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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2257/2024 promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SANTI SABATO
CONTRO
parte non Controparte_1 C.F._2 costituita, dichiarata contumace
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “... (omissis)... Tutto quanto sopra premesso e ritenuto il sig.
come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE Parte_1 alla S.V. Ill.ma affinché esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, voglia fissare l'udienza di comparizione del ricorrente e del coniuge davanti a sé, mediante trattazione scritta o udienza da remoto considerato che il ricorrente risiede a Napoli, per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli. Il ricorrente chiede, in ogni caso, che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione personale. ... (omissis)...”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace a seguito di udienza in trattazione scritta, con Ordinanza del 27 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare declaratoria Parte_1 di scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra Controparte_1 il 13/01/1997 a Napoli ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro
[...] dei relativi atti dell'anno 1997.
Veniva altresì narrato in ricorso:
Per_
- che dal matrimonio sono nate le figlie (C.F. ), nata C.F._3
a Napoli nel 1998 ed (C.F. ), nata a [...] nel Per_2 C.F._4
2004, entrambe maggiorenni e conviventi con il sig. ; Parte_1
- che il regime patrimoniale scelto dai coniugi è stato di separazione dei beni;
- che con sentenza n. 11 del 2013 (giudizio recante R.G. 28320/2009), pubblicata il 3.1.2013, il Tribunale di Napoli ha pronunciato ai sensi dell'art. 151, I comma c.c. la separazione personale tra i coniugi affidando in via esclusiva le figlie minori al padre con possibilità per la madre di vederle e ponendo a carico della stessa un obbligo di corresponsione di un contributo mensile di mantenimento;
- che il sig. svolge la professione di operaio di IV livello, percependo Parte_1 un reddito di lavoro annuale pari circa ad € 19.000,00 (come da ultime tre certificazioni che si depositano), unica sua fonte di reddito;
- che il sig. non ha alcuna richiesta economica da formulare nei confronti Parte_1 della sig.ra nonostante la stessa non sia mai stata Controparte_1 nelle condizioni di contribuire al mantenimento delle figlie oggi maggiorenni;
- che la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dall'estate del 2008;
- che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. 1° dicembre 1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto;
- che non vi sono provvedimenti urgenti da assumere nell'interesse dei figli essendo le stesse maggiorenni.
**********
Parte resistente non si costituiva nel presente giudizio. All'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 25/01/2025, l'Avv. Santi Sabato, per parte ricorrente, chiedeva con nota ex art. 127 ter c.p.c. l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come da atto introduttivo depositato.
Il Giudice, pertanto, verificata la regolarità della avvenuta notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva conseguentemente la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va
2 accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica delle parti.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il
13/01/1997 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 30/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2257/2024 promossa con ricorso depositato in data 24/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SANTI SABATO
CONTRO
parte non Controparte_1 C.F._2 costituita, dichiarata contumace
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “... (omissis)... Tutto quanto sopra premesso e ritenuto il sig.
come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE Parte_1 alla S.V. Ill.ma affinché esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, voglia fissare l'udienza di comparizione del ricorrente e del coniuge davanti a sé, mediante trattazione scritta o udienza da remoto considerato che il ricorrente risiede a Napoli, per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca affinché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli. Il ricorrente chiede, in ogni caso, che la cessazione di ogni effetto civile del matrimonio avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione personale. ... (omissis)...”.
Parte resistente non costituita nel presente giudizio, veniva dichiarata contumace a seguito di udienza in trattazione scritta, con Ordinanza del 27 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. chiedeva a questo Tribunale di pronunciare declaratoria Parte_1 di scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra Controparte_1 il 13/01/1997 a Napoli ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro
[...] dei relativi atti dell'anno 1997.
Veniva altresì narrato in ricorso:
Per_
- che dal matrimonio sono nate le figlie (C.F. ), nata C.F._3
a Napoli nel 1998 ed (C.F. ), nata a [...] nel Per_2 C.F._4
2004, entrambe maggiorenni e conviventi con il sig. ; Parte_1
- che il regime patrimoniale scelto dai coniugi è stato di separazione dei beni;
- che con sentenza n. 11 del 2013 (giudizio recante R.G. 28320/2009), pubblicata il 3.1.2013, il Tribunale di Napoli ha pronunciato ai sensi dell'art. 151, I comma c.c. la separazione personale tra i coniugi affidando in via esclusiva le figlie minori al padre con possibilità per la madre di vederle e ponendo a carico della stessa un obbligo di corresponsione di un contributo mensile di mantenimento;
- che il sig. svolge la professione di operaio di IV livello, percependo Parte_1 un reddito di lavoro annuale pari circa ad € 19.000,00 (come da ultime tre certificazioni che si depositano), unica sua fonte di reddito;
- che il sig. non ha alcuna richiesta economica da formulare nei confronti Parte_1 della sig.ra nonostante la stessa non sia mai stata Controparte_1 nelle condizioni di contribuire al mantenimento delle figlie oggi maggiorenni;
- che la separazione tra i coniugi dura ininterrottamente dall'estate del 2008;
- che non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della L. 1° dicembre 1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto;
- che non vi sono provvedimenti urgenti da assumere nell'interesse dei figli essendo le stesse maggiorenni.
**********
Parte resistente non si costituiva nel presente giudizio. All'udienza tenutasi in trattazione scritta in data 25/01/2025, l'Avv. Santi Sabato, per parte ricorrente, chiedeva con nota ex art. 127 ter c.p.c. l'accoglimento del ricorso, precisando le conclusioni come da atto introduttivo depositato.
Il Giudice, pertanto, verificata la regolarità della avvenuta notifica del ricorso, dichiarava la contumacia di parte resistente e tratteneva conseguentemente la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va
2 accolta essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della L. n. 898/70 e successive modifiche.
La separazione si è invero protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898, così come dichiarato da parte ricorrente e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica delle parti.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, ritiene il Collegio che le spese possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, definitivamente pronunciando e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli il
13/01/1997 ed ivi iscritto al numero 1, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 30/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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