 adducendo la seguente motivazione: “Dalla documentazione prodotta non è possibile stabilire in maniera inequivocabile che la qualifica e la mansione a cui la S.V. è adibita, sia riconducibile a lavoro faticoso e usurante così come viene stabilito dal D.lgs. 67/2011. Si rammenta che l'organo competente per il riconoscimento dei lavori faticosi e pesanti a cui proporre istanza di ricorso entro i termini di legge, risiede nel Comitato regionale per i rapporti di lavoro, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n..”;
- che era stato rigettato anche il reclamo proposto presso l'ispettorato interregionale di Roma.
ha quindi agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al Parte_1 beneficio da lavori faticosi e pesanti, di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011, così come integrato dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, fin dalla data della domanda amministrativa del 31.8.2020 e, conseguentemente, il diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, a far data dalla domanda amministrativa. Nonostante sia stato instaurato regolarmente il contraddittorio nei suoi confronti, l' non CP_2 si è costituito in giudizio, restando così contumace.
*** La causa è stata quindi istruita con le produzioni documentali dell'attore e l'esame dei testimoni da lui citati. All'esito dell'istruttoria è emerso quanto segue. Il testimone premesso di avere lavorato presso la cava di Segariu alle Testimone_1 dipendenze della ICA Srl, ossia alle dipendenze della stessa società datrice di lavoro dell'attore, ha precisato:
- di conoscere quest'ultimo proprio in quanto proprio collega di lavoro;
- di avere iniziato a lavorare il primo luglio del 1986, mentre l'attore nel 1987;
- che quest'ultimo è andato in pensione nel mese di giugno 2023;
- che mentre lui svolgeva le mansioni di minatore, l'attore conduceva l'escavatore con il quale caricava le macchine e il materiale e lo portava all'impianto, lavoro dal medesimo svolto in via esclusiva nel corso di tutto il periodo lavorativo sopra indicato. Il teste collega dell'attore dal mese di giugno 2003 fino al mese di Testimone_2 aprile/maggio2023, anch'egli presso la cava di Segariu, ha confermato che l'attore svolgeva la mansione di escavatorista. Stesse circostanze sono state riferite dal teste , collega dell'attore dal mese Testimone_3 di aprile 2005 fino al 31.10.2022 in qualità di direttore dei lavori della cava. Non vi sono dubbi, pertanto, sulle mansioni svolte dall'attore fin dal 1987. Come correttamente rappresentato dalla difesa di parte attrice, la richiesta della certificazione per il riconoscimento del beneficio derivante da lavori faticosi e pesanti è prevista e disciplinata dal D.lgs. n. 67 del 21 aprile 2011, che all'art.1 dispone che: “In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a pagina 2 di 3 trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999”. A sua volta, l'art. 2 del Decreto ministeriale 19.5.1999 prevede che “
1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
…” Nel caso di specie, pertanto, sussistono i presupposti previsti dal combinato disposto dell'art. 1 del d. lgs. 67/2011 e d2ll'art. 2 del decreto ministeriale emanato in sua attuazione. Inoltre, sussistono gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1 d.lgs. n. 67/2011, considerato che l'attore ha svolto l'attività usurante in esame: a) per almeno sette anni compreso l'anno di maturazione dei requisiti negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
b) almeno per la metà della sua vita lavorativa complessiva. Pertanto, la domanda dell'attore deve essere accolta.
*** Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, con liquidazione prossima ai minimi di tabella in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta, anche in ragione della contumacia di parte convenuta, che ha comportato per la difesa di parte attrice la semplice necessità di insistere sulle pretese svolte negli atti introduttivi.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara che l'attore, fin dalla data della domanda amministrativa del 31.8.2020, era in possesso dei requisiti per accedere al beneficio da lavori faticosi e pesanti di cui all'art. 1 del D.lgs. 67 del 21 aprile 2011 e al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, con conseguente diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo decorrenza di legge;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.638,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge.
Cagliari, 6.12.2025
Il giudice
IC RI
pagina 3 di 3