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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14468 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 14468 / 2023 R.G., promosso da:
(CUI: ), nato in [...] il giorno 16/03/1984, Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. BRUNO SARA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 4/12/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 07/11/2023 nell'interesse del ricorrente SI
[...]
, cittadino del PAKISTAN, nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento Pt_1
del Questore di Bologna emesso in data 5/10/2023, notificatogli il giorno 11/10/2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 10/10/2022 (come indicato nel decreto impugnato),
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di in CP_1 CP_1
data 12/06/2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale dichiarando inammissibile la domanda, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Contr un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia nel 2015, di vivere in autonomia, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando come rider.
Con decreto del 19/11/2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 04/12/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore della parte attrice confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo, riportandosi alla documentazione prodotta e precisando che “il ricorrente vive in Italia ormai da nove anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato dal 2017 e lavora tuttora come lavoratore autonomo avendo aperto partita IVA e lavorando come rider con buoni guadagni;
parla la lingua italiana;
non sa riferire se abbia famiglia in Patria”.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 17/12/2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 05/10/2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 10/10/2022 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1984, si trovi in Italia dal 10/06/2015, dunque da dieci anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- il ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 04/12/2024);
- il ricorrente è immune da precedenti penali (cfr. Certificazione penale in atti);
- il ricorrente vive in autonomia nel Comune di in Via Andrea Costa nr.121, presso CP_1
l'abitazione di un connazionale che lo ospita (cfr. verbale d'udienza del 04/12/2024 e dichiarazione di ospitalità datata 22/10/2023);
- Dalla documentazione lavorativa in atti si desume quanto segue: nell'anno 2017, il ricorrente stipulava contratto di lavoro in agricoltura dal 26/06/2017 al 31/07/2017 con la società Salvi
Vivai; in seguito, stipulava analogo contratto con la medesima società con durata dal
01/08/2017 al 30/09/2017; nell'anno 2019, veniva assunto con contratto a tempo determinato full time nel settore della ristorazione, con mansioni di Operatore di Cucina/Aiuto Sushiman, dalla società Sushiko S.R.L. In data 19/03/2019 il suddetto contratto veniva trasformato a tempo indeterminato;
nell'anno 2020 il ricorrente proseguiva l'attività lavorativa anche nel settore agricolo presso l'azienda Valle Crati, in forza di contratto dal 07/08/2020 al 31/12/2020. A causa della perdita del permesso del soggiorno, il ricorrente lavorava irregolarmente nel settore delle consegne di cibo a domicilio.
- Attualmente il ricorrente lavora in qualità di lavoratore autonomo nel settore delle consegne a domicilio nella figura professionale di “rider”, con apertura di Partita IVA in data 26/06/2024
(cfr. dichiarazione di inizio attività trasmessa all'Agenzia delle Entrate).
- il ricorrente ha potuto contare su redditi pari ad euro 3.148,82 nell'anno 2017, euro 93,00 nell' anno 2018, euro 9.477,00 nell'anno 2019 ed euro 447,00 nell'anno 2020 (cfr. copia estratto conto INPS aggiornato al 13/11/2024); nel 2024 in qualità di lavoratore autonomo con Partita
Iva ha riportato un fatturato netto di circa euro 921,08 (cfr. fatture 2024 in atti).
Quanto alla situazione familiare in Pakistan del ricorrente, non vi sono informazioni in merito. Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da dieci anni;
che parla e comprende molto bene la lingua italiana;
che vive in autonomia;
che è immune da precedenti penali;
che svolge attività lavorativa in maniera autonoma con sufficienti buoni guadagni;
la circostanza che il ricorrente abbia sempre vissuto del proprio lavoro è avvalorata dalla sua buona condotta, essendo egli incensurato.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione, in costante miglioramento anche dal punto di vista reddituale e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 10 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(come da delibera in atti) e la parte soccombente il peraltro non costituitosi, con Controparte_1 la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello
Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SI al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1
protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
20/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 14468 / 2023 R.G., promosso da:
(CUI: ), nato in [...] il giorno 16/03/1984, Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. BRUNO SARA
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 4/12/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, restava contumace.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 07/11/2023 nell'interesse del ricorrente SI
[...]
, cittadino del PAKISTAN, nato in [...] in data [...], avverso il provvedimento Pt_1
del Questore di Bologna emesso in data 5/10/2023, notificatogli il giorno 11/10/2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 10/10/2022 (come indicato nel decreto impugnato),
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di in CP_1 CP_1
data 12/06/2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale dichiarando inammissibile la domanda, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Contr un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivato in Italia nel 2015, di vivere in autonomia, di avere sempre vissuto del proprio lavoro e di stare tuttora lavorando come rider.
Con decreto del 19/11/2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 04/12/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore della parte attrice confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo, riportandosi alla documentazione prodotta e precisando che “il ricorrente vive in Italia ormai da nove anni, vive in autonomia in ospitalità; ha sempre lavorato dal 2017 e lavora tuttora come lavoratore autonomo avendo aperto partita IVA e lavorando come rider con buoni guadagni;
parla la lingua italiana;
non sa riferire se abbia famiglia in Patria”.
Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissata udienza collegiale per la discussione per il giorno 17/12/2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna del giorno 05/10/2023, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda del ricorrente del 10/10/2022 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il ricorrente, classe 1984, si trovi in Italia dal 10/06/2015, dunque da dieci anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- il ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 04/12/2024);
- il ricorrente è immune da precedenti penali (cfr. Certificazione penale in atti);
- il ricorrente vive in autonomia nel Comune di in Via Andrea Costa nr.121, presso CP_1
l'abitazione di un connazionale che lo ospita (cfr. verbale d'udienza del 04/12/2024 e dichiarazione di ospitalità datata 22/10/2023);
- Dalla documentazione lavorativa in atti si desume quanto segue: nell'anno 2017, il ricorrente stipulava contratto di lavoro in agricoltura dal 26/06/2017 al 31/07/2017 con la società Salvi
Vivai; in seguito, stipulava analogo contratto con la medesima società con durata dal
01/08/2017 al 30/09/2017; nell'anno 2019, veniva assunto con contratto a tempo determinato full time nel settore della ristorazione, con mansioni di Operatore di Cucina/Aiuto Sushiman, dalla società Sushiko S.R.L. In data 19/03/2019 il suddetto contratto veniva trasformato a tempo indeterminato;
nell'anno 2020 il ricorrente proseguiva l'attività lavorativa anche nel settore agricolo presso l'azienda Valle Crati, in forza di contratto dal 07/08/2020 al 31/12/2020. A causa della perdita del permesso del soggiorno, il ricorrente lavorava irregolarmente nel settore delle consegne di cibo a domicilio.
- Attualmente il ricorrente lavora in qualità di lavoratore autonomo nel settore delle consegne a domicilio nella figura professionale di “rider”, con apertura di Partita IVA in data 26/06/2024
(cfr. dichiarazione di inizio attività trasmessa all'Agenzia delle Entrate).
- il ricorrente ha potuto contare su redditi pari ad euro 3.148,82 nell'anno 2017, euro 93,00 nell' anno 2018, euro 9.477,00 nell'anno 2019 ed euro 447,00 nell'anno 2020 (cfr. copia estratto conto INPS aggiornato al 13/11/2024); nel 2024 in qualità di lavoratore autonomo con Partita
Iva ha riportato un fatturato netto di circa euro 921,08 (cfr. fatture 2024 in atti).
Quanto alla situazione familiare in Pakistan del ricorrente, non vi sono informazioni in merito. Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che il ricorrente si trova in
Italia da dieci anni;
che parla e comprende molto bene la lingua italiana;
che vive in autonomia;
che è immune da precedenti penali;
che svolge attività lavorativa in maniera autonoma con sufficienti buoni guadagni;
la circostanza che il ricorrente abbia sempre vissuto del proprio lavoro è avvalorata dalla sua buona condotta, essendo egli incensurato.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia economica del ricorrente in un percorso di integrazione, in costante miglioramento anche dal punto di vista reddituale e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 10 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
Nulla sulle spese processuali essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato
(come da delibera in atti) e la parte soccombente il peraltro non costituitosi, con Controparte_1 la conseguenza che la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello
Stato e a favore di altra amministrazione (sull'inapplicabilità dell'art. 133 DPR 115/2002 in caso analogo cfr. Cass. n. 18583/2012).
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente SI al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1
protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
20/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso