Art. 3.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314 .
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314 .