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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4751 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAZZI FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SAFFI, 16 BRESCIA presso il difensore avv. GIAZZI FEDERICA
RICORRENTE contro
IN PERSONA DI (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PALMIERO MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 VIA A. VOLTA 43 22100 COMO presso il difensore avv. PALMIERO MARIA TERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- accertata la sussistenza della perdurante capacità di stare della per le Controparte_1 ragioni di cui alla narrativa, voglia il Tribunale disporre la riunione del presente giudizio a quello
R.G. 7938/2025, con conseguente ammissione delle istanze tutte istruttorie formulate ai fini dell'accertamento della responsabilità della resistente e sua conseguente condanna, nei termini di cui all'atto introduttivo del giudizio, anche al rimborso delle spese di lite;
- in subordine e nell'ipotesi di ritenuta perdita della capacità di stare in giudizio della CP_1
accertarsi e dichiararsi la nullità di ogni atto difensivo svolto dalla resistente e previo
[...] pagina 1 di 6 accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della ricorrente per l'incolpevole avvio del giudizio, condannare il signor ed il suo legale, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., al Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute dalla conchiudente, per le ragioni poc'anzi dedotte;
- resta ferma la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in conseguenza dell'ammissione del signor , qui non formalmente costituito, al gratuito patrocinio, Controparte_2 per i reati temutamente in ipotesi ravvisabili, così come rilevato in narrativa”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis rejectis, in via preliminare
– dichiarare che la costituzione della È pienamente valida e Controparte_1 legittima ed allo stesso modo la procura alle liti conferita dal sig. Controparte_2
– respingere tutte le eccezioni avversarie rispetto all'inammissibilità della costituzione e della procura;
- ci si rimette al Tribunale in ordine alla riunione del presente giudizio con quello promosso nei confronti di a titolo personale;
Controparte_2
– dichiarare la nullità del ricorso avverso per indeterminatezza delle somme richieste, ai sensi dell'art.
164 c.p.c.;
– dichiarare inammissibile ed espungere dagli atti processuali e dalla decisione il contenuto della memoria 'NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL 18.09.2025' non concernente e non limitato alla discussione sulla produzione documentale richiesta dal Giudice con ordinanza del
17.06.25.
Nel merito
– rigettare integralmente tutte le eccezioni e le domande attoree per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
– rigettare la domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio del sig. personalmente in quanto inammissibile e CP_2 comunque infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
pagina 2 di 6 – dichiarare l'inammissibilità delle prove orali per testi eventualmente richieste dall'attore in relazione ai danni e alle spese di ripristino, disponendo, in subordine, un accertamento tecnico
d'ufficio (CTU) per valutare lo stato dell'immobile, l'entità dei presunti danni e la loro imputabilità;
– si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e l'ammissione delle produzioni documentali così come da comparsa di costituzione e risposta, con il rigetto delle avverse eccezioni sul punto.
In punto spese
– con vittoria di spese e compensi di giudizio;
– si chiede in ogni caso, condannare parte ricorrente ex art. 92 al rimborso delle spese di lite per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88 cpc , e/o ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni per lite temeraria in ordine alle domande di inammissibilità / nullità della costituzione in giudizio della convenuta e della procura alle liti, ed alla domanda di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, nella misura che apparirà equa e di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento di euro 32.521,22. Controparte_1
In particolare, ha esposto di aver stipulato con la controparte un contratto di locazione relativo a un compendio immobiliare di sua proprietà, poi risolto in esito al procedimento di sfratto per morosità, cui ha fatto seguito lo spontaneo rilascio dell'immobile locato da parte della resistente.
La parte ricorrente ha dedotto che, successivamente al rilascio dell'immobile, a seguito di alcune verifiche tecniche eseguite al fine di accertare lo stato dell'immobile, ha riscontrato la presenza di vizi occulti, abusi e anomalie, frutto di iniziative del conduttore mai autorizzate da parte del locatore e, in ogni caso, poste in essere in violazione delle condizioni contrattuali.
Ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di euro 12.536,07 a titolo di canoni non pagati e di euro 19.985,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'immobile in precedenza locato.
Si è costituita tardivamente in giudizio rilevando la nullità del ricorso Controparte_1 per indeterminatezza delle somme richieste, in violazione dell'art. 164 c.p.c. Ha dedotto di aver dovuto eseguire una serie di opere di ristrutturazione, tutte approvate da parte della società proprietaria, a causa pagina 3 di 6 dei gravi problemi strutturali da cui era affetto l'immobile locato. Ha evidenziato che, nonostante le opere realizzate, nel corso del tempo si sono aggravati i problemi di infiltrazioni dell'immobile, fino a renderlo del tutto inutilizzabile per l'attività sportiva dilettantistica svolta dalla resistente, che ha pertanto sospeso il pagamento dei canoni a partire da novembre 2023. Ha contestato, infine, i costi di ripristino allegati dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27.05.2025 la parte resistente ha dato atto che l'associazione è cessata prima dell'attivazione del procedimento di mediazione e, dunque, prima della notifica del ricorso, rilevando la conseguente nullità di quest'ultimo. La ricorrente ha pertanto dedotto la nullità della costituzione avversaria, oltre che l'inammissibilità e la decadenza da ogni eccezione e difesa, attesa la tardività della costituzione in giudizio.
Con le note scritte del 9.09.2025 la ricorrente ha esposto di aver proposto nuovo ricorso nei confronti di in qualità di presidente dell'associazione, stante l'impossibilità di conoscere la sorte Controparte_2 di chiedendo la riunione dei due giudizi. Inoltre, a fronte dell'istanza di Controparte_1 ammissione al gratuito patrocinio da parte di relativamente al presente giudizio, ha Controparte_2 chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, atteso che ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la difesa di un soggetto estinto. Controparte_2
Con le note conclusive del 3.11.2025, la resistente ha rilevato l'irritualità e l'inammissibilità delle note depositate dalla ricorrente in data 9.09.2025, in quanto non autorizzate da parte del Giudice, chiedendone l'espunzione dagli atti processuali o che non vengano considerate ai fini della decisione.
Ha inoltre dedotto che controparte avrebbe potuto avere conoscenza dell'intervenuta cessazione dell'associazione tramite consultazione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero attraverso un'istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate. Ha infine evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte circa la nullità della procura alle liti e della comparsa di costituzione di atteso che in virtù del principio di Controparte_1 ultrattività le associazioni non riconosciute, anche se cessate, continuano a esistere come centro di imputazione di effetti giuridici per tutti i rapporti non ancora esauriti.
Rigettata l'istanza di riunione dei giudizi formulata dalla parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025 per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 6 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente con nota in data 28.07.25, a seguito dell'invito formulato da questo Giudice con ordinanza in data 17.06.25, risulta che Controparte_1
è estinta dalla data del 31.12.24 (cfr. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate in data 5.02.25).
Ebbene, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato, unitamente a pedissequo decreto, in data 28.03.25 nei confronti di una associazione già estinta alla data del perfezionamento della notifica. Ne consegue l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio a
[...]
in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tale ipotesi non si è instaurato alcun rapporto processuale, essendo il destinatario dell'atto introduttivo privo della capacità giuridica, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio. Non risultano pertinenti, invero, le pronunce richiamate dalle parti e, in particolare, il principio cd. di ultrattività dell'associazione disciolta, in forza del quale l'evento estintivo dell'associazione, verificatosi nelle more del giudizio, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio (cfr. Cass. 27/11/2018, n. 30606), vertendosi per l'appunto in fattispecie differente, segnatamente quanto al momento di estinzione dell'associazione rispetto alla instaurazione del giudizio.
Le considerazioni sin qui svolte in punto di improcedibilità del presente giudizio sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
devono ritenersi assorbite, in particolare – anche in ragione del c.d. principio della ragione più liquida – l'eccezione di nullità della procura e l'istanza di riunione del presente procedimento a quello successivamente proposto dalla ricorrente nei confronti di avente RG n. 7938/2025, già disattesa e Controparte_2 reiterata nelle conclusioni precisate.
Si rileva l'inammissibilità dell'istanza di espunzione dagli atti processuali del contenuto delle note di trattazione scritte per l'udienza del 18.09.25 depositate dalla ricorrente, non sussistendo un potere di espunzione di atti o di parte degli stessi nel vigente sistema processuale civile.
pagina 5 di 6 Premesso il rilievo dell'inammissibilità della domanda di condanna del procuratore della resistente in solido alla rifusione delle spese di lite – non essendo il procuratore parte del giudizio – in punto di spese di lite si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato che il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per inesistenza della relativa notifica e che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta nonostante la pregressa estinzione di Controparte_1
A ciò consegue anche l'assorbimento della domanda della resistente di condanna della ricorrente ex artt. 92 – 88 c.p.c. nonché ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, difettandone i requisiti.
Né si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in relazione al deposito dell'istanza di ammissione di al gratuito Controparte_2 patrocinio, peraltro difettando, allo stato, un'istanza di liquidazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accerta l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo alla resistente Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara improcedibile il giudizio;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Così deciso in Brescia il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAZZI FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SAFFI, 16 BRESCIA presso il difensore avv. GIAZZI FEDERICA
RICORRENTE contro
IN PERSONA DI (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. PALMIERO MARIA TERESA, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 VIA A. VOLTA 43 22100 COMO presso il difensore avv. PALMIERO MARIA TERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- accertata la sussistenza della perdurante capacità di stare della per le Controparte_1 ragioni di cui alla narrativa, voglia il Tribunale disporre la riunione del presente giudizio a quello
R.G. 7938/2025, con conseguente ammissione delle istanze tutte istruttorie formulate ai fini dell'accertamento della responsabilità della resistente e sua conseguente condanna, nei termini di cui all'atto introduttivo del giudizio, anche al rimborso delle spese di lite;
- in subordine e nell'ipotesi di ritenuta perdita della capacità di stare in giudizio della CP_1
accertarsi e dichiararsi la nullità di ogni atto difensivo svolto dalla resistente e previo
[...] pagina 1 di 6 accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della ricorrente per l'incolpevole avvio del giudizio, condannare il signor ed il suo legale, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., al Controparte_2 rimborso delle spese di lite sostenute dalla conchiudente, per le ragioni poc'anzi dedotte;
- resta ferma la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in conseguenza dell'ammissione del signor , qui non formalmente costituito, al gratuito patrocinio, Controparte_2 per i reati temutamente in ipotesi ravvisabili, così come rilevato in narrativa”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, contrariis rejectis, in via preliminare
– dichiarare che la costituzione della È pienamente valida e Controparte_1 legittima ed allo stesso modo la procura alle liti conferita dal sig. Controparte_2
– respingere tutte le eccezioni avversarie rispetto all'inammissibilità della costituzione e della procura;
- ci si rimette al Tribunale in ordine alla riunione del presente giudizio con quello promosso nei confronti di a titolo personale;
Controparte_2
– dichiarare la nullità del ricorso avverso per indeterminatezza delle somme richieste, ai sensi dell'art.
164 c.p.c.;
– dichiarare inammissibile ed espungere dagli atti processuali e dalla decisione il contenuto della memoria 'NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL 18.09.2025' non concernente e non limitato alla discussione sulla produzione documentale richiesta dal Giudice con ordinanza del
17.06.25.
Nel merito
– rigettare integralmente tutte le eccezioni e le domande attoree per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
– rigettare la domanda di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio del sig. personalmente in quanto inammissibile e CP_2 comunque infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
pagina 2 di 6 – dichiarare l'inammissibilità delle prove orali per testi eventualmente richieste dall'attore in relazione ai danni e alle spese di ripristino, disponendo, in subordine, un accertamento tecnico
d'ufficio (CTU) per valutare lo stato dell'immobile, l'entità dei presunti danni e la loro imputabilità;
– si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e l'ammissione delle produzioni documentali così come da comparsa di costituzione e risposta, con il rigetto delle avverse eccezioni sul punto.
In punto spese
– con vittoria di spese e compensi di giudizio;
– si chiede in ogni caso, condannare parte ricorrente ex art. 92 al rimborso delle spese di lite per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88 cpc , e/o ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni per lite temeraria in ordine alle domande di inammissibilità / nullità della costituzione in giudizio della convenuta e della procura alle liti, ed alla domanda di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, nella misura che apparirà equa e di giustizia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...] chiedendone la condanna al pagamento di euro 32.521,22. Controparte_1
In particolare, ha esposto di aver stipulato con la controparte un contratto di locazione relativo a un compendio immobiliare di sua proprietà, poi risolto in esito al procedimento di sfratto per morosità, cui ha fatto seguito lo spontaneo rilascio dell'immobile locato da parte della resistente.
La parte ricorrente ha dedotto che, successivamente al rilascio dell'immobile, a seguito di alcune verifiche tecniche eseguite al fine di accertare lo stato dell'immobile, ha riscontrato la presenza di vizi occulti, abusi e anomalie, frutto di iniziative del conduttore mai autorizzate da parte del locatore e, in ogni caso, poste in essere in violazione delle condizioni contrattuali.
Ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento di euro 12.536,07 a titolo di canoni non pagati e di euro 19.985,15 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'immobile in precedenza locato.
Si è costituita tardivamente in giudizio rilevando la nullità del ricorso Controparte_1 per indeterminatezza delle somme richieste, in violazione dell'art. 164 c.p.c. Ha dedotto di aver dovuto eseguire una serie di opere di ristrutturazione, tutte approvate da parte della società proprietaria, a causa pagina 3 di 6 dei gravi problemi strutturali da cui era affetto l'immobile locato. Ha evidenziato che, nonostante le opere realizzate, nel corso del tempo si sono aggravati i problemi di infiltrazioni dell'immobile, fino a renderlo del tutto inutilizzabile per l'attività sportiva dilettantistica svolta dalla resistente, che ha pertanto sospeso il pagamento dei canoni a partire da novembre 2023. Ha contestato, infine, i costi di ripristino allegati dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27.05.2025 la parte resistente ha dato atto che l'associazione è cessata prima dell'attivazione del procedimento di mediazione e, dunque, prima della notifica del ricorso, rilevando la conseguente nullità di quest'ultimo. La ricorrente ha pertanto dedotto la nullità della costituzione avversaria, oltre che l'inammissibilità e la decadenza da ogni eccezione e difesa, attesa la tardività della costituzione in giudizio.
Con le note scritte del 9.09.2025 la ricorrente ha esposto di aver proposto nuovo ricorso nei confronti di in qualità di presidente dell'associazione, stante l'impossibilità di conoscere la sorte Controparte_2 di chiedendo la riunione dei due giudizi. Inoltre, a fronte dell'istanza di Controparte_1 ammissione al gratuito patrocinio da parte di relativamente al presente giudizio, ha Controparte_2 chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, atteso che ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per la difesa di un soggetto estinto. Controparte_2
Con le note conclusive del 3.11.2025, la resistente ha rilevato l'irritualità e l'inammissibilità delle note depositate dalla ricorrente in data 9.09.2025, in quanto non autorizzate da parte del Giudice, chiedendone l'espunzione dagli atti processuali o che non vengano considerate ai fini della decisione.
Ha inoltre dedotto che controparte avrebbe potuto avere conoscenza dell'intervenuta cessazione dell'associazione tramite consultazione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero attraverso un'istanza di accesso agli atti presso l'Agenzia delle Entrate. Ha infine evidenziato l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte circa la nullità della procura alle liti e della comparsa di costituzione di atteso che in virtù del principio di Controparte_1 ultrattività le associazioni non riconosciute, anche se cessate, continuano a esistere come centro di imputazione di effetti giuridici per tutti i rapporti non ancora esauriti.
Rigettata l'istanza di riunione dei giudizi formulata dalla parte ricorrente, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025 per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 6 La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Dalla documentazione prodotta dalla parte resistente con nota in data 28.07.25, a seguito dell'invito formulato da questo Giudice con ordinanza in data 17.06.25, risulta che Controparte_1
è estinta dalla data del 31.12.24 (cfr. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate in data 5.02.25).
Ebbene, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato, unitamente a pedissequo decreto, in data 28.03.25 nei confronti di una associazione già estinta alla data del perfezionamento della notifica. Ne consegue l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio a
[...]
in quanto effettuata nei confronti di soggetto inesistente. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tale ipotesi non si è instaurato alcun rapporto processuale, essendo il destinatario dell'atto introduttivo privo della capacità giuridica, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio. Non risultano pertinenti, invero, le pronunce richiamate dalle parti e, in particolare, il principio cd. di ultrattività dell'associazione disciolta, in forza del quale l'evento estintivo dell'associazione, verificatosi nelle more del giudizio, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio (cfr. Cass. 27/11/2018, n. 30606), vertendosi per l'appunto in fattispecie differente, segnatamente quanto al momento di estinzione dell'associazione rispetto alla instaurazione del giudizio.
Le considerazioni sin qui svolte in punto di improcedibilità del presente giudizio sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
devono ritenersi assorbite, in particolare – anche in ragione del c.d. principio della ragione più liquida – l'eccezione di nullità della procura e l'istanza di riunione del presente procedimento a quello successivamente proposto dalla ricorrente nei confronti di avente RG n. 7938/2025, già disattesa e Controparte_2 reiterata nelle conclusioni precisate.
Si rileva l'inammissibilità dell'istanza di espunzione dagli atti processuali del contenuto delle note di trattazione scritte per l'udienza del 18.09.25 depositate dalla ricorrente, non sussistendo un potere di espunzione di atti o di parte degli stessi nel vigente sistema processuale civile.
pagina 5 di 6 Premesso il rilievo dell'inammissibilità della domanda di condanna del procuratore della resistente in solido alla rifusione delle spese di lite – non essendo il procuratore parte del giudizio – in punto di spese di lite si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., considerato che il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per inesistenza della relativa notifica e che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta nonostante la pregressa estinzione di Controparte_1
A ciò consegue anche l'assorbimento della domanda della resistente di condanna della ricorrente ex artt. 92 – 88 c.p.c. nonché ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, difettandone i requisiti.
Né si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica in relazione al deposito dell'istanza di ammissione di al gratuito Controparte_2 patrocinio, peraltro difettando, allo stato, un'istanza di liquidazione del compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accerta l'inesistenza della notifica del ricorso introduttivo alla resistente Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara improcedibile il giudizio;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex artt. 429 e 127-ter c.p.c, pubblicata mediante deposito in Cancelleria.
Così deciso in Brescia il 7 novembre 2025.
Il Giudice dott. Laura Frata
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