Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri contratti d'opera proposta da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]34; (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 2/13; (C.F. ), nato a [...] il 29 novembre Parte_2 C.F._3
1966 e residente in Genova, Vico Stefano Patron n. 3/8, elettivamente domiciliati in Genova, Via Prà
n. 28/3 presso lo studio dell'avv. Domenico Lavagetto (C.F. ) che li CodiceFiscale_4 rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto d'appelloo;
-Appellanti
-contro-
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Via Dei Ronchi, n. 19, elettivamente domiciliata in Genova, Via Merano n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Bancheri
(C.F. ) e dell'avv. Errico Bancheri (C.F. , dai quali è C.F._5 C.F._6
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-per la riforma-
della sentenza n. 73/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 09.01.24 e notificata in data
06.02.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “
1. in via principale: rigettare la domanda attrice infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2. in via subordinata:
a) accertare e dichiarare che i IG.ri , , hanno Parte_1 Controparte_1 Parte_2
concesso, nel periodo 8 settembre 2016 – 29 maggio 2017 con le modalità e gli importi indicati nelle parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, a prestito all'”
[...]
” la somma complessiva di Euro 30.497,00 così ripartita: quanto al Controparte_2
IG. la somma di Euro 14.142,00; quanto al IG. la somma di Euro Parte_1 Controparte_1
11.000,00; quanto al IG. la somma di Euro 5.355,00; - accertare e dichiarare che Parte_2
l' ” si era obbligata a restituire la somma ricevuta Controparte_2
in prestito in 7 anni e mezzo (più precisamente dal gennaio 2017 al giugno 2024 - 90 mesi) nei seguenti termini: quanto al IG. in n. 90 rate dell'importo di Euro 157,00 ciascuna;
Parte_1 quanto al IG. in n. 90 rate dell'importo di Euro 122,00 ciascuna quanto al IG. Controparte_1 in n. 90 rate dell'importo di Euro 59,00 ciascuna;
- accertare e dichiarare che per Parte_2
il periodo gennaio 2017 – ottobre 2021 “l'Asd TE 30” (58 mensilità) nulla ha rimborsato ai
IG.ri , e - conseguentemente condannare l'Asd Parte_1 Controparte_1 Parte_2
TE 30 al pagamento in loro favore della somma complessiva di Euro 19.604,00 e, nello specifico, così ripartita: quanto al IG. la somma di Euro 9.106,00; quanto al IG. Parte_1
la somma di Euro 7.076,00; quanto al IG. la somma di Euro Controparte_1 Parte_2
3.422,00 - condannare la “Asd TE 30” a pagare ai IG.ri , Parte_1 Controparte_1
e le rate già scadute e non pagate dal mese di novembre 2021 al mese di luglio Parte_2
2022; - condannare la “Asd TE 1939” a pagare ai IG.ri , e Parte_1 Controparte_1
le eventuali rate che andranno a scadere dal mese di agosto 2022 e non saranno Parte_2
pagate sino al mese di giugno 2024. il tutto oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole rate e sino all'effettivo soddisfo. d) in via ulteriormente subordinata accertato e dichiarato che i
IG.ri , , hanno concesso a prestito Parte_1 Controparte_1 Parte_2 all'” ” la somma complessiva di Euro 30.497,00 Controparte_2
così ripartita: - quanto al IG. la somma di Euro 14.142,00; - quanto al IG. Parte_1
la somma di Euro 11.000,00; - quanto al IG. la somma di Euro Controparte_1 Parte_2 5.355,00; condannare l''” ” al pagamento: - in Controparte_2
favore del IG. della somma di Euro 14.142,00; - in favore del IG. Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 11.000,00; - in favore del IG. della somma di Euro Parte_2
5.355,00;”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Genova, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione avversa, In via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile, manifestamente infondato l'appello e confermare la sentenza impugnata;
In via principale respingere l'appello di controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, confermando la sentenza impugnata;
Nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello, previa ammissione delle istanze istruttorie già formulate e non ammesse in primo grado, ridurre comunque l'importo ingiunto o richiesto da controparte in ragione delle eccezioni svolte, del comportamento dei appellanti e di quanto risulterà provato in giudizio, tenuto conto anche delle somme ricavate dalla gestione diretta del campo da computarsi in compensazione totale o parziale nella misura indicata in atti comunque risultante in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, fissando termine ulteriore per l'adempimento che tenga conto del grave comportamento di controparte e della pandemia. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oneri ed accessori”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'SD TE 30 agiva in giudizio nanti il Tribunale di Genova chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 185/2022 con il quale le era stato ordinato di pagare, a favore di , e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
in solido tra loro, la somma di euro 19.604,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione
[...]
di n. 58 rate scadute e non pagate relative al finanziamento infruttifero concesso dagli odierni appellanti per la sistemazione di un campo da calcetto.
A sostegno dell'opposizione, l'originaria opponente:
- eccepiva l'inidoneità e l'insufficienza degli elementi di prova addotti dai ricorrenti in sede monitoria, nonché l'assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- contestava sia la debenza di interessi, stante il carattere infruttifero del finanziamento, sia l'esigibilità del credito, non essendo ancora scaduto il termine per la restituzione (fissato nel
30.6.2024, come da art. 2 della scrittura privata del 2.1.2017); - contestava, inoltre, la difformità tra gli importi di cui controparte chiedeva la restituzione nel monitorio e i documenti prodotti a supporto della domanda, atteso che i pagamenti eseguiti dai tre soci, riconducibili al finanziamento, sarebbero stati di euro 27.372,00 e non già di euro 30.497,00, come indicato nel ricorso;
- eccepiva che i tre soci avrebbero già ricevuto dalla gestione diretta del campo da calcetto importi che avrebbero trattenuto a titolo di rimborso del finanziamento (euro 14.059,82 da novembre 2016 a marzo 2019) e che erroneamente non avrebbero detratto dal dovuto;
- sosteneva che si sarebbero dovuti detrarre ulteriori euro 10.800,00 per le giornate di utilizzo del campetto;
- rappresentava che la situazione emergenziale da Covid 19 avrebbe comportato la sospensione dell'attività sportiva, e, quindi, di ogni termine di pagamento, da considerarsi quanto meno posticipato di diritto con conseguente inesigibilità delle somme per quel periodo.
Si costituivano in giudizio , e i quali Parte_1 Controparte_1 Parte_2
chiedevano in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Inoltre, gli originari opposti domandavano, in via subordinata: di accertare e dichiarare che i tre odierni convenuti avevano concesso un prestito di euro 30.497,00 (così ripartito: euro 14.142,00 versati da euro 11.000,00 versati da;
euro 5.355,00 versati da;
di accertare Pt_1 CP_1 Pt_2
e dichiarare che l'odierna appellante si era obbligata a restituire la somma ricevuta in prestito dal gennaio 2017 al giugno 2024 (a Bracci n. 90 rate da 157,00 ciascuna;
a n. 90 rate da 122,00 CP_1
ciascuna; a n. 90 rate da 59,00 ciascuna); di accertare e dichiarare che da gennaio 2017 ad Pt_2
ottobre 2021 nulla era stato rimborsato e, per l'effetto, condannare l'SD TE al pagamento della somma di euro 19.604,00 (segnatamente: euro 9.106,00 a favore di euro 7.076,00 a favore di Pt_1
; euro 3.422,00 a favore di , nonché condannarla al pagamento delle rate già scadute CP_1 Pt_2
da novembre 2021 a luglio 2022 e al pagamento delle rate a scadere da agosto 2022 a giugno 2024; il tutto oltre interessi legali dalla data di scadenza delle rate sino al soddisfo.
La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge tutte le domande. Condanna i convenuti opposti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- sarebbe stato pacifico che i soci convenuti avevano versato una somma di denaro a favore dell'SD
Multedi 30 per finanziare il progetto calcetto e che l'odierna appellante si era assunta l'obbligo di restituirla;
- i documenti posti dagli originari opposti a fondamento della domanda non sarebbero stati idonei a provare l'ammontare del prestito né la sua attuale esigibilità;
- la decorrenza dell'obbligo di restituzione rateale non avrebbe potuto essere il 2.1.2017, dal momento che a quella data la cifra non sarebbe stata interamente versata e l'importo della rata non sarebbe stato determinato né determinabile;
- l'SD TE 30 avrebbe ammesso che i soci avevano versato la somma di euro 27.362,00 a titolo di finanziamento, ma l'ente non avrebbe potuto essere condannato al versamento di tale somma in quanto, fino alla data del 30.6.2024, essa potrebbe essere incrementata da ulteriori versamenti e potrebbe diminuire in virtù degli importi derivanti dalla gestione del campo da parte degli originari convenuti e dai medesimi trattenuti a titolo di rimborso;
- quanto alla domanda proposta in via ulteriormente subordinata di fissazione di un termine, essa sarebbe stata avanzata dagli odierni appellati solo nella prima memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. e, dunque tardivamente, e, in ogni caso, il termine finale di restituzione (30.6.2024) sarebbe stato già stabilito sia nella scrittura privata che nella delibera agli atti.
Con atto di citazione in appello notificato in data 07.03.24, , Parte_1 Controparte_1
e impugnavano la predetta decisione, deducendo quattro motivi. Parte_2
Col primo motivo (“LA SENTENZA È CENSURABILE NELLA PARTE IN CUI NON
CONSIDERA IL CREDITO AZIONATO IN SEDE MONITORIA COME CERTO, LIQUIDO ED
ESIGIBILE, FONDATO SU PROVA DOCUMENTALE NON CONTESTATA
DALL'APPELLANTE.VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 115 CPC. TRAVISAMENTO DELLE
PROVE.”), gli appellanti sosteneva che il Tribunale di Genova avrebbe interpretato erroneamente i seguenti documenti: la delibera del Consiglio dell'SD TE del 12.9.2016, la scrittura privata firmata dal presidente e i tre soci del 2.1.2017, gli estratti conto prodotti.
In particolare, secondo gli originari opposti: - la delibera del Consiglio del 06/09/2016 e la scrittura privata datata 02/01/2017 proverebbero le modalità concordate di restituzione, mentre gli estratti conto e contabile bonifico proverebbero l'ammontare del credito;
- gli accordi avrebbero previsto sia le rate mensili, che il termine finale di restituzione del finanziamento;
- essi non avrebbero in alcun modo ammesso che la somma da loro già corrisposta all'SD TE
30 era inferiore a quella indicata nella scrittura privata del 2017;
- nel caso di specie non potrebbero essere ulteriori e non dovuti versamenti e non potrebbe diminuire la somma che dovrà essere restituita per potenziali ricavi dall'attività di calcetto;
- la decorrenza dell'obbligo rateale di restituzione del finanziamento sarebbe stata dal 02.01.17.
Col secondo motivo (“LA SENTENZA È CENSURABILE NELLA PARTE IN CUI
ARGOMENTA LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA CONFERMA DEL DECRETO
INGIUNTIVO EX ADVERSO OPPOSTO ANCORANDOLA ALLA GESTIONE DEL CAMPO DA
CALCETTO.”), gli appellanti si dolevano dell'erroneità della sentenza impugnata, per non avere il primo Giudice considerato il fatto che l'importo finanziato, anziché pari a euro 30.497, sarebbe stato maggiore di ulteriori euro 14. 000 che i soci avrebbero speso per il pagamento di servizi e materiale per la realizzazione del campo.
Inoltre, gli originari opposti evidenziavano che, nella delibera e nella scrittura, non si rinverrebbe alcun collegamento della riuscita del progetto calcetto all'obbligo di restituzione della somma ricevuta a prestito e che si sarebbero indebitamente sovrapposte il finanziamento infruttifero per la realizzazione del progetto sportivo nel settore del calcio con la conseguente restituzione della somma come pattuito e la gestione del campo.
Col terzo motivo (“LA SENTENZA È CENSURABILE – IN RITO - NELLA PARTE IN CUI
RILEVA LA TARDIVITÀ DELLA RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UN TERMINE PER
ADEMPIEREAL PAGAMENTO DELLA SOMMA CONCESSA A PRESTITO E OMETTE DI
PRONUNCIARSI”), gli appellanti sostenevano che erroneamente il primo Giudice avrebbe respinto la loro domanda posta nella prima memoria ex art 183 c.p.c., in via ulteriormente subordinata, di fissazione di un termine per il pagamento.
Sul punto, gli originari opposti sostenevano che la domanda de qua sarebbe stata tempestivamente proposta e, comunque, l'emissione di decreto ingiuntivo avrebbe escluso, di per sé, la necessità di apposita domanda di fissazione di un termine per il pagamento, stante l'acclarato inadempimento del debitore.
Col quarto motivo (“LA SENTENZA È CENSURABILE PER OMESSA PRONUNCIA, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 112 C.P.C, IN PUNTO “ACCERTAMENTO DELLA DEBENZA
DELLA SOMMA DI EURO 30.497,00”), gli appellanti lamentavano che il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sulle domande proposte in via ulteriormente subordinata con la comparsa di costituzione e risposta, con cui avevano chiesto la condanna della SD TE 30 al pagamento della somma di Euro 27.362,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.24, si costituiva in giudizio l'SD TE 30, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
In particolare, l'appellata sosteneva:
- quanto al primo motivo, che nella scrittura privata firmata dai tre ricorrenti non era stato indicato né il numero delle rate, né l'importo, né il termine iniziale, con la conseguenza che risulterebbe arbitraria la richiesta di somme corrispondenti a presunte 58 rate scadute nel periodo dal gennaio 2017 all'ottobre 2021; che come osservato dal Tribunale di Genova, non sarebbe stato possibile indicare le modalità e i termini di pagamento rateale nella scrittura del 2/1/2017, in quanto, al momento della sottoscrizione, gran parte degli importi non sarebbero stati neppure ancora conferiti dai tre soci (come ammesso dagli stessi) e non sarebbe stato neppure chiaro il costo complessivo dell'operazione (per la quale sarebbe stato fissato dal Consiglio solo un tetto massimo di spesa di 50.000,00 euro); che la delibera del 06.09.12 del Consiglio sarebbe stato un documento interno privo di qualsiasi efficacia vincolante;
l'unico termine chiaramente previsto dalla scrittura privata sarebbe stato quello finale del
30.06.24; non vi sarebbe prova dalla quale si possa desumere l'esistenza e l'ammontare delle presunte rate indicate da parte avversa;
- quanto al secondo motivo, che controparte non avrebbe mai eccepito, né dedotto, di aver finanziato somme ulteriori rispetto a quelle indicate e risultanti nell'estratto conto prodotto;
che l'importo erogato sarebbe stato sempre oggetto di varie indicazioni e, in ogni caso, sarebbero da ritenersi valide solo quelle risultanti dai bonifici bancari e con espressa causale riconducibile all'operazione oggetto di causa;
- quanto al terzo motivo, che il primo Giudice avrebbe correttamente statuito che la domanda di fissazione di termine per il pagamento era stata proposta da controparte solo nella prima memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. e, quindi, tardivamente;
che i rapporti tra le parti avrebbero dovuto essere valutati alla data di scadenza prevista nell'accordo; che il fatto che l'importo del finanziamento (27.362,00) non sia stato contestato non avrebbe in alcun modo implicato che lo stesso fosse dovuto;
- quanto al quarto motivo, che il Tribunale di Genova avrebbe ben motivato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non dover condannare l'SD TE al pagamento di alcuna somma.
Inoltre, l'appellata, in via incidentale subordinata, sosteneva che gli originari ricorrenti avevano ricevuto dalla gestione diretta del campo da calcetto, negli orari e giorni prestabiliti, importi rilevanti che sarebbero stati trattenuti dagli stessi come rimborso del finanziamento, ma che erroneamente non sarebbero stati detratti da quanto richiesto, né versati all'SD TE.
La Corte, con ordinanza del 28.06.24, rinviava la causa all'udienza del 06.02.25 per le rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 07.02.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento parziale per i motivi e con i limiti che seguono.
Ed invero, la particolarità della presente decisione risiede nel fatto che è stato azionato in sede monitoria un credito che era soltanto certo nell'an ma non nel quantum e neppure era ancora esigibile.
La certezza nell'an deriva infatti dal combinato disposto della delibera dell'SD TE del
12.9.2016 oltre che nella scrittura privata di riconoscimento di debito del 2.1.2017 dal quale si evince con chiarezza: quanto alla prima, che era stato in quella sede deliberato di “(…) accogliere il finanziamento infruttifero conferito dai soci , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con il seguente vincolo di destinazione: realizzazione di un campo destinato alla pratica del calcetto.
Fin d'ora il Consiglio Direttivo delibera di impegnare l'SD TE 30 a restituire il finanziamento infruttifero ricevuto dai soci , e a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 decorrere dal 2.1.2017 in rate che andranno ad esaurirsi entro e non oltre il 30.6.2024 (…)” e, quanto alla seconda che “(…) i soci finanziatori corrispondo all'SD TE 30, a titolo di finanziamento infruttifero, la somma di euro 50.000,00. Il finanziamento viene destinato per la realizzazione del progetto sportivo nel settore del calcio a cinque (calcetto) come approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 12 settembre 2016 (…)”.
Qui terminano tuttavia le certezze posto che nella determinazione del quantum oggetto del ricorso monitoria i soci hanno fatto un calcolo, per così dire empirico, dividendo la somma, a loro dire, corrisposta, - peraltro pacificamente inferiore agli originariamente previsti 50.000,00 euro perché individuata in euro 30.497,00 - anzichè nelle 90 rate previste in 58 rate, avendo calcolato come ultima rata scaduta quella del 31.10.2021.
Operazione, questa, che non appare corretta se solo si pone mente al fatto che il finanziamento erogato non è stato concesso interamente fin dal 2.1.2017 ma con più bonifici, l'ultimo dei quali risale al 29.5.2017 (da . Pt_2
Non solo, ma quello che appare più evidente e la non esigibilità all'epoca del credito azionato, essendo pacifico che la restituzione del prestito poteva/doveva avvenire entro il 30.6.2024 mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il giorno 8.11.2021 e quindi ben due anni e mezzo prima della scadenza del termine finale.
In questa situazione, del tutto condivisibilmente il Giudice di prime cure ha ritenuto non sussistere i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità fondanti la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo che, quindi, correttamente, è stato revocato.
Da qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
Con riguardo al secondo motivo, osserva la Corte che dallo stesso tenore della delibera e della scrittura privata sopra richiamate appare chiaro il collegamento del finanziamento erogato dai soci odierni appellanti con la riuscita del progetto calcetto: contrariamente infatti a quanto sostenuto da questi ultimi si è realizzato nella specie un vero e proprio mutuo di scopo, “con il seguente vincolo di destinazione: realizzazione di un campo destinato alla pratica del calcetto” nel cui contesto l'apposizione del termine finale del 30.6.2024 aveva anche la finalità di valutarne la riuscita e di verificare i rapporti dare/avere tra i tre soci e l'SD nel loro complesso.
Erano stati gli stessi soci, peraltro, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ad affermare che, come indicato nella comunicazione di invito alla negoziazione assistita, in atti, essi avevano ottenuto dalla gestione del campo la somma di Euro 14.000,00 “da ritenersi quale parziale rimborso della somma concessa a prestito”, il che rende ancora più evidente lo stretto collegamento tra la concessione del finanziamento e la gestione del progetto calcetto, anche se poi, di ciò essi non hanno tenuto conto, come si vedrà meglio nel prosieguo. Anche tale motivo appare pertanto fondato.
L'odierna decisione, tuttavia, si diceva, interviene più di un anno dopo la pronuncia del
Giudice di primo grado e la novità è che nel frattempo è venuto a scadere quel termine finale del
30.6.2024, termine (che rende peraltro vano, anche perché oggetto di rinuncia, l'esame del terzo motivo di appello) che non era invece ancora decorso in primo grado e che ha impedito di accogliere le domande proposte dai convenuti opposti in via subordinata e ritualmente formulate proprio nel caso fosse stato revocato il decreto ingiuntivo.
In effetti, giova ricordare che il giudizio che si instaura ad esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo è un procedimento ordinario di cognizione ove le parti sono, per così dire, invertite ed è il convenuto-opposto il reale creditore, con tutti i conseguenti oneri, difensivi e probatori, sullo stesso incombenti e che, come tale, può in ogni caso chiedere l'accertamento in causa della sussistenza o meno di una sua ragione di credito con la relativa condanna dell'opponente-debitore.
In questa situazione, e venendo quindi all'esame del quarto ed ultimo motivo, è agevole allora fare il punto della situazione di fatto e di diritto venutasi a creare ad oggi tra le odierne parti in causa e cioè: da un lato, è pacifico che i soci hanno versato la somma di Euro 27.362,00 a titolo di finanziamento del “progetto campo di calcetto” (si vedano i bonifici in atti) e, dall'altro lato, che gli stessi soci hanno già ricevuto dalla gestione diretta del campo da calcetto quantomeno l'importo di
Euro 14.059,82 che gli stessi hanno trattenuto a titolo di rimborso del finanziamento.
Questa ultima somma - contrariamente a quanto affermato dagli appellanti a pag. 7 dell'appello - non è stata affatto decurtata dal quantum richiesto in sede di ricorso monitorio, ove il calcolo agevolmente ricostruibile, giova ripetere, è stato: Euro 30.497,00, e cioè la somma complessiva a dire dei ricorrenti corrisposta, divisa 90 rate, e cioè per l'intero periodo dal 2.1.2017 fino al 30.6.2024 e poi moltiplicata per 58 e cioè per il numero delle rate in quel momento scadute fino al 31.10.2021.
Così stando le cose, e lasciando ad eventuale altro autonomo giudizio l'accertamento delle restanti poste di dare/avere tra le parti in ragione del “progetto campo di calcetto”, appare allora fondato in questa sede e quindi accoglibile il quarto motivo del presente appello, nonché la corrispondente domanda proposta in via incidentale e subordinata dall'SD, seppur con le limitazioni e le precisazioni sopra rispettivamente riportate.
Ne consegue la condanna di parte appellata al pagamento in favore degli appellanti della somma capitale (senza interessi, trattandosi di un prestito infruttifero) data dalla differenza tra Euro
27.362,00 ed Euro 14.059,82 e cioè pari ad Euro 13.302,18. Da qui l'accoglimento parziale dell'appello e la conseguente riforma parziale della sentenza appellata come da dispositivo.
In ragione del solo parziale accoglimento dell'appello si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare metà tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio, con condanna dell'appellata al pagamento in favore degli appellanti della restante metà, da calcolarsi sulla somma intera così come liquidata in dispositivo, con riferimento allo scaglione di valore tra gli Euro 5.200,00
e 26.000,00 e con riguardo ai parametri medi per tutte e quattro le fasi del giudizio.
Nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado, si ritiene infine di mantenere la relativa statuizione in punto spese di lite stante le particolari ragioni dell'odierna decisione, che al momento della pronuncia di primo grado - antecedente al 30.6.2024 - non potevano essere tenute in considerazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata n. 73/24 del Tribunale di
[...]
Genova, pubblicata in data 09.01.24,
- Condanna l'appellata in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti
[...]
, e della somma complessiva pari ad Euro Pt_1 Controparte_1 Parte_2
13.302,18,
- Compensa per metà tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio e
- Condanna l'appellata in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante metà a favore degli appellanti e metà da calcolarsi Parte_1 Controparte_1 Parte_2 sull'intero importo che si liquida in complessivi Euro 5.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Genova, il 12.2.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni