Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1004
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttori dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione per relationem è legittimo se l'atto impugnato riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato. Ha inoltre ritenuto che le prove oggettive raccolte dalla Guardia di Finanza, inclusi riscontri documentali, testimonianze e controlli incrociati, fossero sufficienti a suffragare la pretesa impositiva, anche in caso di inattendibilità della contabilità, legittimando la determinazione dei ricavi in via induttiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1004
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1004
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo