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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. UR SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6498/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa mediante dispositivo e deposito contestuale della relativa motivazione nell'udienza di discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9-12-2025, avente ad oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” e promossa
DA
( , rapp.ta e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1
alle liti in atti dall'Avv.to Angelino Rosa, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in 80029 T'AN (NA) alla via Cardinale Verde n. 23;
- RICORRENTE-
CONTRO
P. Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp. te p. t. elett. te dom.ta in Afragola (NA), alla Via XXIV Maggio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Angelino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE -
- CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI -
All'udienza del 9-12-2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, le parti concludevano come note scritte a cui si fa espresso rinvio e il giudice il Giudice decideva la causa mediante deposito del dispositivo e contestuale motivazione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. La sig.ra , proprietaria di un immobile sito in Parte_1
T'AN (NA), alla Via del Caravaggio snc, concesso in locazione ad
Dott. UR SP 1 R.G. n. 6498/2024
uso commerciale alla società in forza di Controparte_1
contratto sottoscritto il 10 febbraio 2022 e registrato il 18 gennaio 2022, per la durata dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2028, con canone mensile di euro
2.700,00, ha notificato in data 5 luglio 2024 atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, assumendo che la conduttrice non avesse corrisposto i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024 per complessivi euro 10.800,00, nonostante ripetuti solleciti e diffida inviata a mezzo PEC il 22 maggio 2024, rimasta priva di riscontro.
L'attrice ha chiesto la convalida dello sfratto, la fissazione della data di esecuzione, l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per euro 10.800,00 oltre canoni a scadere, interessi e spese, la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società contestando Controparte_1
integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
La resistente ha eccepito il difetto di prova dei presupposti della domanda, richiamando l'art. 2697 c.c. sull'onere probatorio e sostenendo che non sussiste grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., in quanto il mancato pagamento non è di “non scarsa importanza” e non incide sull'economia del rapporto. Ha evidenziato che il canone di marzo 2024 era stato pagato prima della notifica dello sfratto e che anche quello di aprile è stato corrisposto successivamente, sicché alla data di notifica risultava insoluto solo un mese. Ha inoltre dedotto che la locatrice ha sempre tollerato ritardi nei pagamenti, senza mai inviare messe in mora, comportamento che integra facta concludentia idonei a modificare il termine di adempimento.
Ha altresì allegato inadempimenti della locatrice agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., consistenti nel mancato intervento per gravi problemi di manutenzione (distacchi di intonaco e crepe nel soffitto) e nella mancata certificazione di conformità dell'impianto elettrico, costringendo la conduttrice a sostenere spese per lavori e certificazioni per complessivi euro
1.927,00. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di convalida dello sfratto, della risoluzione del contratto e dell'emissione del decreto ingiuntivo, nonché la condanna dell'attrice alle spese.
Dott. UR SP 2 R.G. n. 6498/2024
All'udienza del 31 luglio 2024, il Giudice designato per il periodo feriale, sciogliendo la riserva, ha rilevato che l'opposizione della parte intimata impedisce la convalida dello sfratto e comporta il mutamento del rito da sommario a speciale locazioni ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c. Ha ritenuto, tuttavia, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di rilascio provvisorio ex art. 665 c.p.c., considerato che, pur tenendo conto dei pagamenti tardivi di marzo e aprile 2024, risultano impagate le mensilità di maggio, giugno e luglio 2024, e che la tolleranza del locatore non modifica i patti contrattuali. Ha quindi ordinato alla società Controparte_1 di rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro il 2 dicembre 2024, fissando udienza per il merito al 12 novembre 2024 e disponendo l'esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010
Con memoria integrativa autorizzata, la sig.ra ha ribadito le Parte_1
proprie domande, precisando che alla data del 30 ottobre 2024 la morosità ammontava a euro 16.200,00 per i canoni di agosto, settembre e ottobre
2024, oltre ai precedenti insoluti, e ha chiesto la condanna anche per la prima mensilità di marzo 2022, mai versata, per un totale di euro 18.900,00 oltre interessi. Ha insistito per la convalida dello sfratto, l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, la risoluzione del contratto e la condanna alle spese.
La società con memoria integrativa, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha ribadito l'assenza di grave inadempimento al momento della proposizione della domanda, richiamando gli artt. 1453 e
1455 c.c. e la giurisprudenza sul principio di conservazione del contratto, e ha contestato la richiesta relativa alla mensilità di marzo 2022, sostenendo che le parti avevano concordato la sua esclusione in ragione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto elettrico.
Ha reiterato le eccezioni sulle violazioni della locatrice agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., documentando interventi di ripristino e certificazioni per euro 1.927,00, e ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna della sig.ra al pagamento di detta somma oltre interessi e Parte_1 rivalutazione. Ha chiesto, inoltre, la revoca o sospensione dell'ordinanza di
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rilascio, il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna alle spese, articolando istanze istruttorie per interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU tecnica.
Disposto lo spostamento di nuova udienza ex art. 418 e 420 c.p.c. per il 21-
2-2025, sulla scorta della documentazione in atti e della posizione espressa dalle parti, mediante ordinanza del 24-2-2025, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.
All'udienza del 13-6-2025, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta richiedendo termine per la formalizzazione dell'accordo.
Senonché alla successiva udienza del 12-9-2025, la ricorrente per il tramite del proprio difensore, si è riportata integralmente alle domande introduttive, alle conclusioni già formulate e alla memoria integrativa, contestando le eccezioni e deduzioni avverse perché infondate in fatto e in diritto. Ha evidenziato che la conduttrice persiste nella morosità per un importo complessivo di € 27.000,00, oltre interessi, e non ha versato la quota del
50% del canone di registrazione pari a € 767,34.
Ha richiamato il verbale di udienza del 24 febbraio 2025, in cui il Giudice aveva proposto una soluzione conciliativa con pagamento di € 14.200,00 alla locatrice e € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre compensazione degli ulteriori esborsi. Tale proposta era stata apparentemente accettata all'udienza del 13 giugno 2025, ma la resistente ha successivamente avanzato una controproposta, ritenuta dilatoria.
La società invece, ha ribadito le difese già Controparte_1
svolte negli scritti precedenti e nella memoria integrativa, insistendo sull'assenza di grave inadempimento alla data della domanda introduttiva e sulla fondatezza della domanda riconvenzionale per € 1.927,00 a titolo di spese sostenute per lavori e certificazioni. Ha richiamato la documentazione prodotta (rilievi fotografici, fatture) e il verbale negativo della procedura di mediazione conclusa il 4 novembre 2024, eccependo l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione da parte della locatrice. Ha evidenziato l'avvenuto rilascio dell'immobile e la necessità di compensare la somma di € 8.100,00 dovuta alla conduttrice per il deposito cauzionale.
Dott. UR SP 4 R.G. n. 6498/2024
A fronte di tale condotta processuale ondivaga, mediante ordinanza del 13-
9-2025, considerato come le parti non erano giunte alla determinazione finale di definire complessivamente il giudizio allo scopo di evitare futuri contenziosi relativi alle domande esperite nel presente giudizio da valutarsi in punto di ammissibilità, la causa è stata rinviata al 9-12-2025 per la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter e 429 c.p.c. con termine per il deposito di note scritte.
2. In diritto. La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento nel limite che si passa ad esplicitare.
2.1. In relazione al presente giudizio risulta esperita procedura di mediazione a cura di parte conduttrice la quale, come indicato nella nota scritta “…ha proposto tempestivamente la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione InMedialex s.r.l., rubricata al N. 531/2024, conclusasi negativamente, il tutto come da documentazione prodotta con la memoria integrativa. Controparte non ha proposto alcuna procedura di mediazione inerente alle proprie domande, conseguendo l'improcedibilità delle domande avanzate dalla sig.ra .” (cfr. nota dell'8-12- Parte_1
2025).
Tale ultima doglianza non può essere accolta.
In primo luogo, nell'ordinanza del 31-7-2024 era stato indicato come dovesse essere esperita la procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma
1-bis del D.Lgs n. 28/2010 a cura delle parti.
Ebbene, lo scrivente ritiene che tale adempimento assuma per propria natura carattere di unicità nel senso di seguito indicato.
È dirimente la circostanza che un procedimento di mediazione sia stato effettivamente svolto, ancorché su iniziativa del convenuto, non rilevando che gli attori non abbiano a loro volta presentato autonoma istanza.
In coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 7 febbraio
2024, n. 3452), la mediazione obbligatoria si correla al processo nel suo complesso, quale strumento deflattivo, e non alla singola domanda, con la conseguenza che l'esito negativo della mediazione attivata dal convenuto quale attore in riconvenzionale soddisfa la condizione di procedibilità per l'intero giudizio, comprensiva anche della domanda principale proposta dagli attori.
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2.2. Deve premettersi come sia cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile oggetto di locazione in quanto, in data
30.01.2025, la resistente ha consegnato l'immobile occupato, giusta verbale di rilascio allegato dalle parti.
Pertanto. la causa deve continuare in ordine alle ulteriori domande esperite delle parti.
2.3. La ricorrente ha richiesto dichiararsi, in ogni caso, risolto il contratto di locazione dell'unità locata di cui in premessa per il grave inadempimento perpetrato dal conduttore, con condanna al pagamento dei canoni non corrisposti e quelli dovuti fino al rilascio.
E' noto che in tema di responsabilità contrattuale, va preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento è tenuto unicamente a provare la fonte – negoziale o legale – del diritto fatto valere ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. VI-III,
11 febbraio 2021, n. 3587; Cass. civ., Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584;
Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio
2011, n. 15659; Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con specifico riguardo alla risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo per morosità del conduttore, la Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene il parametro legale di cui all'art. 5 l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può nondimeno fungere da criterio orientativo nella valutazione, ex art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento, valutazione che deve essere compiuta in concreto, tenendo conto anche del comportamento tenuto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda
(Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 1428).
È stato altresì precisato che, ai fini della risoluzione per morosità, il giudice deve considerare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda, atteso che l'eventuale pagamento, nelle more del giudizio, delle somme
Dott. UR SP 6 R.G. n. 6498/2024
richieste non può non incidere sulla valutazione prognostica del futuro comportamento del conduttore, potendo escludere il rischio di ulteriori inadempimenti, ferma restando la necessità di apprezzare in concreto l'idoneità dell'inadempimento a ledere in modo rilevante l'interesse del locatore e a compromettere l'equilibrio del rapporto (Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20551; Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902).
Nella stessa prospettiva, si è affermato che il principio sancito dall'art. 1455
c.c. va applicato secondo un criterio di proporzione informato alla buona fede contrattuale, sicché la gravità dell'inadempimento non va commisurata alla sola entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione rispetto alla natura e alla finalità del contratto, nonché al concreto interesse della controparte all'esatto e tempestivo adempimento, dovendosi verificare se la condotta del debitore sia idonea a incidere in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto e sul sinallagma funzionale (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15363; Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 2002,
n. 11429; Cass. civ., Sez. III, 10 agosto 1999, n. 8550).
Inoltre, deve anche ricordarsi che il mancato versamento dei canoni di locazione successivi all'intimazione di sfratto può comportare che
“l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa” essendo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione (Cass. civ.
Sez. III, 20/04/2015, n. 8002 e Cass. civ. Sez. III, 26/10/2012, n. 18500).
2.4. Nella fattispecie in esame già al momento dell'intimazione di sfratto sussistevano tutti gli elementi per la pronuncia di risoluzione del contratto, essendo rimaste impagate ben 3 mensilità; in particolare il mancato pagamento dei canoni per quasi tre mesi, debenza che si è aggravata ulteriormente alla luce del comportamento scorretto tenuto dal conduttore anche successivamente all'introduzione del procedimento di convalida di sfratto e all'emanazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, con il mancato pagamento anche dei canoni successivi.
Al riguardo, si conferma che l'eventuale tolleranza del creditore di accettare pagamenti non tempestivi non implica una modifica contrattuale né può giustificare comunque ulteriori inadempimenti e/o ritardi nel versamento dei canoni (come condivisibilmente indicato nell'ordinanza di accoglimento
Dott. UR SP 7 R.G. n. 6498/2024
dell'istanza di provvisorio rilascio dell'immobile emessa in data 31-7-2024 nel procedimento di intimazione di sfratto RG 5972/2024 che espressamente si richiama).
Parte ricorrente ha confermato la persistenza della morosità evidenziando come, nelle more della prima udienza, la conduttrice ha provveduto al versamento in favore della locatrice di una somma di modesto importo, tale comunque da lasciare invariata, alla data del 31.7.2024, una esposizione debitoria per canoni non corrisposti pari ad euro 8.100,00, come precisato dalla parte intimante in sede di prima comparizione, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024.
Successivamente, la conduttrice ha perseverato nello stato di morosità, omettendo il pagamento dei canoni ulteriormente venuti a scadenza per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 fino al mese di gennaio 2025
(data di rilascio dell'immobile), per un totale di 9 mesi.
Pertanto, parte resistente non ha versato, alla data di rilascio dell'immobile, la somma complessiva per ad euro 24.300.00 (euro 2700,00 x 9 mensilità).
Di contro non può essere accolta la condanna di parte resistente al pagamento della quota del 50% del canone di registrazione alla Agenzia delle Entrate, in quanto domanda nuova formalizzata unicamente in sede di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. così come la richiesta di pagamento del canone dovuto per il mese di marzo 2022.
Sussistono quindi i presupposti per la risoluzione del contratto di locazione, avendo la locatrice offerto la prova del titolo e della scadenza delle obbligazioni, mentre la società conduttrice non ha dimostrato di aver regolarmente corrisposto i canoni di locazione, a fronte di una morosità di rilevante entità, insorta nel corso del rapporto, tale da escludere che l'inadempimento possa qualificarsi di scarsa importanza e da evidenziare l'interesse della locatrice sia alla restituzione dell'immobile, sia al pagamento dei canoni rimasti insoluti.
Per tali motivi si accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di parte convenuta.
3. Non risulta accoglibile la domanda riconvenzionale esperita da parte resistente nella memoria integrativa del 31-10-2024 con riferimento all'esecuzione delle opere intese a mantenere la cosa locata in stato da
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servire all'uso convenuto mediante esecuzione delle indicate riparazioni necessarie a conservare e rendere idonea la cosa locata (cfr. punto 5 della memoria integrativa di parte resistente).
Secondo l'articolo 1577 c.c. quando la cosa locata ha bisogno di riparazione che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne avviso al locatore;
peraltro, se si tratta di riparazione urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Va detto, in concreto, che parte resistente non ha provato alcunché circa eventuali richieste formulate alla locatrice per l'esecuzione delle opere asseritamente necessarie, cui sia seguita l'inerzia degli stessi.
Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore, ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante (cfr. Cass. 9/6/2022, n. 18667; Cass. 15/3/2018, n.
6395).
A questo riguardo, la prova testimoniale richiesta nella memoria integrativa del 31-10-2024 è generica con riferimento alle circostanze fattuali rilevanti in quanto il capo IV (“Vero è che, nonostante le continue richieste di intervento, la sig.ra ha omesso di provvedere alla relativa Parte_1 riparazione con appositi interventi”) e il capo XI (“Vero è che, nonostante le continue e vane richieste inoltrate verbalmente alla sig.ra , Parte_2
la si adoperava a far eseguire ed ottenere la Controparte_1 dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico” con riferimento alla certificazione di conformità dell'impianto elettrico) sono generici non circoscritti nel tempo né evidenziano circostanze spaziali e fattuale tali da rendere il testimone in grado di riferire sui fatti ben definiti e non petizioni di principio.
Non viene detto, dove e quando e soprattutto alla presenza di chi la locatrice sia stata avvisata delle opere da eseguirsi;
inoltre, è assente anche la prova
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scritta, come una nota raccomandata o comunicazione inviata all'indirizzo della locatrice.
Si ritiene, in via di principio, che le richieste formulate ai locatori per l'esecuzione delle opere necessarie devono essere fatte preferibilmente in forma scritta e comunque devono essere specifiche e dettagliate.
Inoltre, è noto che nei contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, il conduttore (proprio per la sua natura professionale) è tenuto a verificare che i connotati del bene siano adeguati a quanto tecnicamente occorre per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, oltre al rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie;
ne discende che, qualora il conduttore non riesca ad ottenere queste autorizzazioni, non si configura alcuna responsabilità per inadempimento del locatore e ciò sebbene il diniego sia derivato dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare del bene (tale da richiedere che il medesimo sia dotato di caratteristiche precise e che attenga specifiche licenze amministrative) diventa rilevante – quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto – soltanto se abbia formato oggetto di specifico accordo, non bastando la semplice enunciazione negoziale che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore (cfr. Tribunale Ravenna sez. I,
01/07/2024, n.654; Tribunale Catanzaro sez. II, 08/05/2023, n.727 in
Archivio Giuffrè De Iure).
4. La domanda intesa alla restituzione del deposito cauzionale da parte del resistente risulta essere tardiva in quanto proposta solo con le note scritte del 20-2-2025 e non in domanda riconvenzionale e comunque nel termine per il deposito della memoria integrativa (cfr. Cassazione civile sez.
III, 14/02/2024, n.4131; Cassazione civile sez. I, 25/11/2015, n.24037;
Tribunale Modena sez. II, 25/01/2013, n.106).
5. In conclusione, dall'accoglimento della domanda giudiziale proposta dall'attrice deriva la pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale di locazione dedotto in giudizio, per grave inadempimento del suddetto convenuto intimato, quale conduttore del bene immobile in analisi, nonché
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la condanna al pagamento delle somme già sopra specificamente indicate, a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in assenza di notula predisposta da parte ricorrente.
In particolare, si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, tabella 2, considerando il valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tenuto conto dell'ammontare dei canoni oggetto di contestazione) e l'attività svolta e la condotta processuale di parte resistente che non ha consentito la definizione concordata del giudizio, con un incremento del 10%.
La provvisoria esecuzione della presente pronuncia segue come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• In accoglimento della domanda giudiziale proposta con l'atto d'intimazione, pronuncia la risoluzione del contratto di locazione datato, ad uso commerciale, intercorrente tra l'intimante , quale Parte_1
locatrice, e l'intimata semplificata, in persona Controparte_2
del legale rappresentante, relativamente all'immobile sito in
T'AN (NA) alla Via del Caravaggio snc, meglio descritto in atti, per grave inadempimento del conduttore;
• condanna, conseguentemente, il convenuto intimato, al pagamento, in favore dell'attrice intimante, della somma complessiva di €.24.300.00= oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
• dichiara la cessata materia del contendere in ordine al rilascio del bene immobile oggetto del contratto di locazione sopra indicato;
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
nella persona del l.r.p.t., intesa alla restituzione della somma di
[...]
euro €.1.927,00= per le causali indicate nella memoria integrativa del
31-10-2024;
• Dichiara inammissibile la domanda intesa alla restituzione del deposito cauzionale come indicato nella nota scritta del 20-2-2025;
Dott. UR SP 11 R.G. n. 6498/2024
• condanna semplificata, nella persona del Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte di parte ricorrente Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in €.145,50= per esborsi ed
€.5.584,70= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa addì 10 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. UR SP
Dott. UR SP 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. UR SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6498/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa mediante dispositivo e deposito contestuale della relativa motivazione nell'udienza di discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 9-12-2025, avente ad oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso” e promossa
DA
( , rapp.ta e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1
alle liti in atti dall'Avv.to Angelino Rosa, ed elett.te dom.ta presso il suo studio in 80029 T'AN (NA) alla via Cardinale Verde n. 23;
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CONTRO
P. Iva: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp. te p. t. elett. te dom.ta in Afragola (NA), alla Via XXIV Maggio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Angelino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE -
- CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI -
All'udienza del 9-12-2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, le parti concludevano come note scritte a cui si fa espresso rinvio e il giudice il Giudice decideva la causa mediante deposito del dispositivo e contestuale motivazione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In fatto. La sig.ra , proprietaria di un immobile sito in Parte_1
T'AN (NA), alla Via del Caravaggio snc, concesso in locazione ad
Dott. UR SP 1 R.G. n. 6498/2024
uso commerciale alla società in forza di Controparte_1
contratto sottoscritto il 10 febbraio 2022 e registrato il 18 gennaio 2022, per la durata dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2028, con canone mensile di euro
2.700,00, ha notificato in data 5 luglio 2024 atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, assumendo che la conduttrice non avesse corrisposto i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024 per complessivi euro 10.800,00, nonostante ripetuti solleciti e diffida inviata a mezzo PEC il 22 maggio 2024, rimasta priva di riscontro.
L'attrice ha chiesto la convalida dello sfratto, la fissazione della data di esecuzione, l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per euro 10.800,00 oltre canoni a scadere, interessi e spese, la dichiarazione di risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società contestando Controparte_1
integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
La resistente ha eccepito il difetto di prova dei presupposti della domanda, richiamando l'art. 2697 c.c. sull'onere probatorio e sostenendo che non sussiste grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., in quanto il mancato pagamento non è di “non scarsa importanza” e non incide sull'economia del rapporto. Ha evidenziato che il canone di marzo 2024 era stato pagato prima della notifica dello sfratto e che anche quello di aprile è stato corrisposto successivamente, sicché alla data di notifica risultava insoluto solo un mese. Ha inoltre dedotto che la locatrice ha sempre tollerato ritardi nei pagamenti, senza mai inviare messe in mora, comportamento che integra facta concludentia idonei a modificare il termine di adempimento.
Ha altresì allegato inadempimenti della locatrice agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., consistenti nel mancato intervento per gravi problemi di manutenzione (distacchi di intonaco e crepe nel soffitto) e nella mancata certificazione di conformità dell'impianto elettrico, costringendo la conduttrice a sostenere spese per lavori e certificazioni per complessivi euro
1.927,00. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda di convalida dello sfratto, della risoluzione del contratto e dell'emissione del decreto ingiuntivo, nonché la condanna dell'attrice alle spese.
Dott. UR SP 2 R.G. n. 6498/2024
All'udienza del 31 luglio 2024, il Giudice designato per il periodo feriale, sciogliendo la riserva, ha rilevato che l'opposizione della parte intimata impedisce la convalida dello sfratto e comporta il mutamento del rito da sommario a speciale locazioni ai sensi degli artt. 426 e 447-bis c.p.c. Ha ritenuto, tuttavia, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di rilascio provvisorio ex art. 665 c.p.c., considerato che, pur tenendo conto dei pagamenti tardivi di marzo e aprile 2024, risultano impagate le mensilità di maggio, giugno e luglio 2024, e che la tolleranza del locatore non modifica i patti contrattuali. Ha quindi ordinato alla società Controparte_1 di rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro il 2 dicembre 2024, fissando udienza per il merito al 12 novembre 2024 e disponendo l'esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010
Con memoria integrativa autorizzata, la sig.ra ha ribadito le Parte_1
proprie domande, precisando che alla data del 30 ottobre 2024 la morosità ammontava a euro 16.200,00 per i canoni di agosto, settembre e ottobre
2024, oltre ai precedenti insoluti, e ha chiesto la condanna anche per la prima mensilità di marzo 2022, mai versata, per un totale di euro 18.900,00 oltre interessi. Ha insistito per la convalida dello sfratto, l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, la risoluzione del contratto e la condanna alle spese.
La società con memoria integrativa, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha ribadito l'assenza di grave inadempimento al momento della proposizione della domanda, richiamando gli artt. 1453 e
1455 c.c. e la giurisprudenza sul principio di conservazione del contratto, e ha contestato la richiesta relativa alla mensilità di marzo 2022, sostenendo che le parti avevano concordato la sua esclusione in ragione dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto elettrico.
Ha reiterato le eccezioni sulle violazioni della locatrice agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c., documentando interventi di ripristino e certificazioni per euro 1.927,00, e ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna della sig.ra al pagamento di detta somma oltre interessi e Parte_1 rivalutazione. Ha chiesto, inoltre, la revoca o sospensione dell'ordinanza di
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rilascio, il rigetto di tutte le domande attoree e la condanna alle spese, articolando istanze istruttorie per interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU tecnica.
Disposto lo spostamento di nuova udienza ex art. 418 e 420 c.p.c. per il 21-
2-2025, sulla scorta della documentazione in atti e della posizione espressa dalle parti, mediante ordinanza del 24-2-2025, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c.
All'udienza del 13-6-2025, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta richiedendo termine per la formalizzazione dell'accordo.
Senonché alla successiva udienza del 12-9-2025, la ricorrente per il tramite del proprio difensore, si è riportata integralmente alle domande introduttive, alle conclusioni già formulate e alla memoria integrativa, contestando le eccezioni e deduzioni avverse perché infondate in fatto e in diritto. Ha evidenziato che la conduttrice persiste nella morosità per un importo complessivo di € 27.000,00, oltre interessi, e non ha versato la quota del
50% del canone di registrazione pari a € 767,34.
Ha richiamato il verbale di udienza del 24 febbraio 2025, in cui il Giudice aveva proposto una soluzione conciliativa con pagamento di € 14.200,00 alla locatrice e € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre compensazione degli ulteriori esborsi. Tale proposta era stata apparentemente accettata all'udienza del 13 giugno 2025, ma la resistente ha successivamente avanzato una controproposta, ritenuta dilatoria.
La società invece, ha ribadito le difese già Controparte_1
svolte negli scritti precedenti e nella memoria integrativa, insistendo sull'assenza di grave inadempimento alla data della domanda introduttiva e sulla fondatezza della domanda riconvenzionale per € 1.927,00 a titolo di spese sostenute per lavori e certificazioni. Ha richiamato la documentazione prodotta (rilievi fotografici, fatture) e il verbale negativo della procedura di mediazione conclusa il 4 novembre 2024, eccependo l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione da parte della locatrice. Ha evidenziato l'avvenuto rilascio dell'immobile e la necessità di compensare la somma di € 8.100,00 dovuta alla conduttrice per il deposito cauzionale.
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A fronte di tale condotta processuale ondivaga, mediante ordinanza del 13-
9-2025, considerato come le parti non erano giunte alla determinazione finale di definire complessivamente il giudizio allo scopo di evitare futuri contenziosi relativi alle domande esperite nel presente giudizio da valutarsi in punto di ammissibilità, la causa è stata rinviata al 9-12-2025 per la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter e 429 c.p.c. con termine per il deposito di note scritte.
2. In diritto. La domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento nel limite che si passa ad esplicitare.
2.1. In relazione al presente giudizio risulta esperita procedura di mediazione a cura di parte conduttrice la quale, come indicato nella nota scritta “…ha proposto tempestivamente la procedura di mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione InMedialex s.r.l., rubricata al N. 531/2024, conclusasi negativamente, il tutto come da documentazione prodotta con la memoria integrativa. Controparte non ha proposto alcuna procedura di mediazione inerente alle proprie domande, conseguendo l'improcedibilità delle domande avanzate dalla sig.ra .” (cfr. nota dell'8-12- Parte_1
2025).
Tale ultima doglianza non può essere accolta.
In primo luogo, nell'ordinanza del 31-7-2024 era stato indicato come dovesse essere esperita la procedura di mediazione di cui all'art. 5, comma
1-bis del D.Lgs n. 28/2010 a cura delle parti.
Ebbene, lo scrivente ritiene che tale adempimento assuma per propria natura carattere di unicità nel senso di seguito indicato.
È dirimente la circostanza che un procedimento di mediazione sia stato effettivamente svolto, ancorché su iniziativa del convenuto, non rilevando che gli attori non abbiano a loro volta presentato autonoma istanza.
In coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 7 febbraio
2024, n. 3452), la mediazione obbligatoria si correla al processo nel suo complesso, quale strumento deflattivo, e non alla singola domanda, con la conseguenza che l'esito negativo della mediazione attivata dal convenuto quale attore in riconvenzionale soddisfa la condizione di procedibilità per l'intero giudizio, comprensiva anche della domanda principale proposta dagli attori.
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2.2. Deve premettersi come sia cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile oggetto di locazione in quanto, in data
30.01.2025, la resistente ha consegnato l'immobile occupato, giusta verbale di rilascio allegato dalle parti.
Pertanto. la causa deve continuare in ordine alle ulteriori domande esperite delle parti.
2.3. La ricorrente ha richiesto dichiararsi, in ogni caso, risolto il contratto di locazione dell'unità locata di cui in premessa per il grave inadempimento perpetrato dal conduttore, con condanna al pagamento dei canoni non corrisposti e quelli dovuti fino al rilascio.
E' noto che in tema di responsabilità contrattuale, va preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento è tenuto unicamente a provare la fonte – negoziale o legale – del diritto fatto valere ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. VI-III,
11 febbraio 2021, n. 3587; Cass. civ., Sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584;
Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio
2011, n. 15659; Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con specifico riguardo alla risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo per morosità del conduttore, la Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene il parametro legale di cui all'art. 5 l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può nondimeno fungere da criterio orientativo nella valutazione, ex art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento, valutazione che deve essere compiuta in concreto, tenendo conto anche del comportamento tenuto dal conduttore successivamente alla proposizione della domanda
(Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 1428).
È stato altresì precisato che, ai fini della risoluzione per morosità, il giudice deve considerare la gravità dell'inadempimento anche alla stregua del comportamento del conduttore successivo alla proposizione della domanda, atteso che l'eventuale pagamento, nelle more del giudizio, delle somme
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richieste non può non incidere sulla valutazione prognostica del futuro comportamento del conduttore, potendo escludere il rischio di ulteriori inadempimenti, ferma restando la necessità di apprezzare in concreto l'idoneità dell'inadempimento a ledere in modo rilevante l'interesse del locatore e a compromettere l'equilibrio del rapporto (Cass. civ., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20551; Cass. civ., Sez. III, 17 marzo 2006, n. 5902).
Nella stessa prospettiva, si è affermato che il principio sancito dall'art. 1455
c.c. va applicato secondo un criterio di proporzione informato alla buona fede contrattuale, sicché la gravità dell'inadempimento non va commisurata alla sola entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione rispetto alla natura e alla finalità del contratto, nonché al concreto interesse della controparte all'esatto e tempestivo adempimento, dovendosi verificare se la condotta del debitore sia idonea a incidere in modo decisivo sull'economia complessiva del rapporto e sul sinallagma funzionale (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15363; Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 2002,
n. 11429; Cass. civ., Sez. III, 10 agosto 1999, n. 8550).
Inoltre, deve anche ricordarsi che il mancato versamento dei canoni di locazione successivi all'intimazione di sfratto può comportare che
“l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa” essendo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione (Cass. civ.
Sez. III, 20/04/2015, n. 8002 e Cass. civ. Sez. III, 26/10/2012, n. 18500).
2.4. Nella fattispecie in esame già al momento dell'intimazione di sfratto sussistevano tutti gli elementi per la pronuncia di risoluzione del contratto, essendo rimaste impagate ben 3 mensilità; in particolare il mancato pagamento dei canoni per quasi tre mesi, debenza che si è aggravata ulteriormente alla luce del comportamento scorretto tenuto dal conduttore anche successivamente all'introduzione del procedimento di convalida di sfratto e all'emanazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, con il mancato pagamento anche dei canoni successivi.
Al riguardo, si conferma che l'eventuale tolleranza del creditore di accettare pagamenti non tempestivi non implica una modifica contrattuale né può giustificare comunque ulteriori inadempimenti e/o ritardi nel versamento dei canoni (come condivisibilmente indicato nell'ordinanza di accoglimento
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dell'istanza di provvisorio rilascio dell'immobile emessa in data 31-7-2024 nel procedimento di intimazione di sfratto RG 5972/2024 che espressamente si richiama).
Parte ricorrente ha confermato la persistenza della morosità evidenziando come, nelle more della prima udienza, la conduttrice ha provveduto al versamento in favore della locatrice di una somma di modesto importo, tale comunque da lasciare invariata, alla data del 31.7.2024, una esposizione debitoria per canoni non corrisposti pari ad euro 8.100,00, come precisato dalla parte intimante in sede di prima comparizione, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024.
Successivamente, la conduttrice ha perseverato nello stato di morosità, omettendo il pagamento dei canoni ulteriormente venuti a scadenza per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 fino al mese di gennaio 2025
(data di rilascio dell'immobile), per un totale di 9 mesi.
Pertanto, parte resistente non ha versato, alla data di rilascio dell'immobile, la somma complessiva per ad euro 24.300.00 (euro 2700,00 x 9 mensilità).
Di contro non può essere accolta la condanna di parte resistente al pagamento della quota del 50% del canone di registrazione alla Agenzia delle Entrate, in quanto domanda nuova formalizzata unicamente in sede di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. così come la richiesta di pagamento del canone dovuto per il mese di marzo 2022.
Sussistono quindi i presupposti per la risoluzione del contratto di locazione, avendo la locatrice offerto la prova del titolo e della scadenza delle obbligazioni, mentre la società conduttrice non ha dimostrato di aver regolarmente corrisposto i canoni di locazione, a fronte di una morosità di rilevante entità, insorta nel corso del rapporto, tale da escludere che l'inadempimento possa qualificarsi di scarsa importanza e da evidenziare l'interesse della locatrice sia alla restituzione dell'immobile, sia al pagamento dei canoni rimasti insoluti.
Per tali motivi si accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di parte convenuta.
3. Non risulta accoglibile la domanda riconvenzionale esperita da parte resistente nella memoria integrativa del 31-10-2024 con riferimento all'esecuzione delle opere intese a mantenere la cosa locata in stato da
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servire all'uso convenuto mediante esecuzione delle indicate riparazioni necessarie a conservare e rendere idonea la cosa locata (cfr. punto 5 della memoria integrativa di parte resistente).
Secondo l'articolo 1577 c.c. quando la cosa locata ha bisogno di riparazione che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne avviso al locatore;
peraltro, se si tratta di riparazione urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Va detto, in concreto, che parte resistente non ha provato alcunché circa eventuali richieste formulate alla locatrice per l'esecuzione delle opere asseritamente necessarie, cui sia seguita l'inerzia degli stessi.
Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore, ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante (cfr. Cass. 9/6/2022, n. 18667; Cass. 15/3/2018, n.
6395).
A questo riguardo, la prova testimoniale richiesta nella memoria integrativa del 31-10-2024 è generica con riferimento alle circostanze fattuali rilevanti in quanto il capo IV (“Vero è che, nonostante le continue richieste di intervento, la sig.ra ha omesso di provvedere alla relativa Parte_1 riparazione con appositi interventi”) e il capo XI (“Vero è che, nonostante le continue e vane richieste inoltrate verbalmente alla sig.ra , Parte_2
la si adoperava a far eseguire ed ottenere la Controparte_1 dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico” con riferimento alla certificazione di conformità dell'impianto elettrico) sono generici non circoscritti nel tempo né evidenziano circostanze spaziali e fattuale tali da rendere il testimone in grado di riferire sui fatti ben definiti e non petizioni di principio.
Non viene detto, dove e quando e soprattutto alla presenza di chi la locatrice sia stata avvisata delle opere da eseguirsi;
inoltre, è assente anche la prova
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scritta, come una nota raccomandata o comunicazione inviata all'indirizzo della locatrice.
Si ritiene, in via di principio, che le richieste formulate ai locatori per l'esecuzione delle opere necessarie devono essere fatte preferibilmente in forma scritta e comunque devono essere specifiche e dettagliate.
Inoltre, è noto che nei contratti di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, il conduttore (proprio per la sua natura professionale) è tenuto a verificare che i connotati del bene siano adeguati a quanto tecnicamente occorre per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, oltre al rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie;
ne discende che, qualora il conduttore non riesca ad ottenere queste autorizzazioni, non si configura alcuna responsabilità per inadempimento del locatore e ciò sebbene il diniego sia derivato dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare del bene (tale da richiedere che il medesimo sia dotato di caratteristiche precise e che attenga specifiche licenze amministrative) diventa rilevante – quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto – soltanto se abbia formato oggetto di specifico accordo, non bastando la semplice enunciazione negoziale che la locazione sia stata stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore (cfr. Tribunale Ravenna sez. I,
01/07/2024, n.654; Tribunale Catanzaro sez. II, 08/05/2023, n.727 in
Archivio Giuffrè De Iure).
4. La domanda intesa alla restituzione del deposito cauzionale da parte del resistente risulta essere tardiva in quanto proposta solo con le note scritte del 20-2-2025 e non in domanda riconvenzionale e comunque nel termine per il deposito della memoria integrativa (cfr. Cassazione civile sez.
III, 14/02/2024, n.4131; Cassazione civile sez. I, 25/11/2015, n.24037;
Tribunale Modena sez. II, 25/01/2013, n.106).
5. In conclusione, dall'accoglimento della domanda giudiziale proposta dall'attrice deriva la pronuncia di risoluzione del rapporto contrattuale di locazione dedotto in giudizio, per grave inadempimento del suddetto convenuto intimato, quale conduttore del bene immobile in analisi, nonché
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la condanna al pagamento delle somme già sopra specificamente indicate, a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in assenza di notula predisposta da parte ricorrente.
In particolare, si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, tabella 2, considerando il valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tenuto conto dell'ammontare dei canoni oggetto di contestazione) e l'attività svolta e la condotta processuale di parte resistente che non ha consentito la definizione concordata del giudizio, con un incremento del 10%.
La provvisoria esecuzione della presente pronuncia segue come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• In accoglimento della domanda giudiziale proposta con l'atto d'intimazione, pronuncia la risoluzione del contratto di locazione datato, ad uso commerciale, intercorrente tra l'intimante , quale Parte_1
locatrice, e l'intimata semplificata, in persona Controparte_2
del legale rappresentante, relativamente all'immobile sito in
T'AN (NA) alla Via del Caravaggio snc, meglio descritto in atti, per grave inadempimento del conduttore;
• condanna, conseguentemente, il convenuto intimato, al pagamento, in favore dell'attrice intimante, della somma complessiva di €.24.300.00= oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo;
• dichiara la cessata materia del contendere in ordine al rilascio del bene immobile oggetto del contratto di locazione sopra indicato;
• Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
nella persona del l.r.p.t., intesa alla restituzione della somma di
[...]
euro €.1.927,00= per le causali indicate nella memoria integrativa del
31-10-2024;
• Dichiara inammissibile la domanda intesa alla restituzione del deposito cauzionale come indicato nella nota scritta del 20-2-2025;
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• condanna semplificata, nella persona del Controparte_2
l.r.p.t., al pagamento in favore di parte di parte ricorrente Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in €.145,50= per esborsi ed
€.5.584,70= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Aversa addì 10 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
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