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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 13 maggio
2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1311/2023 R.G. e vertente
TRA nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1
residente in [...], Cod. Fisc.
, elettivamente domiciliato in S. Agata C.F._1
IL (ME) via Campidoglio, angolo Via Asmara n.12/a, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro tempore, (c.f. con sede CP_2 P.IVA_1
legale in Roma, via Flavia, n 6, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Messina
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: trattamento di sostegno al reddito
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/04/2023, parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della cod. fisc. CP_4
, dal 18/09/2018 al 19/09/2019; che la suddetta società P.IVA_2
era stata posta in amministrazione giudiziaria e il Giudice Delegato della procedura aveva autorizzato la richiesta di istanza di accesso al trattamento di sostegno al reddito, previsto ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n.
72/2018; che, con decreto dell'11.06.2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concedeva il trattamento de quo, autorizzando l' a provvedere al pagamento diretto. CP_3
Rilevava che, nonostante ciò, l' non liquidava le somme dovute, CP_3 limitandosi a richiedere l'inoltro di ulteriori modelli di domanda non richiesti dalla normativa.
Chiedeva dunque dichiararsi il proprio diritto al trattamento di sostegno al reddito, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 72/2018, relativamente al periodo dal 03.06.2019 al 19.09.2019, con condanna dei convenuti alla liquidazione e pagamento della menzionata prestazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c
Il si costituiva in Controparte_1
giudizio, in data 04/11/2023, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, avendo peraltro positivamente dato corso all'istruttoria di propria competenza e restando di competenza dell' l'erogazione della prestazione eventualmente dovuta. CP_3
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
L' rimaneva, invece, contumace. CP_3
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il pagamento della c.d.
vale a dire il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori CP_5
dipendenti di aziende poste in amministrazione giudiziaria.
Dal punto di vista dei lavoratori, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, infatti, l'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 72, prevede che
- in assenza della possibilità di fruire dei trattamenti previsti dal d.lgs.
n.148/2015 per i dipendenti di aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione straordinaria, a condizione però che sia stato già approvato il programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e fino alla loro assegnazione o destinazione - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale possa concedere su richiesta dell'amministrazione giudiziaria e previa autorizzazione scritta del giudice delegato un trattamento di sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio, con aggiunta anche del riconoscimento della contribuzione figurativa durante detto periodo.
La norma di riferimento è quella di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 72/2018, il quale dispone che “Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, per gli anni 2018, 2019 e
2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo
3 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del
2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento”.
Il comma 5 della medesima disposizione individua poi i casi di esclusione della concessione di detto trattamento, si tratta di condizioni soggettive che rendono i lavoratori inidonei a beneficiare del trattamento di sostegno perlopiù in virtù di una loro condanna per la commissione di alcuni reati o per il collegamento con soggetti condannati.
Nelle ipotesi, invece, di cessazione del rapporto di lavoro per gli anni
2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI , l' concede, su CP_3 richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI.
Va, poi, richiamata in materia la circolare del Ministero del Lavoro n.
10/2019 con le istruzioni sul Decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019 in tema di CIGS per i lavoratori di aziende sequestrate e in amministrazione giudiziaria.
4 Il sostegno al reddito spetta ai lavoratori di aziende che: non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di CIGO/CIGS, oppure che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di
CIGO/CIGS, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, oppure nei casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento.
Il trattamento ha una durata massima complessiva di 12 mesi.
La circolare ricorda che, ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi, sono esclusi;
A. i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati;
B. il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile,
i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
C. i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza degli elementi costitutivi della particolare fattispecie normativa su richiamata, ed il , dal canto suo, non ha CP_1 CP_1
contestato la spettanza del beneficio avendo, anzi, dato atto di aver positivamente compiuto l'iter istruttorio di propria competenza conclusosi con il proprio decreto direttoriale n. 1 del 11.6.2021, in atti, in cui figura il nominativo dell'odierno ricorrente.
A questo punto, la normativa su richiamata individua nell' l'Ente CP_3
pagatore, il quale deve procedere ad erogare la prestazione in questione stanti i presupposti di legge accertati dal Ministero.
Ciò posto, il ricorrente lamenta il perdurante inadempimento dell' il quale, restando contumace, non ha contribuito CP_3
5 all'istruttoria del giudizio e non ha reso noti fatti modificativi, impeditivi od estintivi della propria obbligazione.
Tanto basta per affermare la fondatezza della domanda e, di conseguenza, condannare l' al pagamento, in favore di parte CP_3 ricorrente, del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 72/2018, relativamente al periodo dal 03.06.2019 al 19.09.2019 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Vanno invece rigettate le domande nei riguardi del CP_1
convenuto, il quale ha dimostrato di aver svolto diligentemente i compiti di propria competenza e di non essere tenuto al compimento di ogni ulteriore azione.
Le spese seguono la soccombenza (dell' nei confronti del CP_3
ricorrente, e del ricorrente nei confronti del ) e si liquidano CP_1
in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Il ricorrente va, però, esonerato dal pagamento delle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso depositato in data 24.04.2023 nei confronti
[...] dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i CP_3
difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_3
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, del CP_3 trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 72/2018, relativamente al periodo dal 03.06.2019 al
19.09.2019 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta le domande nei confronti del Controparte_1
[...]
6 - Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_3
spese del giudizio, che liquida in euro 1.800,00 oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore della stessa, dichiaratosi antistatario;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento, in favore del
[...]
delle spese del giudizio. Controparte_1
Patti, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Carmelo Proiti)
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