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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa TI NO, nella causa iscritta al n.14986/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIUSTOLISI FABRIZIO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 9/12/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- Condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 13.211,01, oltre accessori come per legge;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.696,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di aver lavorato alle sue Controparte_1 CP_1 dipendenze dal 15.1.2022 al 31.7.2024 come operatrice socio sanitaria, livello IV del
CCNL Istituzioni socioassistenziali UNEBA lamentava di non aver percepito lo stipendio di aprile, maggio, giugno e luglio 2024, né l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, né la maggiorazione per il lavoro straordinario svolto, né i ratei di 13^ e 14^, né l'indennità sostitutiva del preavviso ed il TFR. Chiedeva di «dire e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno sin dal 15.01.2022 al 31.07.2024 con inquadramento al IV livello del CCNL Istituzioni socioassistenziali UNEBA;
dire e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di quanto maturato a titolo di retribuzioni di aprile, maggio, giugno
a luglio 2024, dei ratei tredicesima mensilità 2024 e quattordicesima, di indennità sostituiva del preavviso, di lavoro straordinario svolto dall'1.04.2024 l 31.07.2024 e di TFR maturato al
31.12.2023; condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei superiori titoli pari ad una somma complessiva lorda di €. 12.807,27, o a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta, anche a seguito di disponenda CTU contabile;
dire
e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di quanto maturato a titolo di lavoro ordinario notturno e domenicale/festivo, di indennità sostitutiva delle ferie non godute nel corso del rapporto lavorativo e rol e di TFR maturato dall'1.01.2024 al 31.07.2024, oltre accessori e rivalutazione. condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento dei superiori titoli per la cui quantificazione si chiede sin d'ora disporsi CTU contabile, oltre accessori e rivalutazione», col favore delle spese di lite.
La convenuta, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e pertanto se ne dichiara ala contumacia.
All'udienza del 4.12.2025 la ricorrente ha chiesto di “limitare la domanda agli importi delle buste paga del periodo aprile-luglio 2024 di cui alla cu 2025 pari ad euro
13.211,01 lordi”.
La causa, istruita documentalmente, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
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Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti, in particolare dai prospetti paga del periodo aprile- luglio 2024 e dalla Certificazione Unica 2025, risulta che spetta alla ricorrente la somma lorda di euro 13.211,01, oltre accessori come per legge.
La convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dimostrato di aver corrisposto le somme dovute, ragion per cui il ricorso va accolto nei superiori termini. In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 9/12/2025
La Giudice del Lavoro
TI NO