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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9923/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 30/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9923/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], CUI: 04R45CD, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BIAMONTE MICHELE RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “nel merito, annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso nei confronti della ricorrente dal Questore di Bologna il 20/02/2024 e notificato in data
13/06/24, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e/o consequenziali;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in capo alla sig.ra ai sensi dell'art. 19, comma Pt_1
1.1 e 1.2 TUI, così come novellato dal d.l. 130/2020 e confermato nella legge di conversione n. 173/2020, applicabile ratione temporis nella sua versione “piena” in forza di una domanda presentata in data 20/10/2022 e, dunque, prima della novella legislativa di cui al d.l. 10 marzo 2023 n. 20 (poi convertito in legge), in virtù dell'indubbia e conclamata vulnerabilità della ricorrente e della di lei famiglia (composta da sua marito e dai loro tre figli minori), dei suoi radicati legami familiari e della consistente durata del suo soggiorno in Italia (sul t.n. da oltre 11 anni), nel pieno rispetto della sua vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. si richiede la liquidazione del patrocinio a spese dello stato, come da separata istanza depositata per il tramite del “SIAMM” ed allegata al fascicolo telematico”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 8.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole CP_1 il 13.6.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che dalla nota prodotta dalla Questura risulta che l'interessata giungeva in Italia il data 8/10/2013 munita di visto per ricongiungimento familiare. L'interessata è stata titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia fino al 31/01/2019 e di permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo fino al 03/05/2019. L'istanza di rinnovo di quest'ultimo titolo è stata respinta per insufficienza reddituale in data 11/03/2021. L'interessata, ospite di una connazionale, convive con suo marito e i suoi tre figli. L'interessata risulta debitrice nei confronti dell'Erario di una somma complessiva dell'importo di 161.520,80 euro;
attesto che la rilevante condizione debitoria evidenziata nella prefata nota, relativa al periodo in cui l'istante svolgeva attività commerciale, rappresenti un elemento significativo del mancato adempimento da parte della stessa di uno dei doveri fondamentali di chiunque voglia permanere regolarmente sul territorio nazionale, peraltro dimostrando la reiterazione nel tempo del comportamento antigiuridico tenuto come l'interessata non abbia fatto propria una delle regole essenziali per essere considerato a pieno titolo facente parte della comunità nella quale riterrebbe di essere inserita. Tale circostanza, ritenendo assumere indubbio rilievo ai fini delle valutazioni complessive da compiere in relazione alla suddetta istanza, non induce a considerare che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione al rispetto della propria vita privata o familiare sancito dall'art. 8 CEDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando, in fatto: di risiedere in Italia da oltre undici anni, avendo fatto ingresso sul territorio, unitamente alla primogenita, munita di visto per ricongiungimento con il marito, suo connazionale;
di aver avuto altri due figli nati a nel 2014 e 2018; di aver gestito insieme al marito un'attività CP_1 imprenditoriale nel settore della pasticceria e di aver per questo beneficiato di un regolare titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, sino al diniego di rinnovo del permesso per insufficienza reddituale, motivato dalla seria posizione debitoria nei confronti dell'Erario per difficoltà economiche ricondotte alle misure volte a contrastare l'emergenza pandemica che ha interessato anche l'Italia nel 2020; di aver fatto quindi domanda di protezione speciale nell'ottobre 2022.
1.3. In data 9.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente, che, all'udienza del 21.11.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “Sono in Italia da 10 anni;
mio marito ha chiesto la protezione speciale;
non sto lavorando;
mi occupo dei figli;
la grande ha problemi di cuore e ha 12 anni;
il maschio ha 10 anni;
l'ultima ha 6 anni. La grande ha problemi cardio circolatori. Non ho fatto la richiesta di permesso di soggiorno per assistenza minori non ho fatta. Io e mio marito avevamo una cornetteria in via del Pratello. Io ero titolare. Dal 2013 al 2021 sono stata regolare”.
1.6. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. permesso provvisorio per richiesta protezione speciale del 20.10.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di vita privata e familiare meritevole di tutela. L'istante, di anni 40, si trova in Italia dall'ottobre 2013 e ha fatto ingresso nel nostro Paese con regolare visto per ricongiungimento con il marito, suo connazionale, unitamente alla figlia primogenita, nata in [...] nel 2012. In Italia, la ricorrente ha regolarmente risieduto sino al 2021 in forza di un titolo di soggiorno per motivi familiari e successivamente per motivi di lavoro autonomo. L'istante ha dunque svolto attività lavorativa in regola quantomeno sino al 2021. Del resto, in sede di audizione giudiziale ella ha dichiarato di essere stata titolare di una cornetteria sita a attività che svolgeva unitamente al CP_1 marito.
Parte resistente ha evidenziato l'esistenza di una seria situazione debitoria a carico della ricorrente nei confronti dell'Erario per un debito complessivo di €161.520,80, imputata dalla difesa attorea alle misure restrittive adottate durante la fase emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus-19, a partire dal 2020. Dalla documentazione trasmessa dal Questore emerge tuttavia che l'attività intestata all'istante fosse in perdita per poco più di € 24.000 già nell'anno 2018, circostanza che comunque non esclude ragionevolmente un aggravamento della situazione finanziaria anche dovuto alle restrizioni imposte alle attività commerciali nel 2020 e 2021. Ad ogni modo, l'aver accumulato ingenti debiti nei confronti dello Stato non è di per sé causa ostativa al riconoscimento della protezione in parola, posto che l'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 richiama testualmente le sole “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, né tantomeno tale circostanza, ossia l'inosservanza dei precetti giuridici in materia fiscale o, comunque, il mancato adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio di attività commerciale, può essere di per sé sintomatica della mancata integrazione sul territorio italiano. Difatti, in dispare la possibilità per lo Stato di recuperare il debito attraverso le opportune procedure, la situazione della ricorrente deve poter essere apprezzata nella sua globalità, valutazione che induce a ritenere sussistente, nel caso di specie, una vita privata e familiare meritevole di tutela. Difatti, l'istante, che deve ritenersi immune da pregiudizi penali, non avendo parte resistente segnalato alcunché, appare aver radicato una propria identità sociale sul territorio, anche favorita dalla presenza dei figli e del coniuge e dalla conoscenza della lingua italiana, per come dimostrata in sede di audizione giudiziale. Qui vive in condizioni di autonomia abitativa unitamente al marito, che risulta attualmente impiegato a tempo indeterminato a far data dal 4.10.2024 (cfr. trasformazione del 1.10.2024) in qualità di operaio con un guadagno mensile di circa € 1.500 netti. Sebbene la ricorrente non sia attualmente titolare di un rapporto di lavoro, la stessa ha dichiarato di occuparsi dei tre figli, nati rispettivamente nel 2012 in Pakistan, nel 2014 e nel 2018 a Peraltro, la primogenita è affetta da una forma di cardiopatia congenita CP_1
(tetralogia di Fallot) che ne ha comportato il riconoscimento di invalidità nel giugno 2019 (cfr. verbale di accertamento INPS). Ad oggi, dunque, la ricorrente si trova sul territorio dal oltre undici anni, unitamente a tutto il suo nucleo familiare, composto da una minore in condizioni di fragilità fisica, mentre non appare vantare alcun legame significativo con il Paese di provenienza. La vita privata e familiare della ricorrente appare dunque meritevole di tutela, non essendo emerse, come detto in precedenza, ragioni ostative al riconoscimento della protezione in parola.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 30/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 30/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9923/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], CUI: 04R45CD, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BIAMONTE MICHELE RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “nel merito, annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso nei confronti della ricorrente dal Questore di Bologna il 20/02/2024 e notificato in data
13/06/24, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e/o consequenziali;
e, per l'effetto, riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in capo alla sig.ra ai sensi dell'art. 19, comma Pt_1
1.1 e 1.2 TUI, così come novellato dal d.l. 130/2020 e confermato nella legge di conversione n. 173/2020, applicabile ratione temporis nella sua versione “piena” in forza di una domanda presentata in data 20/10/2022 e, dunque, prima della novella legislativa di cui al d.l. 10 marzo 2023 n. 20 (poi convertito in legge), in virtù dell'indubbia e conclamata vulnerabilità della ricorrente e della di lei famiglia (composta da sua marito e dai loro tre figli minori), dei suoi radicati legami familiari e della consistente durata del suo soggiorno in Italia (sul t.n. da oltre 11 anni), nel pieno rispetto della sua vita privata e familiare ex art. 8 CEDU. si richiede la liquidazione del patrocinio a spese dello stato, come da separata istanza depositata per il tramite del “SIAMM” ed allegata al fascicolo telematico”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 8.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole CP_1 il 13.6.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che dalla nota prodotta dalla Questura risulta che l'interessata giungeva in Italia il data 8/10/2013 munita di visto per ricongiungimento familiare. L'interessata è stata titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia fino al 31/01/2019 e di permesso di soggiorno per motivi commerciali/lavoro autonomo fino al 03/05/2019. L'istanza di rinnovo di quest'ultimo titolo è stata respinta per insufficienza reddituale in data 11/03/2021. L'interessata, ospite di una connazionale, convive con suo marito e i suoi tre figli. L'interessata risulta debitrice nei confronti dell'Erario di una somma complessiva dell'importo di 161.520,80 euro;
attesto che la rilevante condizione debitoria evidenziata nella prefata nota, relativa al periodo in cui l'istante svolgeva attività commerciale, rappresenti un elemento significativo del mancato adempimento da parte della stessa di uno dei doveri fondamentali di chiunque voglia permanere regolarmente sul territorio nazionale, peraltro dimostrando la reiterazione nel tempo del comportamento antigiuridico tenuto come l'interessata non abbia fatto propria una delle regole essenziali per essere considerato a pieno titolo facente parte della comunità nella quale riterrebbe di essere inserita. Tale circostanza, ritenendo assumere indubbio rilievo ai fini delle valutazioni complessive da compiere in relazione alla suddetta istanza, non induce a considerare che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione al rispetto della propria vita privata o familiare sancito dall'art. 8 CEDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando, in fatto: di risiedere in Italia da oltre undici anni, avendo fatto ingresso sul territorio, unitamente alla primogenita, munita di visto per ricongiungimento con il marito, suo connazionale;
di aver avuto altri due figli nati a nel 2014 e 2018; di aver gestito insieme al marito un'attività CP_1 imprenditoriale nel settore della pasticceria e di aver per questo beneficiato di un regolare titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, sino al diniego di rinnovo del permesso per insufficienza reddituale, motivato dalla seria posizione debitoria nei confronti dell'Erario per difficoltà economiche ricondotte alle misure volte a contrastare l'emergenza pandemica che ha interessato anche l'Italia nel 2020; di aver fatto quindi domanda di protezione speciale nell'ottobre 2022.
1.3. In data 9.7.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente, che, all'udienza del 21.11.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “Sono in Italia da 10 anni;
mio marito ha chiesto la protezione speciale;
non sto lavorando;
mi occupo dei figli;
la grande ha problemi di cuore e ha 12 anni;
il maschio ha 10 anni;
l'ultima ha 6 anni. La grande ha problemi cardio circolatori. Non ho fatto la richiesta di permesso di soggiorno per assistenza minori non ho fatta. Io e mio marito avevamo una cornetteria in via del Pratello. Io ero titolare. Dal 2013 al 2021 sono stata regolare”.
1.6. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. permesso provvisorio per richiesta protezione speciale del 20.10.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di vita privata e familiare meritevole di tutela. L'istante, di anni 40, si trova in Italia dall'ottobre 2013 e ha fatto ingresso nel nostro Paese con regolare visto per ricongiungimento con il marito, suo connazionale, unitamente alla figlia primogenita, nata in [...] nel 2012. In Italia, la ricorrente ha regolarmente risieduto sino al 2021 in forza di un titolo di soggiorno per motivi familiari e successivamente per motivi di lavoro autonomo. L'istante ha dunque svolto attività lavorativa in regola quantomeno sino al 2021. Del resto, in sede di audizione giudiziale ella ha dichiarato di essere stata titolare di una cornetteria sita a attività che svolgeva unitamente al CP_1 marito.
Parte resistente ha evidenziato l'esistenza di una seria situazione debitoria a carico della ricorrente nei confronti dell'Erario per un debito complessivo di €161.520,80, imputata dalla difesa attorea alle misure restrittive adottate durante la fase emergenziale legata alla diffusione del Coronavirus-19, a partire dal 2020. Dalla documentazione trasmessa dal Questore emerge tuttavia che l'attività intestata all'istante fosse in perdita per poco più di € 24.000 già nell'anno 2018, circostanza che comunque non esclude ragionevolmente un aggravamento della situazione finanziaria anche dovuto alle restrizioni imposte alle attività commerciali nel 2020 e 2021. Ad ogni modo, l'aver accumulato ingenti debiti nei confronti dello Stato non è di per sé causa ostativa al riconoscimento della protezione in parola, posto che l'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 richiama testualmente le sole “ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, né tantomeno tale circostanza, ossia l'inosservanza dei precetti giuridici in materia fiscale o, comunque, il mancato adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio di attività commerciale, può essere di per sé sintomatica della mancata integrazione sul territorio italiano. Difatti, in dispare la possibilità per lo Stato di recuperare il debito attraverso le opportune procedure, la situazione della ricorrente deve poter essere apprezzata nella sua globalità, valutazione che induce a ritenere sussistente, nel caso di specie, una vita privata e familiare meritevole di tutela. Difatti, l'istante, che deve ritenersi immune da pregiudizi penali, non avendo parte resistente segnalato alcunché, appare aver radicato una propria identità sociale sul territorio, anche favorita dalla presenza dei figli e del coniuge e dalla conoscenza della lingua italiana, per come dimostrata in sede di audizione giudiziale. Qui vive in condizioni di autonomia abitativa unitamente al marito, che risulta attualmente impiegato a tempo indeterminato a far data dal 4.10.2024 (cfr. trasformazione del 1.10.2024) in qualità di operaio con un guadagno mensile di circa € 1.500 netti. Sebbene la ricorrente non sia attualmente titolare di un rapporto di lavoro, la stessa ha dichiarato di occuparsi dei tre figli, nati rispettivamente nel 2012 in Pakistan, nel 2014 e nel 2018 a Peraltro, la primogenita è affetta da una forma di cardiopatia congenita CP_1
(tetralogia di Fallot) che ne ha comportato il riconoscimento di invalidità nel giugno 2019 (cfr. verbale di accertamento INPS). Ad oggi, dunque, la ricorrente si trova sul territorio dal oltre undici anni, unitamente a tutto il suo nucleo familiare, composto da una minore in condizioni di fragilità fisica, mentre non appare vantare alcun legame significativo con il Paese di provenienza. La vita privata e familiare della ricorrente appare dunque meritevole di tutela, non essendo emerse, come detto in precedenza, ragioni ostative al riconoscimento della protezione in parola.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 30/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti