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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 26/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AS
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA GA DI
RA TT DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3051/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FILIPPI VALERIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale sita in Costigliole d'Asti, Via Giovanni XXIII n.
2 - di proprietà del sig.
[...]
- rimarrà nella disponibilità esclusiva del marito. Entro il 31/12/2025 la moglie Parte_2 provvederà a prelevare i propri beni ed effetti personali, effettuando altresì il trasferimento altrove della residenza anagrafica.
2) La figlia - ormai maggiorenne, ma ancora studente universitaria e quindi non Per_1 economicamente autosufficiente - manterrà la residenza anagrafica presso il padre. Stante l'età della ragazza, nessun provvedimento dovrà essere assunto con riguardo all'affidamento ed alla frequentazione con i genitori.
3) Quanto al mantenimento ordinario della figlia, le parti applicheranno il regime del mantenimento diretto, provvedendo ciascun genitore alle esigenze della ragazza quando l'avrà presso di sé.
4) Le spese straordinarie occorrenti per la figlia saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, in conformità comunque a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Asti.
5) Le parti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso intendono definire i rapporti economico-patrimoniali sorti in relazione al vincolo coniugale e, pertanto, pattuiscono che l'intero ammontare dei rapporti cointestati ai coniugi ed in essere presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo
(conto corrente n. 00248/1000/00800243, deposito amministrato n. 00248/3100/80800243) per un ammontare di circa euro 59.000,00, rimanga interamente - anche per la quota del marito - in capo alla sig.ra La moglie potrà quindi incassarne in qualsiasi momento l'intero Parte_1 ammontare, impegnandosi sin d'ora il sig. ad ogni adempimento necessario a tale fine. Parte_2
6) I coniugi danno atto altresì di aver raggiunto un accordo in merito alla suddivisione di mobilio/suppellettili presenti nella casa coniugale e che, pertanto, la sig.ra potrà Parte_1 altresì prelevare, entro il termine di cui al punto 1 che precede, i seguenti beni: - Salotto in pelle -
Metà dei tappeti “Calligaris” – Asciugatrice. 7) Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo di mantenimento viene liquidato a carico e/o a favore delle parti.
8) Le parti pattuiscono che le porzioni immobiliari - comprensive di autorimessa in Agliano Terme,
Via Cristoforo Colombo e così complessivamente censite: Catasto Fabbricati F.8, N.747, sub 3,
Catasto Terreni F.8, N.746, Catasto Fabbricati F.8, N.733, acquistate dalla sig.ra durante Parte_1 la vita matrimoniale con atto Notaio in data 6/11/2015 (Rep. n. 755 – Raccolta n. 627), Persona_2 in regime di comunione dei beni, ma con denaro della propria famiglia ( ) - saranno Controparte_1 da intendersi di esclusiva proprietà della moglie, rinunciando sin d'ora il sig. a Parte_2 rivendicare alcunché al riguardo. Disponendosi altresì il medesimo a sottoscrivere qualsivoglia atto/documento di disposizione dei suddetti beni che la moglie dovesse determinarsi a stipulare (ad es. in caso di vendita), comunque rinunciando egli sin d'ora espressamente alla quota di propria spettanza in ragione del regime patrimoniale della comunione dei beni vigente al momento dell'acquisto.
9) I coniugi stabiliscono altresì che il cane di famiglia “ ”, resterà presso l'abitazione del Pt_3 sig. il quale provvederà al mantenimento ordinario dell'animale. Eventuali cure Parte_2 veterinarie che dovessero rendersi necessarie saranno invece suddivise tra le parti in misura del 50% ciascuna. Ove a motivo di impegni professionali/lavorativi, ovvero ludici, il sig. fosse Parte_2 impossibilitato ad occuparsi del cane durante i week end, egli ne darà tempestivo avviso alla sig.ra affinché ella, previo accordo, possa farsi carico - in tali frangenti - dell'accudimento della Parte_1 bestiola.
10) Spese di giudizio compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del DI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato Parte_1 Parte_2 ad AS (AT) il 07/06/1963, celebrato in AGLIANO TERME in data 16/08/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del DI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AS
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA GA DI
RA TT DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 3051/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FILIPPI VALERIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale sita in Costigliole d'Asti, Via Giovanni XXIII n.
2 - di proprietà del sig.
[...]
- rimarrà nella disponibilità esclusiva del marito. Entro il 31/12/2025 la moglie Parte_2 provvederà a prelevare i propri beni ed effetti personali, effettuando altresì il trasferimento altrove della residenza anagrafica.
2) La figlia - ormai maggiorenne, ma ancora studente universitaria e quindi non Per_1 economicamente autosufficiente - manterrà la residenza anagrafica presso il padre. Stante l'età della ragazza, nessun provvedimento dovrà essere assunto con riguardo all'affidamento ed alla frequentazione con i genitori.
3) Quanto al mantenimento ordinario della figlia, le parti applicheranno il regime del mantenimento diretto, provvedendo ciascun genitore alle esigenze della ragazza quando l'avrà presso di sé.
4) Le spese straordinarie occorrenti per la figlia saranno suddivise tra i genitori in misura del 50% ciascuno, in conformità comunque a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Asti.
5) Le parti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso intendono definire i rapporti economico-patrimoniali sorti in relazione al vincolo coniugale e, pertanto, pattuiscono che l'intero ammontare dei rapporti cointestati ai coniugi ed in essere presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo
(conto corrente n. 00248/1000/00800243, deposito amministrato n. 00248/3100/80800243) per un ammontare di circa euro 59.000,00, rimanga interamente - anche per la quota del marito - in capo alla sig.ra La moglie potrà quindi incassarne in qualsiasi momento l'intero Parte_1 ammontare, impegnandosi sin d'ora il sig. ad ogni adempimento necessario a tale fine. Parte_2
6) I coniugi danno atto altresì di aver raggiunto un accordo in merito alla suddivisione di mobilio/suppellettili presenti nella casa coniugale e che, pertanto, la sig.ra potrà Parte_1 altresì prelevare, entro il termine di cui al punto 1 che precede, i seguenti beni: - Salotto in pelle -
Metà dei tappeti “Calligaris” – Asciugatrice. 7) Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo di mantenimento viene liquidato a carico e/o a favore delle parti.
8) Le parti pattuiscono che le porzioni immobiliari - comprensive di autorimessa in Agliano Terme,
Via Cristoforo Colombo e così complessivamente censite: Catasto Fabbricati F.8, N.747, sub 3,
Catasto Terreni F.8, N.746, Catasto Fabbricati F.8, N.733, acquistate dalla sig.ra durante Parte_1 la vita matrimoniale con atto Notaio in data 6/11/2015 (Rep. n. 755 – Raccolta n. 627), Persona_2 in regime di comunione dei beni, ma con denaro della propria famiglia ( ) - saranno Controparte_1 da intendersi di esclusiva proprietà della moglie, rinunciando sin d'ora il sig. a Parte_2 rivendicare alcunché al riguardo. Disponendosi altresì il medesimo a sottoscrivere qualsivoglia atto/documento di disposizione dei suddetti beni che la moglie dovesse determinarsi a stipulare (ad es. in caso di vendita), comunque rinunciando egli sin d'ora espressamente alla quota di propria spettanza in ragione del regime patrimoniale della comunione dei beni vigente al momento dell'acquisto.
9) I coniugi stabiliscono altresì che il cane di famiglia “ ”, resterà presso l'abitazione del Pt_3 sig. il quale provvederà al mantenimento ordinario dell'animale. Eventuali cure Parte_2 veterinarie che dovessero rendersi necessarie saranno invece suddivise tra le parti in misura del 50% ciascuna. Ove a motivo di impegni professionali/lavorativi, ovvero ludici, il sig. fosse Parte_2 impossibilitato ad occuparsi del cane durante i week end, egli ne darà tempestivo avviso alla sig.ra affinché ella, previo accordo, possa farsi carico - in tali frangenti - dell'accudimento della Parte_1 bestiola.
10) Spese di giudizio compensate tra le parti”.
La domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del DI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato Parte_1 Parte_2 ad AS (AT) il 07/06/1963, celebrato in AGLIANO TERME in data 16/08/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del DI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 19/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.