Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 264/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
24/02/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 264/2020 avente ad oggetto opposizione ad atto di intimazione promossa
tra
, con l'avv. G. Maio;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l'avv. T. Pirillo
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale CP_2
mandataria della in persona del legale rappresentante, con l'avv. C. Lo CP_3
Scalzo
-resistenti-
Conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-cartella di pagamento n. 09420100012824657000 relativa a contributi IVS (dal 2003
al 2009) asseritamente notificata in data 16.06.2010, per un importo pari ad €
17.678,70.
Parte ricorrente eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del diritto in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
L , nel costituirsi in giudizio deduceva la intervenuta corretta Controparte_4
notifica della cartella di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica della cartella non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti con successivi atti interruttivi e segnatamente da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 06/06/20211 nonché una successiva intimazione di pagamento notificata il 03/12/2014. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_2
diritto, deducendo che non era maturata la prescrizione e comunque nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_5
Preliminarmente, va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti dall'agente di riscossione si evince che la cartella di pagamento, sottesa all'atto impugnato, risulta effettivamente notificata in data 16/06/2010.
Quanto, invece, all'atto interruttivo indicato dal concessionario come comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria del 06/06/2011- si osserva che il resistente produce l'atto nonché una ricevuta. Tuttavia, dalla ricevuta non è possibile alcun collegamento con la predetta comunicazione preventiva di cui si desume sia la prova della notifica. Il
numero di raccomandata (così come qualsiasi altro riferimento) indicata nella ricevuta non è rinvenibile nell'atto.
Ed anche per l'atto di intimazione invocato come ulteriore evento interruttivo notificato il 03/12/2014, non vi è alcuna prova che l'atto di intimazione, prodotto dal resistente,
contenesse la cartella di pagamento (n. 09420100012824657000) oggetto di causa;
è
il caso di sottolineare che tra gli avvisi indicati in tale atto non è ricompreso la cartella de quo.
Dunque, tali atti, in mancanza di prova della notifica, non possono essere considerati atti interruttivi.
Orbene ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica della cartella. Ed invero considerato che l'atto di intimazione impugnato è intervenuto dopo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla notifica della cartella, i crediti oggetto dell'atto di intimazione, limitatamente alla cartella indicata, devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che dalla data di notifica delle cartelle e dell'avviso non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito gli enti impositori ovvero l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Va dunque dichiarata la nullità della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria limitatamente alle cartelle ed all'avviso di addebito indicato per l'intervenuta prescrizione dei crediti in essi portati.
Le spese seguono il principio della soccombenza, tenuto conto della serialità della lite,
avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa, vanno poste a carico del concessionario del credito tempestivamente incaricato della riscossione del credito, che non ha dato prova di eventi interruttivi della prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle e dell'avviso de quo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto:
dichiara la nullità della intimazione di pagamento n. 09420199003783165000
limitatamente alla cartella n. n. 09420100012824657000 per quanto di ragione e per intervenuta prescrizione dei crediti in essi asseritamente vantati;
condanna l al pagamento, in favore Controparte_6
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro
1.100,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituito dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 25/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo