Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 06/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, rappresentato e difeso OB Mandolesi, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Roma, via Paolo Emilio n. 34;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 23.10.2025, notificata il 05.11.2025, a firma del Direttore Generale della D.G.P.M. del Ministero della Difesa, con cui è stata irrogata la sanzione della “perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare” ;
- degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR BO e udito per le Amministrazioni intimate il difensore, avvocato Immordino, come specificato nel verbale;
Sentite le parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione CC. di Isola delle Femmine (Pa), ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per apparente e carente motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità tra la condotta posta in essere dall’incolpato e la massima sanzione di stato irrogata; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere, gli stessi possono essere riassunti sinteticamente nei termini che seguono.
All’esito di alcuni accertamenti eseguiti in data 18.03.2025 al fine di verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente, il militare è risultato positivo sia alla cocaina, che ai suoi metaboliti.
Avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, l’interessato ha prospettato a sua difesa l’episodicità dell’assunzione di tali sostanze, avvenuta, comunque, al di fuori degli incombenti di Istituto; nonché il frangente personale di particolare disagio psicologico ed emotivo, durante il quale i fatti ascrittigli si sono verificati.
Nondimeno, ad esito di detto procedimento è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.
1.3) In ordine alle deduzioni di illegittimità esposte in gravame, il ricorrente ha lamentato, sotto un primo profilo, l’illegittimità della determinazione assunta a suo carico, in considerazione dell’assenza nella medesima di qualsiasi valutazione delle circostanze prospettate a sua difesa.
L’Amministrazione, infatti, sarebbe ricorsa a formule stereotipate e di mero stile per motivare gli atti gravati, dalle quali non sarebbe possibile evincere un’effettiva ponderazione del fatto che la condotta addebitatagli era stata pur sempre isolata ed occasionale; era avvenuta in ambiente privato; e non aveva avuto alcuna ripercussione all’interno dell’ambiente lavorativo ovvero sugli organi di stampa.
Sotto altro e concorrente profilo il ricorrente ha prospettato la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, causata - a suo dire - dalla mancata valorizzazione da parte dell’Amministrazione delle peculiarità del caso a mani, dalle quali sarebbe stato possibile inferirne la particolare tenuità.
Infine ed a causa delle medesime lacune, che affliggerebbero le determinazioni impugnate, il militare ne ha dedotto altresì l’illegittimità per eccesso di potere nelle forme sintomatiche dell’irragionevolezza, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta.
2) Costituitesi in giudizio le Amministrazioni intimate, alla camera di consiglio del 27.01.2026 questo Tribunale, rilevato l’avvenuto decorso dei termini di legge e considerate la completezza del contraddittorio e l’esaustività dell’istruttoria, ha dato avviso alle parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (come debitamente riportato nel verbale di udienza) della possibile definizione del giudizio mercé sentenza in forma semplificata. Quindi, ascoltate le deduzioni delle parti presenti, ha trattenuto la causa in decisione.
3.1) Il ricorso del signor -OMISSIS- è meritevole di rigetto in quanto infondato sotto ogni profilo per le motivazioni, che seguono.
Come ribadito a più riprese da questo Tribunale con considerazioni, che hanno trovato l’avallo espresso del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e dalle quali l’odierno Collegio non vede alcuna ragione per decampare, l’uso o la detenzione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti da parte dei componenti di una Forza di Polizia militare (qual è l’Arma dei Carabinieri, il Corpo di appartenenza del ricorrente) sono da ritenere assolutamente incompatibili con i doveri d’Istituto, al cui rispetto il militare è sempre tenuto e tali da giustificare l’irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per rimozione (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sent. 07.11.2023, n. 3267, confermata in grado di appello con sentenza C.G.A.R.S., Sez. Giur., 25.09.2024, n. 733, nonché in senso conforme la più recente sentenza T.A.R.S. Palermo, Sez. III, 14.05.2024, n. 1611).
3.2) Quanto detto consente di ritenere altresì infondato l’ulteriore profilo di doglianza attinente alla lamentata violazione del principio di proporzionalità .
Invero, richiamate le considerazioni testé esposte sulla legittimità dell’irrogazione della sanzione disciplinare in discorso per il caso di uso episodico di sostanze stupefacenti, tale deduzione di parte ricorrente si dimostra infondata per l’ulteriore ed assorbente considerazione che le sanzioni disciplinari di stato (tra le quali quella della perdita del grado per rimozione) a causa del loro carattere unitario ed indivisibile, non sono suscettibili di graduazione alcuna tra un minimo ed un massimo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 08.02.2018, n. 823; ibidem , Sez. IV, sent. 08.03.2017, n. 1086, nonché Sez. IV, sent. 31.08.2016, n. 3736).
3.3) Infine, in ordine all’ultimo dei profili di doglianza, anch’esso si dimostra infondato dato che, come ancora di recente ribadito dal Consiglio di Stato con considerazioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, “È legittima l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione nei confronti del militare che abbia spacciato o fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso — che concreta una palese violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato — da un lato, costituisce, a prescindere da ogni altra considerazione circa i precedenti di servizio dell’incolpato, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio e, dall’altro, inficia l’esemplarità della condotta, ponendosi in insanabile contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti e ledendo il prestigio della Forza Armata o del Corpo di appartenenza” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, sent. 27.02.2025, n. 140).
4) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico del ricorrente e liquidate, in ragione della celerità del rito, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario al 15, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
AR BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR BO | OB NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.