Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 01/07/2025, n. 12967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12967 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 12967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05137/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5137 del 2021, proposto da
TA RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da EC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
1. del giudizio collegiale espresso nei confronti della ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN 2018/2020 a Professore universitario di seconda fascia (Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, di cui al Bando D.D. 1532/2016) e pubblicato sul portale internet il 15/04/2021;
2. del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ex art. 16 della L. n. 240/2010, a professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca educativa, pubblicati il 15/04/2021 sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui è stata dichiarata non abilitata la ricorrente;
3. dei verbali della Commissione del procedimento sub 1, nella parte in cui la ricorrente è giudicata non idonea;
4. del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531, recante " Procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ", unitamente al Decreto Direttoriale n. 1052/2015 nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
5. del decreto direttoriale n. 2822 del 29/10/2018 integrato con il decreto n. 344 del 08/02/2021 di nomina della Commissione Nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
6. della delibera ANVUR 24/10/2018 n. 234, mai trasmessa al ricorrente e citata nel decreto sub 5, con la quale l'Agenzia ha proceduto, relativamente alla procedura in epigrafe, all'accertamento, in capo agli aspiranti commissari, della qualificazione scientifica di cui all'art. 6 co. 1 del D.D. 1052/2015, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
7. se ed in quanto possa occorrere, del D.P.R. 95 del 04.04.2016 e del D.M. Istruzione 07.06.2016 n. 120, nelle parti e per i vizi che verranno rubricati ed esposti nel presente atto;
8. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere i diritti e gli interessi della ricorrente, ancorché di data e tenore sconosciuto.
E per l'accertamento
9. del conseguimento da parte della ricorrente dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/D2
E per la condanna
10. dell'Amministrazione al riesame della posizione della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame ritualmente proposto, la ricorrente avversava il giudizio ad ella sfavorevole espresso dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale a Professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2, esponendo in fatto:
- di essere docente a contratto di “Teoria e didattica degli sport di squadra – Settore concorsuale (SC) 11/D” – Didattica e Pedagogia Speciale – S.S.D. M-EDF/02, nonché nel S.S.D. M-EDF/01;
- di aver partecipato alla procedura volta a conseguire l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il biennio 2018-2020 nel settore concorsuale 11/D2, indetta con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 9 agosto 2018, n. 2175;
- che il settore concorsuale in parola ricomprendeva, oltre ai S.S.D M-EDF/01 ed M-EDF/02, anche i settori M-PED/03, M-PED/04;
- che la Commissione giudicatrice, nominata con d.d. n. 2822 del 29 ottobre 2018, era composta da cinque docenti tutti afferenti ai SSD M-PED/03 ed M-PED/04;
- che, stante l’assenza di membri esperti nei settori M-EDF/01 e M-EDF/02 la Commissione, nel verbale n. 1 del 20 novembre 2018, precisava che si sarebbe avvalsa del parere scritto pro veritate da parte di esperto revisore come previsto dall’art. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240/2010 e dall’art. 8, commi 5 e 6 del d.P.R. n. 95/2016;
- che, nonostante ciò la Commissione, senza acquisire alcune parere pro veritate , all’unanimità la dichiarava non idonea con giudizio collegiale espresso il 15 aprile 2021.
Contro la valutazione in questione, la ricorrente avanzava i seguenti motivi di ricorso.
Con il primo, ella si doleva della violazione degli artt. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240/2010, dell’art. 8, comma 5 del d.P.R. n. 95/2016, della violazione del d.d. di indizione della procedura, del verbale n. 1 del 20 novembre 2018 e del principio dell’autovincolo, nonché dell’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, della carenza di potere in concreto, dell’incompetenza funzionale e della violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, sviamento.
Secondo la ricorrente, benché la Commissione avesse espressamente riconosciuto come, tra i propri componenti, non vi fosse alcun commissario afferente ai SSD della candidata da valutare ed avesse richiamato nel verbale n. 1/2018 l’obbligo di avvalersi del parere del revisore esterno, essa avrebbe comunque omesso di acquisire il parere scritto pro v eritate sull’attività scientifica della ricorrente da parte di un esperto revisore appartenente ai SSD della candidata, ossia M-EDF/01 ed M-EDF/02.
Con il secondo motivo, lamentava la violazione delle medesime norme invocate con il primo mezzo di censura nonché violazione del principio dell’autovincolo e l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Sosteneva la ricorrente che la violazione censurata nel primo motivo sarebbe stata ancor più rilevante ove si considerasse che la medesima Commissione, per altri candidati nella medesima procedura, appartenenti ai SSD M-EDF/01 ed M-EDF/02 (ossia i medesimi della ricorrente), aveva acquisito i pareri pro veritate (pur ritenendo comunque non idonei i medesimi candidati).
Con il terzo motivo, veniva dedotta la violazione degli artt. 6 e 16 della legge n. 240/2010 e dell’art. 16, comma 3, lett. i) della medesima legge e la violazione del giusto procedimento, oltre all’eccesso di potere per carenza di potere in concreto, carenza di istruttoria e sviamento.
A parere della ricorrente, il procedimento di nomina della Commissione sarebbe stato del tutto illegittimo in quanto non sarebbe stata acquisita agli atti di nomina dei membri della commissione giudicatrice la valutazione positiva della loro attività di docenza effettuata dalle Università di provenienza dei medesimi, e tanto si evincerebbe dal decreto di nomina della Commissione in questione in cui (pag. 2, 6° visto), si leggerebbe che tale valutazione sarebbe stata effettuata non dalle Università di appartenenza quanto, piuttosto, dall’ANVUR
Con un quarto mezzo di censura, la ricorrente contestava la violazione dell’art. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 114/2014, dell’art. 8, commi 5 e 6 del d.P.R. n. 95/2016, del decreto ministeriale n. 120/2016 e l’eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
A dire della ricorrente, il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione sarebbe stato viziato per macroscopici errori valutativi.
Infatti ella, benché in possesso di indicatori enormemente superiori alla soglia fissata dalla legge e, comunque, pur raggiungendo (e superando) i 3 valori soglia previsti dalla normativa, sarebbe stata ugualmente giudicata “non idonea”.
Inoltre, benché i valutatori (tanto in sede di giudizi individuali, quanto in sede collegiale) avessero ritenuto evincibile un livello di originalità e di rigore metodologico ed un impatto significativo della produzione della ricorrente anche a livello internazionale (comprovato anche dall’avvenuta pubblicazione delle sue ricerche su riviste di classe A internazionale), avrebbe poi, del tutto contraddittoriamente, giudicato la ricorrente non idonea all’ASN;
Infine, la ricorrente si doleva della violazione dell’art. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240/2010 (per come modificato dalla legge n. 114/2014), dell’art. 8, commi 5 e 6 del d.P.R. n. 95/2016, del decreto ministeriale n. 120/2016 e dell’eccesso di potere per disparita di trattamento.
Infatti, sosteneva ancora la ricorrente che il motivo sopra riportato sarebbe vieppiù fondato ove si fosse considerato che la Commissione avrebbe ritenuto idonei candidati la cui produzione non avrebbe rispettato neanche il numero minimo degli “indicatori” previsti per il settore concorsuale di riferimento.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con relazione a cura degli uffici e produzione documentale, chiedendo la reiezione del ricorso.
In vista della discussione nel merito del gravame, parte ricorrente depositava memoria conclusionale con la quale replicava alle osservazioni di controparte ed insisteva per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025, la causa passava in decisione.
Ritiene il Collegio che il gravame proposto sia meritevole di positivo apprezzamento e, in particolare, che l’illegittimità del giudizio impugnato risieda nella fondatezza del primo mezzo di censura.
Infatti, coerentemente con quanto già statuito da questo Tribunale con diversi precedenti (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III- bis , n. 3038/2021 e n. 3901/2021, quest’ultimo relativo proprio ad un contenzioso instaurato dalla medesima ricorrente avverso analogo giudizio di inidoneità espresso in occasione di altra procedura diretta al conseguimento dell’ASN), il Collegio osserva che l'art. 16, comma 3, lett. i),L. n. 240 del 2010, statuisce che " la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati ...; il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione ".
Tale disposizione è stata successivamente recepita in sede di normazione secondaria, tanto che l'art. 8, co. 5, del D.P.R. n. 95 del 2016 sul punto riporta " La commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. ... Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione ".
Anche la Commissione, nel verbale 1, aveva precisato che " nel caso in cui la Commissione debba procedere all'esame di un candidato di un Settore Scientifico Disciplinare non rappresentato all'interno della Commissione stessa, questa deve obbligatoriamente avvalersi del parere scritto pro-veritate sull'attività scientifica del candidato da parte di esperto revisore ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i) della legge n. 240 del 2010 ."
Dalle disposizioni richiamate emerge che la discrezionalità riconosciuta in capo all'organo collegiale nel decidere se avvalersi, o meno, del parere di un esperto esterno per la compiuta valutazione dei lavori scientifici, nel peculiare caso in cui nessuno dei componenti appartenga allo specifico settore disciplinare del candidato, deve essere intesa alla stregua di un vero e proprio obbligo di facere. La ratio della norma è evidente: garantire una valutazione completa ed esaustiva delle pubblicazioni presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 120 del 2016 che, dovendo essere condotta seguendo i criteri predeterminati dall'art. 4 del medesimo decreto, non può non essere effettuata se non da soggetti esperti dello specifico settore disciplinare.
Nel caso di specie, la ricorrente presentava un curriculum scientifico, formativo e culturale che vedeva gravitare la propria attività nei settori scientifico disciplinari (SSD) M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle attività sportive) e M-EDF/01 (Metodi e didattiche delle attività motorie), entrambi ricompresi nel settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa, unitamente ai settori scientifico disciplinari M-PED/03 e M-PED/04.
La stessa Commissione rilevava che gli interessi di ricerca e le pubblicazioni presentate “ pongono uno sguardo introduttivo e descrittivo del valore Pedagogico della Corporeità (…), puntando sulla danza-movimento in differenti contesti ri-educativi per promuovere benessere e inclusione sociale ", evidenziando così l'appartenenza della ricorrente ai SSD MEDF/01 e M-EDF/02.
Come emerge dalla documentazione prodotta agli atti, nessuno dei cinque membri della Commissione valutatrice apparteneva agli specifici settori scientifici disciplinari della ricorrente, venendo pertanto in rilievo la necessità normativamente prevista di chiedere un parere scritto pro veritate ad un esperto esterno con competenze specifiche prima di poter compiutamente esprimere un giudizio complessivo finale, potendosi peraltro motivatamente discostare dal menzionato parere.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’obbligo di acquisire il parere si applicherebbe solo in relazione ai candidati in qualche modo strutturati nel mondo accademico.
Tale interpretazione, difatti, realizzerebbe una discriminazione per i candidati “indipendenti” ed il testo della norma non la autorizza, facendo riferimento generico alla mera afferenza ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella Commissione, senza indicare alcuna necessità di una qualche forma di incardinamento universitario (cfr. art. 16, comma 3, lett. i) della legge n. 240/2010).
La violazione della norma richiamata appare sufficiente a determinare l'illegittimità e l'annullamento del giudizio negativo gravato, con conseguente obbligo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a., di riesaminare la posizione del ricorrente a cura di altra Commissione per il settore concorsuale 11/D2 entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente, se anteriore, se del caso previa acquisizione del prescritto parere pro veritate laddove il nuovo collegio non sia formato da alcun docente afferente ai settori scientifico disciplinari cui appartiene la ricorrente.
Le particolarità della fattispecie giustificano comunque, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, secondo le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO