TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4375/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNA CAROPPI Parte_1 C.F._1 NA EL e dell'avv. MILONE NICOLETTA
RICORRENTE contro
, (C.F. ), CP_1 CP_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di usucapione è fondata e va pertanto accolta.
assumendo di possedere da oltre venti anni, in modo pacifico e continuativo, un Parte_1 appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito in agro di Apricena alla località
“Scardazzo”, individuato in catasto al foglio 14 particelle 16 e 291 sub. 1, ha convenuto in giudizio il proprietario formale degli immobili chiedendo il riconoscimento in suo favore dell'intervenuta usucapione della proprietà di detti beni.
I convenuti sono rimasti contumaci.
L'assunto dell'attore può dirsi senz'altro provato in quanto attendibilmente confermato in modo univoco dai testi escussi.
Più precisamente, i testi escussi hanno concordemente riferito che l'appezzamento in terreno ed il fabbricato sono stati sempre pubblicamente e pacificamente posseduti dall'attore, il quale ha sempre coltivato il terreno (orto e seminativo) facendone propri i frutti ed ha sempre utilizzato il fabbricato come deposito di attrezzi agricoli e di altro materiale. I testi hanno inoltre riferito che il terreno in questione è di fatto inglobato in un altro fondo contiguo di proprietà dell'attore.
Tenuto conto delle univoche risultanze delle prove orali, peraltro corroborate dalle foto in atti, non può pagina 1 di 2 allora dubitarsi che l'attore abbia avuto, per oltre vent'anni, la piena, indisturbata ed ininterrotta disponibilità del terreno in questione e dell'annesso fabbricato, comportandosi anche all'esterno uti dominus.
Il contegno non oppositivo dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in capo ad del diritto di proprietà Parte_1 dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito in agro di Apricena alla località
“Scardazzo”, individuato in catasto al foglio 14 particelle 16 e 291 sub. 1;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
compensa le spese di lite.
Foggia, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4375/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNA CAROPPI Parte_1 C.F._1 NA EL e dell'avv. MILONE NICOLETTA
RICORRENTE contro
, (C.F. ), CP_1 CP_2 C.F._2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di usucapione è fondata e va pertanto accolta.
assumendo di possedere da oltre venti anni, in modo pacifico e continuativo, un Parte_1 appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito in agro di Apricena alla località
“Scardazzo”, individuato in catasto al foglio 14 particelle 16 e 291 sub. 1, ha convenuto in giudizio il proprietario formale degli immobili chiedendo il riconoscimento in suo favore dell'intervenuta usucapione della proprietà di detti beni.
I convenuti sono rimasti contumaci.
L'assunto dell'attore può dirsi senz'altro provato in quanto attendibilmente confermato in modo univoco dai testi escussi.
Più precisamente, i testi escussi hanno concordemente riferito che l'appezzamento in terreno ed il fabbricato sono stati sempre pubblicamente e pacificamente posseduti dall'attore, il quale ha sempre coltivato il terreno (orto e seminativo) facendone propri i frutti ed ha sempre utilizzato il fabbricato come deposito di attrezzi agricoli e di altro materiale. I testi hanno inoltre riferito che il terreno in questione è di fatto inglobato in un altro fondo contiguo di proprietà dell'attore.
Tenuto conto delle univoche risultanze delle prove orali, peraltro corroborate dalle foto in atti, non può pagina 1 di 2 allora dubitarsi che l'attore abbia avuto, per oltre vent'anni, la piena, indisturbata ed ininterrotta disponibilità del terreno in questione e dell'annesso fabbricato, comportandosi anche all'esterno uti dominus.
Il contegno non oppositivo dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in capo ad del diritto di proprietà Parte_1 dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito in agro di Apricena alla località
“Scardazzo”, individuato in catasto al foglio 14 particelle 16 e 291 sub. 1;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
compensa le spese di lite.
Foggia, 4.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2