Sentenza 16 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 07/02/1978, residente in V. DEL BRAGONE 4
GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
LEVRERO ROBERTO (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 10/01/1976, residente in C.SO MAZZINI 34 CAMOGLI, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. LEVRERO
ROBERTO (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 09/10/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da accordo nell'ambito della negoziazione assistita sottoscritta in data 21.07.2023 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CAMOGLI il 09/10/2004 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “- Il figlio minore , resterà affidato a entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso con residenza e collocazione abitativa prevalente presso la madre in Genova via del Bragone 4.
- La responsabilità genitoriale su sarà esercitata da entrambi i genitori: Le Per_1 decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
i genitori si impegnano: a) a comunicarsi reciprocamente tutte le principali notizie ed informazioni sulla vita e la salute del figlio;
b) a garantirsi la massima collaborazione reciproca per la gestione di;
c) a mantenere un dialogo Per_1
sereno e costruttivo.
- I genitori si impegnano a non creare motivi di disagio al figlio e a non coinvolgerlo nelle loro relazioni sentimentali con terze persone che non abbiano il carattere della stabilità, assicurando in ogni caso il rispetto delle eIGenze e del benessere del figlio stesso, avviando solo progressivamente eventuali frequentazioni, nel rispetto della sensibilità del figlio, nonché evitando di ingenerare confusione in ordine alle figure e ai ruoli genitoriali.
- I genitori concordano un regime di frequentazioni paterne compatibili con gli impegni lavorativi del padre, che dovranno comunque essere conciliati con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e con i periodi di frequentazione materna. I genitori si garantiscono al riguardo flessibilità e collaborazione, nell'interesse preminente di . Per_1
- Così in particolare e salvo diversi accordi e impegni scolastici ed extra scolastici del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé : Parte_2 Per_1
- - Due pomeriggi a settimana (da concordare con la madre entro la domenica precedente) dalle 14.30 alle 21.30 (nel periodo estivo dalle 9.00 fino a dopo cena), seguendolo anche nei compiti scolastici;
3 - - A fine settimana alterni rispetto alla madre, dal venerdì pomeriggio ore 14.30 alla domenica sera ore 21.30 (nel periodo estivo dalle 9.00 del venerdì fino alla domenica sera dopo cena). Nelle settimane che terminano con il fine settimana materno potrà pernottare presso il padre almeno una volta a settimana, Per_1
rientrando a scuola accompagnato dal padre la mattina successiva.
- - Nelle festività Natalizie: Il padre avrà con sé sempre il 26 dicembre Per_1 per l'intera giornata fino alle ore 19,00, mentre la madre avrà con sé Per_1
sempre il 25 dicembre (dalla sera prima); i genitori si alterneranno annualmente nei periodi 27 dicembre / 1 gennaio pomeriggio e 1 gennaio pomeriggio / 6 gennaio.
- - Nelle festività Pasquali: I genitori si alterneranno rispetto ai giorni di Pasqua
e Pasquetta, salvo che – qualora il padre sia impegnato al lavoro – la madre non organizzi un soggiorno vacanza con nel periodo di sospensione delle Per_1
lezioni scolastiche. In tal caso il periodo sarà trascorso con la madre.
- - Ferie estive: La madre potrà trascorrere un periodo di vacanze estive con di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con sospensione delle visite Per_1 paterne;
il padre, che usualmente d'estate è impegnato con il lavoro, qualora gli sia possibile concorderà con la madre eventuali brevi periodi di vacanza con e/o la frequentazione nelle giornate di maltempo. La madre Per_1
comunque collaborerà con il padre, anche negli ulteriori periodi estivi nei quali si trattenga ad RA (nella casa al mare del nonno materno) con , per Per_1
garantire la regolare frequentazione con il padre, come sopra pattuita.
- - Altre festività civili e religiose: I genitori si alterneranno di anno in anno, anche in relazione ad eventuali “ponti” e concorderanno come ripartire o alternare annualmente eventuali periodi di vacanza invernale in caso di sospensione delle lezioni scolastiche (settimana bianca).
- - Contatti telefonici: Salvo urgenze e iniziative spontanee di , sempre Per_1
libere, il genitore che non ha con sé potrà contattarlo ogni giorno nella Per_1 fascia oraria 19/21 con la collaborazione dell'altro genitore.
4 - - I periodi di vacanza con ciascun genitore non modificheranno il regime dell'alternanza dei fine settimana precedenti e successivi, salvo diversi accordi.
- - In caso di malattia del figlio che non consenta lo spostamento dalla casa materna il padre potrà recarsi a fargli visita, previo accordo con la madre, trattenendosi il tempo necessario ad interagire IGnificativamente con lui e se del caso a collaborare per le sue cure.
- La casa coniugale sita in Genova via del Bragone 4 di proprietà del padre della IG.ra resta nella esclusiva disponibilità della medesima con Parte_1
ogni bene e arredo ivi contenuto, avendo il IG. trasferito la Parte_2
propria abitazione in Camogli c.so Mazzini 34 già al tempo della separazione.
- A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il padre IG. Per_1
si impegna a corrispondere alla IG.ra , Parte_2 Parte_1
l'importo pari a € 550,00 oltre adeguamento Istat, entro il 5 di ogni mese.
- L'Assegno Unico Universale spetterà alla madre IG.ra e il Parte_1
padre IG. garantisce la rinuncia alla sua quota. Parte_2
- Oltre quanto sopra previsto, le spese straordinarie inerenti il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo le voci e con le modalità di cui al verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di Genova del 15 settembre 2016, che le parti richiamano e dichiarano di conoscere. Eventuali detrazioni e deduzioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, o comunque secondo le quote di rispettiva partecipazione ai costi. Si dà atto che Per_1
attualmente è iscritto ad un corso di judo;
i genitori concordano che egli comunque pratichi almeno uno sport (di suo gradimento) ripartendosi essi come sopra i relativi costi.
- I coniugi dichiarano di essere tra loro economicamente autosufficienti, sicché non vi è luogo a reciproche contribuzioni;
dichiarano altresì di non aver alcuna ragione di pretesa reciproca a qualsivoglia titolo e ragione, ivi compresa qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno, salva la puntuale esecuzione delle clausole del presente accordo.
5 - Le parti danno atto di aver provveduto alla concorde divisione di tutto quanto avuto in comproprietà e compossesso e si concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto proprio e del figlio;
i relativi documenti Per_1
saranno custoditi dalla madre che scambierà con il padre ogni volta che occorrerà”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 117, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di conIGlio del 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
6