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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTANTINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Vito Dei Normanni - Piazza Carducci 1 72019 San Vito Dei Normanni BR
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16294 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso introduttivo ed alle proprie difese, insistendo per l'accoglimento delle domande e istanze tutte rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, per il tramite del patrocinio dell'avv.
Difensore_2dell'all'avv. , ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 16294 del 23.02.2024 prot. 5258, per il periodo di imposta 2020, con una richiesta di IMU per euro
1.100,00, sanzioni per euro 330,00 oltre interessi per un totale complessivo di euro 1.514,00, notificato dal Comune di San Vito dei Normanni il 3 aprile 2024.
Il ricorrente ha articolato i seguenti tre motivi.
Con il primo motivo si deduce che il Comune avrebbe erroneamente attribuito ai terreni di proprietà del ricorrente un valore di euro 110,00, omettendo di considerare l'intervenuto accorpamento delle aree al fabbricato di sua proprietà (in NCEU fg. 97 part. 6510 categoria A/4 cl
5) ed al garage (in NCEU Fg.97, p.lla 6956 sub 1 cat. C/6 rendita euro 20,92). I terreni e le aree edificabili oggetto di accertamento, distinti nel Catasto terreni del Comune al foglio 97, particelle n. 6908, 6909, e 6906, risultano ora identificati, a seguito di detta variazione, dalle particelle n.
6510 e 6956, in quanto accorpati agli immobili esistenti che hanno così visto aumentare la rendita catastale.
Si assume come da tempo immemorabile i citati terreni costituiscano pertinenza dell'abitazione e del garage, tanto che sono state presentate, in data 8 agosto 2019 e il 29 gennaio 2020, relative dichiarazioni di variazione conformemente recepite: le particelle n. 6908 e n. 6909 sono state soppresse ed inglobate nella n. 6510, quale pertinenza del fabbricato cui sopra
è cenno. Analoga variazione sarebbe stata portata a compimento in merito al terreno originariamente identificato con la particella n. 6906 ed ora inglobata nella particella n. 6956.
Si assume sussistano gli elementi costitutivi del vincolo pertinenziale avendo il contribuente considerato l'area quale “giardino”, così destinandola a servizio ed ornamento della cosa principale in modo durevole. Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, – si osserva - l'area pertinenziale può essere considerata parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza l'astratta edificabilità del suolo secondo le previsioni dettate dalla pianificazione urbanistica, a condizione che l'ente impositore abbia avuto contezza (come nel caso di specie) del vincolo di pertinenzialità impresso al bene.
2) Con il secondo motivo di deduce, in via subordinata, l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2002 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente).
3) Con il terzo motivo si deduce l'inapplicabilità delle sanzioni per essenza dei presupposti ed in particolare del profilo soggettivo del dolo o della colpa.
Si è costituita l'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni che ha escluso il carattere pertinenziale dell'immobile, osservato come risulti irrilevante la modifica catastale apportata al terreno cui si è chiesta la rettifica con atto trasmesso all'Ufficio competente. Ha rilevato la correttezza della motivazione funzionale alla comprensione dell'atto adeguatamente recepito anche sulla base dei rilievi svolti nel ricorso, puntualizzando come il regime delle sanzioni
è quello previsto dalla legge e compiutamente indicato nell'avviso notificato.
Il ricorrente ha depositato il 22 dicembre 2025 una “perizia giurata” dalla quale emergerebbe il minor valore ai fini del valore IMU dei beni in ordine ai quali è intervenuto l'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che il ricorrente, come dimostrato in giudizio dalla parte resistente, ha già azionato identico giudizio relativo a diversa annualità che è pervenuta ad analoga conclusione con le precisazioni che di seguito si evidenzieranno in ordine alla implicita richiesta di un accoglimento parziale del ricorso con riduzione del valore stimato dell'immobile.
Ciò premesso costituisce ius receptun che ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento (da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 12226 del 08/05/2023, Rv. 667894 - 01). D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, implica un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c. c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 – 01). L'attribuzione della qualità di pertinenza deve essere fondata su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti (v. Sez. 5, n. 18470 del 21/09/2016, Rv. 640976 -
01).
Corretti risultano, pertanto, gli accertamenti svolti dall'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni nella parte in cui gli stessi hanno escluso che il vincolo pertinenziale possa derivare da elementi formali, come l'accatastamento unitario, dato che non può essere considerato una condizione sufficiente ai fini della esistenza e/o della prova del vincolo pertinenziale.
Il contribuente non ha dimostrato, come imponevano i principi di diritto sopra enunciati,
l'esistenza dei presupposti fattuali del vincolo pertinenziale contrastando e superando le risultanze del sopralluogo effettuato dal Comune da cui è emersa la totale autonomia dell'area edificabile oggetto del ricorso, che, d'altra parte, lo stesso proprietario aveva deciso di porre in vendita separatamente dall'asserita abitazione principale ad un prezzo (quantomeno) in linea rispetto a quello oggetto di accertamento.
A fronte della dimostrazione di cui si dava contezza in giudizio attraverso le foto della vendita del lotto di terreno in maniera autonoma rispetto all'immobile principale, dell'interessamento a tal fine della agenzia immobiliare e la allegazione di foto dalle quali emergeva che nessuna diversa destinazione (tantomeno pertinenziale) era stata in concreto impressa al bene immobile oggetto di accertamento, la parte ricorrente depositava una perizia asseverata che si assume deponga per un minoro valore, al metro quadro, delle particelle oggetto di accertamento, in tal modo implicitamente limitando l'ambito della richiesta.
In ogni caso, il tentativo svolto nel corso del processo di ridurre la portata della richiesta tanto da limitare il profilo di illegittimità del provvedimento impugnato al solo valore assegnato all'immobile risulta, però, non efficacemente portato avanti.
Sotto tale aspetto salta all'occhio come l'oggetto della perizia asseverata, con particolare riferimento alla parte dell'immobile oggetto della stima, non è certo sovrapponibile a quella oggetto di accertamento, tanto che non vi è esatta coincidenza tra le particelle di cui è cenno nei due atti (accertamento e stima giurata).
Mentre l'accertamento, infatti, ha interessato il “Foglio 97, part. 6510, Mq 932 ricadente nel perimetro della Zona B3 - determinandone la base imponibile pari ad euro 102.520,00 sulla base dell'attribuzione di un valore di euro 110,00 al mq e Foglio 97, part. 6956, Mq 1579, ricadente nel perimetro della Zona B3 - determinandone la base imponibile pari ad euro 173.690,00 sulla base dell'attribuzione di un valore di euro 110,00 al mq.”, la perizia ha invece riguardato “fg. 97 p.lle
6510 - 6510 S1 - 6956- 6956 S1 - ex 6909; la superficie catastale dei terreni è pari a
932+137+1579+9+52=2709 mq. Il P.R.G. del Comune di San Vito dei Normanni, approvato con delibera di G.R. n. 990 del 09/07/2002 pubblicata sul B.U.R. n. 109 del 28/08/2002, per tale area, prevede l'utilizzazione edificatoria-residenziale, essendo localizzata in zona con destinazione urbanistica B/3 e B/1”.
Che la mancata coincidenza delle particelle sia circostanza tutt'altro che irrilevante ai fini di una corretta comparazione tra la stima effettuata dall'amministrazione comunale che ha tenuto conto del valore di beni collocati nello stesso contesto territoriale, lo si ricava dal fatto che i lotti complessivamente presi in esame non sono uguali, laddove il numero di metri quadri interessati alla stima asseverata e certamente superiore. Ciò risulta rilevante nella misura in cui, mentre l'amministrazione ha assegnato un determinato valore al metro quadro ad un lotto di terreno inedificato, la stima giurata incorpora anche opere di fatto pertinenziali all'immobile principale già riconosciute dalla stessa amministrazione quali pertinenze, che non sono rientrate nella valutazione dell'amministrazione.
Prova ne è che il professionista, nell'esaminare tutti i parametri a sostegno della stima, inserisce costi di demolizione di opere e smaltimento dei materiali (in ordine alla cui quantificazione si omette ogni valutazione) che non possono invece essere inerenti alle particelle che hanno formato oggetto di accertamento, elise le quali il valore per metro quadro consegue un notevole incremento. Giocoforza, con l'aggiunta immotivata di spese non pertinenti, come avvenuto, viene a determinarsi una significativa riduzione del prezzo dell'immobile.
Se si tiene presente che tale incarico è stato funzionale proprio a confutare il valore del bene per come accertato sulla base di criteri non certo eccentrici (quale è quello del costo del bene con analoghe caratteristiche in quello stesso specifico territorio), emerge che tale elaborato non possa idoneo a fondare un diverso apprezzamento in ordine al valore del lotto interessato dall'avviso di accertamento impugnato in questa sede. Né si comprende la ragione, attesa la chiara finalità dell'elaborato di confutare il diverso valore preso in considerazione dall'amministrazione comunale, di inserire una porzione edificata nella stima svolta. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si reputa che la parte resistente non abbia in alcun modo dimostrato un valore minore dello specifico lotto interessato dall'avviso di accertamento con conseguente coerenza del criterio utilizzato dall'Amministrazione comunale, in linea con il prezzo di offerta in vendita da parte dell'agenzia immobiliare interessata dal ricorrente.
Infondati risultano il secondo e terzo motivo.
Generica risulta la censura articolata per mezzo della enunciazione dei principi di legge che governano la motivazione dell'atto impositivo, visto che la motivazione di un avviso di accertamento, come nel caso di specie, ha la funzione di indicare la pretesa debitoria consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, adeguatamente coltivato attraverso il ricorso che non pare aver subito limitazione di sorta, ricorso avente ad oggetto, invero, accertamento già reso dall'amministrazione per anteriore annualità.
Il ricorrente, quindi, qualora lamenti una omessa o insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento ha l'onere di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza o per quale motivo logico giuridico la ricostruzione del fatto ignoto sia carente, mentre l'obbligo di motivazione in materia tributaria deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente il contenuto.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, d'altro canto, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del
1997, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Gravando sul contribuente ai la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, non occorre nemmeno, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Sez. 5, Sentenza n. 2139 del
30/01/2020, Rv. 656818 - 02; Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019, Rv. 653863 - 01).
Ciò premesso, pertanto, nulla di concreto ha allegato il ricorrente per escludere quanto meno la sua negligenza.
Le spese seguono la soccombenza e si stima adeguato, anche in ragione del valore della causa, liquidare in euro 500 in favore del Comune di San Vito dei Normanni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore del comune di San Vito deI Normanni.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTANTINI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 507/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Vito Dei Normanni - Piazza Carducci 1 72019 San Vito Dei Normanni BR
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16294 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso introduttivo ed alle proprie difese, insistendo per l'accoglimento delle domande e istanze tutte rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1, per il tramite del patrocinio dell'avv.
Difensore_2dell'all'avv. , ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 16294 del 23.02.2024 prot. 5258, per il periodo di imposta 2020, con una richiesta di IMU per euro
1.100,00, sanzioni per euro 330,00 oltre interessi per un totale complessivo di euro 1.514,00, notificato dal Comune di San Vito dei Normanni il 3 aprile 2024.
Il ricorrente ha articolato i seguenti tre motivi.
Con il primo motivo si deduce che il Comune avrebbe erroneamente attribuito ai terreni di proprietà del ricorrente un valore di euro 110,00, omettendo di considerare l'intervenuto accorpamento delle aree al fabbricato di sua proprietà (in NCEU fg. 97 part. 6510 categoria A/4 cl
5) ed al garage (in NCEU Fg.97, p.lla 6956 sub 1 cat. C/6 rendita euro 20,92). I terreni e le aree edificabili oggetto di accertamento, distinti nel Catasto terreni del Comune al foglio 97, particelle n. 6908, 6909, e 6906, risultano ora identificati, a seguito di detta variazione, dalle particelle n.
6510 e 6956, in quanto accorpati agli immobili esistenti che hanno così visto aumentare la rendita catastale.
Si assume come da tempo immemorabile i citati terreni costituiscano pertinenza dell'abitazione e del garage, tanto che sono state presentate, in data 8 agosto 2019 e il 29 gennaio 2020, relative dichiarazioni di variazione conformemente recepite: le particelle n. 6908 e n. 6909 sono state soppresse ed inglobate nella n. 6510, quale pertinenza del fabbricato cui sopra
è cenno. Analoga variazione sarebbe stata portata a compimento in merito al terreno originariamente identificato con la particella n. 6906 ed ora inglobata nella particella n. 6956.
Si assume sussistano gli elementi costitutivi del vincolo pertinenziale avendo il contribuente considerato l'area quale “giardino”, così destinandola a servizio ed ornamento della cosa principale in modo durevole. Ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, – si osserva - l'area pertinenziale può essere considerata parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza l'astratta edificabilità del suolo secondo le previsioni dettate dalla pianificazione urbanistica, a condizione che l'ente impositore abbia avuto contezza (come nel caso di specie) del vincolo di pertinenzialità impresso al bene.
2) Con il secondo motivo di deduce, in via subordinata, l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2002 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente).
3) Con il terzo motivo si deduce l'inapplicabilità delle sanzioni per essenza dei presupposti ed in particolare del profilo soggettivo del dolo o della colpa.
Si è costituita l'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni che ha escluso il carattere pertinenziale dell'immobile, osservato come risulti irrilevante la modifica catastale apportata al terreno cui si è chiesta la rettifica con atto trasmesso all'Ufficio competente. Ha rilevato la correttezza della motivazione funzionale alla comprensione dell'atto adeguatamente recepito anche sulla base dei rilievi svolti nel ricorso, puntualizzando come il regime delle sanzioni
è quello previsto dalla legge e compiutamente indicato nell'avviso notificato.
Il ricorrente ha depositato il 22 dicembre 2025 una “perizia giurata” dalla quale emergerebbe il minor valore ai fini del valore IMU dei beni in ordine ai quali è intervenuto l'accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che il ricorrente, come dimostrato in giudizio dalla parte resistente, ha già azionato identico giudizio relativo a diversa annualità che è pervenuta ad analoga conclusione con le precisazioni che di seguito si evidenzieranno in ordine alla implicita richiesta di un accoglimento parziale del ricorso con riduzione del valore stimato dell'immobile.
Ciò premesso costituisce ius receptun che ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale, costituendo parte integrante del fabbricato cui accede, perde autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità prevista dalla pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento (da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 12226 del 08/05/2023, Rv. 667894 - 01). D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, implica un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c. c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale (Sez. 5, n. 27573 del 30/10/2018, Rv. 650959 – 01). L'attribuzione della qualità di pertinenza deve essere fondata su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti (v. Sez. 5, n. 18470 del 21/09/2016, Rv. 640976 -
01).
Corretti risultano, pertanto, gli accertamenti svolti dall'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni nella parte in cui gli stessi hanno escluso che il vincolo pertinenziale possa derivare da elementi formali, come l'accatastamento unitario, dato che non può essere considerato una condizione sufficiente ai fini della esistenza e/o della prova del vincolo pertinenziale.
Il contribuente non ha dimostrato, come imponevano i principi di diritto sopra enunciati,
l'esistenza dei presupposti fattuali del vincolo pertinenziale contrastando e superando le risultanze del sopralluogo effettuato dal Comune da cui è emersa la totale autonomia dell'area edificabile oggetto del ricorso, che, d'altra parte, lo stesso proprietario aveva deciso di porre in vendita separatamente dall'asserita abitazione principale ad un prezzo (quantomeno) in linea rispetto a quello oggetto di accertamento.
A fronte della dimostrazione di cui si dava contezza in giudizio attraverso le foto della vendita del lotto di terreno in maniera autonoma rispetto all'immobile principale, dell'interessamento a tal fine della agenzia immobiliare e la allegazione di foto dalle quali emergeva che nessuna diversa destinazione (tantomeno pertinenziale) era stata in concreto impressa al bene immobile oggetto di accertamento, la parte ricorrente depositava una perizia asseverata che si assume deponga per un minoro valore, al metro quadro, delle particelle oggetto di accertamento, in tal modo implicitamente limitando l'ambito della richiesta.
In ogni caso, il tentativo svolto nel corso del processo di ridurre la portata della richiesta tanto da limitare il profilo di illegittimità del provvedimento impugnato al solo valore assegnato all'immobile risulta, però, non efficacemente portato avanti.
Sotto tale aspetto salta all'occhio come l'oggetto della perizia asseverata, con particolare riferimento alla parte dell'immobile oggetto della stima, non è certo sovrapponibile a quella oggetto di accertamento, tanto che non vi è esatta coincidenza tra le particelle di cui è cenno nei due atti (accertamento e stima giurata).
Mentre l'accertamento, infatti, ha interessato il “Foglio 97, part. 6510, Mq 932 ricadente nel perimetro della Zona B3 - determinandone la base imponibile pari ad euro 102.520,00 sulla base dell'attribuzione di un valore di euro 110,00 al mq e Foglio 97, part. 6956, Mq 1579, ricadente nel perimetro della Zona B3 - determinandone la base imponibile pari ad euro 173.690,00 sulla base dell'attribuzione di un valore di euro 110,00 al mq.”, la perizia ha invece riguardato “fg. 97 p.lle
6510 - 6510 S1 - 6956- 6956 S1 - ex 6909; la superficie catastale dei terreni è pari a
932+137+1579+9+52=2709 mq. Il P.R.G. del Comune di San Vito dei Normanni, approvato con delibera di G.R. n. 990 del 09/07/2002 pubblicata sul B.U.R. n. 109 del 28/08/2002, per tale area, prevede l'utilizzazione edificatoria-residenziale, essendo localizzata in zona con destinazione urbanistica B/3 e B/1”.
Che la mancata coincidenza delle particelle sia circostanza tutt'altro che irrilevante ai fini di una corretta comparazione tra la stima effettuata dall'amministrazione comunale che ha tenuto conto del valore di beni collocati nello stesso contesto territoriale, lo si ricava dal fatto che i lotti complessivamente presi in esame non sono uguali, laddove il numero di metri quadri interessati alla stima asseverata e certamente superiore. Ciò risulta rilevante nella misura in cui, mentre l'amministrazione ha assegnato un determinato valore al metro quadro ad un lotto di terreno inedificato, la stima giurata incorpora anche opere di fatto pertinenziali all'immobile principale già riconosciute dalla stessa amministrazione quali pertinenze, che non sono rientrate nella valutazione dell'amministrazione.
Prova ne è che il professionista, nell'esaminare tutti i parametri a sostegno della stima, inserisce costi di demolizione di opere e smaltimento dei materiali (in ordine alla cui quantificazione si omette ogni valutazione) che non possono invece essere inerenti alle particelle che hanno formato oggetto di accertamento, elise le quali il valore per metro quadro consegue un notevole incremento. Giocoforza, con l'aggiunta immotivata di spese non pertinenti, come avvenuto, viene a determinarsi una significativa riduzione del prezzo dell'immobile.
Se si tiene presente che tale incarico è stato funzionale proprio a confutare il valore del bene per come accertato sulla base di criteri non certo eccentrici (quale è quello del costo del bene con analoghe caratteristiche in quello stesso specifico territorio), emerge che tale elaborato non possa idoneo a fondare un diverso apprezzamento in ordine al valore del lotto interessato dall'avviso di accertamento impugnato in questa sede. Né si comprende la ragione, attesa la chiara finalità dell'elaborato di confutare il diverso valore preso in considerazione dall'amministrazione comunale, di inserire una porzione edificata nella stima svolta. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si reputa che la parte resistente non abbia in alcun modo dimostrato un valore minore dello specifico lotto interessato dall'avviso di accertamento con conseguente coerenza del criterio utilizzato dall'Amministrazione comunale, in linea con il prezzo di offerta in vendita da parte dell'agenzia immobiliare interessata dal ricorrente.
Infondati risultano il secondo e terzo motivo.
Generica risulta la censura articolata per mezzo della enunciazione dei principi di legge che governano la motivazione dell'atto impositivo, visto che la motivazione di un avviso di accertamento, come nel caso di specie, ha la funzione di indicare la pretesa debitoria consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, adeguatamente coltivato attraverso il ricorso che non pare aver subito limitazione di sorta, ricorso avente ad oggetto, invero, accertamento già reso dall'amministrazione per anteriore annualità.
Il ricorrente, quindi, qualora lamenti una omessa o insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento ha l'onere di indicare le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità e adeguatezza o per quale motivo logico giuridico la ricostruzione del fatto ignoto sia carente, mentre l'obbligo di motivazione in materia tributaria deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente il contenuto.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, d'altro canto, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del
1997, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Gravando sul contribuente ai la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, non occorre nemmeno, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (Sez. 5, Sentenza n. 2139 del
30/01/2020, Rv. 656818 - 02; Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019, Rv. 653863 - 01).
Ciò premesso, pertanto, nulla di concreto ha allegato il ricorrente per escludere quanto meno la sua negligenza.
Le spese seguono la soccombenza e si stima adeguato, anche in ragione del valore della causa, liquidare in euro 500 in favore del Comune di San Vito dei Normanni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore del comune di San Vito deI Normanni.