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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/09/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1548 /2023 , promossa da:
con l'Avv. GRECA TERESA Parte_1
RICORRENTE contro
con l'avv. FUNARI ALESSANDRO CP_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato con pedissequo decreto all in data 05/09/2023), proposto a CP_1 seguito di dissenso ex art. 445-bis, 4° comma, c.p.c., parte ricorrente contesta le conclusioni formulate dal CTU in sede di ATPO e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, previa ammissione di nuova C.T.U. medica:
1) accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti Parte_1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo PL (ex-art. 1 Legge n.222 del 1984); 2) per l'effetto riconoscerne mediante sentenza i benefici relativi all'assegno ordinario di invalidità nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo PL (ex-art. 1 Legge n.222 del 1984), così come richiesti nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, a decorrere dalla data della domanda, o dalla diversa data che eventualmente determinata dal medico legale;
3) Si chiede pertanto, sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, chiedendo che il Giudice affidi al nominando
CTU il presente incarico:
- accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo
PL (ex-art. 1 Legge n.222 del 1984), a decorrere dalla data della domanda, o dalla diversa data che eventualmente determinata dal medico legale.
Con vittoria di spese e competenze professionali dell'intero procedimento, oltre al rimborso forfettario e al C.A.P. nelle misure di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex-art. 93
c.p.c..”.
Si costituiva in giudizio l' contestando in toto quanto dedotto ed eccepito da parte resistente CP_2
e chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda risulta essere parzialmente fondata.
Il CTU nella propria relazione peritale ha accertato: “Dalla lettura della documentazione sanitaria e dalle risultanze dell'indagine anamnestico clinica risulta che la dottoress è stata sottoposta il Pt_1
29 aprile 2020 ad intervento di quadrantectomia infero esterna alla mammella sinistra per carcinoma mammario, biopsia del linfonodo sentinella nel contesto di mastoplastica riduttiva bilaterale, che successivamente è stata sottoposta a chemioterapia adiuvante con epirubicina e ciclofosfamide radioterapia e ormonoterapia. L'esame istologico evidenziava carcinoma invasivo NST 23 mm pT2N0
G3, LN ascellari indenni. Iniziava quindi chemioterapia adiuvante secondo schema TC per 4 cicli quindi radioterapia iniziata il 10 9 2020 e terminata il 1 10 2020. Ha iniziato l'ormonoterapia nel settembre 2020 con Decapeptyl una fiala ogni 18 giorni per un anno e Aromasin compresse una al di che dovrà assumere per 5 anni. E' stata sottoposta a valutazione psichiatrica dalla dottoressa in data 14 01 2021 la quale ha certificato la necessità di sedute psicoterapeutiche e terapia Per_1 medica con stabilizzatori dell'umore:”.. per una fenomenica depressivo ansiosa scatenata dalla diagnosi e dalle terapie che hanno impattato sulla qualità della vita.. fenomeni depressivi legati al cambiamento dell'immagine corporea ed al timore per la patologia oncologica si sono associati a disturbi legati agli effetti collaterali delle terapie oncologiche (faticabilità, ridotta concentrazione, abbassamento della soglia ansiosa, dolori osteoarticolari, vampate di calore, disturbi del sonno, nausea) tali da ridurre la capacità di funzionamento della paziente…” Pertanto visto il curriculum degli studi, l'attività lavorativa svolta dalla fin dal 2009 che consiste in attività di tipo Pt_1 intellettuale (addetta risorse umane, impiegata amministrativa presso varie aziende, attualmente ) , ai fini della limitazione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa in occupazioni CP_3 confacenti alle proprie attitudini ,assume valenza significativa la situazione psichica che ha richiesto trattamento specifico . Per tali motivi è da ritenersi invalida in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a far data dalla domanda amministrativa del 8 6 2020 fino alla cessazione della terapia psicofarmacologica nel dicembre 2021 .
RISPOSTA AL QUESITO: “accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità nella gestione
Lavoratori Dipendenti e nel fondo PL (ex-art. 1 Legge n.222 del 1984), a decorrere dalla data della domanda”: La signor è da ritenersi invalida ai sensi articolo 1 legge Parte_1
222 del 1984 a far data dalla domanda amministrativa 8 giugno 2020 alla fine di dicembre 2021.
Gli accertamenti svolti e le conclusioni cui perviene il CTU sono condivisibili in quanto condotti sulla base di riscontri clinici obiettivi, facendo corretta applicazione dei criteri di determinazione dell'invalidità nel caso di patologie distinte e individuando la decorrenza attraverso la correlazione di quanto accertato sulla base dei rilievi obiettivi, correlato con l'ordinario decorso delle patologie in atto.
Stante il parziale accoglimento della domanda le spese di lite vengono compensate per la metà.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
- accerta che la ricorrente è da ritenersi invalida ai sensi articolo 1 legge 222 del 1984 a far data dalla domanda amministrativa 8 giugno 2020 alla fine di dicembre 2021.
-condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in € 2.000 (ATPO e presente giudizio già compensate) per compenso al procuratore antistatario , oltre rimborso spese generali
CPA ed IVA;
-pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della resistente come liquidate in separato decreto per quanto riguarda il giudizio di ATPO e del presente giudizio
Pisa, 24 settembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone