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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/11/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2175/2018
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2175/2018 R. G. e promossa con ricorso in appello, iscritto a ruolo in data
28/03/2018 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
AR AP n. 224, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe ALIQUO', del Foro di Catania, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Simone VERONESE, del Foro di Vicenza, in Schio (VI) - Via
Lago di Lugano n. 27, giusta procura redatta su foglio separato ed allegata in calce al ricorso in appello ricorrente appellante contro PA
, in persona del PREFETTO pro-tempore, ( Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. P.IVA_2
), presso i cui uffici in Venezia, San Marco n. 63, è elettivamente domiciliato P.IVA_3 appellato
In punto: altri istituti e leggi speciali;
opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge n.
689/1981, art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
All'udienza di discussione del 23.10.2025 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE APPELLANTE:
1 Per quanto esposto, l'Arch. , come sopra rappresentato e difeso, insiste nelle PAte_1 conclusioni rassegnate con il ricorso in appello, e chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla controparte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Voglia codesto Tribunale,
Nel merito: dichiarare inammissibile il presente appello e comunque respingere la domanda proposta da parte ricorrente perché infondata.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello, iscritto a ruolo in data 28/03/2018, l'arch. adiva questo Tribunale PAte_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 270/2017, emessa in data 29.09.2017, con cui il Giudice di
Pace (G.d.P.) di Bassano del Grappa aveva rigettato il ricorso in opposizione ex artt. 22 Legge n.
689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, dal medesimo arch. proposto in data 15.05.2017 avverso le Pt_1 ordinanze prefettizie impugnate, confermandole e compensando le spese di lite.
L'opposizione aveva ad oggetto quattro ordinanze-ingiunzione, con le quali la
[...]
aveva ingiunto al ricorrente, odierno appellante, il pagamento di sanzioni Controparte_2 pecuniarie per complessivi € 4.735,30, in prospettazione dell'autorità amministrativa dovute in dipendenza dell'avvenuta emissione degli assegni bancari n.ri 0874007723, 0874007726, 0874010251 e
0874010254, in difetto dell'autorizzazione del trattario (ovvero, la n. 4 di cui infra, in difetto di provvista) tratti sul conto corrente intestato alla società in essere presso la Banca Monte dei Paschi di CP_3
Siena s.p.a., Filiale di Rossano Veneto (VI).
Segnatamente le ordinanze opposte erano le seguenti: 1) prot. n. M_IT PR_VIUTG0026052-20170403,
emessa in data 03.04.2017, notificata il 14.04.2017; 2) prot. n. M_IT PR_VIUTG 0032462-20170426,
emessa in data 26.04.2017, notificata il 04.05.2017; 3) prot. n. M_IT PR_VIUTG 0032462-20170426,
emessa in data 26.04.2017, notificata il 04.05.2017; 4) prot. n. M_IT PR_VIUTG 0032464-20170426,
emessa in data 26.04.2017, notificata il 04.05.2017.
L'appellante esponeva che la con sede in Rossano Veneto (VI), società operante nel settore CP_3 delle bomboniere ed accessori, dichiarata fallita con sentenza n. 186 del 09.05.2014 del Tribunale di
2 Vicenza, al tempo in cui era in bonis, in data 18.04.2013, per ragioni correlate ad una migliore operatività, aveva conferito al medesimo una procura institoria, attribuendogli tra l'altro il potere di “aprire conti presso banche e disporne, depositare e ritirare somme, emettere, pagare e girare assegni, depositare e ritirare titoli e valori”, procura poi revocata con atto pubblico del 16.04.2014.
I quattro assegni oggetto delle ordinanze ingiunzione sarebbero stati emessi in epoca successiva alla revoca della procura institoria, apparentemente con la sottoscrizione dell'opponente . PAte_1
Quest'ultimo, con ricorso depositato in data 15.05.2017, opponeva dette ordinanze, chiedendo fosse accertata illegittimità delle stesse ed annullate, assumendo che le firme apposte sui titoli fossero apocrife, chiedendo all'uopo una CTU per verificare la dedotta apocrifia, previo ordine di esibizione degli originali degli assegni;
in subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva la , eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Controparte_2
Giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace, rigettata l'eccezione preliminare di competenza, rigettava nel merito l'opposizione, confermando le ordinanze ingiunzione opposte.
Nell'interporre appello, l'arch. allegava i motivi di impugnativa di seguito riassunti. Pt_1
In primo luogo, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c..
Assumeva invero l'apoditticità delle argomentazioni nel merito del G.d.P., incentrate essenzialmente sul rilievo che l'opponente non aveva fatto alcuna opposizione agli atti di protesto, elevati dalla Banca non avendo l'istituto evidenziato alcuna anomalia nelle sottoscrizioni.
Assumeva che in realtà neppure sussisteva prova che egli avesse ricevuto la comunicazione dei protesti, e che ad ogni modo aveva disconosciuto, e disconosceva, l'autenticità delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c..
Nel caso il Giudice adito avesse ritenuto che gli assegni bancari oggetto di giudizio fossero compresi nel novero dei documenti connotati da un'incidenza sostanziale e processuale particolarmente elevata, il ricorrente dichiarava di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., avendo all'uopo già prodotto scritture di comparazione ed avendo esercitato l'azione proprio intendendo contrastare l'efficacia probatoria piena delle sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari.
Deduceva altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il Giudice di prime cure pronunciato su tutte le domande proposte, omettendo ogni pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, in via gradata, sulla richiesta di riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
3 Deduceva ancora l'erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il G.d.P. ritenuto di pervenire alle conclusioni prese senza fornire alcuna motivazione a supporto della ritenuta autenticità delle sottoscrizioni, ovvero apoditticamente affermando che la documentazione allegata al ricorso in opposizione non fornisse prova alcuna della falsità della firma.
Si doleva infine della disposta compensazione delle spese di lite.
Concludeva, in riforma della sentenza di prime cure, per l'accoglimento delle conclusioni, in via principale e gradata, del ricorso in opposizione, reiterando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti nonché di CTU grafologica.
Si costituiva l'Amministrazione appellata, rappresentata ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, in punto di fatto riportandosi alla memoria di costituzione dell Controparte_4
e in diritto eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non
[...] indicando l'atto di gravame i punti della sentenza che si intendevano impugnare e le modifiche da apporre alla motivazione, limitandosi alla reiterazione dei motivi di ricorso di primo grado;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello.
Così essenzialmente integrato il contraddittorio, con ordinanza 26.10.2018 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Intervenute modifiche tabellari nella gestione del ruolo, con designazione di nuovo giudice titolare del fascicolo processuale, veniva ordinata alla Banca Monte dei Paschi di Siena l'esibizione in giudizio degli originali dei quattro assegni oggetto delle ordinanze ingiunzione.
Solo di tre assegni avveniva l'acquisizione in originale, mentre dell'assegno MPS n. 0874007723 datato
30 giugno 2014, dell'importo di € 10.000,00, non più reperibile (verosimilmente smarrito), era possibile acquisire soltanto una copia.
Veniva quindi disposta CTU grafologica volta ad accertare l'eventuale autenticità delle firme di emissione apposte sugli assegni, nominandosi il consulente d'ufficio in persona della dott.ssa Per_1
.
[...]
Esperiti gli accertamenti peritali e depositato il conseguente elaborato, all'udienza del 23 ottobre 2025, alla quale compariva il solo procuratore dell'appellante, veniva discusso il ricorso, immediatamente deciso come da dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura (con riserva di motivazione, che si viene di seguito a sciogliere).
4 *******************
Il ricorso d'appello, ad avviso del Tribunale, deve essere accolto, con riforma della sentenza appellata e conseguentemente, in accoglimento del ricorso in opposizione depositato in data 15.05.2017 avanti al
G.d.P. di Bassano del Grappa, deve seguire l'annullamento delle ordinanze ingiunzione ivi opposte.
Va premesso che l'eccezione di incompetenza territoriale, disattesa dal Giudice di Pace, non risulta impugnata ed il suo rigetto va quindi ritenuto coperto dal giudicato.
Muovendo all'esame del merito, il Giudice di prime cure aveva essenzialmente incentrato la propria pronunzia sul rilievo che l'opponente non avesse fatto alcuna opposizione agli atti di protesto, elevati non avendo l'istituto bancario evidenziato alcuna anomalia nelle sottoscrizioni.
Aveva anche rilevato la singolarità del fatto che l'opponente non avesse denunciato la falsità della firma dopo aver ricevuto comunicazione del protesto degli assegni.
Ora, a prescindere dal fatto che (come obietta la difesa dell'opponente) non sussiste prova che questi avesse ricevuto comunicazione dei protesti, né questa prova (inferisce il giudicante) l'ha fornita l'autorità amministrativa, tali elementi logici non appaiono in sé sufficienti a smentire l'apocrifia delle sottoscrizioni sui titoli, da subito dedotta dall'opponente, con l'allegazione di scritti e documenti di comparazione per la verifica delle firme, immediatamente disconosciute.
L'ulteriore argomento del G.d.P. (“la documentazione prodotta in atti non fornisce alcuna prova certa circa il confronto tra le firme dell'architetto e quindi non fornisce prova della falsità della firma”, Pt_1 cfr. pag. 3 sentenza) è poi troppo generico per fondare una pronunzia a fronte di un formale disconoscimento delle firme e dell'istanza di verificazione, confortata dall'allegazione di scritture di comparazione e dalla personale disponibilità del ricorrente a rendere saggio grafico.
Rileva incidentalmente questo giudicante che la sottoscrizione su un assegno, apparentemente riferibile all'emittente in quanto titolare del conto corrente e/o delegato ad operare sullo stesso, non necessariamente deve essere contrastata con querela di falso (che peraltro l'opponente, ove necessario, si era dichiarato pronto a proporre), creando soltanto una presunzione avverso l'apparente emittente, che quest'ultimo può legittimamente contrastare con l'introduzione di prove tipiche ed anche indiziarie previste dall'ordinamento processuale.
Nel caso di specie, acquisiti gli originali degli assegni in contestazione (tre su quattro, essendo uno verosimilmente andato smarrito ed acquisito in copia), si è proceduto ad una CTU, risultata approfondita, lineare ed esente da vizi logici o tecnici (la difesa dell'Amministrazione, in particolare, non risulta aver formulato avverso la stessa osservazioni o contestazioni).
5 Le risultanze dell'accertamento peritale confermano l'ipotesi dell'apocrifia.
La dott.ssa ha invero precisato - alle pagine 82 e 83 della relazione - che “L'ipotesi di Persona_1 autografia non trova elementi a sostegno considerato che non si comprenderebbe l'esecuzione nelle verificande di movimenti contrari rispetto alle abitudini grafiche dell'arch. . Pt_1
Le somiglianze osservate attengono alla forma delle lettere ma non al loro movimento, pertanto sotto il profilo dinamico non si riscontrano le compatibilità necessarie per riconoscere l'identità di mano.
PAimenti l'ipotesi di dissimulazione va scartata considerato che qualsiasi tentativo di nascondimento avrebbe portato verosimilmente ad una produzione diversa sotto il profilo morfologico.
L'ipotesi di imitazione, invece, spiega al contempo l'apparente somiglianza di stile e la diversa esecuzione dei movimenti, specie nelle parti più complesse da produrre.
Si può concludere, quindi, ritenendo che le differenze riscontrate tra le firme contestate e le comparative, tenuto conto della loro rilevanza e sostanzialità, siano sufficienti ed idonee per determinare nella CTU un convincimento di non attribuibilità delle verificande e delle scritture di comparazione alla stessa mano scrivente”.
Su tali premesse, a pagina 84 della relazione, il consulente ha concluso affermando, con riferimento ai singoli assegni bancari contestati:
“1) quanto a X1, X2, X3 (assegno bancario MPS datato 15 aprile 2014 di €uro 4.886,00/ assegno bancario MPS datato 31 maggio 2014 di €uro 7.134,46/ assegno bancario MPS datato 30 giugno 2014 di €uro 3.123,20), esaminate in originale, ritenendo che le risultanze forniscano un supporto estremamente forte all'ipotesi di eterografia (-4)
2) quanto a X4 (assegno bancario MPS datato 30 giugno 2014 di €uro 10.000,00), esaminata in copia, ritenendo che le risultanze forniscano un supporto di grado medio all'ipotesi di eterografia (-2).
In altri termini le firme di emissione degli assegni oggetto di contestazione di illecito amministrativo, con diverso grado di confidenza tecnica, non sono state vergate dalla mano del ricorrente arch. Pt_1
”.
[...]
In altri termini, il consulente ha ritenuto che sussista solo una “apparente somiglianza” tra le firme contestate e quelle comparative, e che detta apparente somiglianza sia da ascrivere ad un tentativo – maldestro e/o grossolano – di imitazione.
Ora, in un settore quale quello dell'opposizione alle sanzioni amministrative, incentrato sul principio para penalistico in dubio pro reo (in caso di prova contraddittoria, malcerta, o incompleta, il giudice deve
6 accogliere l'opposizione), l'appello, e così il ricorso in opposizione, non possono che essere accolti, con esito di annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'accollo delle spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, con tariffe ratione temporis aggiornate ex D.M. n. 147/2022 per il secondo grado, scaglione di valore sino a € 5.200,00) segue l'ordinario criterio di soccombenza, al pari che per le spese di CTU, come già liquidate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in riforma della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso in opposizione depositato in data
15.05.2017, annulla le ordinanze ingiunzione ivi opposte;
II) pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate, a carico dell'Amministrazione opposta;
III) condanna l'Amministrazione opposta a rifondere al ricorrente le spese processuali del doppio grado, liquidate in:
- € 125,00 per anticipazioni, € 937,25 per compensi professionali, quanto al primo grado
- € 174,00 per anticipazioni, € 3.808,50 per compensi professionali, quanto al grado di appello oltre per ciascun grado a spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
7
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2175/2018 R. G. e promossa con ricorso in appello, iscritto a ruolo in data
28/03/2018 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
AR AP n. 224, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe ALIQUO', del Foro di Catania, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Simone VERONESE, del Foro di Vicenza, in Schio (VI) - Via
Lago di Lugano n. 27, giusta procura redatta su foglio separato ed allegata in calce al ricorso in appello ricorrente appellante contro PA
, in persona del PREFETTO pro-tempore, ( Controparte_1
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. P.IVA_2
), presso i cui uffici in Venezia, San Marco n. 63, è elettivamente domiciliato P.IVA_3 appellato
In punto: altri istituti e leggi speciali;
opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge n.
689/1981, art. 6 D. Lgs. n. 150/2011.
All'udienza di discussione del 23.10.2025 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE APPELLANTE:
1 Per quanto esposto, l'Arch. , come sopra rappresentato e difeso, insiste nelle PAte_1 conclusioni rassegnate con il ricorso in appello, e chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla controparte.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Voglia codesto Tribunale,
Nel merito: dichiarare inammissibile il presente appello e comunque respingere la domanda proposta da parte ricorrente perché infondata.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello, iscritto a ruolo in data 28/03/2018, l'arch. adiva questo Tribunale PAte_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 270/2017, emessa in data 29.09.2017, con cui il Giudice di
Pace (G.d.P.) di Bassano del Grappa aveva rigettato il ricorso in opposizione ex artt. 22 Legge n.
689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, dal medesimo arch. proposto in data 15.05.2017 avverso le Pt_1 ordinanze prefettizie impugnate, confermandole e compensando le spese di lite.
L'opposizione aveva ad oggetto quattro ordinanze-ingiunzione, con le quali la
[...]
aveva ingiunto al ricorrente, odierno appellante, il pagamento di sanzioni Controparte_2 pecuniarie per complessivi € 4.735,30, in prospettazione dell'autorità amministrativa dovute in dipendenza dell'avvenuta emissione degli assegni bancari n.ri 0874007723, 0874007726, 0874010251 e
0874010254, in difetto dell'autorizzazione del trattario (ovvero, la n. 4 di cui infra, in difetto di provvista) tratti sul conto corrente intestato alla società in essere presso la Banca Monte dei Paschi di CP_3
Siena s.p.a., Filiale di Rossano Veneto (VI).
Segnatamente le ordinanze opposte erano le seguenti: 1) prot. n. M_IT PR_VIUTG0026052-20170403,
emessa in data 03.04.2017, notificata il 14.04.2017; 2) prot. n. M_IT PR_VIUTG 0032462-20170426,
emessa in data 26.04.2017, notificata il 04.05.2017; 3) prot. n. M_IT PR_VIUTG 0032462-20170426,
emessa in data 26.04.2017, notificata il 04.05.2017; 4) prot. n. M_IT PR_VIUTG 0032464-20170426,
emessa in data 26.04.2017, notificata il 04.05.2017.
L'appellante esponeva che la con sede in Rossano Veneto (VI), società operante nel settore CP_3 delle bomboniere ed accessori, dichiarata fallita con sentenza n. 186 del 09.05.2014 del Tribunale di
2 Vicenza, al tempo in cui era in bonis, in data 18.04.2013, per ragioni correlate ad una migliore operatività, aveva conferito al medesimo una procura institoria, attribuendogli tra l'altro il potere di “aprire conti presso banche e disporne, depositare e ritirare somme, emettere, pagare e girare assegni, depositare e ritirare titoli e valori”, procura poi revocata con atto pubblico del 16.04.2014.
I quattro assegni oggetto delle ordinanze ingiunzione sarebbero stati emessi in epoca successiva alla revoca della procura institoria, apparentemente con la sottoscrizione dell'opponente . PAte_1
Quest'ultimo, con ricorso depositato in data 15.05.2017, opponeva dette ordinanze, chiedendo fosse accertata illegittimità delle stesse ed annullate, assumendo che le firme apposte sui titoli fossero apocrife, chiedendo all'uopo una CTU per verificare la dedotta apocrifia, previo ordine di esibizione degli originali degli assegni;
in subordine chiedeva la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si costituiva la , eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Controparte_2
Giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace, rigettata l'eccezione preliminare di competenza, rigettava nel merito l'opposizione, confermando le ordinanze ingiunzione opposte.
Nell'interporre appello, l'arch. allegava i motivi di impugnativa di seguito riassunti. Pt_1
In primo luogo, deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c..
Assumeva invero l'apoditticità delle argomentazioni nel merito del G.d.P., incentrate essenzialmente sul rilievo che l'opponente non aveva fatto alcuna opposizione agli atti di protesto, elevati dalla Banca non avendo l'istituto evidenziato alcuna anomalia nelle sottoscrizioni.
Assumeva che in realtà neppure sussisteva prova che egli avesse ricevuto la comunicazione dei protesti, e che ad ogni modo aveva disconosciuto, e disconosceva, l'autenticità delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 214 c.p.c..
Nel caso il Giudice adito avesse ritenuto che gli assegni bancari oggetto di giudizio fossero compresi nel novero dei documenti connotati da un'incidenza sostanziale e processuale particolarmente elevata, il ricorrente dichiarava di proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., avendo all'uopo già prodotto scritture di comparazione ed avendo esercitato l'azione proprio intendendo contrastare l'efficacia probatoria piena delle sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari.
Deduceva altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., non avendo il Giudice di prime cure pronunciato su tutte le domande proposte, omettendo ogni pronuncia sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, in via gradata, sulla richiesta di riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
3 Deduceva ancora l'erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie, avendo il G.d.P. ritenuto di pervenire alle conclusioni prese senza fornire alcuna motivazione a supporto della ritenuta autenticità delle sottoscrizioni, ovvero apoditticamente affermando che la documentazione allegata al ricorso in opposizione non fornisse prova alcuna della falsità della firma.
Si doleva infine della disposta compensazione delle spese di lite.
Concludeva, in riforma della sentenza di prime cure, per l'accoglimento delle conclusioni, in via principale e gradata, del ricorso in opposizione, reiterando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti nonché di CTU grafologica.
Si costituiva l'Amministrazione appellata, rappresentata ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, in punto di fatto riportandosi alla memoria di costituzione dell Controparte_4
e in diritto eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non
[...] indicando l'atto di gravame i punti della sentenza che si intendevano impugnare e le modifiche da apporre alla motivazione, limitandosi alla reiterazione dei motivi di ricorso di primo grado;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello.
Così essenzialmente integrato il contraddittorio, con ordinanza 26.10.2018 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Intervenute modifiche tabellari nella gestione del ruolo, con designazione di nuovo giudice titolare del fascicolo processuale, veniva ordinata alla Banca Monte dei Paschi di Siena l'esibizione in giudizio degli originali dei quattro assegni oggetto delle ordinanze ingiunzione.
Solo di tre assegni avveniva l'acquisizione in originale, mentre dell'assegno MPS n. 0874007723 datato
30 giugno 2014, dell'importo di € 10.000,00, non più reperibile (verosimilmente smarrito), era possibile acquisire soltanto una copia.
Veniva quindi disposta CTU grafologica volta ad accertare l'eventuale autenticità delle firme di emissione apposte sugli assegni, nominandosi il consulente d'ufficio in persona della dott.ssa Per_1
.
[...]
Esperiti gli accertamenti peritali e depositato il conseguente elaborato, all'udienza del 23 ottobre 2025, alla quale compariva il solo procuratore dell'appellante, veniva discusso il ricorso, immediatamente deciso come da dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura (con riserva di motivazione, che si viene di seguito a sciogliere).
4 *******************
Il ricorso d'appello, ad avviso del Tribunale, deve essere accolto, con riforma della sentenza appellata e conseguentemente, in accoglimento del ricorso in opposizione depositato in data 15.05.2017 avanti al
G.d.P. di Bassano del Grappa, deve seguire l'annullamento delle ordinanze ingiunzione ivi opposte.
Va premesso che l'eccezione di incompetenza territoriale, disattesa dal Giudice di Pace, non risulta impugnata ed il suo rigetto va quindi ritenuto coperto dal giudicato.
Muovendo all'esame del merito, il Giudice di prime cure aveva essenzialmente incentrato la propria pronunzia sul rilievo che l'opponente non avesse fatto alcuna opposizione agli atti di protesto, elevati non avendo l'istituto bancario evidenziato alcuna anomalia nelle sottoscrizioni.
Aveva anche rilevato la singolarità del fatto che l'opponente non avesse denunciato la falsità della firma dopo aver ricevuto comunicazione del protesto degli assegni.
Ora, a prescindere dal fatto che (come obietta la difesa dell'opponente) non sussiste prova che questi avesse ricevuto comunicazione dei protesti, né questa prova (inferisce il giudicante) l'ha fornita l'autorità amministrativa, tali elementi logici non appaiono in sé sufficienti a smentire l'apocrifia delle sottoscrizioni sui titoli, da subito dedotta dall'opponente, con l'allegazione di scritti e documenti di comparazione per la verifica delle firme, immediatamente disconosciute.
L'ulteriore argomento del G.d.P. (“la documentazione prodotta in atti non fornisce alcuna prova certa circa il confronto tra le firme dell'architetto e quindi non fornisce prova della falsità della firma”, Pt_1 cfr. pag. 3 sentenza) è poi troppo generico per fondare una pronunzia a fronte di un formale disconoscimento delle firme e dell'istanza di verificazione, confortata dall'allegazione di scritture di comparazione e dalla personale disponibilità del ricorrente a rendere saggio grafico.
Rileva incidentalmente questo giudicante che la sottoscrizione su un assegno, apparentemente riferibile all'emittente in quanto titolare del conto corrente e/o delegato ad operare sullo stesso, non necessariamente deve essere contrastata con querela di falso (che peraltro l'opponente, ove necessario, si era dichiarato pronto a proporre), creando soltanto una presunzione avverso l'apparente emittente, che quest'ultimo può legittimamente contrastare con l'introduzione di prove tipiche ed anche indiziarie previste dall'ordinamento processuale.
Nel caso di specie, acquisiti gli originali degli assegni in contestazione (tre su quattro, essendo uno verosimilmente andato smarrito ed acquisito in copia), si è proceduto ad una CTU, risultata approfondita, lineare ed esente da vizi logici o tecnici (la difesa dell'Amministrazione, in particolare, non risulta aver formulato avverso la stessa osservazioni o contestazioni).
5 Le risultanze dell'accertamento peritale confermano l'ipotesi dell'apocrifia.
La dott.ssa ha invero precisato - alle pagine 82 e 83 della relazione - che “L'ipotesi di Persona_1 autografia non trova elementi a sostegno considerato che non si comprenderebbe l'esecuzione nelle verificande di movimenti contrari rispetto alle abitudini grafiche dell'arch. . Pt_1
Le somiglianze osservate attengono alla forma delle lettere ma non al loro movimento, pertanto sotto il profilo dinamico non si riscontrano le compatibilità necessarie per riconoscere l'identità di mano.
PAimenti l'ipotesi di dissimulazione va scartata considerato che qualsiasi tentativo di nascondimento avrebbe portato verosimilmente ad una produzione diversa sotto il profilo morfologico.
L'ipotesi di imitazione, invece, spiega al contempo l'apparente somiglianza di stile e la diversa esecuzione dei movimenti, specie nelle parti più complesse da produrre.
Si può concludere, quindi, ritenendo che le differenze riscontrate tra le firme contestate e le comparative, tenuto conto della loro rilevanza e sostanzialità, siano sufficienti ed idonee per determinare nella CTU un convincimento di non attribuibilità delle verificande e delle scritture di comparazione alla stessa mano scrivente”.
Su tali premesse, a pagina 84 della relazione, il consulente ha concluso affermando, con riferimento ai singoli assegni bancari contestati:
“1) quanto a X1, X2, X3 (assegno bancario MPS datato 15 aprile 2014 di €uro 4.886,00/ assegno bancario MPS datato 31 maggio 2014 di €uro 7.134,46/ assegno bancario MPS datato 30 giugno 2014 di €uro 3.123,20), esaminate in originale, ritenendo che le risultanze forniscano un supporto estremamente forte all'ipotesi di eterografia (-4)
2) quanto a X4 (assegno bancario MPS datato 30 giugno 2014 di €uro 10.000,00), esaminata in copia, ritenendo che le risultanze forniscano un supporto di grado medio all'ipotesi di eterografia (-2).
In altri termini le firme di emissione degli assegni oggetto di contestazione di illecito amministrativo, con diverso grado di confidenza tecnica, non sono state vergate dalla mano del ricorrente arch. Pt_1
”.
[...]
In altri termini, il consulente ha ritenuto che sussista solo una “apparente somiglianza” tra le firme contestate e quelle comparative, e che detta apparente somiglianza sia da ascrivere ad un tentativo – maldestro e/o grossolano – di imitazione.
Ora, in un settore quale quello dell'opposizione alle sanzioni amministrative, incentrato sul principio para penalistico in dubio pro reo (in caso di prova contraddittoria, malcerta, o incompleta, il giudice deve
6 accogliere l'opposizione), l'appello, e così il ricorso in opposizione, non possono che essere accolti, con esito di annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
L'accollo delle spese processuali del doppio grado, liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55, con tariffe ratione temporis aggiornate ex D.M. n. 147/2022 per il secondo grado, scaglione di valore sino a € 5.200,00) segue l'ordinario criterio di soccombenza, al pari che per le spese di CTU, come già liquidate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in riforma della sentenza appellata, in accoglimento del ricorso in opposizione depositato in data
15.05.2017, annulla le ordinanze ingiunzione ivi opposte;
II) pone in via definitiva le spese di CTU, come già liquidate, a carico dell'Amministrazione opposta;
III) condanna l'Amministrazione opposta a rifondere al ricorrente le spese processuali del doppio grado, liquidate in:
- € 125,00 per anticipazioni, € 937,25 per compensi professionali, quanto al primo grado
- € 174,00 per anticipazioni, € 3.808,50 per compensi professionali, quanto al grado di appello oltre per ciascun grado a spese generali 15,00%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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