Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1957, n. 23
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 marzo 1957
Art. 3.
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i limiti per il potere liberatorio delle nuove monete emesse dalla Zecca ai sensi delle leggi 24 dicembre 1951, n. 1405 e 14 dicembre 1955, n. 1314 .
Entrata in vigore il 8 marzo 1957