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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 667/2023 RG promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Gianluca Esposito, Gennaro Lupo
appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Luca Poldaretti
appellata/appellante incidentale
CP con l'avv. Marco Bechini appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il
25.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel periodo 1.3.2021-31.5.2021 aveva stipulato tre contratti a progetto con la Parte_1
per la promozione e vendita di contratti per la fornitura di servizi di Controparte_1
telefonia, gas ed energia elettrica, allegando: di avere lavorato cinque giorni a settimana, con orario
9-13 (10-14) e/o 15-19; di contattare i possibili clienti telefonicamente assumendo informazioni, fissando eventualmente un appuntamento e contattando i consulenti esterni della società che
1 dovevano andare presso il domicilio del cliente per la sottoscrizione dei contratti;
di avere lavorato sotto le direttive di che fissava i turni e concedeva ferie e permessi;
di dovere giustificare Parte_2
le proprie assenze, atteggiandosi il rapporto in concreto come rapporto di lavoro subordinato;
di essere stato licenziato oralmente.
Sulla base di tali premesse aveva adito il Tribunale di Lucca, convenendo in giudizio la
[...]
suo datore di lavoro, nonché (ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 e/o art 1676 cc) la Controparte_1
che aveva stipulato un contratto di procacciamento di affari con la prima società. CP
Il aveva quindi chiesto: Pt_1
-di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro e la conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia perché all'epoca dei fatti non era più consentito stipulare contratti a progetto ex D.l.vo n. 276/2003; sia perché in concreto il rapporto si era svolto con le modalità di un rapporto di lavoro subordinato), full time o part time, con inquadramento nel 3° livello CCNL Telecomunicazioni;
-di accertare la nullità/inefficacia del licenziamento orale intimato, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della in solido con al pagamento delle retribuzioni dal CP_1 CP
licenziamento del 31.5.2021 alla pronuncia giudiziale di reintegrazione (retribuzione tabellare 3° livello pari a € 1.593,27);
-di accertare la sussistenza di differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante relativamente al periodo contrattuale, con condanna delle due società in solido e con riserva di quantificazione in separato giudizio;
-in ipotesi subordinata, di condannare al rimborso della somma di € 350,00, per spese sostenute nel mese di maggio 2021.
Il Tribunale di Lucca respingeva il ricorso, salvo che per l'importo a titolo di rimborso spese;
con condanna della alla rifusione delle spese di lite nei confronti del per € 641,00, CP_1 Pt_1 oltre accessori e con condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese nei confronti di per il CP
medesimo importo.
Il primo giudice riteneva che non aveva alcun pregio la censura in merito alla illegittimità dei contratti a progetto per essere stati abrogati dal D.l.vo n. 81/2015, dal momento che l'art 2, comma 1, di detto decreto consentiva i contratti a progetto nella forma anche del rapporto di collaborazione autonoma relativamente alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedevano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore: nella specie, la aveva CP_1 Parte_3 dedotto incontestatamente che l'Accordo per la disciplina delle collaborazioni Parte_4
2 coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici consentiva i rapporti di collaborazione autonoma nell'attività di Call Center - attività in Outbound - per Servizi di Teleselling e per Servizi di Telemarketing.
Quanto alle emergenze istruttorie sull'atteggiarsi in concreto del rapporto di lavoro, non era stata raggiunta la prova che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato: dalla stessa lettura del ricorso introduttivo non emergevano elementi per la sussistenza di una eterodirezione da parte di CP
(presso cui il sarebbe andato a fare un colloquio, poi effettuato dal di Pt_1 Parte_2
e non da personale di che aveva un contratto di procacciamento di affari con la prima CP_1 CP società). Quanto a , la teste aveva dichiarato che il sig. “brontolava” per CP_1 Tes_1 Pt_2
eventuali ritardi, fatto questo del tutto compatibile con il necessario coordinamento tra i collaboratori, senza che risultasse mai adottato alcun provvedimento disciplinare. Era poi irrilevante che gli elenchi delle persone a cui telefonare fossero resi disponibili dalla società, rispondendo ciò al fatto che l'operatore non conosceva il mercato di riferimento e sussistevano ragioni di coordinamento;
le mansioni svolte dagli operatori consistevano nel chiedere a tali clienti se avevano interesse ad un colloquio con un tecnico per l'eventuale stipulazione di un contratto per la fornitura di gas ed energia, il tutto per consentire ad altro personale di prendere un appuntamento con l'interessato. A riprova che il rapporto non era da intendersi come subordinato, il fatto che il aveva frequentato un corso Pt_1
di doppiatore a Roma che lo aveva occupato per quindici giorni, senza alcuna ricaduta sul rapporto di collaborazione con la . Pertanto, le relative domande andavano respinte, evidenziandosi CP_1 che comunque non sarebbe stato applicabile l'art 29 d.l.vo n. 276/2003, non venendo in questione contratti di appalto. impugna la sentenza, insistendo nelle sue conclusioni, per i seguenti Parte_1
motivi:
1) quanto alla legittimità dei contratti a progetto, l'art 2 del D.l.vo n. 81/2015 aveva stabilito la regola dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, abrogando i contratti a progetto.
Il doc. n. 1, esaminato dal Tribunale (Accordo nazionale) era stato contestato dal per essere Pt_1
una mera ipotesi di accordo e per il fatto che si trattava di produzione documentale inammissibile e non esaminabile dal giudice in quanto la si era costituita tardivamente, come dedotto dal CP_1
medesimo Tribunale;
2) era poi errata la valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che il rapporto si era atteggiato in termini di vera e propria subordinazione (e comunque allo stesso avrebbe dovuto applicarsi la disciplina di cui all'art 2 citato). Sussisteva pertanto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, alle retribuzioni perdute a far data dal licenziamento, alle differenze retributive per i mesi di marzo, aprile, quando aveva ricevuto € 200 al mese (nulla avendo riscosso per il mese di maggio
3 2021), spettando per il CCNL Telecomunicazioni un importo di € 9,37 all'ora, per 20 ore settimanali, per un totale settimanale di € 187,40;
3) il Tribunale non aveva compreso la domanda svolta verso laddove aveva dedotto che non CP
era emerso alcun potere di eterodirezione da parte di tale società che in realtà era stata chiamata in giudizio solo per rispondere in solido con la ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 e/o ex art 1676 CP_1 cc (in caso di applicabilità di tale ultima norma, insistendosi per l'ordine di esibizione delle fatture per pagamenti di verso ). Nella specie, si era trattato di un frazionamento dell'attività CP CP_1
svolta dalle due società, tanto che un testimone aveva riferito che, in caso di domanda dei clienti sul nominativo della società, i dipendenti dovevano rispondere che l'azienda in questione era la CP
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art 434 cpc;
ha rilevato la legittimità dei contratti a progetto stante l'Accordo nazionale che li consentiva nel settore, mentre il fatto della costituzione tardiva e dell'inammissibilità del documento contrattuale non impediva al giudice di analizzare la normativa applicabile. L'istruttoria orale aveva evidenziato che si era trattato di un rapporto di lavoro di natura autonoma, con orari non rigidi, ragione per cui il lavoro era stato scelto dal che voleva intraprendere la carriera di doppiatore, senza Pt_1
esercizio di poteri direttivi e disciplinari. In ogni caso, il rapporto non avrebbe potuto essere considerato come full time, ma per 4 ore giornaliere;
né poteva trovare applicazione il CCNL
Telecomunicazioni che si applicava solo alle imprese della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, a cui non era riconducibile la che faceva attività di call center. CP_1
La società ha poi proposto appello incidentale sul regime delle spese del primo grado di giudizio, dal momento che sebbene il avesse visto accolta la sua domanda solo per una minima parte Pt_1
rispetto a quanto richiesto, la era stata condannata al pagamento delle spese di lite. Onde CP_1
veniva richiesta la compensazione delle spese del primo grado.
, nel costituirsi, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc. ha CP
proposto difese analoghe ad sulla legittimità dei contratti a progetti e in relazione al difetto CP_1
di prova in punto di subordinazione. Ha quindi escluso che il avesse prestato attività per Pt_1
che potesse comunque applicarsi la normativa dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003 e/o art 1676 cc, CP
dal momento che tra le due società era intervenuto un contratto di agenzia/mandato/procacciamento di affari. Quanto al livello di inquadramento, si sarebbe dovuto tenere conto semmai di un 2° livello
(che aveva una diversa retribuzione); l'imputazione ad avrebbe riguardato solo il periodo CP
successivo al 1.4.2021 (data di stipula del contratto con ) e solo per i crediti retributivi (non CP_1
quelli risarcitori, come il credito per retribuzioni perse). Infine, ha invocato il beneficum excussionis.
******
4 Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità ex art 434 cpc sollevata da entrambe le appellate, considerato il tenore dell'appello che è tale da consentire l'individuazione in modo adeguato: delle parti censurate della sentenza di primo grado;
della soluzione alternativa proposta al giudice di appello con l'impugnazione; delle relative motivazioni.
A) NATURA DEL RAPPORTO TRA D Pt_1 CP_1
Nella specie, il aveva rilevato nel primo grado di giudizio che - già per il fatto che erano Pt_1
stati stipulati contratti a progetto abrogati dal D.l.vo n. 81/2015 - il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto;
al contempo rilevava che l'attività istruttoria avrebbe dato comunque atto della effettiva natura del rapporto. Concludeva quindi nel senso di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, anche previa conversione del contratto a progetto, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ritiene la Corte che la questione controversa possa decidersi sulla base delle risultanze della prova orale ammessa dal Tribunale che hanno dato atto dell'effettivo atteggiarsi del rapporto in fatto (in merito erano stati sentiti due soli testi del ricorrente, essendo decaduta per tardiva CP_1
costituzione) e quindi a prescindere dalla circostanza che i contratti a progetto abrogati dalla normativa di legge del 2015 fossero o meno consentiti in base all'accordo nazionale: in sostanza, dovendosi fare riferimento alle modalità di svolgimento dei rapporti tra le parti.
La testimone con riferimento al periodo marzo/aprile 2021, ha riferito: “Io facevo Tes_2
l'operatrice telefonica presso e quindi leggevo uno scritto già precompilato e comunicavo il Pt_2
contenuto al telefono a persone che rispondevano a numeri di cui ci veniva data una lista. La lista ci veniva portata dall'ufficio. Con i destinatari, se loro erano interessati, si prendeva un appuntamento: io non facevo altro dentro questa azienda, era quello il lavoro per tutti noi 4 o 5 che eravamo in quella stanza: tra i 4 o 5 vi erano anche il sig. e la sig.a rari erano part- Pt_1 Parte_5
time e la scelta per noi era o di mattina o di pomeriggio, anche se io andavo sempre e solo di pomeriggio: si trattava di 4 ore al giorno” …… “usavo il telefono cordless e questi elenchi e si trattava di possibili contratti di gas ed energia elettrica. Poi se qualcuno era interessato alla nostra chiamata noi prendevamo un appuntamento a cui sarebbe stato mandato un consulente” ……il confronto tra le varie proposte contrattuali delle aziende che già servivano il destinatario delle nostre chiamate e le altre (quelle della ad esempio) non era un nostro compito perché a quello CP provvedeva il consulente…………..noi dicevamo al destinatario della chiamata con cui era stato fissato un appuntamento che ci sarebbe andato il consulente di zona e dovevamo dirgli il nome del consulente della zona. A contattare il consulente per comunicargli l'appuntamento non ci pensavamo noi, ma altri e infatti non si sapeva poi neppure se da quell'appuntamento era scaturito un contratto…….era il sig. che dava ordini a noi tutti e stigmatizzava i ritardi brontolando tanto, Pt_2
5 anche mezz'ora, anche se il ritardo era stato solo di 5 minuti. Lui era molto rigido per l'entrata puntuale……. I turni di lavoro abitualmente si ripetevano nel mattino e nel pomeriggio e ci veniva data la possibilità di scegliere compatibilmente con le postazioni libere e a volte ci veniva chiesto un diverso orario se non c'era altro personale disponibile a farlo: comunque c'erano accordi tra noi….”.
La testimone , collega del dal marzo 2021 fino a metà maggio dello stesso Testimone_3 Pt_1 anno, ha dichiarato che “……. ha lavorato prevalentemente dalle 15 alle 19 presso la Pt_1
nei locali siti in Sant'Anna per cinque giorni a settimana e, se per caso un giorno non CP_1
poteva venire, doveva recuperarlo al mattino su decisione del Era il sig. che a Pt_2 Parte_2 volte gli spostava l'orario dal pomeriggio alla mattina dalle 9 alle 13. Era il sig. che chiedeva Pt_2 anche il recupero di soli 5 minuti……..questi strumenti di lavoro erano messi a disposizione dalla si chiamavano le persone indicate negli elenchi e si chiedeva se si trovavano Controparte_3
bene rispetto al loro attuale gestore e noi, se loro volevano, gli si mandava qualcuno perché questi prospettasse la convenienza di un cambio di gestore ……noi si provvedeva solo a prendere un appuntamento con il funzionario ed era compito suo prospettare se c'erano condizioni migliori…….Il testo della telefonata era stato predisposto dalla segretaria oppure da non da Pt_6 Parte_2
noi: ci era stato dato da leggere così…….”.
Il tenore delle deposizioni, riportate in stralcio al fine di sottolinearne la concordanza, ha evidenziato che chi operava in quel call center svolgeva una attività completamente eterodiretta dal Parte_2
il quale organizzava la prestazione degli operatori quanto ai turni di mattina e di pomeriggio per quattro ore come indicato (essendo indifferente, ai fini della individuazione della natura del rapporto di lavoro, che l'operatore potesse scegliere se operare sul mattino o sul pomeriggio), pretendendosi il rispetto degli orari (la circostanza dell'assenza del per quindici giorni senza conseguenze Pt_1
sul rapporto lavorativo non appare avere alcun rilievo significativo in assenza di altre circostanze specifiche a supporto).
Anche le modalità di svolgimento della prestazione al call center (sul tenore della telefonata) erano predeterminate in modo rigido, dovendo l'operatore leggere la lettera predisposta dalla società su come i medesimi operatori si dovevano presentare ai clienti e su quello che dovevano chiedere loro:
è dunque evidente l'assoggettamento dell'operatore alle direttive della società nella persona Pt_1 del non potendosi esaurire il ruolo di quest'ultimo a mero coordinatore di prestazioni;
Parte_2
oltre al fatto che è emerso una totale assenza di rischio da parte del nello svolgimento delle Pt_1
sue prestazioni.
Ne consegue che deve ritenersi dimostrato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (quattro ore giornaliere/20 ore settimanali).
6 Il deve poi essere inquadrato al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni, inquadramento Pt_1
che appare più adeguato rispetto a quello richiesto (3° livello).
Preliminarmente e quanto alla applicabilità di tale CCNL invocato, si osserva che lo stesso è applicabile, per sua previsione, alle: “A) imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, Internet, posta elettronica, ecc.); B) imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
C) imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione;
D) imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.
Nella specie, sembra ricorrere l'ipotesi di cui alla lettera B), considerato che la svolge CP_1
(come da visura) attività di procacciatore di affari di servizi di telefonia, energia elettrica, gas, a mezzo call center (mentre la concludeva contratti per la fornitura di tali beni e servizi, come da visura), CP
e quindi occupandosi il datore di lavoro di clientela interessata a servizi anche di telefonia.
Ciò premesso, mentre l'inquadramento nel 2° livello (nel riferirsi alla lavoratrice/tore che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e attenendosi a procedure prestabilite, svolge attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali attività amministrative semplici, erogazione di informazioni anche tramite telefono o altro canale informativo, attività tecniche) comprende i lavoratori che svolgono mansioni operativamente semplici, come nella specie (l'operatore si limitava a leggere la lettera di presentazione al cliente); il 3° livello (lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici/social/digital mediante l'utilizzo di centrali specializzate call center e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici di TLC ovvero connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center) fa riferimento a mansioni più complesse presupponenti una organizzazione tecnologica che nella specie non è emersa come esistente.
In definitiva, deve ritenersi accertato un rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2021, part time, con inquadramento nel 2° livello CCNL Telecomunicazioni.
B) LICENZIAMENTO.
7 L'appellante ha chiesto che sia accertata la sussistenza di un licenziamento in forma orale avvenuto alla scadenza dell'ultimo contratto a progetto, licenziamento che in realtà è insussistente, non essendo intervenuto alcun atto qualificabile come tale: per contro, essendo stato accertato un rapporto di lavoro subordinato fin dal 1.3.2021 deve ritenersi che tale rapporto era da considerarsi ancora in essere, con conseguente diritto del alla sua ricostituzione e alla immediata riammissione in Pt_1
servizio nonché alle retribuzioni perdute dalla messa in mora del 30.7.2021 alla pronuncia giudiziale
(come richiesto).
C) DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Parte appellante si duole anche del fatto di avere ricevuto nei tre mesi del rapporto una retribuzione minore rispetto a quanto spettante a norma del CCNL Telecomunicazioni: in marzo, aprile aveva ricevuto un importo di € 200 mensili (i testi hanno confermato l'importo; in sede di interrogatorio formale il ha ammesso tale somma, oltre € 9 a contatore, in caso di conclusione della fornitura), Pt_2 nulla in maggio;
a fronte di ciò, il CCNL prevedeva € 9.37 ad ora per 20 ore settimanali, cioè €
187,40 a settimana (su tale importo orario, come dedotto, non vi è stata contestazione).
In questa sede viene chiesta la condanna al pagamento di tali differenze retributive, seppur da quantificarsi in separata sede, onde deve essere pronunciata una condanna generica al loro pagamento per i tre mesi di lavoro svolto dal Pt_1
D) RESPONSABILITA' SOLIDALE DI EX ART 29 D.L.VO N. 276/2003 O EX CP
ART 1676 CC.
Deve convenirsi con l'appellante che la posizione di viene in questione nella presente causa CP sotto l'unico profilo della responsabilità solidale con ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 o ex art CP_1
1676 cc (diversamente il Tribunale che aveva valutato tale posizione sotto il profilo della riconducibilità del rapporto di lavoro subordinato a tale società, argomentando sull'assenza di eterodirezione da parte di . CP
Non appaiono convincenti in merito le argomentazioni svolte dalla per cui, stante un rapporto CP di agenzia/ mandato/procacciatore di affari non potrebbe trovare applicazione né l'art 29 né l'art 1676 cc, entrambi riferiti a rapporti di appalto.
In particolare, sull'applicabilità del citato art 29 oltre la previsione legislativa riferita espressamente all'appalto può richiamarsi Corte Cost. n. 254/2017 (in materia di subfornitura) che ritiene l'applicabilità della norma in questione anche al rapporto di subfornitura, affermando: “All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina
8 ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato
– ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto…..”.
L'applicazione estensiva della norma oltre la sua previsione in materia di appalto trova una sua ragione di essere nella necessità di assicurare una tutela generale ai lavoratori contro i rischi di decentramento che si hanno nell'ipotesi di dissociazione tra il titolare del contratto di lavoro e chi utilizza la prestazione.
In merito, è significativa anche Cass n. 26881/2024, la quale - con riferimento ad una ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa aveva ceduto la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultima - aveva affermato che andava verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verteva in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustificasse la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente.
Pertanto, sussistendo anche nella presente fattispecie, una ipotesi di dissociazione tra titolare del rapporto e utilizzatore, deve ritenersi applicabile la disposizione in questione. Peraltro, dalle deposizioni testimoniali era emerso che la faceva capo ad tanto che quando i CP_1 CP
clienti chiedevano agli operatori per quale società gli stessi operassero, aveva detto loro di CP_1
fare il nome di CP
Non vi è dubbio quindi che anche la sia tenuta in solido con la per quanto questa CP CP_1
società sia tenuta a corrispondere nei confronti del (valendo il beneficium excussionis solo Pt_1
in fase esecutiva).
9 In particolare, quanto al dovuto sub B), è responsabile in solido per le retribuzioni dovute dal CP
30.7.2021 (data di messa in mora) fino alla data di cessazione del contratto di procacciamento, ossia fino al 1.4.2022 (come da relativo contratto).
Parimenti, è tenuta in solido per le differenze retributive sub C), da intendersi per il periodo contrattuale ricadente nella vigenza del contratto di procacciamento.
Pertanto, in riforma della sentenza, si provvede come da dispositivo (è in giudicato l'accertamento del diritto al rimborso spese mese di maggio 2021).
APPELLO INCIDENTALE.
Su tale appello proposto da si osserva che lo stesso (seppur non Controparte_1
notificato) risulta assorbito dalla riforma della decisione che ha visto la società prevalentemente soccombente.
SPESE PROCESSUALI
Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico solidale delle appellate e vengono liquidate ex
DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, nei valori minimi, tenuto conto del valore della causa e delle attività compiute, per € 4.776,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché per € 3.473,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, accerta la sussistenza tra ed Parte_1 [...]
di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2021, part time, con inquadramento nel Controparte_1
2° livello CCNL Telecomunicazioni, con condanna di alla Controparte_1
ricostituzione immediata del rapporto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni dovute in relazione alla prestazione con il suindicato inquadramento e in part time dalla messa in mora del
30.7.2021 alla data della sentenza;
-condanna in solido con al pagamento delle suindicate CP Controparte_1
retribuzioni fino alla data del 1.4.2022:
-condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto Controparte_1
percepito nel periodo di tre mesi dei contratti a progetto e quanto spettante in ragione del rapporto di lavoro subordinato accertato, differenze da determinarsi in separata sede;
-condanna in solido con al pagamento delle suindicate CP Controparte_1
differenze retributive;
-condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado, in solido Controparte_1 con che liquida in € 4.776,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, CP
10 oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 3.473,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 667/2023 RG promossa da:
Parte_1
con gli avv.ti Gianluca Esposito, Gennaro Lupo
appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Luca Poldaretti
appellata/appellante incidentale
CP con l'avv. Marco Bechini appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 179/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il
25.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel periodo 1.3.2021-31.5.2021 aveva stipulato tre contratti a progetto con la Parte_1
per la promozione e vendita di contratti per la fornitura di servizi di Controparte_1
telefonia, gas ed energia elettrica, allegando: di avere lavorato cinque giorni a settimana, con orario
9-13 (10-14) e/o 15-19; di contattare i possibili clienti telefonicamente assumendo informazioni, fissando eventualmente un appuntamento e contattando i consulenti esterni della società che
1 dovevano andare presso il domicilio del cliente per la sottoscrizione dei contratti;
di avere lavorato sotto le direttive di che fissava i turni e concedeva ferie e permessi;
di dovere giustificare Parte_2
le proprie assenze, atteggiandosi il rapporto in concreto come rapporto di lavoro subordinato;
di essere stato licenziato oralmente.
Sulla base di tali premesse aveva adito il Tribunale di Lucca, convenendo in giudizio la
[...]
suo datore di lavoro, nonché (ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 e/o art 1676 cc) la Controparte_1
che aveva stipulato un contratto di procacciamento di affari con la prima società. CP
Il aveva quindi chiesto: Pt_1
-di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro e la conversione del contratto a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia perché all'epoca dei fatti non era più consentito stipulare contratti a progetto ex D.l.vo n. 276/2003; sia perché in concreto il rapporto si era svolto con le modalità di un rapporto di lavoro subordinato), full time o part time, con inquadramento nel 3° livello CCNL Telecomunicazioni;
-di accertare la nullità/inefficacia del licenziamento orale intimato, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della in solido con al pagamento delle retribuzioni dal CP_1 CP
licenziamento del 31.5.2021 alla pronuncia giudiziale di reintegrazione (retribuzione tabellare 3° livello pari a € 1.593,27);
-di accertare la sussistenza di differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante relativamente al periodo contrattuale, con condanna delle due società in solido e con riserva di quantificazione in separato giudizio;
-in ipotesi subordinata, di condannare al rimborso della somma di € 350,00, per spese sostenute nel mese di maggio 2021.
Il Tribunale di Lucca respingeva il ricorso, salvo che per l'importo a titolo di rimborso spese;
con condanna della alla rifusione delle spese di lite nei confronti del per € 641,00, CP_1 Pt_1 oltre accessori e con condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese nei confronti di per il CP
medesimo importo.
Il primo giudice riteneva che non aveva alcun pregio la censura in merito alla illegittimità dei contratti a progetto per essere stati abrogati dal D.l.vo n. 81/2015, dal momento che l'art 2, comma 1, di detto decreto consentiva i contratti a progetto nella forma anche del rapporto di collaborazione autonoma relativamente alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedevano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore: nella specie, la aveva CP_1 Parte_3 dedotto incontestatamente che l'Accordo per la disciplina delle collaborazioni Parte_4
2 coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici consentiva i rapporti di collaborazione autonoma nell'attività di Call Center - attività in Outbound - per Servizi di Teleselling e per Servizi di Telemarketing.
Quanto alle emergenze istruttorie sull'atteggiarsi in concreto del rapporto di lavoro, non era stata raggiunta la prova che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato: dalla stessa lettura del ricorso introduttivo non emergevano elementi per la sussistenza di una eterodirezione da parte di CP
(presso cui il sarebbe andato a fare un colloquio, poi effettuato dal di Pt_1 Parte_2
e non da personale di che aveva un contratto di procacciamento di affari con la prima CP_1 CP società). Quanto a , la teste aveva dichiarato che il sig. “brontolava” per CP_1 Tes_1 Pt_2
eventuali ritardi, fatto questo del tutto compatibile con il necessario coordinamento tra i collaboratori, senza che risultasse mai adottato alcun provvedimento disciplinare. Era poi irrilevante che gli elenchi delle persone a cui telefonare fossero resi disponibili dalla società, rispondendo ciò al fatto che l'operatore non conosceva il mercato di riferimento e sussistevano ragioni di coordinamento;
le mansioni svolte dagli operatori consistevano nel chiedere a tali clienti se avevano interesse ad un colloquio con un tecnico per l'eventuale stipulazione di un contratto per la fornitura di gas ed energia, il tutto per consentire ad altro personale di prendere un appuntamento con l'interessato. A riprova che il rapporto non era da intendersi come subordinato, il fatto che il aveva frequentato un corso Pt_1
di doppiatore a Roma che lo aveva occupato per quindici giorni, senza alcuna ricaduta sul rapporto di collaborazione con la . Pertanto, le relative domande andavano respinte, evidenziandosi CP_1 che comunque non sarebbe stato applicabile l'art 29 d.l.vo n. 276/2003, non venendo in questione contratti di appalto. impugna la sentenza, insistendo nelle sue conclusioni, per i seguenti Parte_1
motivi:
1) quanto alla legittimità dei contratti a progetto, l'art 2 del D.l.vo n. 81/2015 aveva stabilito la regola dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, abrogando i contratti a progetto.
Il doc. n. 1, esaminato dal Tribunale (Accordo nazionale) era stato contestato dal per essere Pt_1
una mera ipotesi di accordo e per il fatto che si trattava di produzione documentale inammissibile e non esaminabile dal giudice in quanto la si era costituita tardivamente, come dedotto dal CP_1
medesimo Tribunale;
2) era poi errata la valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che il rapporto si era atteggiato in termini di vera e propria subordinazione (e comunque allo stesso avrebbe dovuto applicarsi la disciplina di cui all'art 2 citato). Sussisteva pertanto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro, alle retribuzioni perdute a far data dal licenziamento, alle differenze retributive per i mesi di marzo, aprile, quando aveva ricevuto € 200 al mese (nulla avendo riscosso per il mese di maggio
3 2021), spettando per il CCNL Telecomunicazioni un importo di € 9,37 all'ora, per 20 ore settimanali, per un totale settimanale di € 187,40;
3) il Tribunale non aveva compreso la domanda svolta verso laddove aveva dedotto che non CP
era emerso alcun potere di eterodirezione da parte di tale società che in realtà era stata chiamata in giudizio solo per rispondere in solido con la ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 e/o ex art 1676 CP_1 cc (in caso di applicabilità di tale ultima norma, insistendosi per l'ordine di esibizione delle fatture per pagamenti di verso ). Nella specie, si era trattato di un frazionamento dell'attività CP CP_1
svolta dalle due società, tanto che un testimone aveva riferito che, in caso di domanda dei clienti sul nominativo della società, i dipendenti dovevano rispondere che l'azienda in questione era la CP
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art 434 cpc;
ha rilevato la legittimità dei contratti a progetto stante l'Accordo nazionale che li consentiva nel settore, mentre il fatto della costituzione tardiva e dell'inammissibilità del documento contrattuale non impediva al giudice di analizzare la normativa applicabile. L'istruttoria orale aveva evidenziato che si era trattato di un rapporto di lavoro di natura autonoma, con orari non rigidi, ragione per cui il lavoro era stato scelto dal che voleva intraprendere la carriera di doppiatore, senza Pt_1
esercizio di poteri direttivi e disciplinari. In ogni caso, il rapporto non avrebbe potuto essere considerato come full time, ma per 4 ore giornaliere;
né poteva trovare applicazione il CCNL
Telecomunicazioni che si applicava solo alle imprese della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, a cui non era riconducibile la che faceva attività di call center. CP_1
La società ha poi proposto appello incidentale sul regime delle spese del primo grado di giudizio, dal momento che sebbene il avesse visto accolta la sua domanda solo per una minima parte Pt_1
rispetto a quanto richiesto, la era stata condannata al pagamento delle spese di lite. Onde CP_1
veniva richiesta la compensazione delle spese del primo grado.
, nel costituirsi, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 434 cpc. ha CP
proposto difese analoghe ad sulla legittimità dei contratti a progetti e in relazione al difetto CP_1
di prova in punto di subordinazione. Ha quindi escluso che il avesse prestato attività per Pt_1
che potesse comunque applicarsi la normativa dell'art 29 D.l.vo n. 276/2003 e/o art 1676 cc, CP
dal momento che tra le due società era intervenuto un contratto di agenzia/mandato/procacciamento di affari. Quanto al livello di inquadramento, si sarebbe dovuto tenere conto semmai di un 2° livello
(che aveva una diversa retribuzione); l'imputazione ad avrebbe riguardato solo il periodo CP
successivo al 1.4.2021 (data di stipula del contratto con ) e solo per i crediti retributivi (non CP_1
quelli risarcitori, come il credito per retribuzioni perse). Infine, ha invocato il beneficum excussionis.
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4 Preliminarmente è infondata l'eccezione di inammissibilità ex art 434 cpc sollevata da entrambe le appellate, considerato il tenore dell'appello che è tale da consentire l'individuazione in modo adeguato: delle parti censurate della sentenza di primo grado;
della soluzione alternativa proposta al giudice di appello con l'impugnazione; delle relative motivazioni.
A) NATURA DEL RAPPORTO TRA D Pt_1 CP_1
Nella specie, il aveva rilevato nel primo grado di giudizio che - già per il fatto che erano Pt_1
stati stipulati contratti a progetto abrogati dal D.l.vo n. 81/2015 - il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto;
al contempo rilevava che l'attività istruttoria avrebbe dato comunque atto della effettiva natura del rapporto. Concludeva quindi nel senso di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, anche previa conversione del contratto a progetto, mediante costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ritiene la Corte che la questione controversa possa decidersi sulla base delle risultanze della prova orale ammessa dal Tribunale che hanno dato atto dell'effettivo atteggiarsi del rapporto in fatto (in merito erano stati sentiti due soli testi del ricorrente, essendo decaduta per tardiva CP_1
costituzione) e quindi a prescindere dalla circostanza che i contratti a progetto abrogati dalla normativa di legge del 2015 fossero o meno consentiti in base all'accordo nazionale: in sostanza, dovendosi fare riferimento alle modalità di svolgimento dei rapporti tra le parti.
La testimone con riferimento al periodo marzo/aprile 2021, ha riferito: “Io facevo Tes_2
l'operatrice telefonica presso e quindi leggevo uno scritto già precompilato e comunicavo il Pt_2
contenuto al telefono a persone che rispondevano a numeri di cui ci veniva data una lista. La lista ci veniva portata dall'ufficio. Con i destinatari, se loro erano interessati, si prendeva un appuntamento: io non facevo altro dentro questa azienda, era quello il lavoro per tutti noi 4 o 5 che eravamo in quella stanza: tra i 4 o 5 vi erano anche il sig. e la sig.a rari erano part- Pt_1 Parte_5
time e la scelta per noi era o di mattina o di pomeriggio, anche se io andavo sempre e solo di pomeriggio: si trattava di 4 ore al giorno” …… “usavo il telefono cordless e questi elenchi e si trattava di possibili contratti di gas ed energia elettrica. Poi se qualcuno era interessato alla nostra chiamata noi prendevamo un appuntamento a cui sarebbe stato mandato un consulente” ……il confronto tra le varie proposte contrattuali delle aziende che già servivano il destinatario delle nostre chiamate e le altre (quelle della ad esempio) non era un nostro compito perché a quello CP provvedeva il consulente…………..noi dicevamo al destinatario della chiamata con cui era stato fissato un appuntamento che ci sarebbe andato il consulente di zona e dovevamo dirgli il nome del consulente della zona. A contattare il consulente per comunicargli l'appuntamento non ci pensavamo noi, ma altri e infatti non si sapeva poi neppure se da quell'appuntamento era scaturito un contratto…….era il sig. che dava ordini a noi tutti e stigmatizzava i ritardi brontolando tanto, Pt_2
5 anche mezz'ora, anche se il ritardo era stato solo di 5 minuti. Lui era molto rigido per l'entrata puntuale……. I turni di lavoro abitualmente si ripetevano nel mattino e nel pomeriggio e ci veniva data la possibilità di scegliere compatibilmente con le postazioni libere e a volte ci veniva chiesto un diverso orario se non c'era altro personale disponibile a farlo: comunque c'erano accordi tra noi….”.
La testimone , collega del dal marzo 2021 fino a metà maggio dello stesso Testimone_3 Pt_1 anno, ha dichiarato che “……. ha lavorato prevalentemente dalle 15 alle 19 presso la Pt_1
nei locali siti in Sant'Anna per cinque giorni a settimana e, se per caso un giorno non CP_1
poteva venire, doveva recuperarlo al mattino su decisione del Era il sig. che a Pt_2 Parte_2 volte gli spostava l'orario dal pomeriggio alla mattina dalle 9 alle 13. Era il sig. che chiedeva Pt_2 anche il recupero di soli 5 minuti……..questi strumenti di lavoro erano messi a disposizione dalla si chiamavano le persone indicate negli elenchi e si chiedeva se si trovavano Controparte_3
bene rispetto al loro attuale gestore e noi, se loro volevano, gli si mandava qualcuno perché questi prospettasse la convenienza di un cambio di gestore ……noi si provvedeva solo a prendere un appuntamento con il funzionario ed era compito suo prospettare se c'erano condizioni migliori…….Il testo della telefonata era stato predisposto dalla segretaria oppure da non da Pt_6 Parte_2
noi: ci era stato dato da leggere così…….”.
Il tenore delle deposizioni, riportate in stralcio al fine di sottolinearne la concordanza, ha evidenziato che chi operava in quel call center svolgeva una attività completamente eterodiretta dal Parte_2
il quale organizzava la prestazione degli operatori quanto ai turni di mattina e di pomeriggio per quattro ore come indicato (essendo indifferente, ai fini della individuazione della natura del rapporto di lavoro, che l'operatore potesse scegliere se operare sul mattino o sul pomeriggio), pretendendosi il rispetto degli orari (la circostanza dell'assenza del per quindici giorni senza conseguenze Pt_1
sul rapporto lavorativo non appare avere alcun rilievo significativo in assenza di altre circostanze specifiche a supporto).
Anche le modalità di svolgimento della prestazione al call center (sul tenore della telefonata) erano predeterminate in modo rigido, dovendo l'operatore leggere la lettera predisposta dalla società su come i medesimi operatori si dovevano presentare ai clienti e su quello che dovevano chiedere loro:
è dunque evidente l'assoggettamento dell'operatore alle direttive della società nella persona Pt_1 del non potendosi esaurire il ruolo di quest'ultimo a mero coordinatore di prestazioni;
Parte_2
oltre al fatto che è emerso una totale assenza di rischio da parte del nello svolgimento delle Pt_1
sue prestazioni.
Ne consegue che deve ritenersi dimostrato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (quattro ore giornaliere/20 ore settimanali).
6 Il deve poi essere inquadrato al 2° livello del CCNL Telecomunicazioni, inquadramento Pt_1
che appare più adeguato rispetto a quello richiesto (3° livello).
Preliminarmente e quanto alla applicabilità di tale CCNL invocato, si osserva che lo stesso è applicabile, per sua previsione, alle: “A) imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, Internet, posta elettronica, ecc.); B) imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
C) imprese che forniscono apparati e servizi di gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione;
D) imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.
Nella specie, sembra ricorrere l'ipotesi di cui alla lettera B), considerato che la svolge CP_1
(come da visura) attività di procacciatore di affari di servizi di telefonia, energia elettrica, gas, a mezzo call center (mentre la concludeva contratti per la fornitura di tali beni e servizi, come da visura), CP
e quindi occupandosi il datore di lavoro di clientela interessata a servizi anche di telefonia.
Ciò premesso, mentre l'inquadramento nel 2° livello (nel riferirsi alla lavoratrice/tore che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e attenendosi a procedure prestabilite, svolge attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali attività amministrative semplici, erogazione di informazioni anche tramite telefono o altro canale informativo, attività tecniche) comprende i lavoratori che svolgono mansioni operativamente semplici, come nella specie (l'operatore si limitava a leggere la lettera di presentazione al cliente); il 3° livello (lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici/social/digital mediante l'utilizzo di centrali specializzate call center e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici di TLC ovvero connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center) fa riferimento a mansioni più complesse presupponenti una organizzazione tecnologica che nella specie non è emersa come esistente.
In definitiva, deve ritenersi accertato un rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2021, part time, con inquadramento nel 2° livello CCNL Telecomunicazioni.
B) LICENZIAMENTO.
7 L'appellante ha chiesto che sia accertata la sussistenza di un licenziamento in forma orale avvenuto alla scadenza dell'ultimo contratto a progetto, licenziamento che in realtà è insussistente, non essendo intervenuto alcun atto qualificabile come tale: per contro, essendo stato accertato un rapporto di lavoro subordinato fin dal 1.3.2021 deve ritenersi che tale rapporto era da considerarsi ancora in essere, con conseguente diritto del alla sua ricostituzione e alla immediata riammissione in Pt_1
servizio nonché alle retribuzioni perdute dalla messa in mora del 30.7.2021 alla pronuncia giudiziale
(come richiesto).
C) DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Parte appellante si duole anche del fatto di avere ricevuto nei tre mesi del rapporto una retribuzione minore rispetto a quanto spettante a norma del CCNL Telecomunicazioni: in marzo, aprile aveva ricevuto un importo di € 200 mensili (i testi hanno confermato l'importo; in sede di interrogatorio formale il ha ammesso tale somma, oltre € 9 a contatore, in caso di conclusione della fornitura), Pt_2 nulla in maggio;
a fronte di ciò, il CCNL prevedeva € 9.37 ad ora per 20 ore settimanali, cioè €
187,40 a settimana (su tale importo orario, come dedotto, non vi è stata contestazione).
In questa sede viene chiesta la condanna al pagamento di tali differenze retributive, seppur da quantificarsi in separata sede, onde deve essere pronunciata una condanna generica al loro pagamento per i tre mesi di lavoro svolto dal Pt_1
D) RESPONSABILITA' SOLIDALE DI EX ART 29 D.L.VO N. 276/2003 O EX CP
ART 1676 CC.
Deve convenirsi con l'appellante che la posizione di viene in questione nella presente causa CP sotto l'unico profilo della responsabilità solidale con ex art 29 D.l.vo n. 276/2003 o ex art CP_1
1676 cc (diversamente il Tribunale che aveva valutato tale posizione sotto il profilo della riconducibilità del rapporto di lavoro subordinato a tale società, argomentando sull'assenza di eterodirezione da parte di . CP
Non appaiono convincenti in merito le argomentazioni svolte dalla per cui, stante un rapporto CP di agenzia/ mandato/procacciatore di affari non potrebbe trovare applicazione né l'art 29 né l'art 1676 cc, entrambi riferiti a rapporti di appalto.
In particolare, sull'applicabilità del citato art 29 oltre la previsione legislativa riferita espressamente all'appalto può richiamarsi Corte Cost. n. 254/2017 (in materia di subfornitura) che ritiene l'applicabilità della norma in questione anche al rapporto di subfornitura, affermando: “All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina
8 ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato
– ma non lo è più se riferita all'ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.
Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo – lo sottolinea la difesa di parte attrice nel giudizio a quo – la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto…..”.
L'applicazione estensiva della norma oltre la sua previsione in materia di appalto trova una sua ragione di essere nella necessità di assicurare una tutela generale ai lavoratori contro i rischi di decentramento che si hanno nell'ipotesi di dissociazione tra il titolare del contratto di lavoro e chi utilizza la prestazione.
In merito, è significativa anche Cass n. 26881/2024, la quale - con riferimento ad una ipotesi di contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in cui la titolare dell'impresa aveva ceduto la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altra ditta, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultima - aveva affermato che andava verificato, analizzando gli elementi caratterizzanti il contratto, l'interesse economico concreto della operazione onde accertare se si verteva in una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustificasse la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 ratione temporis vigente.
Pertanto, sussistendo anche nella presente fattispecie, una ipotesi di dissociazione tra titolare del rapporto e utilizzatore, deve ritenersi applicabile la disposizione in questione. Peraltro, dalle deposizioni testimoniali era emerso che la faceva capo ad tanto che quando i CP_1 CP
clienti chiedevano agli operatori per quale società gli stessi operassero, aveva detto loro di CP_1
fare il nome di CP
Non vi è dubbio quindi che anche la sia tenuta in solido con la per quanto questa CP CP_1
società sia tenuta a corrispondere nei confronti del (valendo il beneficium excussionis solo Pt_1
in fase esecutiva).
9 In particolare, quanto al dovuto sub B), è responsabile in solido per le retribuzioni dovute dal CP
30.7.2021 (data di messa in mora) fino alla data di cessazione del contratto di procacciamento, ossia fino al 1.4.2022 (come da relativo contratto).
Parimenti, è tenuta in solido per le differenze retributive sub C), da intendersi per il periodo contrattuale ricadente nella vigenza del contratto di procacciamento.
Pertanto, in riforma della sentenza, si provvede come da dispositivo (è in giudicato l'accertamento del diritto al rimborso spese mese di maggio 2021).
APPELLO INCIDENTALE.
Su tale appello proposto da si osserva che lo stesso (seppur non Controparte_1
notificato) risulta assorbito dalla riforma della decisione che ha visto la società prevalentemente soccombente.
SPESE PROCESSUALI
Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico solidale delle appellate e vengono liquidate ex
DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, nei valori minimi, tenuto conto del valore della causa e delle attività compiute, per € 4.776,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché per € 3.473,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, accerta la sussistenza tra ed Parte_1 [...]
di un rapporto di lavoro subordinato dal 1.3.2021, part time, con inquadramento nel Controparte_1
2° livello CCNL Telecomunicazioni, con condanna di alla Controparte_1
ricostituzione immediata del rapporto di lavoro nonché al pagamento delle retribuzioni dovute in relazione alla prestazione con il suindicato inquadramento e in part time dalla messa in mora del
30.7.2021 alla data della sentenza;
-condanna in solido con al pagamento delle suindicate CP Controparte_1
retribuzioni fino alla data del 1.4.2022:
-condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto Controparte_1
percepito nel periodo di tre mesi dei contratti a progetto e quanto spettante in ragione del rapporto di lavoro subordinato accertato, differenze da determinarsi in separata sede;
-condanna in solido con al pagamento delle suindicate CP Controparte_1
differenze retributive;
-condanna la alla rifusione delle spese del doppio grado, in solido Controparte_1 con che liquida in € 4.776,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, CP
10 oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 3.473,00, per compensi del presente grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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