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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELE VANNUCCI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in p.zza della Resistenza 17 52011 Bibbiena ITALIA presso il difensore avv. MICHELE VANNUCCI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 9.1.2025, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che ha regolarmente percepito la prestazione CP_1
RDC-2020-3704731 n. pratica 20090286, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 3 co. 6 D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019; che trovava lavoro presso uno stabilimento balneare di Grosseto e pertanto, a fronte di tale fonte di reddito, il sussidio erogato veniva meno;
che dunque, gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 9.000,00 per “accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”;
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che la revoca della prestazione è stata determinata in data 28.11.2024 da una segnalazione della Guardia di Finanza di Poppi, la quale accertava la non veridicità dei dati riferiti ai redditi e alla posizione lavorativa nelle DSU presentate dal beneficiario rispettivamente in data 04 dicembre 2020, 05 marzo 2021 e 17 gennaio 2022.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La normativa di riferimento è dettata dall'art. 1, d.l. n. 4 del 2019 che, come noto, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019 il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro ed avente plurime finalità.
Il controllo effettuato dalla GdF ha ricostruito la situazione patrimoniale del ricorrente dal 2015 al 2019, e ha provveduto alla notifica allo stesso del verbale di constatazione effettuato in data 16.12.2019 in qualità di rappresentante legale e unico amministratore della società "Circolo King ACSI".
Dal verbale della GDF sono risultate non veritiere le dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di RDC, dal momento che è stata accertata la percezione di somme di denaro, a seguito di esercizio di attività commerciale, che – se dichiarate – non gli avrebbero consentito di ottenere il beneficio.
In particolare, per l'anno 2019 ha presentato un modello CU a suo favore dal Circolo King ACSI dal quale risulta aver percepito € 9.000 a titolo di somme
2 non soggette a ritenute (rimborsi spese ecc…) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
In realtà l'attività svolta è stata di natura commerciale e in dettaglio le contestazioni sono tutte contenute nel verbale della GDF (Cfr. doc. n. 2 memoria).
Per aver accesso al beneficio occorrono i requisiti di cui all'art. 2 del d.l.
n. 4/2019: il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
3 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Nel merito, quindi, la domanda deve essere respinta stante il difetto di allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto: “Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28445/2019), in caso di revoca di una prestazione in atto, l'oggetto della controversia non è la legittimità dell'atto di revoca, ma la esistenza del diritto stesso alla prestazione. La domanda di ripristino della prestazione, al pari di quella concernente il diritto di ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda.
Conseguentemente, essendo chiamato il giudice ad accertare il diritto alla prestazione, questi deve verificare le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti” (Corte d'Appello di Firenze, n. 5/2024).
In particolare, non sono stati allegati né provati, con riferimento al ricorrente e a tutti i componenti del nucleo familiare, i requisiti di residenza
4 anche sotto il profilo della continuazione, di cittadinanza, di disponibilità (per le domande ante 15.7.2022), e i requisiti reddituali.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/03/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELE VANNUCCI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in p.zza della Resistenza 17 52011 Bibbiena ITALIA presso il difensore avv. MICHELE VANNUCCI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 9.1.2025, agisce nei Parte_1
confronti di esponendo che ha regolarmente percepito la prestazione CP_1
RDC-2020-3704731 n. pratica 20090286, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 3 co. 6 D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019; che trovava lavoro presso uno stabilimento balneare di Grosseto e pertanto, a fronte di tale fonte di reddito, il sussidio erogato veniva meno;
che dunque, gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 9.000,00 per “accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC”;
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che la revoca della prestazione è stata determinata in data 28.11.2024 da una segnalazione della Guardia di Finanza di Poppi, la quale accertava la non veridicità dei dati riferiti ai redditi e alla posizione lavorativa nelle DSU presentate dal beneficiario rispettivamente in data 04 dicembre 2020, 05 marzo 2021 e 17 gennaio 2022.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La normativa di riferimento è dettata dall'art. 1, d.l. n. 4 del 2019 che, come noto, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019 il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro ed avente plurime finalità.
Il controllo effettuato dalla GdF ha ricostruito la situazione patrimoniale del ricorrente dal 2015 al 2019, e ha provveduto alla notifica allo stesso del verbale di constatazione effettuato in data 16.12.2019 in qualità di rappresentante legale e unico amministratore della società "Circolo King ACSI".
Dal verbale della GDF sono risultate non veritiere le dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di RDC, dal momento che è stata accertata la percezione di somme di denaro, a seguito di esercizio di attività commerciale, che – se dichiarate – non gli avrebbero consentito di ottenere il beneficio.
In particolare, per l'anno 2019 ha presentato un modello CU a suo favore dal Circolo King ACSI dal quale risulta aver percepito € 9.000 a titolo di somme
2 non soggette a ritenute (rimborsi spese ecc…) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
In realtà l'attività svolta è stata di natura commerciale e in dettaglio le contestazioni sono tutte contenute nel verbale della GDF (Cfr. doc. n. 2 memoria).
Per aver accesso al beneficio occorrono i requisiti di cui all'art. 2 del d.l.
n. 4/2019: il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
3 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Nel merito, quindi, la domanda deve essere respinta stante il difetto di allegazione e prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto: “Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28445/2019), in caso di revoca di una prestazione in atto, l'oggetto della controversia non è la legittimità dell'atto di revoca, ma la esistenza del diritto stesso alla prestazione. La domanda di ripristino della prestazione, al pari di quella concernente il diritto di ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda.
Conseguentemente, essendo chiamato il giudice ad accertare il diritto alla prestazione, questi deve verificare le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti” (Corte d'Appello di Firenze, n. 5/2024).
In particolare, non sono stati allegati né provati, con riferimento al ricorrente e a tutti i componenti del nucleo familiare, i requisiti di residenza
4 anche sotto il profilo della continuazione, di cittadinanza, di disponibilità (per le domande ante 15.7.2022), e i requisiti reddituali.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese in virtù della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso.
Nulla sulle spese.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 12/03/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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