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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2139 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: previdenza obbligatoria –, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giovanni D'Izzia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 13.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2017-
2018, chiedeva il riconoscimento e l'accertamento del proprio diritto a percepire
CP_ l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, richiesta respinta da
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, contestando l'iscrizione del ricorrente quale bracciante agricolo, considerando il medesimo come coadiutore familiare dell'azienda del padre.
La causa veniva istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Il ricorso appare infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti atti a sostanziare la pretesa qualità di lavoratore subordinato.
CP_ Nel caso di specie disconosce il rapporto di lavoro subordinato fra l'Azienda
e l'odierno ricorrente, considerato il rapporto di parentela (padre e Controparte_2
figlio) e ritenuto lo stesso coadiutore familiare.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697 c.c., in ordine alla natura subordinata del rapporto lavorativo
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
Pagina 2 facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa e la natura subordinata del rapporto.
Pagina 3 Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero i prospetti paga relativi alle annualità in oggetto,
trattandosi di atti predisposti unilateralmente ed aventi rilevanza meramente formale,
che non danno certezza circa la natura della prestazione lavorativa.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, non assume significativa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie a fronte di indici convergenti che dimostrano una collaborazione familiare, ovvero i soggetti interessati sono padre e figlio, abitano nella stessa casa, il padre non ha altri braccianti assunti;
a fronte di ciò, la parte ricorrente non fornisce una prova certa e rigorosa sulla natura subordinata del rapporto di lavoro contestato
Ed invero entrambi i testi sentiti da un lato appaiono poco credibili (entrambi proprietari di un cane che tenevano presso l'azienda di ), dall'altro riferiscono circostanze Pt_1
assolutamente generiche e non sufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro, ovvero una prova certa sull'orario di lavoro, su una retribuzione fissa e continuativa, sugli obblighi di comunicazione delle assenze , ferie permessi: manca la prova di tutto ciò.
Le risultanze probatorie pertanto non dimostrano la natura del rapporto di lavoro come subordinato
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
Pagina 4 criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 30.1.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2139 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: previdenza obbligatoria –, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giovanni D'Izzia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 13.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricolo negli anni 2017-
2018, chiedeva il riconoscimento e l'accertamento del proprio diritto a percepire
CP_ l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, richiesta respinta da
CP_ L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, contestando l'iscrizione del ricorrente quale bracciante agricolo, considerando il medesimo come coadiutore familiare dell'azienda del padre.
La causa veniva istruita mediante l'audizione dei testimoni ammessi.
***
Il ricorso appare infondato
Il ricorrente non ha fornito adeguata prova in ordine alla sussistenza dei requisiti atti a sostanziare la pretesa qualità di lavoratore subordinato.
CP_ Nel caso di specie disconosce il rapporto di lavoro subordinato fra l'Azienda
e l'odierno ricorrente, considerato il rapporto di parentela (padre e Controparte_2
figlio) e ritenuto lo stesso coadiutore familiare.
Ciò posto, al fine di provare il preteso diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola il ricorrente deve fornire rigorosa prova, secondo i canoni generali dettati dall'art. 2697 c.c., in ordine alla natura subordinata del rapporto lavorativo
Infatti, come più volte ribadito dalla Suprema Corte in materia di disconoscimento,
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di
agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una
Pagina 2 facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in
tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del
rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in
giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n. 13877, che ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato
all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni
previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in
regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il
lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato
adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel
caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del
riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di
fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti
di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il
giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione,
che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve
pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza
dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla
causa”.
In tale ipotesi, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il reale svolgimento della prestazione lavorativa e la natura subordinata del rapporto.
Pagina 3 Onere probatorio ancora più rigoroso ove emergano elementi di giudizio idonei a mettere in dubbio l'effettività delle prestazioni lavorative di cui si chiede la registrazione.
Ebbene, tale onere non può certo ritenersi assolto mediante la produzione documentale depositata dal ricorrente, ovvero i prospetti paga relativi alle annualità in oggetto,
trattandosi di atti predisposti unilateralmente ed aventi rilevanza meramente formale,
che non danno certezza circa la natura della prestazione lavorativa.
Invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, non assume significativa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie a fronte di indici convergenti che dimostrano una collaborazione familiare, ovvero i soggetti interessati sono padre e figlio, abitano nella stessa casa, il padre non ha altri braccianti assunti;
a fronte di ciò, la parte ricorrente non fornisce una prova certa e rigorosa sulla natura subordinata del rapporto di lavoro contestato
Ed invero entrambi i testi sentiti da un lato appaiono poco credibili (entrambi proprietari di un cane che tenevano presso l'azienda di ), dall'altro riferiscono circostanze Pt_1
assolutamente generiche e non sufficienti a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro, ovvero una prova certa sull'orario di lavoro, su una retribuzione fissa e continuativa, sugli obblighi di comunicazione delle assenze , ferie permessi: manca la prova di tutto ciò.
Le risultanze probatorie pertanto non dimostrano la natura del rapporto di lavoro come subordinato
Quanto sopra conduce al rigetto del ricorso, anche sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “sul piano del metodo di fronte ad
una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il
Pagina 4 criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti
allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia
stato superato” (Cass. civ., 28 settembre 2006, n. 21028, in motivazione).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 1000,00 oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 30.1.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
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