CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carsoli - Piazza Della Liberta' 1 67061 Carsoli AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente, visto l'annullamento dell'atto in autotutela, con estinzione del giudizio, presentato dal Comune, accetta la compensazione delle spese. Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, a ministero dei propri difensori, impugnava l'avviso di accertamento n. 9 del 10/4/2024 emesso dal comune di Carsoli, per il mancato versamento della
TASI per il periodo di imposta 2019, pari a € 3.756,00, comprensivi di interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva:
-la violazione del principio del contraddittorio preventivo, poiché il comune di Carsoli avrebbe fondato il rigetto delle osservazioni, presentate dalla medesima ricorrente, con argomentazioni inconferenti e pretestuose;
che non sarebbe stato riconosciuto alla propria madre - e sua dante causa - la qualità di imprenditrice agricola, nonostante che le fosse già stato riconosciuto dalla CGT dell'Abruzzo con sentenza n. 226 del
17/4/2025, per analoga vicenda riferita all'annualità 2018;
- che la propria madre e dante causa non ha mai potuto utilizzare le particelle n.ri 633 e 635, poiché sarebbero risultate "permanentemente occupate da opere di urbanizzazione (viabilità e parcheggi) realizzate dal Comune in assenza di un provvedimento di esproprio o di una dichiarazione di pubblica utilità dei suoli";
che il comune di Carsoli avrebbe determinato l'ammontare della TASI da pagare su di un imponibile costituito dal valore venale delle aree edificabili in maniera enormemente sovradimensionata, rispetto al reale valore;
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese.
Il comune di Carsoli non si costituiva in giudizio, limitandosi, tuttavia, a depositare il provvedimento emesso il giorno 16/10/2025, con il quale annullava, in autotutela, l'avviso di accertamento gravato e chiedendo nel contempo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 19/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione è comparsa la sola parte ricorrente, che, prendendo atto del deposito da parte del comune di Carsoli dell'annullamento dell'atto impugnato, dichiarava di accettare la richiesta di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, e della proposta di compensazione delle spese.
È evidente come sia la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che il comune di Carsoli, attraverso le dichiarazioni e le circostanze sopra riportate abbiano ampiamente dimostrato di non avere più alcun interesse a proseguire oltre nel presente giudizio, che, quindi dovrà essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere.
Infine, considerata la volontà concordemente espressa, le spese possono essere dichiarate integralmente compensate tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 19/1/2026 Il Giudice - Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica: FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carsoli - Piazza Della Liberta' 1 67061 Carsoli AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente, visto l'annullamento dell'atto in autotutela, con estinzione del giudizio, presentato dal Comune, accetta la compensazione delle spese. Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato Ricorrente_1, a ministero dei propri difensori, impugnava l'avviso di accertamento n. 9 del 10/4/2024 emesso dal comune di Carsoli, per il mancato versamento della
TASI per il periodo di imposta 2019, pari a € 3.756,00, comprensivi di interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva:
-la violazione del principio del contraddittorio preventivo, poiché il comune di Carsoli avrebbe fondato il rigetto delle osservazioni, presentate dalla medesima ricorrente, con argomentazioni inconferenti e pretestuose;
che non sarebbe stato riconosciuto alla propria madre - e sua dante causa - la qualità di imprenditrice agricola, nonostante che le fosse già stato riconosciuto dalla CGT dell'Abruzzo con sentenza n. 226 del
17/4/2025, per analoga vicenda riferita all'annualità 2018;
- che la propria madre e dante causa non ha mai potuto utilizzare le particelle n.ri 633 e 635, poiché sarebbero risultate "permanentemente occupate da opere di urbanizzazione (viabilità e parcheggi) realizzate dal Comune in assenza di un provvedimento di esproprio o di una dichiarazione di pubblica utilità dei suoli";
che il comune di Carsoli avrebbe determinato l'ammontare della TASI da pagare su di un imponibile costituito dal valore venale delle aree edificabili in maniera enormemente sovradimensionata, rispetto al reale valore;
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese.
Il comune di Carsoli non si costituiva in giudizio, limitandosi, tuttavia, a depositare il provvedimento emesso il giorno 16/10/2025, con il quale annullava, in autotutela, l'avviso di accertamento gravato e chiedendo nel contempo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All'udienza del 19/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di trattazione è comparsa la sola parte ricorrente, che, prendendo atto del deposito da parte del comune di Carsoli dell'annullamento dell'atto impugnato, dichiarava di accettare la richiesta di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere, e della proposta di compensazione delle spese.
È evidente come sia la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, che il comune di Carsoli, attraverso le dichiarazioni e le circostanze sopra riportate abbiano ampiamente dimostrato di non avere più alcun interesse a proseguire oltre nel presente giudizio, che, quindi dovrà essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere.
Infine, considerata la volontà concordemente espressa, le spese possono essere dichiarate integralmente compensate tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 19/1/2026 Il Giudice - Dott. Giovanni Fedele