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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO SS, all'esito dell'udienza di discussione del
10.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 3016/2020 R.G., avente ad oggetto: reintegra nel possesso/fase di merito, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Mastrolia con studio in Campagna,
alla via privata Gelsomino Mastrolia n.1, ove elegge domicilio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], CP_1
, e , nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_2
03/08/1940, C.F. , elett.te dom.ti in Salerno alla C.F._3
via M.Conforti n.3 presso lo Studio dell'Avv. Barbara Spadafora, giusta procura rilasciata in sede di riassunzione;
RESISTENTI
1 CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza di discussione del
10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.04.2020 premetteva di Parte_1
essere proprietaria ed in pieno possesso del terreno retrostante il fabbricato di proprietà dei fratelli e , in CP_1 Controparte_2
Campagna alla frazione Quadrivio.
1.1. Precisava che il suddetto terreno era comprensivo di una porzione di circa 30 mq, raggiungibile attraverso apposito marciapiede, anch'esso di proprietà della istante e retrostante l'immobile dei Per_1 CP_1
e , che formando un cavalcavia sulla rampa sottostante
[...] CP_2
consentiva alla ricorrente di accedere a detta porzione di terreno, altrimenti interclusa dalla rampa stessa.
1.2. Riferiva che nel maggio del 2019 i resistenti, trasformando la finestra esistente sul muro del fabbricato di proprietà e segnante il confine con terreno retrostante in una porta, avevano di fatto costituito “un passaggio”
sul fondo della sig.ra concretizzante turbativa, atteso che Parte_1
l'opera era stata realizzata clandestinamente e violentemente.
1.3. Aggiungeva che ulteriore turbativa, violenta e clandestina, era stata realizzata nel mese di febbraio 2020 con l'istallazione, da parte dei sig.ri e , su muro ricadente nell'aria di CP_1 Controparte_2
proprietà (porzione di terreno di ca 30 mq) della sig.ra di Parte_1
due motori per condizionatori d'aria nonché di una caldaia alimentata da bombola di gas posizionata anch'essa su terreno di proprietà ed in pieno possesso della sig.ra . Parte_1
2 1.4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso
e previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. reintegrare
la ricorrente nel pieno possesso del terreno di 30 mq retrostante il
fabbricato dei sig.ri e e per l'effetto CP_1 Controparte_2
condannare i sig.ri e alla CP_1 Controparte_2
ricostituzione dello status quo ante chiudendo la porta realizzata in luogo
della preesistente finestra e rimuovendo i due motori per condizionatori
nonché la caldaia e la bombola di gas posta a servizio della stessa. Con
vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da attribuirsi per
fattone anticipo”.
2. Disposta la comparizione delle parti si costituivano in giudizio i resistenti che, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità della domanda tesa ad ottenere la chiusura della porta-balcone essendo stata promossa dopo il termine di decadenza annuale, atteso che la finestra era stata trasformata in un balcone nel mese di novembre 2018 e non a maggio
2019 come prospettato dalla controparte.
2.1. Deducevano, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza di molestia e di una modifica apprezzabile dello stato dei luoghi.
2.2. Parimenti, non costituiva alcuna molestia l'apposizione della caldaia e dei motori dei condizionatori nella colonna d'aria del piano terra, che costituiva la proiezione verso l'alto dello spazio aereo sovrastante il suolo del fabbricato;
area da sempre posseduta dai resistenti.
2.3. Riferivano che la sig.ra dopo l'installazione della Parte_1
caldaia, alla fine del mese di febbraio 2020, con l'aiuto del marito e del figlio, entrando nella proprietà dei germani, aveva chiuso il
3 marciapiede/balcone con un cancelletto, al fine di impedire agli odierni resistenti di raggiungere il pozzetto delle acque reflue, la caldaia ed i motori dei condizionatori;
comportamento che costituiva, senz'altro, uno
CP_ spoglio del possesso da sempre esercitato dai germani e CP_2
.
[...]
2.4. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Previo rigetto del ricorso proposto, ordinare alla sig.ra Parte_1
CP_ di reintegrare i sigg. e nel possesso dell'area Controparte_2
sottostante la caldaia ed i motori condizionati ordinando alla sig.ra
di rimuovere il cancelletto installato alla fine di febbraio Parte_1
2020, sbarrato con un tubo innocenti a sua volta chiuso con un catenaccio,
che impedisce ai resistenti di effettuare la manutenzione al pozzetto delle
acque reflue, alla caldaia ed ai condizionatori. Con vittoria delle spese di
lite”.
3. Nella fase interdittale del giudizio possessorio si procedeva all'escussione degli informatori e all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
4. All'esito, con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2022, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla ricorrente con riguardo alla c.d Parte_1
porta finestra;
in accoglimento della relativa domanda sempre proposta dalla ricorrente ordinava ai resistenti e Parte_1 CP_1
di rimuovere i due motori dei condizionatori e la Controparte_2
caldaia unitamente alla bombola del gas per cui è causa;
in accoglimento della domanda interdittale di reintegra del possesso proposta da Parte_1
4 CP_
e , ordinava a di rimuovere a sua Controparte_2 Parte_1
volta il cancelletto sbarrato con un tubo innocenti, chiuso con un catenaccio meglio descritto in comparsa di costituzione, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Con reclamo tempestivamente depositato insisteva per Parte_1
l'accoglimento integrale del proprio ricorso, con condanna dei sig.ri e alla ricostituzione dello status quo CP_1 Controparte_2
ante chiudendo la porta realizzata in luogo della preesistente finestra;
in riforma dell'impugnata ordinanza chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale dei resistenti sig.ri e perché CP_1 CP_2
inammissibile ed improcedibile e comunque nel merito infondata.
6. Si costituivano e che, preliminarmente, CP_1 CP_2
quanto alla trasformazione della finestra insistevano per la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda per tardività.
Ribadivano che, correttamente, il giudice di prime cure aveva anche riscontrato lo spoglio ai loro danni in merito alla zona di terreno per cui è
causa.
In via incidentale impugnavano l'ordinanza nella parte in cui era stata accolta l'avversa domanda relativa alla rimozione dei condizionatori e della caldaia non essendo configurabile alcuna turbativa del possesso.
7. Con ordinanza depositata il 7.09.2022 e notificata alle parti in data
9.09.2022, il Collegio adito in sede di reclamo così statuiva:
“1) dichiara inammissibile il reclamo incidentale formulato da parte di
e di;
Controparte_2 CP_1
5 2) accoglie il reclamo formulato da , e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
- ordina a e di rimuovere la Controparte_2 CP_1
struttura della “porta-balcone” per cui è causa, con contestuale ordine di
ripristino dello status quo ante dei luoghi;
- rigetta la domanda possessoria formulata da parte di e CP_1
di avente ad oggetto la reintegra degli stessi nel Controparte_2
possesso dell'area sottostante la caldaia ed i motori condizionati, con
richiesta di rimozione del cancelletto ivi apposto dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
3) compensa per un terzo le spese di lite della prima fase del presente
giudizio, e condanna e alla Controparte_2 CP_1
refusione delle spese processuali della restante quota in favore di
[...]
, che si liquidano per intero in € 98,30 per spese vive ed € Parte_1
3.146,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Diego
Mastrolia;
4) compensa per un terzo le spese di lite della presente fase di reclamo, e
condanna e alla refusione delle Controparte_2 CP_1
spese processuali della restante quota in favore di , che si Parte_1
liquidano per intero in € 174,00 per spese vive ed € 1.823,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge, con attribuzione in favore dell'avv. Diego Mastrolia”.
6 8. Con istanza depositata in data 31.10.2022, e CP_1 CP_2
chiedevano la prosecuzione del giudizio possessorio
[...]
riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
9. Interrotto il giudizio per la morte del difensore dei resistenti, lo stesso veniva riassunto.
10. Con comparsa nel giudizio di merito possessorio si costituiva anche che, in via preliminare, eccepiva la tardività dell'istanza di Parte_1
prosecuzione del giudizio. Insisteva, altresì, per l'accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate nelle precedenti fasi del giudizio.
Eccepiva altresì, nel corso del processo, anche l'improcedibilità
dell'azione per mancato espletamento della mediazione.
11. Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa era quindi assunta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2025.
***
1. Le eccezioni preliminari, spiegate dalla difesa della ricorrente sono infondate. Con ordinanza del 30/11/2023 il Tribunale Parte_1
ha assegnato alle parti termine per la proposizione della domanda di mediazione;
il difensore di parte resistente, in allegato alle note del
29.01.2024, ha depositato il verbale negativo di mediazione prot.
106/2023, a seguito di verbale di incontro del 24.01.2024.
1.1. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività del reclamo atteso che risulta rispettato il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 703 u.c.
c.p.c., tenuto conto che il provvedimento che ha definito il reclamo è stato comunicato, a seguito di pubblicazione telematica del 7.09.2022, in data
7 9.09.2022 (cft. attestazione di cancelleria) mentre l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito è stata tempestivamente depositata,
sempre telematicamente, in data 31.10.2022.
2. venendo al merito, ritiene il Tribunale che, all'esito della compiuta istruttoria a cognizione piena, devono essere confermate le decisioni emesse all'esito della fase sommaria nei termini di seguito precisati.
2.1. Invero, non potendo prescindersi dagli elementi di prova già acquisiti in fase sommaria, in assenza di nuove evidenze probatorie, può ritenersi,
in primo luogo, la tempestività del ricorso possessorio proposto da quanto alla domanda attinente alla manutenzione del Parte_1
possesso, oggetto della turbativa rappresentata dalla trasformazione della finestra in porta balcone, rigettandosi l'eccezione di decadenza sollevata dai resistenti.
2.2. Sul punto appaiono obiettivamente dirimenti le risultanze del “servizio
fotografico” effettuato “al momento dell'accertamento e afferente lo stato
dei luoghi” dal Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di
Campagna, all'esito del sopralluogo del 22.05.2019 (cft. informativa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, prot.49/2019,
prodotta dalla ricorrente).
Dall'esame delle fotografie scattate nel maggio del 2019 emerge che – in quel momento – i resistenti avevano soltanto ampliato il vano finestra.
Comparando le contrastanti dichiarazioni rese dagli informatori con la documentazione prodotta, in particolare con le menzionate fotografie (si ripete, particolarmente qualificanti per la provenienza dalla Polizia Locale,
in veste di P.G.) che mostrano lo stato dei luoghi prima della costruzione
8 del balcone, può ritenersi che non si fosse ancora concretizzato un effettivo passaggio sul fondo della sig.ra , costituente turbativa. Parte_1
2.3. Ne deriva l'ammissibilità della tutela possessoria in parte qua, avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato depositato in data 20.4.2020.
3. Ciò posto, la domanda di manutenzione del possesso proposta da
è fondata e va accolta. Parte_1
La stessa ha fornito prova dell'esercizio del possesso sulla zona di terreno per cui è causa. Si rimanda sia alle dichiarazioni rese da , Testimone_1
figlia della reclamante, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare,
sia alle risultanze del diverso procedimento possessorio tra le stesse parti,
come valorizzate dal Collegio adito in sede di reclamo, le cui motivazioni sul punto interamente si richiamano.
Non da ultimo, seppur solo ad colorandum possessionem, per determinare meglio i contorni di un possesso già altrimenti dimostrato, vi è rispondenza del possesso a valido titolo rappresentato dal testamento di
[...]
Par
del 27.10.1994 del seguente tenore: “lascio a mia figlia Per_2
l'intera zona di terreno retrostante il fabbricato alla frazione Quadrivio
di circa metri quadrati seicento”.
Per contro, non può ritenersi provato l'esercizio in fatto del possesso su tale zona di terreno da parte dei resistenti, nemmeno nelle forme del compossesso.
Si rimanda alle valutazioni già espresse dal Collegio in sede di reclamo evidenziandosi, in ogni caso, la genericità delle deposizioni rese dagli informatori indicati da parte resistente circa l'utilizzo di tale area.
9 Nessun dubbio residua sul fatto che la trasformazione della finestra oggetto di contestazione nella “porta-finestra” costituisca senz'altro una turbativa all'esercizio del possesso vantato da parimenti Parte_1
sussistente deve ritenersi l'elemento psicologico della molestia possessoria, consistente nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento,
da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (ex multis cft. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 107 del
07/01/2016).
4. In ragione della prova del possesso esclusivo sull'area oggetto di contestazione in favore di va conseguentemente rigettata Parte_1
la domanda possessoria formulata in riconvenzionale da e CP_1
di avente ad oggetto la reintegra degli stessi nel Controparte_2
possesso dell'area sottostante la caldaia ed i motori condizionati, con richiesta di rimozione del cancelletto ivi apposto dalla sig.ra
[...]
, dovendosi escludere la configurabilità di uno spoglio messo in Parte_1
opera dalla ricorrente.
5. E' infine fondata e va accolta anche l'ulteriore domanda proposta da volta a contestare l'istallazione, da parte dei sig.ri Parte_1
e , su muro ricadente nell'aria in uso CP_1 Controparte_2
alla stessa ricorrente di due motori per condizionatori d'aria nonché di una caldaia alimentata da bombola di gas, confermandosi, sul punto,
10 l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure della fase sommaria in data
18.02.2022.
L'informatrice ha confermato il possesso da parte della Testimone_1
ricorrente sul terreno di circa 30 mq per cui è causa, il quale veniva utilizzato, negli anni, come deposito di cassette e legname.
Parimenti, dalla disamina delle fotografie in atti emerge che i manufatti di cui si discute risultano installati ad una altezza modesta, tale da rendere concreto il pericolo e la molestia ai danni della ricorrente, anche per la sporgenza delle relative tubazioni, avuto altresì riguardo alla pericolosità
delle condutture del gas.
6. Quanto alla richiesta di espletamento di CTU, che accerti la proprietà
del muro sul quale insiste l'infisso trasformato in porta-balcone, la sua inidoneità ad ostacolare l'esercizio del possesso del marciapiede-balcone da parte della sig.ra , come reiterata dalla difesa di parte Parte_1
resistente all'udienza di discussione, la stessa non può essere accolta sia perchè il presente giudizio verte in materia possessoria e non petitoria, sia perchè la CTU non può sopperire – in assenza di questioni tecniche di speciale difficoltà - agli oneri probatori gravanti sulle parti.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, quelle delle due fasi sommarie restano regolate dall'ordinanza collegiale che ha statuito sul punto.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di come da dispositivo, in ragione del Parte_1
valore della causa (indeterminabile-basso pari a 26.000 euro), dei
11 parametri minimi (stante l'assenza di significativa attività istruttoria rispetto a quella già espletata nelle fasi sommarie) delle tariffe vigenti.
Va disposta la distrazione delle predette spese in favore dell'Avv. Diego
Mastrolia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
CO SS, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.
3016/2020, in accoglimento delle domande proposte da , ogni Parte_1
altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) conferma l'ordinanza possessoria interdittale, emessa dall'intestato
Tribunale, in composizione monocratica, in data 18.02.2022, nella parte in cui ordina ai resistenti e CP_1 CP_2
di rimuovere i due motori dei condizionatori e la caldaia
[...]
unitamente alla bombola del gas per cui è causa;
2) conferma interamente l'ordinanza, emessa in data 7.09.2022 dal
Collegio in sede di reclamo, nel collegato giudizio r.g. 2056/2022
contenente, tra l'altro: A) l'ordine rivolto a e Controparte_2
di rimuovere la struttura della “porta-balcone” per CP_1
cui è causa, con contestuale ordine di ripristino dello status quo ante dei luoghi;
B) il rigetto la domanda possessoria formulata da parte di e di avente ad oggetto la CP_1 Controparte_2
reintegra degli stessi nel possesso dell'area sottostante la caldaia ed i motori condizionati, con richiesta di rimozione del cancelletto ivi apposto dalla sig.ra ; Parte_1
12 3) condanna e al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio di merito in favore di Parte_1
, liquidate in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Diego Mastrolia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 18.12.2025
Il giudice dott. CO SS
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO SS, all'esito dell'udienza di discussione del
10.12.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 3016/2020 R.G., avente ad oggetto: reintegra nel possesso/fase di merito, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Mastrolia con studio in Campagna,
alla via privata Gelsomino Mastrolia n.1, ove elegge domicilio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], CP_1
, e , nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_2
03/08/1940, C.F. , elett.te dom.ti in Salerno alla C.F._3
via M.Conforti n.3 presso lo Studio dell'Avv. Barbara Spadafora, giusta procura rilasciata in sede di riassunzione;
RESISTENTI
1 CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza di discussione del
10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.04.2020 premetteva di Parte_1
essere proprietaria ed in pieno possesso del terreno retrostante il fabbricato di proprietà dei fratelli e , in CP_1 Controparte_2
Campagna alla frazione Quadrivio.
1.1. Precisava che il suddetto terreno era comprensivo di una porzione di circa 30 mq, raggiungibile attraverso apposito marciapiede, anch'esso di proprietà della istante e retrostante l'immobile dei Per_1 CP_1
e , che formando un cavalcavia sulla rampa sottostante
[...] CP_2
consentiva alla ricorrente di accedere a detta porzione di terreno, altrimenti interclusa dalla rampa stessa.
1.2. Riferiva che nel maggio del 2019 i resistenti, trasformando la finestra esistente sul muro del fabbricato di proprietà e segnante il confine con terreno retrostante in una porta, avevano di fatto costituito “un passaggio”
sul fondo della sig.ra concretizzante turbativa, atteso che Parte_1
l'opera era stata realizzata clandestinamente e violentemente.
1.3. Aggiungeva che ulteriore turbativa, violenta e clandestina, era stata realizzata nel mese di febbraio 2020 con l'istallazione, da parte dei sig.ri e , su muro ricadente nell'aria di CP_1 Controparte_2
proprietà (porzione di terreno di ca 30 mq) della sig.ra di Parte_1
due motori per condizionatori d'aria nonché di una caldaia alimentata da bombola di gas posizionata anch'essa su terreno di proprietà ed in pieno possesso della sig.ra . Parte_1
2 1.4. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso
e previo accertamento dei presupposti di cui all'art. 1168 c.c. reintegrare
la ricorrente nel pieno possesso del terreno di 30 mq retrostante il
fabbricato dei sig.ri e e per l'effetto CP_1 Controparte_2
condannare i sig.ri e alla CP_1 Controparte_2
ricostituzione dello status quo ante chiudendo la porta realizzata in luogo
della preesistente finestra e rimuovendo i due motori per condizionatori
nonché la caldaia e la bombola di gas posta a servizio della stessa. Con
vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da attribuirsi per
fattone anticipo”.
2. Disposta la comparizione delle parti si costituivano in giudizio i resistenti che, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità della domanda tesa ad ottenere la chiusura della porta-balcone essendo stata promossa dopo il termine di decadenza annuale, atteso che la finestra era stata trasformata in un balcone nel mese di novembre 2018 e non a maggio
2019 come prospettato dalla controparte.
2.1. Deducevano, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza di molestia e di una modifica apprezzabile dello stato dei luoghi.
2.2. Parimenti, non costituiva alcuna molestia l'apposizione della caldaia e dei motori dei condizionatori nella colonna d'aria del piano terra, che costituiva la proiezione verso l'alto dello spazio aereo sovrastante il suolo del fabbricato;
area da sempre posseduta dai resistenti.
2.3. Riferivano che la sig.ra dopo l'installazione della Parte_1
caldaia, alla fine del mese di febbraio 2020, con l'aiuto del marito e del figlio, entrando nella proprietà dei germani, aveva chiuso il
3 marciapiede/balcone con un cancelletto, al fine di impedire agli odierni resistenti di raggiungere il pozzetto delle acque reflue, la caldaia ed i motori dei condizionatori;
comportamento che costituiva, senz'altro, uno
CP_ spoglio del possesso da sempre esercitato dai germani e CP_2
.
[...]
2.4. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Previo rigetto del ricorso proposto, ordinare alla sig.ra Parte_1
CP_ di reintegrare i sigg. e nel possesso dell'area Controparte_2
sottostante la caldaia ed i motori condizionati ordinando alla sig.ra
di rimuovere il cancelletto installato alla fine di febbraio Parte_1
2020, sbarrato con un tubo innocenti a sua volta chiuso con un catenaccio,
che impedisce ai resistenti di effettuare la manutenzione al pozzetto delle
acque reflue, alla caldaia ed ai condizionatori. Con vittoria delle spese di
lite”.
3. Nella fase interdittale del giudizio possessorio si procedeva all'escussione degli informatori e all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
4. All'esito, con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2022, il giudice di prime cure dichiarava inammissibile la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla ricorrente con riguardo alla c.d Parte_1
porta finestra;
in accoglimento della relativa domanda sempre proposta dalla ricorrente ordinava ai resistenti e Parte_1 CP_1
di rimuovere i due motori dei condizionatori e la Controparte_2
caldaia unitamente alla bombola del gas per cui è causa;
in accoglimento della domanda interdittale di reintegra del possesso proposta da Parte_1
4 CP_
e , ordinava a di rimuovere a sua Controparte_2 Parte_1
volta il cancelletto sbarrato con un tubo innocenti, chiuso con un catenaccio meglio descritto in comparsa di costituzione, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Con reclamo tempestivamente depositato insisteva per Parte_1
l'accoglimento integrale del proprio ricorso, con condanna dei sig.ri e alla ricostituzione dello status quo CP_1 Controparte_2
ante chiudendo la porta realizzata in luogo della preesistente finestra;
in riforma dell'impugnata ordinanza chiedeva di rigettare la domanda riconvenzionale dei resistenti sig.ri e perché CP_1 CP_2
inammissibile ed improcedibile e comunque nel merito infondata.
6. Si costituivano e che, preliminarmente, CP_1 CP_2
quanto alla trasformazione della finestra insistevano per la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'avversa domanda per tardività.
Ribadivano che, correttamente, il giudice di prime cure aveva anche riscontrato lo spoglio ai loro danni in merito alla zona di terreno per cui è
causa.
In via incidentale impugnavano l'ordinanza nella parte in cui era stata accolta l'avversa domanda relativa alla rimozione dei condizionatori e della caldaia non essendo configurabile alcuna turbativa del possesso.
7. Con ordinanza depositata il 7.09.2022 e notificata alle parti in data
9.09.2022, il Collegio adito in sede di reclamo così statuiva:
“1) dichiara inammissibile il reclamo incidentale formulato da parte di
e di;
Controparte_2 CP_1
5 2) accoglie il reclamo formulato da , e, per l'effetto, in Parte_1
parziale riforma dell'ordinanza impugnata:
- ordina a e di rimuovere la Controparte_2 CP_1
struttura della “porta-balcone” per cui è causa, con contestuale ordine di
ripristino dello status quo ante dei luoghi;
- rigetta la domanda possessoria formulata da parte di e CP_1
di avente ad oggetto la reintegra degli stessi nel Controparte_2
possesso dell'area sottostante la caldaia ed i motori condizionati, con
richiesta di rimozione del cancelletto ivi apposto dalla sig.ra
[...]
; Parte_1
3) compensa per un terzo le spese di lite della prima fase del presente
giudizio, e condanna e alla Controparte_2 CP_1
refusione delle spese processuali della restante quota in favore di
[...]
, che si liquidano per intero in € 98,30 per spese vive ed € Parte_1
3.146,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Diego
Mastrolia;
4) compensa per un terzo le spese di lite della presente fase di reclamo, e
condanna e alla refusione delle Controparte_2 CP_1
spese processuali della restante quota in favore di , che si Parte_1
liquidano per intero in € 174,00 per spese vive ed € 1.823,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge, con attribuzione in favore dell'avv. Diego Mastrolia”.
6 8. Con istanza depositata in data 31.10.2022, e CP_1 CP_2
chiedevano la prosecuzione del giudizio possessorio
[...]
riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
9. Interrotto il giudizio per la morte del difensore dei resistenti, lo stesso veniva riassunto.
10. Con comparsa nel giudizio di merito possessorio si costituiva anche che, in via preliminare, eccepiva la tardività dell'istanza di Parte_1
prosecuzione del giudizio. Insisteva, altresì, per l'accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate nelle precedenti fasi del giudizio.
Eccepiva altresì, nel corso del processo, anche l'improcedibilità
dell'azione per mancato espletamento della mediazione.
11. Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa era quindi assunta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 10.12.2025.
***
1. Le eccezioni preliminari, spiegate dalla difesa della ricorrente sono infondate. Con ordinanza del 30/11/2023 il Tribunale Parte_1
ha assegnato alle parti termine per la proposizione della domanda di mediazione;
il difensore di parte resistente, in allegato alle note del
29.01.2024, ha depositato il verbale negativo di mediazione prot.
106/2023, a seguito di verbale di incontro del 24.01.2024.
1.1. Parimenti infondata è l'eccezione di tardività del reclamo atteso che risulta rispettato il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 703 u.c.
c.p.c., tenuto conto che il provvedimento che ha definito il reclamo è stato comunicato, a seguito di pubblicazione telematica del 7.09.2022, in data
7 9.09.2022 (cft. attestazione di cancelleria) mentre l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito è stata tempestivamente depositata,
sempre telematicamente, in data 31.10.2022.
2. venendo al merito, ritiene il Tribunale che, all'esito della compiuta istruttoria a cognizione piena, devono essere confermate le decisioni emesse all'esito della fase sommaria nei termini di seguito precisati.
2.1. Invero, non potendo prescindersi dagli elementi di prova già acquisiti in fase sommaria, in assenza di nuove evidenze probatorie, può ritenersi,
in primo luogo, la tempestività del ricorso possessorio proposto da quanto alla domanda attinente alla manutenzione del Parte_1
possesso, oggetto della turbativa rappresentata dalla trasformazione della finestra in porta balcone, rigettandosi l'eccezione di decadenza sollevata dai resistenti.
2.2. Sul punto appaiono obiettivamente dirimenti le risultanze del “servizio
fotografico” effettuato “al momento dell'accertamento e afferente lo stato
dei luoghi” dal Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di
Campagna, all'esito del sopralluogo del 22.05.2019 (cft. informativa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, prot.49/2019,
prodotta dalla ricorrente).
Dall'esame delle fotografie scattate nel maggio del 2019 emerge che – in quel momento – i resistenti avevano soltanto ampliato il vano finestra.
Comparando le contrastanti dichiarazioni rese dagli informatori con la documentazione prodotta, in particolare con le menzionate fotografie (si ripete, particolarmente qualificanti per la provenienza dalla Polizia Locale,
in veste di P.G.) che mostrano lo stato dei luoghi prima della costruzione
8 del balcone, può ritenersi che non si fosse ancora concretizzato un effettivo passaggio sul fondo della sig.ra , costituente turbativa. Parte_1
2.3. Ne deriva l'ammissibilità della tutela possessoria in parte qua, avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato depositato in data 20.4.2020.
3. Ciò posto, la domanda di manutenzione del possesso proposta da
è fondata e va accolta. Parte_1
La stessa ha fornito prova dell'esercizio del possesso sulla zona di terreno per cui è causa. Si rimanda sia alle dichiarazioni rese da , Testimone_1
figlia della reclamante, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare,
sia alle risultanze del diverso procedimento possessorio tra le stesse parti,
come valorizzate dal Collegio adito in sede di reclamo, le cui motivazioni sul punto interamente si richiamano.
Non da ultimo, seppur solo ad colorandum possessionem, per determinare meglio i contorni di un possesso già altrimenti dimostrato, vi è rispondenza del possesso a valido titolo rappresentato dal testamento di
[...]
Par
del 27.10.1994 del seguente tenore: “lascio a mia figlia Per_2
l'intera zona di terreno retrostante il fabbricato alla frazione Quadrivio
di circa metri quadrati seicento”.
Per contro, non può ritenersi provato l'esercizio in fatto del possesso su tale zona di terreno da parte dei resistenti, nemmeno nelle forme del compossesso.
Si rimanda alle valutazioni già espresse dal Collegio in sede di reclamo evidenziandosi, in ogni caso, la genericità delle deposizioni rese dagli informatori indicati da parte resistente circa l'utilizzo di tale area.
9 Nessun dubbio residua sul fatto che la trasformazione della finestra oggetto di contestazione nella “porta-finestra” costituisca senz'altro una turbativa all'esercizio del possesso vantato da parimenti Parte_1
sussistente deve ritenersi l'elemento psicologico della molestia possessoria, consistente nella volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, senza che rilevi, in senso contrario, il perseguimento,
da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo ovvero la mancata previsione delle concrete ed ulteriori conseguenze della sua azione (ex multis cft. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 107 del
07/01/2016).
4. In ragione della prova del possesso esclusivo sull'area oggetto di contestazione in favore di va conseguentemente rigettata Parte_1
la domanda possessoria formulata in riconvenzionale da e CP_1
di avente ad oggetto la reintegra degli stessi nel Controparte_2
possesso dell'area sottostante la caldaia ed i motori condizionati, con richiesta di rimozione del cancelletto ivi apposto dalla sig.ra
[...]
, dovendosi escludere la configurabilità di uno spoglio messo in Parte_1
opera dalla ricorrente.
5. E' infine fondata e va accolta anche l'ulteriore domanda proposta da volta a contestare l'istallazione, da parte dei sig.ri Parte_1
e , su muro ricadente nell'aria in uso CP_1 Controparte_2
alla stessa ricorrente di due motori per condizionatori d'aria nonché di una caldaia alimentata da bombola di gas, confermandosi, sul punto,
10 l'ordinanza emessa dal giudice di prime cure della fase sommaria in data
18.02.2022.
L'informatrice ha confermato il possesso da parte della Testimone_1
ricorrente sul terreno di circa 30 mq per cui è causa, il quale veniva utilizzato, negli anni, come deposito di cassette e legname.
Parimenti, dalla disamina delle fotografie in atti emerge che i manufatti di cui si discute risultano installati ad una altezza modesta, tale da rendere concreto il pericolo e la molestia ai danni della ricorrente, anche per la sporgenza delle relative tubazioni, avuto altresì riguardo alla pericolosità
delle condutture del gas.
6. Quanto alla richiesta di espletamento di CTU, che accerti la proprietà
del muro sul quale insiste l'infisso trasformato in porta-balcone, la sua inidoneità ad ostacolare l'esercizio del possesso del marciapiede-balcone da parte della sig.ra , come reiterata dalla difesa di parte Parte_1
resistente all'udienza di discussione, la stessa non può essere accolta sia perchè il presente giudizio verte in materia possessoria e non petitoria, sia perchè la CTU non può sopperire – in assenza di questioni tecniche di speciale difficoltà - agli oneri probatori gravanti sulle parti.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, quelle delle due fasi sommarie restano regolate dall'ordinanza collegiale che ha statuito sul punto.
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di come da dispositivo, in ragione del Parte_1
valore della causa (indeterminabile-basso pari a 26.000 euro), dei
11 parametri minimi (stante l'assenza di significativa attività istruttoria rispetto a quella già espletata nelle fasi sommarie) delle tariffe vigenti.
Va disposta la distrazione delle predette spese in favore dell'Avv. Diego
Mastrolia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
CO SS, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.
3016/2020, in accoglimento delle domande proposte da , ogni Parte_1
altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) conferma l'ordinanza possessoria interdittale, emessa dall'intestato
Tribunale, in composizione monocratica, in data 18.02.2022, nella parte in cui ordina ai resistenti e CP_1 CP_2
di rimuovere i due motori dei condizionatori e la caldaia
[...]
unitamente alla bombola del gas per cui è causa;
2) conferma interamente l'ordinanza, emessa in data 7.09.2022 dal
Collegio in sede di reclamo, nel collegato giudizio r.g. 2056/2022
contenente, tra l'altro: A) l'ordine rivolto a e Controparte_2
di rimuovere la struttura della “porta-balcone” per CP_1
cui è causa, con contestuale ordine di ripristino dello status quo ante dei luoghi;
B) il rigetto la domanda possessoria formulata da parte di e di avente ad oggetto la CP_1 Controparte_2
reintegra degli stessi nel possesso dell'area sottostante la caldaia ed i motori condizionati, con richiesta di rimozione del cancelletto ivi apposto dalla sig.ra ; Parte_1
12 3) condanna e al pagamento CP_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio di merito in favore di Parte_1
, liquidate in euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Diego Mastrolia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 18.12.2025
Il giudice dott. CO SS
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