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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1784/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1784/2018, promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosario Venuto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 C.F._2
Pozzo di Gotto, via Villa n. 23, presso lo studio dell'Avv. Carmela Zarcone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), elettivamente domiciliate in Milazzo, via Cosenz n. 51, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Rosa Amaddeo, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanna
Messina giusta procura in atti;
***
(C.F. elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, Parte_4 C.F._5 via Nazionale Terme n. 277, presso lo studio dell'Avv. Orazio Giacinta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuti
e
(C.F. ). Controparte_2 C.F._6
Convenuta contumace
pagina 1 di 10 R.G. n. 1784/2018
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio al fine di ottenere Parte_5 la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto pubblico del 16.03.2018 a rogito del notaio in Milazzo (rep. 76254, racc. 13816) registrato in Barcellona Pozzo Persona_1
di Gotto in data 20.03.2018 n.1814 Serie 1T, con il quale il debitore donava a Controparte_1
ed la proprietà dei Parte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_2
seguenti immobili, (villa e magazzino) siti nel Comune di Milazzo, fg. 3 particelle n. 13 e n. 535, riservando sui detti immobili diritto di abitazione in favore proprio ed a seguire in favore della moglie
. CP_3
A tal fine l'odierno attore premetteva di avere acquistato da con atto pubblico del Controparte_1
12.10.2009 in notar un “appartamento per civile abitazione sito in S. M. Persona_2
Salina, località Lingua via Cavour n. 2 in catasto al fg. 21 particella n. 521, categoria A/4, Classe 3, vani 2,5”, per il prezzo di € 350.000,00 il quale l'odierno convenuto, con dichiarazione contenuta nell'atto pubblico di vendita, attestava essere conforme alle vigenti norme urbanistiche e non necessitare di alcuna sanatoria edilizia. Dava altresì atto di avere affrontato, dopo l'acquisto, delle spese di manutenzione ordinaria ex L.R. 37/85, documentate per € 86.038,82.
Successivamente, nel luglio del 2014, determinatosi a rivendere il bene, veniva a conoscenza che il predetto immobile diversamente da quanto dichiarato dal era catastato quale magazzino e CP_1 non quale civile abitazione, e che la richiesta di cambio d'uso, presentata dal anni addietro CP_1 la stipula dell'atto di acquisto dell' , era stata negata dalle pubbliche autorità (essendo Pt_1
l'immobile campito in zona urbanistica W- zona di inedificabilità assoluta, giusta L. Regionale
n.78/76cambio). Verificava altresì che l'immobile era privo di abitabilità, di agibilità, oltre a presentare una struttura totalmente abusiva nella parte retrostante il magazzino.
Valutate le considerevoli difformità tra le caratteristiche dell'immobile descritte nel contratto di compravendita e la situazione reale, adiva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona - Sez.
Distaccata di Lipari - l'odierno convenuto ed il notaio rogante al fine di fare accertare l'inadempimento contrattuale degli stessi ed ottenere la risoluzione del contratto stipulato il 12.10.2009 n. 26568, con restituzione del prezzo d'acquisto (ivi comprese le spese notarili), pari ad € 357.825,63, maggiorato delle ulteriori spese sostenute in dipendenza della vicenda (spese di manutenzione documentate, pari ad
€ 86.038,82, spese di mediazione e legali per la fase stragiudiziale e di CTP, pari ad € 8.832,74).
Iscritta la causa a ruolo con R.G. n. 35/2015 e, disposta la CTU al fine di valutare la regolarità amministrativa dell'immobile venduto ed il suo valore, il perito depositava in data 17.06.2017 la pagina 2 di 10 R.G. n. 1784/2018
relazione ed il 14.10.2017 l'integrazione, asseritamente favorevoli alla pretesa attorea.
L'attore rappresentava di aver eseguito accertamenti catastali sulle possidenze del e del CP_1
notaio e di avere così appurato che poco dopo il deposito della predetta CTU nel marzo nel Per_2
2018, il si era spogliato, mediante donazione ai figli, di una serie di immobili di pregio, CP_1
giusto atto di donazione del 16.03.2018, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.03.2018 e pertanto incoava il presente giudizio al fine di ottenere la revocatoria dell'atto pubblico asseritamente lesivo delle proprie pretese creditorie.
Adduceva l'evidenza del fine fraudolento del il quale valutando l'esito sfavorevole del CP_1
giudizio R.G. n. 36/2016, a seguito del deposito della CTU, disponeva dolosamente del proprio patrimonio con atto a titolo gratuito, sottraendo i beni di maggior pregio tra quelli posseduti (immobili siti in Milazzo via Paradiso) alla garanzia del credito dell' , frustrando di fatto le ragioni del Pt_1
credito.
L , in forza di quanto esposto, riteneva il suddetto atto dispositivo lesivo delle proprie ragioni Pt_1 creditorie, e ne chiedeva, dunque, la revocazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, Controparte_4
con vittoria di spese e compensi. Il convenuto eccepiva in particolare l'insussistenza di alcun credito attuale vantabile nei suoi confronti da controparte in ragione della semplice pendenza della vicenda giudiziaria intrapresa dall' nei suoi confronti, ancora non conclusa e di esito incerto. Pt_1
In via ulteriore, il convenuto denunciava l'assenza del requisito dell'eventus damni, atteso che l'atto dispositivo contestato riguardava un unico immobile (villa con annesso magazzino), mentre il proprio patrimonio constava di ulteriori cespiti, immobili (sia fabbricati che terreni) ubicati nel comune di
Milazzo, come da visura catastale versata in atti, nonchè titolarità dell'85% delle quote sui beni immobili di proprietà della società Isola Verde S.r.l. (il cui valore stimato risultava pari ad € 1.600.000 come da perizia giurata di stima del dell'08.06.2015).
Lamentava, ancora, l'assenza dell'elemento soggettivo il quale, trattandosi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, andava individuato non nella mera consapevolezza di un possibile danno che potrebbe conseguire all'atto dispositivo (scientia damni), ma nella dolosa preordinazione dell'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (consilium fraudis).
Chiedeva infine il riconoscimento del risarcimento ex art. 96 c.p.c avendo l' intrapreso Pt_1
l'azione giudiziaria nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda, in ragione della conoscenza della capienza patrimoniale del CP_1
pagina 3 di 10 R.G. n. 1784/2018
Si costituivano altresì e le quali deducevano l'insussistenza del credito Pt_2 Parte_3 vantato dall' , in ragione del fatto che trattandosi di credito litigioso, non ancora riconosciuto, Pt_1 all'attore non sarebbe riconducibile nessuna aspettativa di diritto. Deducevano altresì l'insussistenza dell'eventus damni, non avendo fornito l'attore la prova dell'incapienza patrimoniale del convenuto, il quale aveva disposto di un unico bene a favore dei figli, ma non dell'intero patrimonio la cui consistenza garantiva comunque il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Adducevano altresì la non conoscenza da parte delle donatarie del pregiudizio asseritamente arrecato alle ragioni creditorie. Al riguardo, le convenute rappresentavano di avere intrattenuto solo sporadici rapporti col padre, separatosi dalla loro madre poco dopo la loro nascita, eccepivano di non essere mai state a conoscenza dei rapporti debito/credito oggetto del presente giudizio ed esponevano altresì di avere in buona fede accettato la liberalità paterna, interpretandola come un gesto di riconciliazione dopo anni di assenza.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda revocatoria avanzata dall' , con vittoria di spese Pt_1
e compensi, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. per litte temeraria;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea la compensazione delle spese in ragione della loro estraneità ai fatti di causa.
Le circostanze appena evidenziate venivano dedotte altresì da con comparsa di Parte_4 costituzione e risposta depositata all'udienza del 26.06.2019, con la quale lo stesso contestava l'ammontare del credito rivendicato (€ 500.000/600.000), che andava sensibilmente ridotto, eccependo in particolare la sproporzione dell'importo pari ad € 86.038,82 asseritamente esulante il semplice compimento di atti di manutenzione ordinaria, ma piuttosto impiegato per rendere l'immobile acquistato confacente alle esigenze personali dell'attore, nonché l'esosità delle somme rivendicate a titolo di spese legali e CTP (€ 8.832,74). In merito in particolare all'insussistenza del consilium fraudis eccepiva come lo stesso fosse escluso per tabulas sulla base della documentazione in atti dalla quale emergeva che il si determinava ad effettuare l'atto di liberalità nei confronti dei propri CP_1 quattro figli solo dopo avere riconosciuto il deducente, nonché dalla circostanza che l'unico bene donato ai figli in pari quota era la casa familiare.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda revocatoria promossa dalla , con vittoria Parte_1
di spese e compensi di lite oltre risarcimento ex art 96 c.p.c. avendo l'attore intrapreso l'azione revocatoria consapevole della capienza patrimoniale dell'asserito debitore
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con provvedimento reso all'udienza del 14.09.2021, il Giudice in persona di altro decidente dichiarava la contumacia di rigettava l'istanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza Controparte_2
ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione di quello iscritto al n. 36/2015 R.G.
pagina 4 di 10 R.G. n. 1784/2018
presso la sezione distaccata di Lipari di questo Tribunale (avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito dell' nei confronti del atteso che “la definizione del Pt_1 CP_1 giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. n. 12047/2021; Cass.
n. 2673/2016; Cass. n. 11573/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 9440/2004) e disponeva CTU al fine di accertare, per quanto di interesse, la consistenza ed il valore dell'intero patrimonio di CP_1
al momento della stipula dell'atto di donazione (16.03.2018).
[...]
Con decreto del 14.09.2021, veniva nominata Consulente Tecnico d'ufficio l'Arch. Persona_3
, la quale depositava l'elaborato peritale in data 30.10.2022.
[...]
Con provvedimento reso a verbale dell'udienza del 22.11.2022, rigettata l'eccezione di nullità della
CTU, nonché l'istanza di rinnovazione o integrazione della stessa, proposta dai convenuti, ritenuta conclusa l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, provvedimento confermato con la successiva Ordinanza del 22.6.2023.
Indi all'udienza al 14.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. Parte_1 dell'atto di donazione descritto in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Ebbene, in punto di diritto, deve premettersi che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare, la propria qualità di creditore, nonché la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè, quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Nel caso in esame tutti i convenuti hanno contestato la legittimazione ad agire dell'attore in quanto, al momento della vocatio in ius, lo stesso non risultava titolare di alcun diritto di credito nei confronti del convenuto, agendo a tutela di una pretesa ancora sub iudice (restituzione del prezzo di acquisto e delle spese di acquisto e di manutenzione, afferenti immobile acquistato da nonché Controparte_1
pagina 5 di 10 R.G. n. 1784/2018
risarcimento del danno).
Sul punto, deve rammentarsi che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e seg. c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, purché non assolutamente pretestuosa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cass. Civ. sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N. 12678/2001;
Cass. sent. N. 12144/1999).
Nel caso in esame, alla luce della giurisprudenza succitata deve dunque ritenersi in capo all'attore la sussistenza di legittima ragione o aspettativa di credito meritevole di tutela ex art. 2901 c.c. nei confronti di , seppur in termini di credito litigioso. Ragione di credito che, tra l'altro, Controparte_1 ha avuto riconoscimento in corso di causa con Sentenza n. 1238/2024, pronunciata all'esito del giudizio n. 20036/2015, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento della domanda proposta dall'odierno attore, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita intercorso tra attore e convenuto e condannato a rifondere all'odierno attore il prezzo di acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Salina unitamente alle spese di acquisto (pari in totale ad € 357.825,63) ed oltre le spese di lite.
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che con l'atto dispositivo di beni immobili il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio
2006 n. 15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n.
pagina 6 di 10 R.G. n. 1784/2018
7452).
Va sul punto rilevato che il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di donazione, che all'evidenza ha determinato una consistente modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando il trasferimento a terzi di beni senza corrispettivo e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito dell'attore, o quantomeno una oggettiva difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito, con la piena consapevolezza di . Controparte_1
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass Civ. n. 5105/2006). Nel caso di specie assume particolare rilievo la circostanza che con l'atto di donazione del 16.03.2018 Controparte_1
si è privato, senza ricevere alcun corrispettivo, del bene di maggior pregio tra quelli posseduti (villa con annesso magazzino e giardino sita in località Capo di Milazzo), e che da solo costituiva oltre la metà dell'intero proprio patrimonio (cfr. pag. 39 CTU valore villino sito part. 535: € 434.394,43, valore intero patrimonio: € 791.984,42).
Giova inoltre sottolineare che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21808; Corte appello
Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Ed invero, dalle conclusioni dell'elaborato peritale, redatto secondo un iter logico argomentativo esente da censure e dal quale in questa sede non si ritiene di discostarsi, emerge che il patrimonio di
[...] alla data della donazione di cui si chiede la revoca (16.03.2018) era stimato in € CP_1
791.984,91, da cui sottratto il valore della villa donata ai figli residuava il minor importo di €
357.590,48 cioè una cifra inferiore alla pretesa vantata dall'attore nel giudizio n. 36/2015, e che, a posteriori risulta inferiore al diritto di credito effettivamente riconosciuto in quel giudizio in capo all' (€ 357.825,63 oltre spese di lite). Pt_1
Nè i convenuti hanno provato in capo al debitore la titolarità di ulteriori beni, oltre quelli esaminati dal perito del Giudice giacché, come anche evidenziato nel provvedimento reso a verbale dell'udienza del
22.11.2022, dalla documentazione versata in atti dai convenuti non è possibile evincere la consistenza patrimoniale degli ulteriori cespiti dei quali veniva censurata la mancata considerazione in sede di pagina 7 di 10 R.G. n. 1784/2018
CTU. Con particolare riguardo all'asserita cospicua consistenza immobiliare della società Isola Verde
S.r.l. di cui risultava titolare dell'85% delle quote, va affermato che, come anche Controparte_1 accertato dal perito del giudice, l'ultimo bilancio depositato dalla società risale al 31.12.2014, e che lo stesso mostra una perdita di € 12.768,34, mentre per il periodo successivo non risultava alcuna attività
(cfr. pag. 27 e 49 relazione CTU). Né a riprova del valore degli immobili intestati alla citata S.r.l. possono ritenersi sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi, le conclusioni dell'elaborato peritale
(cfr. perizia giurata dell'08.06.2015 allegata all'atto di costituzione di redatto dal Controparte_1
consulente di parte convenuta, trattandosi di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Non colgono, peraltro, nel segno le difese svolte da parte convenuta in relazione all'asserita carenza dell'elemento soggettivo per difetto di intenzionalità del debitore di ledere, attraverso l'atto di disposizione, le ragioni creditorie. Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, “ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., rispetto ad un atto dispositivo posto in essere dal debitore deve sussistere l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento. L'onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni, integrando queste ultime i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, incombe sul creditore” (Tribunale Napoli sez. II, sent. nr. 5125/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha poi sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052; Cass. 19.12.2008,
n. 29869),
Nel caso in esame, in applicazione dei suesposti principi ermeneutici, la prova della consapevolezza in capo al donante del pregiudizio che l'atto posto in essere avrebbe arrecato al Controparte_1
creditore è da ritenersi in re ipsa nel trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la circostanza che l'atto di disposizione è stato effettuato in favore di soggetti legati da stretto legame di parentela con il disponente (figli), la riserva del diritto di abitazione per se e successivamente per la moglie, nonché tenuto conto del brevissimo lasso temporale intercorrente tra il deposito della CTU a se sfavorevole nel giudizio R.G. 36/2015 ( 14.10.2017) ed il compimento dell'atto di disposizione (16.03.2018). Tali elementi unitamente considerati evidenziano in verità con pagina 8 di 10 R.G. n. 1784/2018
quella gravità, precisione e concordanza richiesta ex art. 2729 c.c., dietro l'apparente intento di compiere atto di liberalità nei confronti dei figli, quello di sottrarre la propria abitazione alla garanzia dei creditori.
Infine, trattandosi di un atto a titolo gratuito, non ha rilevanza la consapevolezza in capo ai donatari e e del pregiudizio arrecato al creditore. Controparte_2 Pt_3 Pt_2 Parte_4
Difatti, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria alcuna rilevanza assume l'atteggiamento psicologico del terzo (c.d. partecipatio fraudis) - che l'art. 2901, n. 2, c.c. richiede solo in caso di revocatoria di atti a titolo oneroso – e ciò per la sola considerazione che le ragioni del creditore, “qui certat de damno vitando”, vengono dalla legge anteposte rispetto alla tutela del beneficiario, “qui certat de lucro captando” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/10/2015, n.21808).
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta deve considerarsi meritevole di accoglimento e va pertanto Parte_1 dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto di donazione a rogito del notaio in Milazzo in data 16.03.2018 (rep. 76254, racc. 13816) registrato in Barcellona Persona_1
Pozzo di Gotto in data 20.03.2018 n.1814 Serie 1T.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile ed alla media complessità della causa, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1784/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara Parte_6 inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, l'atto di donazione del
16.03.2018 a rogito del notaio in Milazzo (rep. 76254, racc. 13816) registrato Persona_1
in Barcellona Pozzo di Gotto in data 20.03.2018 n.1814 Serie 1T;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 11.444,75, di cui € 584,75 per spese ed € 10.860,00 per compensi pagina 9 di 10 R.G. n. 1784/2018
professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti soccombenti in solido.
Barcellona Pozzo di Gotto, 03.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1784/2018, promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosario Venuto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Controparte_1 C.F._2
Pozzo di Gotto, via Villa n. 23, presso lo studio dell'Avv. Carmela Zarcone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), elettivamente domiciliate in Milazzo, via Cosenz n. 51, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Rosa Amaddeo, che le rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanna
Messina giusta procura in atti;
***
(C.F. elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore, Parte_4 C.F._5 via Nazionale Terme n. 277, presso lo studio dell'Avv. Orazio Giacinta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuti
e
(C.F. ). Controparte_2 C.F._6
Convenuta contumace
pagina 1 di 10 R.G. n. 1784/2018
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio al fine di ottenere Parte_5 la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., dell'atto pubblico del 16.03.2018 a rogito del notaio in Milazzo (rep. 76254, racc. 13816) registrato in Barcellona Pozzo Persona_1
di Gotto in data 20.03.2018 n.1814 Serie 1T, con il quale il debitore donava a Controparte_1
ed la proprietà dei Parte_4 Parte_3 Parte_2 Controparte_2
seguenti immobili, (villa e magazzino) siti nel Comune di Milazzo, fg. 3 particelle n. 13 e n. 535, riservando sui detti immobili diritto di abitazione in favore proprio ed a seguire in favore della moglie
. CP_3
A tal fine l'odierno attore premetteva di avere acquistato da con atto pubblico del Controparte_1
12.10.2009 in notar un “appartamento per civile abitazione sito in S. M. Persona_2
Salina, località Lingua via Cavour n. 2 in catasto al fg. 21 particella n. 521, categoria A/4, Classe 3, vani 2,5”, per il prezzo di € 350.000,00 il quale l'odierno convenuto, con dichiarazione contenuta nell'atto pubblico di vendita, attestava essere conforme alle vigenti norme urbanistiche e non necessitare di alcuna sanatoria edilizia. Dava altresì atto di avere affrontato, dopo l'acquisto, delle spese di manutenzione ordinaria ex L.R. 37/85, documentate per € 86.038,82.
Successivamente, nel luglio del 2014, determinatosi a rivendere il bene, veniva a conoscenza che il predetto immobile diversamente da quanto dichiarato dal era catastato quale magazzino e CP_1 non quale civile abitazione, e che la richiesta di cambio d'uso, presentata dal anni addietro CP_1 la stipula dell'atto di acquisto dell' , era stata negata dalle pubbliche autorità (essendo Pt_1
l'immobile campito in zona urbanistica W- zona di inedificabilità assoluta, giusta L. Regionale
n.78/76cambio). Verificava altresì che l'immobile era privo di abitabilità, di agibilità, oltre a presentare una struttura totalmente abusiva nella parte retrostante il magazzino.
Valutate le considerevoli difformità tra le caratteristiche dell'immobile descritte nel contratto di compravendita e la situazione reale, adiva in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona - Sez.
Distaccata di Lipari - l'odierno convenuto ed il notaio rogante al fine di fare accertare l'inadempimento contrattuale degli stessi ed ottenere la risoluzione del contratto stipulato il 12.10.2009 n. 26568, con restituzione del prezzo d'acquisto (ivi comprese le spese notarili), pari ad € 357.825,63, maggiorato delle ulteriori spese sostenute in dipendenza della vicenda (spese di manutenzione documentate, pari ad
€ 86.038,82, spese di mediazione e legali per la fase stragiudiziale e di CTP, pari ad € 8.832,74).
Iscritta la causa a ruolo con R.G. n. 35/2015 e, disposta la CTU al fine di valutare la regolarità amministrativa dell'immobile venduto ed il suo valore, il perito depositava in data 17.06.2017 la pagina 2 di 10 R.G. n. 1784/2018
relazione ed il 14.10.2017 l'integrazione, asseritamente favorevoli alla pretesa attorea.
L'attore rappresentava di aver eseguito accertamenti catastali sulle possidenze del e del CP_1
notaio e di avere così appurato che poco dopo il deposito della predetta CTU nel marzo nel Per_2
2018, il si era spogliato, mediante donazione ai figli, di una serie di immobili di pregio, CP_1
giusto atto di donazione del 16.03.2018, registrato in Barcellona Pozzo di Gotto il 20.03.2018 e pertanto incoava il presente giudizio al fine di ottenere la revocatoria dell'atto pubblico asseritamente lesivo delle proprie pretese creditorie.
Adduceva l'evidenza del fine fraudolento del il quale valutando l'esito sfavorevole del CP_1
giudizio R.G. n. 36/2016, a seguito del deposito della CTU, disponeva dolosamente del proprio patrimonio con atto a titolo gratuito, sottraendo i beni di maggior pregio tra quelli posseduti (immobili siti in Milazzo via Paradiso) alla garanzia del credito dell' , frustrando di fatto le ragioni del Pt_1
credito.
L , in forza di quanto esposto, riteneva il suddetto atto dispositivo lesivo delle proprie ragioni Pt_1 creditorie, e ne chiedeva, dunque, la revocazione ai sensi dell'art. 2901 c.c., con vittoria di spese e compensi di lite.
Costituendosi in giudizio, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, Controparte_4
con vittoria di spese e compensi. Il convenuto eccepiva in particolare l'insussistenza di alcun credito attuale vantabile nei suoi confronti da controparte in ragione della semplice pendenza della vicenda giudiziaria intrapresa dall' nei suoi confronti, ancora non conclusa e di esito incerto. Pt_1
In via ulteriore, il convenuto denunciava l'assenza del requisito dell'eventus damni, atteso che l'atto dispositivo contestato riguardava un unico immobile (villa con annesso magazzino), mentre il proprio patrimonio constava di ulteriori cespiti, immobili (sia fabbricati che terreni) ubicati nel comune di
Milazzo, come da visura catastale versata in atti, nonchè titolarità dell'85% delle quote sui beni immobili di proprietà della società Isola Verde S.r.l. (il cui valore stimato risultava pari ad € 1.600.000 come da perizia giurata di stima del dell'08.06.2015).
Lamentava, ancora, l'assenza dell'elemento soggettivo il quale, trattandosi di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, andava individuato non nella mera consapevolezza di un possibile danno che potrebbe conseguire all'atto dispositivo (scientia damni), ma nella dolosa preordinazione dell'atto di disposizione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (consilium fraudis).
Chiedeva infine il riconoscimento del risarcimento ex art. 96 c.p.c avendo l' intrapreso Pt_1
l'azione giudiziaria nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda, in ragione della conoscenza della capienza patrimoniale del CP_1
pagina 3 di 10 R.G. n. 1784/2018
Si costituivano altresì e le quali deducevano l'insussistenza del credito Pt_2 Parte_3 vantato dall' , in ragione del fatto che trattandosi di credito litigioso, non ancora riconosciuto, Pt_1 all'attore non sarebbe riconducibile nessuna aspettativa di diritto. Deducevano altresì l'insussistenza dell'eventus damni, non avendo fornito l'attore la prova dell'incapienza patrimoniale del convenuto, il quale aveva disposto di un unico bene a favore dei figli, ma non dell'intero patrimonio la cui consistenza garantiva comunque il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Adducevano altresì la non conoscenza da parte delle donatarie del pregiudizio asseritamente arrecato alle ragioni creditorie. Al riguardo, le convenute rappresentavano di avere intrattenuto solo sporadici rapporti col padre, separatosi dalla loro madre poco dopo la loro nascita, eccepivano di non essere mai state a conoscenza dei rapporti debito/credito oggetto del presente giudizio ed esponevano altresì di avere in buona fede accettato la liberalità paterna, interpretandola come un gesto di riconciliazione dopo anni di assenza.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda revocatoria avanzata dall' , con vittoria di spese Pt_1
e compensi, oltre condanna ex art. 96 c.p.c. per litte temeraria;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea la compensazione delle spese in ragione della loro estraneità ai fatti di causa.
Le circostanze appena evidenziate venivano dedotte altresì da con comparsa di Parte_4 costituzione e risposta depositata all'udienza del 26.06.2019, con la quale lo stesso contestava l'ammontare del credito rivendicato (€ 500.000/600.000), che andava sensibilmente ridotto, eccependo in particolare la sproporzione dell'importo pari ad € 86.038,82 asseritamente esulante il semplice compimento di atti di manutenzione ordinaria, ma piuttosto impiegato per rendere l'immobile acquistato confacente alle esigenze personali dell'attore, nonché l'esosità delle somme rivendicate a titolo di spese legali e CTP (€ 8.832,74). In merito in particolare all'insussistenza del consilium fraudis eccepiva come lo stesso fosse escluso per tabulas sulla base della documentazione in atti dalla quale emergeva che il si determinava ad effettuare l'atto di liberalità nei confronti dei propri CP_1 quattro figli solo dopo avere riconosciuto il deducente, nonché dalla circostanza che l'unico bene donato ai figli in pari quota era la casa familiare.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda revocatoria promossa dalla , con vittoria Parte_1
di spese e compensi di lite oltre risarcimento ex art 96 c.p.c. avendo l'attore intrapreso l'azione revocatoria consapevole della capienza patrimoniale dell'asserito debitore
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con provvedimento reso all'udienza del 14.09.2021, il Giudice in persona di altro decidente dichiarava la contumacia di rigettava l'istanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza Controparte_2
ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, in attesa della definizione di quello iscritto al n. 36/2015 R.G.
pagina 4 di 10 R.G. n. 1784/2018
presso la sezione distaccata di Lipari di questo Tribunale (avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito dell' nei confronti del atteso che “la definizione del Pt_1 CP_1 giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. n. 12047/2021; Cass.
n. 2673/2016; Cass. n. 11573/2013; Cass., Sezioni Unite, n. 9440/2004) e disponeva CTU al fine di accertare, per quanto di interesse, la consistenza ed il valore dell'intero patrimonio di CP_1
al momento della stipula dell'atto di donazione (16.03.2018).
[...]
Con decreto del 14.09.2021, veniva nominata Consulente Tecnico d'ufficio l'Arch. Persona_3
, la quale depositava l'elaborato peritale in data 30.10.2022.
[...]
Con provvedimento reso a verbale dell'udienza del 22.11.2022, rigettata l'eccezione di nullità della
CTU, nonché l'istanza di rinnovazione o integrazione della stessa, proposta dai convenuti, ritenuta conclusa l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, provvedimento confermato con la successiva Ordinanza del 22.6.2023.
Indi all'udienza al 14.01.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da diretta a conseguire la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. Parte_1 dell'atto di donazione descritto in citazione deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Ebbene, in punto di diritto, deve premettersi che l'attore che esperisce l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c. ha l'onere di provare, la propria qualità di creditore, nonché la sussistenza degli elementi costitutivi di tale azione e cioè, quello oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, effettuato dal debitore, in pregiudizio delle ragioni creditorie, e quello soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche dalla consapevolezza in capo al terzo.
Nel caso in esame tutti i convenuti hanno contestato la legittimazione ad agire dell'attore in quanto, al momento della vocatio in ius, lo stesso non risultava titolare di alcun diritto di credito nei confronti del convenuto, agendo a tutela di una pretesa ancora sub iudice (restituzione del prezzo di acquisto e delle spese di acquisto e di manutenzione, afferenti immobile acquistato da nonché Controparte_1
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risarcimento del danno).
Sul punto, deve rammentarsi che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 e seg. c.c., rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, purché non assolutamente pretestuosa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr.
Cass. Civ. sez. VI, 19/02/2020, n.4212; Cass. S.U. ordinanza n. 9440/2004; Cass. sent. N. 12678/2001;
Cass. sent. N. 12144/1999).
Nel caso in esame, alla luce della giurisprudenza succitata deve dunque ritenersi in capo all'attore la sussistenza di legittima ragione o aspettativa di credito meritevole di tutela ex art. 2901 c.c. nei confronti di , seppur in termini di credito litigioso. Ragione di credito che, tra l'altro, Controparte_1 ha avuto riconoscimento in corso di causa con Sentenza n. 1238/2024, pronunciata all'esito del giudizio n. 20036/2015, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimento della domanda proposta dall'odierno attore, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita intercorso tra attore e convenuto e condannato a rifondere all'odierno attore il prezzo di acquisto Controparte_1 dell'immobile sito in Salina unitamente alle spese di acquisto (pari in totale ad € 357.825,63) ed oltre le spese di lite.
In secondo luogo, è da ritenersi sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (cd. eventus damni), in quanto è comprovato che con l'atto dispositivo di beni immobili il debitore ha arrecato pregiudizio alle ragioni del suo creditore anteriore. Secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, per la sussistenza del requisito dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione patrimoniale abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che l'atto di disposizione produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Infatti, il requisito in parola ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito. Ciò può verificarsi anche in caso di mera variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. 1 agosto 2007 n. 16986; Cass. 4 luglio
2006 n. 15265; Cass. 27 ottobre 2004 n. 20813; Cass. 17 ottobre 2001 n. 12678; Cass. 5 giugno 2000 n.
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7452).
Va sul punto rilevato che il pregiudizio nei confronti del creditore emerge per tabulas dal contenuto dall'atto di donazione, che all'evidenza ha determinato una consistente modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore, comportando il trasferimento a terzi di beni senza corrispettivo e di fatto incidendo sulla concreta possibilità di integrale soddisfazione in sede esecutiva del credito dell'attore, o quantomeno una oggettiva difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito, con la piena consapevolezza di . Controparte_1
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass Civ. n. 5105/2006). Nel caso di specie assume particolare rilievo la circostanza che con l'atto di donazione del 16.03.2018 Controparte_1
si è privato, senza ricevere alcun corrispettivo, del bene di maggior pregio tra quelli posseduti (villa con annesso magazzino e giardino sita in località Capo di Milazzo), e che da solo costituiva oltre la metà dell'intero proprio patrimonio (cfr. pag. 39 CTU valore villino sito part. 535: € 434.394,43, valore intero patrimonio: € 791.984,42).
Giova inoltre sottolineare che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere della controparte, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei creditori, (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21808; Corte appello
Reggio Calabria, 26/02/2018, n.113), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Ed invero, dalle conclusioni dell'elaborato peritale, redatto secondo un iter logico argomentativo esente da censure e dal quale in questa sede non si ritiene di discostarsi, emerge che il patrimonio di
[...] alla data della donazione di cui si chiede la revoca (16.03.2018) era stimato in € CP_1
791.984,91, da cui sottratto il valore della villa donata ai figli residuava il minor importo di €
357.590,48 cioè una cifra inferiore alla pretesa vantata dall'attore nel giudizio n. 36/2015, e che, a posteriori risulta inferiore al diritto di credito effettivamente riconosciuto in quel giudizio in capo all' (€ 357.825,63 oltre spese di lite). Pt_1
Nè i convenuti hanno provato in capo al debitore la titolarità di ulteriori beni, oltre quelli esaminati dal perito del Giudice giacché, come anche evidenziato nel provvedimento reso a verbale dell'udienza del
22.11.2022, dalla documentazione versata in atti dai convenuti non è possibile evincere la consistenza patrimoniale degli ulteriori cespiti dei quali veniva censurata la mancata considerazione in sede di pagina 7 di 10 R.G. n. 1784/2018
CTU. Con particolare riguardo all'asserita cospicua consistenza immobiliare della società Isola Verde
S.r.l. di cui risultava titolare dell'85% delle quote, va affermato che, come anche Controparte_1 accertato dal perito del giudice, l'ultimo bilancio depositato dalla società risale al 31.12.2014, e che lo stesso mostra una perdita di € 12.768,34, mentre per il periodo successivo non risultava alcuna attività
(cfr. pag. 27 e 49 relazione CTU). Né a riprova del valore degli immobili intestati alla citata S.r.l. possono ritenersi sufficienti, in mancanza di ulteriori elementi, le conclusioni dell'elaborato peritale
(cfr. perizia giurata dell'08.06.2015 allegata all'atto di costituzione di redatto dal Controparte_1
consulente di parte convenuta, trattandosi di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio.
Non colgono, peraltro, nel segno le difese svolte da parte convenuta in relazione all'asserita carenza dell'elemento soggettivo per difetto di intenzionalità del debitore di ledere, attraverso l'atto di disposizione, le ragioni creditorie. Sul punto, va rammentato che per costante giurisprudenza di legittimità, “ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., rispetto ad un atto dispositivo posto in essere dal debitore deve sussistere l'elemento soggettivo del consilium fraudis, ossia la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che l'atto dispositivo diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale o, laddove l'atto dispositivo sia anteriore all'insorgenza del credito, la dolosa preordinazione dello stesso a pregiudicarne il soddisfacimento. L'onere della prova circa la ricorrenza di tali condizioni, integrando queste ultime i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, incombe sul creditore” (Tribunale Napoli sez. II, sent. nr. 5125/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha poi sottolineato, in tema di azione revocatoria ordinaria, che la prova della consapevolezza di ledere le ragioni del creditore può essere fornita anche mediante presunzioni desumibili dalle circostanze di fatto emerse in corso di giudizio (Cass. 30.12.2014 n. 27546 cit. con particolare riferimento agli atti a titolo gratuito Cass. 29.04.2009, n. 10052; Cass. 19.12.2008,
n. 29869),
Nel caso in esame, in applicazione dei suesposti principi ermeneutici, la prova della consapevolezza in capo al donante del pregiudizio che l'atto posto in essere avrebbe arrecato al Controparte_1
creditore è da ritenersi in re ipsa nel trasferimento a titolo gratuito dell'immobile, tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la circostanza che l'atto di disposizione è stato effettuato in favore di soggetti legati da stretto legame di parentela con il disponente (figli), la riserva del diritto di abitazione per se e successivamente per la moglie, nonché tenuto conto del brevissimo lasso temporale intercorrente tra il deposito della CTU a se sfavorevole nel giudizio R.G. 36/2015 ( 14.10.2017) ed il compimento dell'atto di disposizione (16.03.2018). Tali elementi unitamente considerati evidenziano in verità con pagina 8 di 10 R.G. n. 1784/2018
quella gravità, precisione e concordanza richiesta ex art. 2729 c.c., dietro l'apparente intento di compiere atto di liberalità nei confronti dei figli, quello di sottrarre la propria abitazione alla garanzia dei creditori.
Infine, trattandosi di un atto a titolo gratuito, non ha rilevanza la consapevolezza in capo ai donatari e e del pregiudizio arrecato al creditore. Controparte_2 Pt_3 Pt_2 Parte_4
Difatti, trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria alcuna rilevanza assume l'atteggiamento psicologico del terzo (c.d. partecipatio fraudis) - che l'art. 2901, n. 2, c.c. richiede solo in caso di revocatoria di atti a titolo oneroso – e ciò per la sola considerazione che le ragioni del creditore, “qui certat de damno vitando”, vengono dalla legge anteposte rispetto alla tutela del beneficiario, “qui certat de lucro captando” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 27/10/2015, n.21808).
Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, la domanda proposta deve considerarsi meritevole di accoglimento e va pertanto Parte_1 dichiarata l'inefficacia nei confronti del creditore istante dell'atto di donazione a rogito del notaio in Milazzo in data 16.03.2018 (rep. 76254, racc. 13816) registrato in Barcellona Persona_1
Pozzo di Gotto in data 20.03.2018 n.1814 Serie 1T.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile ed alla media complessità della causa, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1784/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara Parte_6 inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, l'atto di donazione del
16.03.2018 a rogito del notaio in Milazzo (rep. 76254, racc. 13816) registrato Persona_1
in Barcellona Pozzo di Gotto in data 20.03.2018 n.1814 Serie 1T;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 11.444,75, di cui € 584,75 per spese ed € 10.860,00 per compensi pagina 9 di 10 R.G. n. 1784/2018
professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti soccombenti in solido.
Barcellona Pozzo di Gotto, 03.04.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Elisa Imbesi, addetta all'Ufficio per il Processo.
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