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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/08/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12553/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12553 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Giannetti, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 20.06.1997, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
07.04.1999) ed (Roma, 12.02.2003), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
La casa familiare sita a Roma, Via R. R. Garibaldi n.141 int. 30 sarà assegnata a in ragione del fatto che vi sono collocati i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 ancora economicamente non autosufficienti;
2) il Sig. verserà alla Controparte_1
Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_1 complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), somma che sarà versata, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) le spese straordinarie
“obbligatorie” di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014
(allegato al presente atto) e le spese straordinarie previamente concordate e/o debitamente documentate saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui al successivo punto 5). I coniugi chiedono, in relazione alle seguenti attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999; 5) entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione le parti si impegnano ad effettuare l'intestazione in via esclusiva dell'appartamento di Roma,
Via R. R. Garibaldi n.141 1 int.30 e del box in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi
n. 99/A alla Sig.ra , nonché ad effettuare l'intestazione in via Parte_1 esclusiva dell'appartamento sito in Roma, Viale Marco Polo n.36 int.10 al Sig.
All'atto dei suddetti trasferimenti, il conto corrente Controparte_1
n.06298/1000/00012228, acceso presso Banca Intesa San Paolo, intestato ad entrambi, sarà chiuso e la giacenza ripartita in parti uguali (50%). All'atto dei suddetti trasferimenti, il conto titoli n. 66298/3100/05981518, acceso presso Banca
Intesa San Paolo, intestato ad entrambi, sarà chiuso e la giacenza ripartita in parti uguali (50%). Contestualmente ai suddetti trasferimenti immobiliari la Sig.ra verserà al Sig. la somma complessiva di € 120.000,00 Pt_1 CP_1
(centoventimila/00). 6) i suddetti trasferimenti tra le parti sono elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra le stesse. 7) Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: Qualora, al momento dell'uscita dal lavoro, la Sig.ra dovesse percepire una pensione Pt_1 inferiore agli € 4.000,00 netti mensili (somma attualizzata nel tempo), il Sig. CP_1 si impegna a corrisponderle vita natural durante un contributo mensile (non superiore ad € 1.000,00) che consenta di raggiungere la soglia di € 4.000,00”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti la collocazione e il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12553/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 20.06.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 01008, parte 1, serie 01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 23.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12553 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Giannetti, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 20.06.1997, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
07.04.1999) ed (Roma, 12.02.2003), e che nel tempo la relazione era Per_2 andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
La casa familiare sita a Roma, Via R. R. Garibaldi n.141 int. 30 sarà assegnata a in ragione del fatto che vi sono collocati i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 ancora economicamente non autosufficienti;
2) il Sig. verserà alla Controparte_1
Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_1 complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), somma che sarà versata, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato a anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
3) le spese straordinarie
“obbligatorie” di cui al Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014
(allegato al presente atto) e le spese straordinarie previamente concordate e/o debitamente documentate saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare le attribuzioni di cui al successivo punto 5). I coniugi chiedono, in relazione alle seguenti attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999; 5) entro 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione le parti si impegnano ad effettuare l'intestazione in via esclusiva dell'appartamento di Roma,
Via R. R. Garibaldi n.141 1 int.30 e del box in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi
n. 99/A alla Sig.ra , nonché ad effettuare l'intestazione in via Parte_1 esclusiva dell'appartamento sito in Roma, Viale Marco Polo n.36 int.10 al Sig.
All'atto dei suddetti trasferimenti, il conto corrente Controparte_1
n.06298/1000/00012228, acceso presso Banca Intesa San Paolo, intestato ad entrambi, sarà chiuso e la giacenza ripartita in parti uguali (50%). All'atto dei suddetti trasferimenti, il conto titoli n. 66298/3100/05981518, acceso presso Banca
Intesa San Paolo, intestato ad entrambi, sarà chiuso e la giacenza ripartita in parti uguali (50%). Contestualmente ai suddetti trasferimenti immobiliari la Sig.ra verserà al Sig. la somma complessiva di € 120.000,00 Pt_1 CP_1
(centoventimila/00). 6) i suddetti trasferimenti tra le parti sono elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra le stesse. 7) Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni: Qualora, al momento dell'uscita dal lavoro, la Sig.ra dovesse percepire una pensione Pt_1 inferiore agli € 4.000,00 netti mensili (somma attualizzata nel tempo), il Sig. CP_1 si impegna a corrisponderle vita natural durante un contributo mensile (non superiore ad € 1.000,00) che consenta di raggiungere la soglia di € 4.000,00”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo con riguardo alle disposizioni concernenti la collocazione e il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, così come le altre clausole accessorie.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
12553/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 20.06.1997;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 01008, parte 1, serie 01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- spese irripetibili.
Così deciso in Roma, in data 23.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi