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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 6073/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO IO EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6073/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Franchi, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 dicembre 2025 i coniugi hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate come ultimamente aggiornate.
La difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nelle ultime note scritte depositate in data 8 dicembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 agosto 2025 e premettevano di avere celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Fornovo di Taro (PR), il 10 settembre 2023, e che dalla loro unione sono Per_ nati (rispettivamente, il 6 marzo 2020 e il 5 giugno 2022) i figli e . Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei suddetti minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura prettamente economica). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 9 settembre 2025, hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate come ultimamente aggiornate alla luce dei nuovi orari di lavoro della madre . Parte_2
La difesa degli stessi ricorrenti ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, la convergente ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla sopravvenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza matrimoniale che pertanto, come del resto allegato in ricorso, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali (così come illustrate nelle note del giorno 8 dicembre 2025, in ragione degli impegni lavorativi materni), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno, poi, inevitabilmente omologate le condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Fornovo di Taro (PR) il 10 settembre 2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 3, P. 2, S. A, anno 2023.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate tra i coniugi, come ultimamente aggiornate con le note scritte depositate in data 8 dicembre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO IO EV
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO IO EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 6073/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Franchi, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 9 dicembre 2025 i coniugi hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate come ultimamente aggiornate.
La difesa dei ricorrenti ha precisato le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nelle ultime note scritte depositate in data 8 dicembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2 agosto 2025 e premettevano di avere celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Fornovo di Taro (PR), il 10 settembre 2023, e che dalla loro unione sono Per_ nati (rispettivamente, il 6 marzo 2020 e il 5 giugno 2022) i figli e . Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei suddetti minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie di natura prettamente economica). pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, comparendo personalmente all'udienza celebrata il 9 settembre 2025, hanno dichiarato di non volere conciliarsi confermando l'intenzione di disciplinare la loro separazione alle condizioni concordate come ultimamente aggiornate alla luce dei nuovi orari di lavoro della madre . Parte_2
La difesa degli stessi ricorrenti ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, la convergente ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla sopravvenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza matrimoniale che pertanto, come del resto allegato in ricorso, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni genitoriali (così come illustrate nelle note del giorno 8 dicembre 2025, in ragione degli impegni lavorativi materni), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Vanno, poi, inevitabilmente omologate le condizioni afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio in Fornovo di Taro (PR) il 10 settembre 2023, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 3, P. 2, S. A, anno 2023.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate tra i coniugi, come ultimamente aggiornate con le note scritte depositate in data 8 dicembre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 9 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO IO EV
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