Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1219
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1957
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni, e' concessa una 13ª mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio.
Si osserva, in quanto applicabile, l' art. 7, secondo , terzo , quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 , con le successive modificazioni.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1957